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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 223, commi 2 e 3, del Codice della strada, sollevata dal Giudice di pace di Giulianova. La questione è inammissibile perché l’ordinanza di rimessione non descrive affatto la fattispecie concreta sottoposta al giudice, rendendo impossibile valutare la rilevanza della questione stessa.
Di cosa si tratta
L’art. 223, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) disciplinava la sospensione provvisoria della patente di guida quando l’accertamento di un reato stradale portava al ritiro immediato del documento da parte degli agenti. Il Giudice di pace di Giulianova aveva censurato la norma ritenendo che la sospensione anticipasse gli effetti di una sentenza di condanna senza accertamento definitivo in sede penale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Giulianova ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, censurando l’art. 223, commi 2 e 3, del Codice della strada “nella parte in cui non prevede che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida venga irrogata [solo] quale conseguenza di un accertamento definitivo in sede penale del reato contestato”. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva eccepito l’inammissibilità per mancanza di motivazione e per la sopravvenuta sostituzione della norma ad opera della legge n. 120/2010.
La decisione della Corte
La questione è dichiarata manifestamente inammissibile. La Corte rileva che la sopravvenuta modifica dell’art. 223 (ad opera dell’art. 43, comma 4, della legge n. 120/2010) non incide sul thema decidendum. Tuttavia, l’ordinanza di rimessione è del tutto priva della descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale, rendendo impossibile verificare se la questione sia rilevante nel caso specifico. La totale carenza di descrizione del caso concreto costituisce causa di manifesta inammissibilità.
Il principio
Il giudice che solleva questione di legittimità costituzionale in via incidentale deve descrivere la fattispecie concreta del giudizio principale con sufficienza tale da permettere alla Corte di verificare la rilevanza della questione. L’omissione totale di tale descrizione comporta la manifesta inammissibilità della questione, indipendentemente dalla fondatezza delle censure nel merito.
Domande e risposte
La sospensione provvisoria della patente è una sanzione penale?
No. La Corte aveva già chiarito (ordinanza n. 344/2004) che la sospensione provvisoria è un provvedimento amministrativo di natura cautelare, diverso nella finalità dalla sanzione accessoria penale inflitta dal giudice a seguito di condanna. Tutela con immediatezza l’incolumità pubblica impedendo al conducente di continuare a guidare.
Cosa significa che una questione è “manifestamente inammissibile”?
Significa che la questione presenta un vizio procedurale talmente palese da impedire qualsiasi esame nel merito. Non si tratta di un giudizio sulla fondatezza della censura, ma sulla sua ricevibilità: il giudice non ha rispettato i requisiti minimi per sollevare validamente la questione davanti alla Corte.
Cosa deve contenere un’ordinanza di rimessione?
Deve descrivere la fattispecie concreta del giudizio principale, indicare la norma censurata, i parametri costituzionali violati e le ragioni per cui la questione è rilevante (cioè perché la decisione del giudizio dipende dalla soluzione della questione) e non manifestamente infondata.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in giudizio
- Art. 25 della Costituzione — principio di legalità penale
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