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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara parzialmente illegittima la legge della Regione Abruzzo n. 13/2010 sul funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico “G. Caporale” di Teramo. Incostituzionali l’art. 3, comma 4 — che indicava il Ministero della salute invece del Ministero dell’economia nel Collegio dei revisori — e l’art. 4, comma 2 — che poneva a carico dello Stato il finanziamento di compiti regionali. Non fondate le censure agli artt. 1, comma 4 e 5, commi 1 e 4.

Di cosa si tratta

La Regione Abruzzo aveva adottato una legge per disciplinare il funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo, ente interregionale che svolge ricerca scientifica e tutela igienico-sanitaria veterinaria. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato diverse disposizioni, sostenendo che la Regione avesse ecceduto le proprie competenze, invadendo l’ambito della legislazione concorrente in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, impugnando gli artt. 1, comma 4, 3, comma 4, 4, comma 2, e 5, commi 1 e 4, della legge regionale Abruzzo n. 13 del 2010. I parametri statali di riferimento erano il d.lgs. n. 270/1993 (sugli istituti zooprofilattici), il d.lgs. n. 502/1992 (riordino sanitario) e l’art. 16 della legge n. 196/2009 (legge di contabilità pubblica, sul monitoraggio della finanza pubblica). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte dichiara infondata la questione sull’art. 1, comma 4: la norma regionale non attribuisce alla Regione compiti di interesse nazionale, ma si limita a riconoscerle la facoltà di assegnare compiti di interesse regionale, coerentemente con la ripartizione già delineata dal d.lgs. n. 270/1993 e confermata dalla sentenza n. 124/1994 della stessa Corte. Dichiara invece fondata la questione sull’art. 3, comma 4: la Regione non può scegliere quale ministero nominare nel Collegio dei revisori; l’art. 16 della legge n. 196/2009 impone la presenza del Ministero dell’economia e delle finanze, quale principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica. Fondata anche la questione sull’art. 4, comma 2: la norma regionale poneva a carico del bilancio statale compiti di matrice regionale, violando il principio del d.lgs. n. 270/1993 che distingue finanziamenti statali e regionali a seconda di chi abbia assegnato il compito. Non fondate le censure ai commi 1 e 4 dell’art. 5: l’uso del termine “controllo” da parte del legislatore regionale è sinonimo di “verifica” usato dallo Stato; le funzioni di direttore generale restano distinte da quelle del Consiglio di amministrazione anche nella formulazione regionale.

Il principio

Nell’ambito della legislazione concorrente sulla tutela della salute, le Regioni possono attribuire agli Istituti Zooprofilattici compiti di interesse regionale, ma non possono discostarsi dai principi fondamentali statali: la composizione ministeriale dei collegi di revisione e la distinzione tra fonti di finanziamento statale e regionale secondo il soggetto assegnante sono principi inderogabili di coordinamento della finanza pubblica.

Domande e risposte

Cosa può fare una Regione riguardo agli Istituti Zooprofilattici?

Può disciplinare le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento e assegnare all’Istituto compiti di interesse regionale. Non può invece assegnare compiti di interesse nazionale o internazionale, riservati al Ministero della salute.

Perché la norma sul Collegio dei revisori era incostituzionale?

L’art. 16 della legge n. 196/2009 impone che nei collegi di revisione delle pubbliche amministrazioni sia presente un rappresentante del Ministero dell’economia, in quanto strumento di coordinamento della finanza pubblica. Spetta allo Stato, non alla Regione, individuare l’amministrazione statale competente.

Perché era illegittimo porre a carico dello Stato il finanziamento di compiti regionali?

Il d.lgs. n. 270/1993 distingue nettamente: i compiti assegnati dallo Stato sono finanziati dallo Stato, quelli assegnati dalla Regione sono finanziati dalla Regione. Una legge regionale che addossa allo Stato costi per compiti regionali viola questo principio fondamentale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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