Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 251/2011 – Parchi naturali Sicilia e cessazione materia del contendere

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato contro una delibera legislativa della Regione Siciliana in materia di parchi naturali e concessioni per operatori danneggiati dall’Etna. La promulgazione parziale della legge regionale, che aveva omesso le disposizioni impugnate, ha eliminato l’oggetto del giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato l’art. 2 della delibera legislativa regionale n. 246/2011, che modificava la disciplina delle attività all’interno dei parchi naturali regionali e prorogava le concessioni-contratto per operatori danneggiati dalle eruzioni dell’Etna. Successivamente, la delibera era stata promulgata come legge regionale n. 4/2011 con omissione di tutte le disposizioni contestate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato aveva impugnato la delibera legislativa in riferimento agli artt. 11, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La questione riguardava la legittimità della proroga delle concessioni a operatori economici e la compatibilità con i principi di concorrenza e imparzialità amministrativa.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere. La promulgazione parziale della legge regionale, che aveva escluso tutte le disposizioni impugnate, aveva fatto venir meno l’oggetto del giudizio. La Corte ricorda che la promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione Siciliana non è un potere arbitrario: in questo caso ha avuto come effetto pratico l’eliminazione delle disposizioni contestate.

    Il principio

    La cessazione della materia del contendere si verifica quando, nel corso del giudizio di legittimità costituzionale, interviene un mutamento della situazione normativa che elimina l’oggetto del giudizio. La promulgazione parziale di una legge regionale, con omissione delle disposizioni impugnate, produce questo effetto.

    Domande e risposte

    Cosa è la promulgazione parziale di una legge regionale siciliana?

    Il Presidente della Regione Siciliana ha il potere di promulgare la legge deliberata dall’Assemblea regionale. La giurisprudenza costituzionale ammette in casi eccezionali la promulgazione parziale, ma chiarisce che non si tratta di un potere di veto arbitrario, in quanto la funzione promulgativa si esercita normalmente in modo unitario e contestuale.

    Perché il Commissario dello Stato aveva impugnato la legge?

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana è un organo statale con funzione di controllo sulla legittimità delle leggi regionali siciliane. Può impugnarle prima della promulgazione: se l’Assemblea non modifica la legge, il ricorso perviene alla Corte Costituzionale.

    Le concessioni per gli operatori dell’Etna sono rimaste prorogate?

    Poiché le disposizioni contestate non sono state promulgate, la proroga non è entrata in vigore. Gli operatori economici interessati non hanno ottenuto l’estensione delle concessioni per effetto di quella legge regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 250/2011 – Custodia cautelare e padre con figlio invalido convivente

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 275, comma 4, c.p.p., nella parte in cui non prevede il divieto di custodia cautelare in carcere per il padre il cui figlio è totalmente invalido e convivente. Il rimettente non aveva esaminato il quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato.

    Di cosa si tratta

    Il GIP del Tribunale di Catanzaro aveva sollevato questione sull’art. 275, comma 4, del codice di procedura penale, che prevede limiti alla custodia cautelare in carcere per madri di prole in tenera età e per soggetti in gravi condizioni di salute. Il rimettente chiedeva l’estensione della protezione anche al padre il cui figlio è totalmente invalido, convivente, e necessita di continue cure e assistenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Catanzaro ha impugnato l’art. 275, comma 4, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 primo comma, 30 (primo e secondo comma), 31 secondo comma della Costituzione, nella parte in cui non prevede il divieto di custodia cautelare in carcere — salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza — quando l’imputato sia il padre convivente di prole totalmente invalida che necessita di assistenza continua.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non aveva esaminato il quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato: la Corte aveva già emesso pronunce additive che estendevano le tutele a situazioni analoghe, e il giudice a quo avrebbe dovuto verificare se la normativa vigente (alla luce di quelle pronunce) già consentisse di risolvere il caso.

    Il principio

    Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente deve verificare se la norma non possa già essere interpretata in senso conforme alla Costituzione, tenendo conto anche delle sentenze additive già emesse dalla Corte. La mancata considerazione del panorama giurisprudenziale aggiornato rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 275, comma 4, c.p.p. sulle misure cautelari?

    L’art. 275, comma 4, c.p.p. vieta la custodia cautelare in carcere (salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza) per la madre di prole di età inferiore a sei anni convivente, per i padri in caso di impossibilità della madre, e per persone in gravi condizioni di salute incompatibili con la detenzione. La norma ha subito numerose modifiche e pronunce additive nel tempo.

    Cos’è una sentenza additiva della Corte Costituzionale?

    Una sentenza additiva è una pronuncia con cui la Corte dichiara illegittima una norma «nella parte in cui non prevede» qualcosa che dovrebbe prevedere. Invece di eliminare la norma, la Corte la «integra» estendendone l’ambito applicativo.

    Il padre con figlio invalido ottiene comunque una tutela cautelare?

    La questione è stata nel tempo affrontata sia dal legislatore (con successive modifiche dell’art. 275 c.p.p.) sia dalla Corte stessa. Il sistema attuale riconosce spazi di tutela più ampi rispetto al testo originario, anche per i padri in situazioni di comprovata necessità di assistenza familiare.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 249/2011 – Notificazioni all’ente e conflitto di interessi nel D.lgs. 231/2001

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale dichiara inammissibile la questione sull’art. 43, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001, relativo alle notificazioni all’ente quando il legale rappresentante è imputato dello stesso reato presupposto. Il giudice rimettente non aveva dimostrato adeguatamente la rilevanza della questione nel caso concreto.

    Di cosa si tratta

    Il D.lgs. n. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati commessi nell’interesse dell’ente. L’art. 43, comma 2, prevede che le notificazioni all’ente siano eseguite mediante consegna al legale rappresentante. Il problema sorge quando il legale rappresentante è anche imputato del reato presupposto: sussiste un evidente conflitto di interessi tra la sua posizione personale e quella dell’ente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Salerno ha impugnato l’art. 43, comma 2, del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 111 e 117, primo comma, della Costituzione. Secondo il remittente, la norma configurava una presunzione assoluta di compatibilità tra la veste di imputato e quella di rappresentante dell’ente, violando il diritto di difesa.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il giudice rimettente non aveva chiarito in che modo la questione si connettesse al caso concreto pendente davanti a lui: le circostanze fattuali del procedimento a quo non erano state illustrate in modo tale da consentire alla Corte di verificare che la norma impugnata avrebbe trovato applicazione.

    Il principio

    L’inammissibilità per difetto di rilevanza è un istituto processuale fondamentale: la Corte Costituzionale può pronunciarsi soltanto su questioni concretamente decisive nel giudizio a quo. Se il giudice rimettente non dimostra che, applicando o disapplicando la norma impugnata, il caso verrebbe deciso in modo diverso, la questione non ha «rilevanza» e deve essere dichiarata inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa succede se il legale rappresentante dell’ente è anche imputato del reato presupposto?

    Il D.lgs. 231/2001 prevede all’art. 39 che, in caso di conflitto di interessi tra il legale rappresentante e l’ente, quest’ultimo possa nominare un difensore autonomo. La questione sollevata riguardava specificamente le notificazioni, non la rappresentanza processuale.

    Come funziona la responsabilità degli enti nel D.lgs. 231/2001?

    La persona giuridica risponde autonomamente, con sanzioni amministrative (pecuniarie, interdittive), per reati commessi nel suo interesse o vantaggio da soggetti che ricoprono funzioni apicali o da dipendenti sotto la loro vigilanza. La responsabilità si aggiunge a quella penale della persona fisica.

    Il tema del conflitto di interessi nel 231 è stato poi risolto?

    La giurisprudenza ha progressivamente elaborato soluzioni interpretative per gestire il conflitto tra imputato-persona fisica e ente nel procedimento 231. La nomina di un rappresentante ad hoc e la nomina di un difensore autonomo per l’ente sono i principali strumenti utilizzati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 248/2011 – Autorizzazione preventiva ASL per prestazioni sanitarie accreditate

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 8-quinquies, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 502/1992, che consente alle Regioni di introdurre l’autorizzazione preventiva della ASL per determinate prestazioni sanitarie fruibili presso strutture accreditate. La norma non viola i principi di legalità sostanziale né il diritto alla salute.

    Di cosa si tratta

    L’art. 8-quinquies del D.lgs. n. 502/1992 (Riordino della disciplina sanitaria) consente alle Regioni di individuare prestazioni sanitarie per le quali richiedere la preventiva autorizzazione della ASL competente prima che il paziente si rechi presso strutture accreditate. Il TAR Sicilia aveva sollevato tre questioni di legittimità su questo meccanismo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Sicilia, con tre ordinanze di analogo contenuto, ha impugnato l’art. 8-quinquies, comma 2, lettera b), del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 113 e 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Si lamentava la violazione del principio di «legalità sostanziale» per l’eccessiva discrezionalità lasciata alle Regioni nell’individuare le prestazioni soggette ad autorizzazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione, nei sensi indicati in motivazione. Il potere regionale di introdurre procedure autorizzatorie per prestazioni sanitarie non è di per sé in contrasto con la Costituzione: le Regioni possono modulare l’accesso alle cure accreditate, purché non comprimano il nucleo essenziale del diritto alla salute e rispettino i livelli essenziali di assistenza (LEA) stabiliti dallo Stato.

    Il principio

    La norma che consente alle Regioni di subordinare alcune prestazioni sanitarie a previa autorizzazione della ASL non viola di per sé la Costituzione. Il principio di legalità sostanziale non richiede che ogni dettaglio del procedimento sia predeterminato per legge; la discrezionalità regionale è ammissibile purché esercitata nei limiti dei LEA e del diritto fondamentale alla salute.

    Domande e risposte

    Quando la ASL può negare l’autorizzazione preventiva?

    La norma non disciplina nel dettaglio i criteri del diniego; spetta alle Regioni fissarli. La Corte ha precisato che la discrezionalità regionale non è illimitata: deve rispettare i LEA e non può condurre a una negazione sostanziale del diritto alle cure.

    Questa autorizzazione preventiva è diversa dal ticket sanitario?

    Sì. Il ticket è una compartecipazione economica alla spesa sanitaria. L’autorizzazione preventiva è un controllo medico-organizzativo sull’appropriatezza della prestazione: la ASL verifica che la prestazione sia indicata nel caso specifico prima di autorizzarne l’erogazione.

    La Sicilia può richiedere questa autorizzazione su tutte le prestazioni?

    No. La norma consente di individuare «prestazioni o gruppi di prestazioni». La Regione deve operare una selezione ragionevole, non può estendere l’obbligo autorizzatorio in modo da bloccare l’accesso alle cure essenziali garantite dai LEA.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 247/2011 – Raddoppio termini accertamento IVA e reati tributari

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale dichiara inammissibile la questione sul raddoppio dei termini di accertamento IVA in caso di reato tributario. Il giudice rimettente aveva formulato un petitum oscuro e non aveva illustrato adeguatamente la motivazione sulla rilevanza della questione nel caso concreto.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un giudizio su avvisi di accertamento IVA per gli anni 2002 e 2003, la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva sollevato la questione di legittimità del combinato disposto del terzo comma dell’art. 57 del DPR n. 633/1972 e del comma 26 dell’art. 37 del D.L. n. 223/2006 (decreto Bersani). Queste norme prevedono che, in caso di violazione tributaria che comporta obbligo di denuncia penale per reati tributari, i termini di accertamento IVA siano raddoppiati.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Napoli ha impugnato il combinato disposto del terzo comma dell’art. 57 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA) e del comma 26 dell’art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge n. 248/2006, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione, nonché all’art. 3, comma 3, della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione per oscurità del petitum e difetto di motivazione sulla rilevanza. Il giudice rimettente non aveva chiarito adeguatamente come la norma transitoria si applicasse al caso concreto e aveva formulato la questione in modo tale da non consentire alla Corte di individuare con precisione l’oggetto del sindacato richiesto.

    Il principio

    L’inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza e per oscurità del petitum è un filtro processuale che la Corte applica quando il giudice rimettente non ha adeguatamente illustrato in che modo la norma impugnata si applichi al caso concreto e quale sia la pronuncia richiesta. Il merito della questione — legittimità del raddoppio dei termini IVA — non viene esaminato.

    Domande e risposte

    In cosa consiste il raddoppio dei termini di accertamento IVA?

    Normalmente l’Agenzia delle Entrate ha 4 anni per notificare un avviso di accertamento IVA. Se la violazione comporta obbligo di denuncia penale per reati tributari, questi termini si raddoppiano. La norma è stata molto dibattuta per il suo possibile effetto retroattivo.

    Cosa significa che il petitum era oscuro?

    Il petitum è ciò che il giudice rimettente chiede alla Corte di fare: eliminare la norma, integrarla o interpretarla in modo conforme alla Costituzione. Se la richiesta non è chiara, la Corte non può pronunciarsi sul merito e dichiara la questione inammissibile.

    Il tema del raddoppio dei termini IVA è stato poi affrontato in altri giudizi?

    Sì. La questione è stata oggetto di numerose pronunce successive della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, che hanno progressivamente definito i limiti di applicazione della norma.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 246/2011 – Spoils system dirigenti esterni e imparzialità della PA

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale dichiara illegittimo il meccanismo che faceva cessare automaticamente, dopo 90 giorni dal voto di fiducia al nuovo Governo, gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione. La cessazione automatica senza garanzie viola i principi di imparzialità e buon andamento della PA.

    Di cosa si tratta

    L’art. 19, comma 8, del D.lgs. n. 165/2001 prevedeva che gli incarichi di funzione dirigenziale conferiti a soggetti esterni alla PA cessassero automaticamente 90 giorni dopo il voto sulla fiducia al nuovo Governo. Il Tribunale di Roma (sezione lavoro), con due distinte ordinanze, aveva sollevato la questione su ricorso di dirigenti che si erano visti revocare l’incarico in forza di questo meccanismo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma (sezione lavoro) ha impugnato l’art. 19, comma 8, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (nel testo vigente prima delle modifiche del D.lgs. n. 150/2009), in riferimento agli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione. La norma censurata imponeva la cessazione automatica dell’incarico senza le garanzie ordinariamente richieste dalla giurisprudenza costituzionale per le revoche di incarichi dirigenziali.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 8, del D.lgs. n. 165/2001 nella parte in cui prevedeva la cessazione automatica degli incarichi dirigenziali al voto di fiducia. La norma violava i principi di imparzialità e buon andamento: anche per i dirigenti esterni, la cessazione anticipata dell’incarico richiede garanzie procedimentali e non può essere automatica e incondizionata.

    Il principio

    Il meccanismo dello spoils system — la cessazione automatica degli incarichi dirigenziali al cambio di Governo — è ammissibile solo per le posizioni apicali direttamente fiduciarie. Per gli incarichi di livello più basso, anche se conferiti a esterni, la cessazione deve essere sorretta da motivazione e rispettare le garanzie che la Costituzione impone a tutela dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

    Domande e risposte

    Che cosa è lo spoils system nella PA italiana?

    Lo spoils system è il meccanismo per cui gli incarichi dirigenziali di fiducia politica decadono al cambio di Governo. In Italia è stato introdotto in forma parziale e limitata dalla riforma Bassanini. La Corte Costituzionale ne ha progressivamente circoscritto l’applicazione ai soli incarichi apicali, richiedendo per gli altri garanzie procedimentali.

    Questa sentenza vale anche per i dirigenti interni alla PA?

    La questione era specificamente relativa agli incarichi di funzione dirigenziale conferiti a soggetti esterni (art. 19, comma 6, D.lgs. 165/2001). Per i dirigenti di ruolo interni, la Corte aveva già fissato con precedenti sentenze limiti ancora più rigorosi allo spoils system.

    Dopo la sentenza, i dirigenti licenziati sono stati reintegrati?

    La sentenza produce effetti nei giudizi in corso. I dirigenti che avevano impugnato la revoca davanti al giudice del lavoro potevano far valere l’incostituzionalità della norma applicata. L’esito concreto è dipeso dalle circostanze del singolo caso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 245/2011 – Matrimonio dello straniero e permesso di soggiorno

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale dichiara illegittima la norma introdotta dalla legge sulla sicurezza pubblica del 2009 che imponeva allo straniero, per contrarre matrimonio in Italia, di esibire un documento attestante la regolarità del soggiorno. L’obbligo del permesso di soggiorno come condizione per sposarsi viola il diritto al matrimonio e il principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Una cittadina italiana e un cittadino marocchino avevano richiesto di contrarre matrimonio davanti all’ufficiale di stato civile. Quest’ultimo aveva rifiutato perché lo straniero non aveva esibito la documentazione attestante la regolarità del soggiorno, richiesta dalla legge n. 94/2009 (pacchetto sicurezza). Il Tribunale di Catania, investito della controversia, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Catania ha impugnato l’art. 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano». I parametri invocati erano gli artt. 2, 3, 29, 31 e 117, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 116, primo comma, del codice civile nella parte in cui imponeva allo straniero di produrre il documento di regolarità del soggiorno per contrarre matrimonio in Italia. La norma condizionava l’esercizio di un diritto fondamentale — il matrimonio — alla regolarità della presenza sul territorio, introducendo una limitazione sproporzionata e irragionevole.

    Il principio

    Il diritto al matrimonio è un diritto fondamentale della persona che non può essere subordinato alla regolarità del soggiorno dello straniero. Condizionare la capacità matrimoniale alla posizione amministrativa rispetto all’ingresso nel territorio statale viola gli artt. 2 e 29 Cost. e il principio di uguaglianza. Il controllo sull’immigrazione irregolare non può essere perseguito comprimendo diritti fondamentali della persona.

    Domande e risposte

    Lo straniero irregolare può ancora sposarsi in Italia dopo questa sentenza?

    Sì. La sentenza elimina il requisito del documento di regolarità del soggiorno come condizione per le pubblicazioni e la celebrazione del matrimonio. Lo straniero irregolare può contrarre matrimonio in Italia come chiunque altro, producendo solo i documenti richiesti dalla disciplina ordinaria del codice civile.

    Questa sentenza facilita matrimoni di comodo?

    La Corte ha ritenuto che l’obiettivo di contrastare i matrimoni di comodo debba essere perseguito con altri strumenti, non comprimendo il diritto fondamentale al matrimonio. Gli ufficiali di stato civile dispongono di altri strumenti per verificare la genuinità del consenso matrimoniale.

    Quali articoli della Costituzione tutela il diritto al matrimonio?

    L’art. 29 Cost. riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. L’art. 2 Cost. garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. L’art. 31 Cost. impone alla Repubblica di agevolare la formazione della famiglia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 244/2011 – Discarica rifiuti speciali Veneto e quota riservata a terzi

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale dichiara parzialmente illegittima la legge veneta sui rifiuti nella parte in cui limitava al 25% della capacità ricettiva la quota riservata a soggetti terzi nelle discariche di rifiuti speciali. Quella limitazione contrastava con il principio fondamentale statale che impone lo smaltimento dei rifiuti speciali presso impianti prossimi al luogo di produzione.

    Di cosa si tratta

    Una società gestrice di una discarica veneta per rifiuti speciali non pericolosi si era vista imporre dalla Regione Veneto una condizione: non più del 25% della capacità ricettiva poteva essere destinata a soggetti diversi da chi aveva realizzato la discarica. Il TAR Veneto aveva impugnato questa norma regionale ritenendola in contrasto con le regole statali in materia ambientale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Veneto ha impugnato il comma 2 dell’art. 33 della legge regionale Veneto n. 3/2000 (Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti), in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La norma limitava al 25% la quota di capacità ricettiva destinabile a rifiuti conferiti da terzi.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 2, della legge regionale Veneto n. 3/2000, limitatamente alle parole «non superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva». Dichiara invece inammissibile la questione relativa al combinato disposto dei commi 2 e 3 dello stesso articolo. La limitazione del 25% contrasta con il principio statale di prossimità nel trattamento dei rifiuti speciali.

    Il principio

    La Regione non può imporre limiti quantitativi alla quota di rifiuti speciali conferibili da terzi in una discarica privata, quando quella limitazione contrasta con il principio statale di prossimità nel trattamento dei rifiuti speciali. La tutela dell’ambiente è materia di competenza legislativa esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.): le norme regionali devono rispettare i principi fondamentali statali.

    Domande e risposte

    Perché il limite del 25% era problematico?

    Il principio statale impone che i rifiuti speciali siano smaltiti presso gli impianti più vicini al luogo di produzione. Limitare la quota disponibile per terzi significa ridurre la capacità degli impianti di accogliere rifiuti dell’area, costringendo le imprese a trasportarli più lontano.

    Cosa cambia dopo questa sentenza per le discariche venete?

    Le discariche di rifiuti speciali in Veneto non sono più vincolate dalla soglia del 25%: possono accogliere rifiuti da terzi in misura superiore, secondo le condizioni dell’autorizzazione. Rimane fermo il resto della disciplina regionale compatibile con la normativa statale.

    Chi ha la competenza definitiva in materia di rifiuti?

    La gestione dei rifiuti rientra nella tutela dell’ambiente, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.). Le Regioni possono legiferare ma devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 243/2011 – Vincolo espropriativo ASI Basilicata e diritto di proprietà

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale dichiara illegittima la norma della Regione Basilicata che, facendo rivivere piani scaduti dei Consorzi per lo sviluppo industriale, reintroduceva vincoli preordinati all’esproprio senza indennizzo e senza valutazione degli interessi in gioco. Viola il diritto di proprietà e il principio di ragionevolezza.

    Di cosa si tratta

    I Consorzi per le aree di sviluppo industriale (ASI) della Basilicata approvano piani che identificano terreni da espropriare per insediamenti produttivi. Quando questi piani scadono, la legge regionale n. 41/1998 ne aveva previsto la riapprovazione automatica con validità di due anni. Il TAR Basilicata aveva sollevato la questione nel corso di un giudizio su un procedimento espropriativo avviato su aree già colpite dai piani originari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Basilicata ha impugnato l’art. 7, comma 9, della legge regionale n. 41/1998 (Disciplina dei consorzi per lo sviluppo industriale), in riferimento agli artt. 3, 42, 43 e 97 della Costituzione. La norma riapprovava i piani già scaduti, imponendo nuovamente il vincolo preordinato all’esproprio senza indennizzo e senza bilanciamento degli interessi pubblici e privati.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 9, della legge regionale Basilicata n. 41/1998. La questione è fondata: la norma assoggettava nuovamente a vincolo espropriativo immobili già incisi in passato, senza indennizzo e senza alcuna valutazione degli interessi contrapposti, violando il diritto di proprietà e i principi di ragionevolezza e buon andamento.

    Il principio

    La proroga automatica di un vincolo preordinato all’esproprio, già scaduto, senza indennizzo e senza bilanciamento tra interesse pubblico e diritti dei proprietari, viola il diritto di proprietà (art. 42 Cost.) e il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.). Il legislatore regionale non può reintrodurre per via automatica restrizioni alla proprietà privata che dovrebbero essere oggetto di un procedimento valutativo.

    Domande e risposte

    Che cos’è un vincolo preordinato all’esproprio?

    Il vincolo preordinato all’esproprio è una limitazione apposta su un terreno privato che indica la destinazione pubblica futura dell’area. Esso comprime le facoltà del proprietario. Dopo un certo periodo il vincolo scade e, se non si è proceduto all’esproprio, deve essere rinnovato con le dovute garanzie.

    Perché la proroga automatica è incostituzionale?

    Perché la Costituzione richiede che i limiti alla proprietà privata siano giustificati e proporzionati all’interesse pubblico, con indennizzo quando il sacrificio supera una soglia. La riapprovazione automatica di un piano scaduto saltava questo bilanciamento.

    Cosa succede dopo la sentenza?

    I Consorzi di sviluppo industriale della Basilicata non possono più valersi della proroga automatica prevista dalla norma dichiarata incostituzionale. Per reimpostare vincoli espropriativi devono seguire le procedure ordinarie, con le relative garanzie per i proprietari.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 242/2011 – Docenti in graduatoria provinciale di Trento e principio di uguaglianza

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale dichiara illegittima la norma della Provincia autonoma di Trento che collocava in posizione subordinata a tutte le fasce i docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento nazionali che chiedevano l’inserimento nelle graduatorie provinciali. La disciplina violava il principio di uguaglianza e il diritto di accesso alle cariche pubbliche.

    Di cosa si tratta

    Un insegnante iscritto nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Verona aveva chiesto l’inserimento nelle graduatorie provinciali di Trento per l’anno scolastico 2009-2010. In base alla norma provinciale contestata, veniva collocato in coda a tutte le fasce, mentre in assenza di quella disposizione si sarebbe trovato al secondo posto. Il Consiglio di Stato aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha impugnato l’art. 92, comma 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 5/2006 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), introdotto dall’art. 53, comma 4, della legge provinciale n. 16/2008, in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 51 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2-bis, della legge provinciale n. 5/2006 e dell’art. 67, comma 8, della legge provinciale n. 19/2009. Il meccanismo di penalizzazione sistematica non trovava giustificazione nel legittimo interesse della Provincia a valorizzare i propri insegnanti.

    Il principio

    Una norma che colloca automaticamente in coda a tutte le fasce i docenti abilitati fuori provincia, senza bilanciamento degli interessi in gioco, viola il principio di uguaglianza e il diritto di accesso alle cariche pubbliche. La Provincia autonoma può disciplinare le proprie graduatorie, ma non può introdurre penalizzazioni irragionevoli nei confronti di insegnanti già inseriti nel sistema nazionale.

    Domande e risposte

    Perché la Provincia autonoma di Trento aveva questo potere?

    Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza legislativa in materia di istruzione, nei limiti dei principi fondamentali dell’ordinamento nazionale. Possono disciplinare le graduatorie dei docenti, ma devono rispettare i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.

    Cosa succedeva concretamente al docente che veniva da fuori?

    Un insegnante iscritto in graduatoria ad esaurimento di un’altra provincia, quando chiedeva il trasferimento a Trento, veniva collocato dopo tutti i docenti già presenti in qualsiasi fascia delle graduatorie provinciali. Questo lo penalizzava enormemente rispetto ai colleghi locali, indipendentemente dall’anzianità o dal titolo.

    Questa sentenza vale anche per Bolzano?

    La sentenza riguarda espressamente la Provincia autonoma di Trento. Tuttavia, i principi enunciati — uguaglianza, ragionevolezza, diritto di accesso alle cariche pubbliche — si applicano a qualsiasi norma provinciale che introduca distinzioni irragionevoli tra insegnanti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 271/2011 — art. 44, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 20

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 271 del 2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. La questione era stata sollevata dal Tribunale di Catanzaro in riferimento a parametri costituzionali della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il procedimento trae origine da Il Tribunale di Catanzaro, sezione controversie di lavoro e previdenza, con lordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento allarticolo 3 della Costituzione, questione di legittimit costituzionale dellarticolo 44, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario collegato alla manovra di finanza regionale pe…

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio della Corte è dellarticolo 44, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario collegato alla manovra di finanza regionale per lanno 200. Il parametro costituzionale invocato comprende parametri costituzionali della Costituzione. La questione è stata promossa da Tribunale di Catanzaro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara lillegittimit costituzionale dellarticolo 44, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008 n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario collegato alla manovra di finanza regionale per lanno 2008, ai sensi dellarticolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA,.

    Il principio

    La norma in questione è stata dichiarata incostituzionale perché in contrasto con parametri costituzionali. La decisione costituisce un precedente vincolante per i giudici comuni.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale?

    Significa che la norma è stata eliminata dall’ordinamento con effetto per tutti (erga omnes), non solo per la causa da cui è scaturita la questione. I giudici non possono più applicarla.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (non le parti) può rimettere una questione alla Corte Costituzionale, quando ritiene che una norma applicabile nel giudizio in corso sia in contrasto con la Costituzione.

    Questa sentenza è vincolante per i giudici ordinari?

    Sì: le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto erga omnes e sono vincolanti per tutti i giudici, che non possono più applicare la norma dichiarata incostituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 270/2011 — art. 530 del codice di procedura penale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con ordinanza n. 270 del 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria. La questione investiva dellarticolo 530 del codice di procedura penale.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio costituzionale ha avuto ad oggetto la compatibilità con la Carta fondamentale di dellarticolo 530 del codice di procedura penale. La questione è stata sollevata nell’ambito di un procedimento ordinario e rimessa alla Corte Costituzionale per la valutazione di conformità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio della Corte è dellarticolo 530 del codice di procedura penale. Il parametro costituzionale invocato comprende parametri costituzionali della Costituzione. La questione è stata promossa da Tribunale di Reggio Calabria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimit costituzionale dellarticolo 530 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento allarticolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria, con lordinanza indicata in epigrafe. Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 5 ottobre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA,.

    Il principio

    La Corte ha ritenuto la norma censurata conforme alla Costituzione, escludendo la violazione di parametri costituzionali. Il principio stabilito è che l’interpretazione della disposizione è compatibile con la Carta fondamentale.

    Domande e risposte

    Cosa implica la dichiarazione di inammissibilità o manifesta infondatezza?

    La Corte non entra nel merito della questione: o perché mancano i presupposti processuali, o perché la censura è palesemente priva di fondamento. La norma rimane in vigore.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (non le parti) può rimettere una questione alla Corte Costituzionale, quando ritiene che una norma applicabile nel giudizio in corso sia in contrasto con la Costituzione.

    Questa ordinanza è vincolante per i giudici ordinari?

    Le pronunce di rigetto o inammissibilità non impediscono ad altri giudici di sollevare nuovamente analoga questione. Tuttavia, la motivazione della Corte orienta la giurisprudenza successiva.

    Norme collegate