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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da un avvocato in qualità di «cittadino» contro il Senato e la Camera dei deputati, per difetto di legittimazione soggettiva: i singoli cittadini non sono «poteri dello Stato» abilitati a sollevare tale conflitto.

Di cosa si tratta

L’avvocato Giuseppe Benvenga aveva proposto ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, contestando una delibera del Senato che approvava un disegno di legge sulla durata dei processi (legge Pinto) e l’art. 3 della legge n. 85/2006 (reati di opinione). Secondo il ricorrente, quelle norme violavano gli artt. 1, 138 e 139 della Costituzione. A fondamento della legittimazione, sosteneva di agire nell’esercizio dei doveri costituzionali di fedeltà e difesa della Repubblica (artt. 52 e 54 Cost.).

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (non questione incidentale di legittimità): ricorso proposto dall’avv. Giuseppe Benvenga contro il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del Senato del 20 ottobre 2010 (d.d.l. n. 1880-A sulla durata dei processi) e all’art. 3 della legge n. 85/2006, in riferimento agli artt. 1, 52, 54, 138 e 139 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto nella fase di ammissibilità. Il cittadino singolo — anche se avvocato e anche se invoca doveri costituzionali — non è un «potere dello Stato» ai sensi dell’art. 134 Cost. e non può sollevare il conflitto di attribuzione, che è riservato agli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale. La Corte ha richiamato la propria costante giurisprudenza in materia (ordinanze n. 120/2009, n. 172/1997, n. 45 e n. 44/1983).

Il principio

Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è riservato ai poteri che esercitano funzioni costituzionalmente attribuite e che agiscono nell’ambito di tali funzioni: il singolo cittadino, anche se invoca obblighi costituzionali di difesa della Repubblica, non è titolare di attribuzioni costituzionali proprie e non ha pertanto legittimazione a proporre il conflitto.

Domande e risposte

Cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

Il conflitto di attribuzione è uno degli strumenti di cui la Corte costituzionale è investita (art. 134 Cost.): serve a risolvere le controversie tra i poteri dello Stato (ad esempio tra Parlamento, Governo e Magistratura) quando uno di essi ritiene che un altro abbia invaso le proprie attribuzioni costituzionali.

Perché il cittadino non può sollevare il conflitto di attribuzione?

Perché il conflitto presuppone che il soggetto ricorrente sia titolare di «attribuzioni» costituzionalmente garantite a un «potere»: parliamo di organi come il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Governo, la Magistratura. I doveri costituzionali di fedeltà e difesa (artt. 52 e 54 Cost.) non attribuiscono al cittadino una posizione di «potere» in senso costituzionale.

Il cittadino non ha altri strumenti per contestare la costituzionalità di una legge?

Il cittadino può contestare la costituzionalità di una legge solo in via incidentale: deve essere parte di un giudizio civile, penale o amministrativo in cui la norma rilevante è applicata, e il giudice del processo può sollevare d’ufficio o su istanza di parte la questione di legittimità dinanzi alla Corte. Non esiste in Italia il ricorso diretto del cittadino alla Corte costituzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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