Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 2/2010 – Poteri del commissario ad acta sul piano sanitario regionale

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    La Corte dichiara illegittime alcune disposizioni della legge di bilancio della Regione Lazio del 2008 che attribuivano poteri normativi a organi regionali in settori già assoggettati all’azione del commissario ad acta nominato dal Governo per il piano di rientro sanitario. Le norme menomalavano le attribuzioni commissariali garantite dall’art. 120, secondo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Nel 2008 la Regione Lazio, che si trovava in una situazione di grave disavanzo sanitario, approvava una legge di assestamento del bilancio (l. reg. n. 14/2008) contenente disposizioni che intervenivano sulle aziende sanitarie locali e sulle aziende ospedaliere. Il Governo aveva già nominato un commissario ad acta per sovrintendere al piano di rientro dai debiti sanitari, e alcune delle nuove norme regionali finivano per intralciare o sovrapporsi all’azione del commissario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, commi 65, 69, 73, 79, 80, 81, 82 e 85 della legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14, per violazione degli artt. 3, 5, 81 quarto comma, 97, 117 terzo comma, 118 primo comma e 120 secondo comma della Costituzione. L’udienza pubblica si è svolta il 17 novembre 2009; giudice relatore Alfonso Quaranta.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 69 (lettere b e c), 79, 80, 81 e 82, ritenendo che tali norme menomassero le attribuzioni del commissario ad acta. Il comma 85 è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non escludeva le funzioni commissariali dal proprio ambito applicativo. Per il comma 73 è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere; il comma 65 è stato invece dichiarato non fondato.

    Il principio

    Le disposizioni regionali che attribuiscono poteri a organi della Regione in settori già sottoposti all’esercizio del potere sostitutivo governativo mediante commissario ad acta sono costituzionalmente illegittime, perché ne menomano le attribuzioni garantite dall’art. 120, secondo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Che cos’è il commissario ad acta in sanità?

    È un soggetto nominato dal Governo, in base all’art. 120 Cost., per esercitare in via sostitutiva le funzioni di una Regione che non abbia rispettato i piani di rientro dal disavanzo sanitario concordati con lo Stato.

    La Regione può legiferare in materie affidate al commissario?

    No: qualsiasi norma regionale che interferisca con i poteri del commissario ad acta è costituzionalmente illegittima, perché svuota di efficacia il potere sostitutivo statale.

    Quali disposizioni sono sopravvissute al giudizio?

    Solo il comma 65, dichiarato non fondato, è rimasto in vigore. Per il comma 73 il giudizio è cessato per sopravvenuta inutilità processuale (cessazione della materia del contendere).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 1/2010 – Concessioni acque minerali Regione Campania illegittime

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 8, della legge della Regione Campania n. 8 del 2008, nella parte in cui prevedeva una proroga cinquantennale delle concessioni perpetue di acque minerali e termali in essere. La durata massima delle concessioni di derivazione è materia di tutela dell’ambiente di competenza esclusiva statale: la Regione non può prevedere proroghe che superino il limite trentennale fissato dal legislatore statale e richiesto dalla normativa europea in materia di VIA.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva approvato la legge n. 8 del 2008 sulla disciplina delle acque minerali, termali, geotermiche e di sorgente. L’art. 44, comma 8, prevedeva che le concessioni perpetue in essere, concesse prima del regio decreto n. 1443 del 1927, fossero prorogate per cinquanta anni. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato questa disposizione in via principale davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che tale proroga violasse la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 33, comma 10, 44, comma 8, e 45 della legge della Regione Campania 29 luglio 2008, n. 8, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione. La norma interposta è l’art. 96, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006 (codice dell’ambiente), che fissa in trenta anni la durata massima delle concessioni di derivazione, salvo specifiche eccezioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 8, della legge campana. Ha altresì dichiarato cessata la materia del contendere sugli artt. 33, comma 10, e 45 della medesima legge, in quanto la Regione aveva medio tempore adeguato la propria disciplina. La fissazione del limite massimo di durata trentennale delle concessioni di derivazione costituisce un livello adeguato e non riducibile di tutela ambientale, che funge da limite alla legislazione regionale.

    Il principio

    La fissazione della durata massima delle concessioni di derivazione delle acque (comprese quelle minerali e termali) rientra nella materia «tutela dell’ambiente» di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Le Regioni non possono prevedere proroghe che superino il limite trentennale, poiché tale limite è anche funzionale all’obbligo di valutazione di impatto ambientale in sede di rinnovo della concessione.

    Domande e risposte

    Perché la durata delle concessioni idriche è materia ambientale di competenza statale?

    Perché il termine di scadenza della concessione è il momento in cui, al rinnovo, occorre effettuare le valutazioni di impatto ambientale (VIA) e di incidenza sui siti di importanza comunitaria. Una proroga eccessiva elude questi controlli ambientali periodici, incidendo così sulla tutela dell’ambiente, materia riservata allo Stato.

    Cosa prevede il codice dell’ambiente sulla durata delle concessioni?

    L’art. 96, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, modificando l’art. 21 del regio decreto n. 1775 del 1933, stabilisce che tutte le concessioni di derivazione sono temporanee e la loro durata non può eccedere i trenta anni (quaranta per uso irriguo e piscicoltura), salvo quelle di grande derivazione idroelettrica.

    Le concessioni perpetue preesistenti possono essere prorogate?

    No, non oltre i limiti ordinari previsti dalla normativa statale. La Corte ha chiarito che il principio di temporaneità delle concessioni e il limite massimo di durata trentennale si applicano anche a quelle sorte prima del regio decreto n. 1443 del 1927, senza possibilità di proroghe che violino quel limite.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente (lett. s) e di determinazione dei livelli essenziali
  • Corte cost. n. 342/2011 – Estinzione giudizio rinuncia Trentino-Alto Adige costi amministrativi

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il giudizio promosso dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dalla Provincia autonoma di Trento contro l’art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 (misure di contenimento dei costi degli apparati amministrativi). Entrambe le ricorrenti avevano rinunciato all’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, e il Presidente del Consiglio aveva accettato la rinuncia: si applicano le regole ordinarie sull’estinzione del processo costituzionale per rinuncia bilateralmente accettata.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento avevano impugnato in via principale numerose disposizioni dell’art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010, sostenendo che violassero le proprie prerogative costituzionali ai sensi dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e degli artt. 117 e 119 Cost. Nel corso del giudizio, entrambe le ricorrenti hanno rinunciato ai ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, e il Presidente del Consiglio ha accettato la rinuncia.

    La questione di legittimità costituzionale

    I ricorsi riguardavano l’art. 6, commi 3, da 5 a 9, da 11 a 14, 19, 20 primo periodo e 21 secondo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, in riferimento agli artt. 4, 79 e da 69 a 86 del d.P.R. n. 670 del 1972 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, all’art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1992 e agli artt. 117 e 119 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinti entrambi i giudizi ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che prevede l’estinzione del processo in caso di rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione della controparte.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale di legittimità costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente — seguita dall’accettazione della controparte — determina l’estinzione del processo. Tale istituto processuale si applica anche ai giudizi promossi da Regioni ed enti ad autonomia speciale nei confronti dello Stato.

    Domande e risposte

    Perché le Regioni hanno rinunciato al ricorso?

    Le ricorrenti hanno dichiarato la «sopravvenuta carenza di interesse»: verosimilmente erano intervenute modifiche normative o accordi che avevano rimosso le ragioni del conflitto, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio.

    Cosa prevede l’art. 25 delle norme integrative sui giudizi costituzionali?

    Stabilisce che la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo davanti alla Corte costituzionale. Non è possibile un’estinzione unilaterale.

    Cosa prevedeva l’art. 6 del d.l. n. 78 del 2010?

    Introduceva misure di contenimento della spesa pubblica per il personale delle pubbliche amministrazioni: blocco del turn-over, limitazioni delle indennità, riduzione di consulenze e missioni. Le autonomie speciali ritenevano che queste misure invadessero la loro sfera di competenza.

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  • Corte cost. n. 341/2011 – Abrogazione divieto associazioni militari codice militare

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal GUP del Tribunale di Treviso sull’art. 2268 del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010), nella parte in cui aveva abrogato il d.lgs. n. 43 del 1948 che vietava le associazioni di carattere militare. Il rimettente aveva omesso di valutare l’effetto di un decreto legislativo sopravvenuto (d.lgs. n. 213 del 2010) che avrebbe potuto comunque determinare l’abrogazione del decreto del 1948, rendendo le questioni sollevate irrilevanti nel giudizio penale.

    Di cosa si tratta

    Il GUP del Tribunale di Treviso procedeva nei confronti di più imputati per il reato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 43 del 1948, in relazione alla costituzione della «Polisia Veneta», un corpo paramilitare con ordinamento gerarchico. Il d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare), all’art. 2268, comma 1, n. 297), aveva abrogato il d.lgs. n. 43 del 1948. Il GUP aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di quella abrogazione, in riferimento agli artt. 18, 25, secondo comma, e 76 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Treviso ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2268, comma 1, n. 297), del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare), che aveva abrogato il d.lgs. n. 43 del 1948 (divieto delle associazioni di carattere militare), in riferimento agli artt. 18, 25, secondo comma, e 76 della Costituzione. In via subordinata, era stata sollevata questione di legittimità dell’art. 14, commi 14 e 14-ter, della legge n. 246 del 2005 (delega alla semplificazione normativa).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni. Il rimettente aveva omesso di valutare gli effetti del d.lgs. n. 213 del 2010, entrato in vigore prima dell’ordinanza di rimessione, che aveva espunto il d.lgs. n. 43 del 1948 dall’Allegato 1 al d.lgs. n. 179 del 2009 e aveva così comunque determinato, in via indiretta, la cessazione della vigenza di quel testo. Se il decreto del 1948 era già abrogato anche per effetto del d.lgs. n. 213 del 2010, le questioni sollevate potevano essere irrilevanti nel giudizio penale.

    Il principio

    Il giudice rimettente ha l’obbligo di valutare tutti gli atti normativi sopravvenuti che potrebbero incidere sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel giudizio principale. L’omissione di questa valutazione si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza, che determina la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa vietava il d.lgs. n. 43 del 1948?

    Vietava la costituzione e la partecipazione a corpi armati o organizzazioni di carattere militare non riconosciuti dallo Stato. Era considerato la norma attuativa del divieto costituzionale delle associazioni militari previsto dall’art. 18 Cost.

    Perché il rimettente avrebbe dovuto considerare il d.lgs. n. 213 del 2010?

    Perché quel decreto, adottato in attuazione della medesima delega di semplificazione normativa (legge n. 246 del 2005), aveva espunto il d.lgs. n. 43 del 1948 dall’elenco delle norme mantenute in vigore, determinandone in via indiretta la cessazione di vigenza. Se l’abrogazione era già avvenuta per altra via, la questione sull’art. 2268 del codice militare perdeva rilevanza.

    Cosa prevede l’art. 18 della Costituzione sulle associazioni militari?

    L’art. 18 Cost. garantisce la libertà di associazione ma vieta espressamente le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

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  • Corte cost. n. 340/2011 – Conflitto attribuzione Provincia Bolzano patrimonio immobiliare

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano contro un’e-mail del Ministero dell’economia relativa all’obbligo di comunicare i dati sul patrimonio immobiliare pubblico. La nota ministeriale era un mero parere tecnico non vincolante, privo di carattere lesivo delle attribuzioni costituzionali della Provincia: non vi era alcuna manifestazione di volontà dell’organo statale di affermare proprie competenze o di negare quelle della Provincia.

    Di cosa si tratta

    L’art. 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) aveva imposto a tutte le amministrazioni pubbliche di trasmettere al Ministero dell’economia l’elenco degli immobili di loro proprietà o detenuti a qualsiasi titolo. Il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano aveva inviato un quesito al Ministero sull’ambito di applicazione di tale obbligo; il Dipartimento del Tesoro aveva risposto con un’e-mail spiegando il contenuto della norma. La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato quella nota sostenendo che violasse le proprie attribuzioni costituzionali in materia di patrimonio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di un giudizio incidentale di legittimità costituzionale, bensì di un conflitto di attribuzione tra enti ai sensi dell’art. 39 della legge n. 87 del 1953. La Provincia autonoma di Bolzano ha sostenuto che l’e-mail ministeriale ledesse le proprie attribuzioni costituzionali garantite dagli artt. 8, 9, 16, 66, 67, 68, 79 e 108 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) e dagli artt. 117 e 119 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la nota impugnata era priva di carattere vincolante: si trattava di un parere tecnico-informativo adottato dal supporto tematico patrimonio del Ministero in risposta a un quesito, privo di efficacia vincolante nei confronti della Provincia. Per sollevare un conflitto di attribuzione tra enti, l’atto impugnato deve contenere una chiara manifestazione di volontà dell’organo in ordine all’affermazione di una propria competenza o alla negazione di quella dell’ente confliggente.

    Il principio

    Un conflitto di attribuzione tra enti è inammissibile se l’atto statale impugnato è privo di efficacia vincolante e non contiene una chiara manifestazione di volontà di affermare una competenza statale o di negare quella dell’ente confliggente. Le mere istruzioni tecniche, i pareri non vincolanti e le indicazioni informative non hanno attitudine lesiva delle attribuzioni costituzionali altrui.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È uno strumento processuale costituzionale con cui Stato e Regioni (o Province autonome) possono adire la Corte costituzionale quando ritengono che un atto dell’altro ente leda le proprie attribuzioni costituzionali o invada la propria sfera di competenza.

    Quando un atto statale può dare origine a un conflitto di attribuzione?

    Deve contenere una «chiara manifestazione di volontà» dell’organo in ordine all’affermazione di una propria competenza o alla negazione dell’altrui. Non bastano pareri, circolari esplicative o note prive di efficacia vincolante.

    La Provincia di Bolzano era obbligata a comunicare i dati patrimoniali?

    La Corte non ha esaminato il merito di questa questione, limitandosi a dichiarare inammissibile il conflitto per carenza dell’atto lesivo. L’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 rimane distinto dal ricorso deciso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 339/2011 – Concessioni idroelettriche Regione Lombardia illegittime

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge regionale lombarda n. 19 del 2010 che regolavano le grandi derivazioni idroelettriche. La Regione aveva introdotto una disciplina delle concessioni che consentiva l’affidamento diretto a società miste, eludendo l’obbligo europeo di gara: ciò invadeva la competenza esclusiva statale in materia di mercato dell’energia e di ordinamento civile ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2010, n. 19, aveva inserito nella previgente legge regionale n. 26 del 2003 un nuovo art. 53-bis, che disciplinava le grandi derivazioni ad uso idroelettrico, prevedendo la possibilità di affidare le concessioni direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato le disposizioni davanti alla Corte costituzionale in via principale, sostenendo che la disciplina regionale contrastasse con la competenza legislativa esclusiva dello Stato e con la normativa europea.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3, comma 2, e l’art. 14, commi 3, 7, 8, 9 e 10, della legge della Regione Lombardia n. 19 del 2010, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione (competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di mercato) e ad altri parametri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, terzo periodo, della legge regionale nella parte in cui consentiva di destinare le economie da riduzione della dirigenza alla valorizzazione delle posizioni organizzative in aggiunta alle risorse contrattuali; e dell’art. 14 nella parte relativa all’art. 53-bis, nei commi 7, 8, 9 e 10, che permettevano l’affidamento diretto delle concessioni idroelettriche senza gara. La Regione non può derogare all’obbligo di gara previsto dall’art. 12, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 79 del 1999 in materia di mercato interno dell’energia elettrica.

    Il principio

    Le grandi derivazioni ad uso idroelettrico rientrano nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. in materia di tutela della concorrenza e di mercato dell’energia. Le Regioni non possono introdurre discipline delle concessioni che eludano l’obbligo europeo e statale di procedura a gara, nemmeno prevedendolo come semplice opzione del soggetto affidante.

    Domande e risposte

    Perché le Regioni non possono disciplinare liberamente le concessioni idroelettriche?

    Perché la materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato in quanto attiene alla tutela della concorrenza e al mercato dell’energia, come stabilito dall’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. Le Regioni possono intervenire solo nei limiti fissati dalla legge statale e dalla normativa europea.

    Cosa impone la normativa europea sulle grandi concessioni idroelettriche?

    L’art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 (attuativo della direttiva europea sul mercato interno dell’energia) impone che le concessioni di grande derivazione idroelettrica alla scadenza siano assegnate mediante gara con criteri obiettivi e non discriminatori.

    Quali norme regionali sono state dichiarate illegittime?

    L’art. 3, comma 2, terzo periodo (economie della dirigenza destinate alle posizioni organizzative) e l’art. 14 nella parte relativa all’art. 53-bis, commi 7, 8, 9 e 10 (affidamento diretto delle concessioni idroelettriche a società miste).

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni; lett. e) riserva allo Stato la tutela della concorrenza
  • Corte cost. n. 338/2011 – Indennità espropriazione e omessa dichiarazione ICI incostituzionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, che consentiva di ridurre fino ad azzerare l’indennità di espropriazione in caso di omessa o infedele dichiarazione ICI del proprietario. La norma violava l’art. 42, terzo comma, Cost. e l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo CEDU: nessun meccanismo garantiva un ragionevole rapporto tra il valore venale del bene e l’indennizzo corrisposto.

    Di cosa si tratta

    L’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 prevedeva che l’indennità di espropriazione fosse determinata in base al valore dichiarato o denunciato ai fini ICI. In caso di omessa dichiarazione, l’indennità si riduceva a quella di zone omogenee, potendo giungere anche ad annullarsi completamente. La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha sollevato due questioni incidentali, ritenendo che questo meccanismo sanzionatorio potesse sfociare in una sostanziale confisca senza indennizzo del bene espropriato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali), in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU (diritto al rispetto dei propri beni).

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione e dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992. Ha altresì dichiarato, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità dell’art. 37, comma 7, del d.P.R. n. 327 del 2001, che conteneva una disciplina sostanzialmente identica. La norma non prevedeva alcun meccanismo che garantisse, anche in caso di omessa dichiarazione ICI, un ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l’indennità corrisposta.

    Il principio

    L’indennità di espropriazione non può essere azzerata come sanzione per l’omessa o infedele dichiarazione ICI: tale meccanismo si traduce in una sostanziale confisca del bene e viola sia l’art. 42, terzo comma, Cost. sia il diritto al rispetto dei beni garantito dall’art. 1 del Primo Protocollo CEDU. Il legislatore conserva la facoltà di prevedere sanzioni sull’indennità, purché non comportino un’espropriazione di fatto priva di indennizzo.

    Domande e risposte

    Cosa diceva l’art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1992?

    Stabiliva che l’indennità di espropriazione era calcolata in base al valore dichiarato ai fini ICI. Se il proprietario non aveva presentato la dichiarazione, l’indennità era determinata secondo il valore delle zone omogenee, con il rischio di ridursi a zero.

    Perché la norma era incostituzionale?

    Perché non garantiva nemmeno un minimo ragionevole rapporto tra il valore di mercato del bene ablato e l’indennità corrisposta. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha costantemente ritenuto che la perdita di beni senza un indennizzo in ragionevole rapporto con il loro valore costituisca un’ingerenza sproporzionata.

    Cosa succede agli espropri già avvenuti con indennità ridotta o azzerata?

    La declaratoria di illegittimità costituzionale produce effetti retroattivi sui rapporti ancora non definitivamente definiti. I soggetti espropriati che non avevano ancora un giudicato possono far valere il loro diritto a un’indennità determinata in modo conforme a Costituzione.

    Norme collegate

    • Art. 42 della Costituzione — tutela della proprietà privata e riserva di legge per i casi di espropriazione per pubblica utilità con indennizzo
    • Art. 117 della Costituzione — obbligo di rispettare i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, tra cui la CEDU
  • Corte cost. n. 337/2011 – Responsabilità civile editore sito web giornale telematico

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 11 della legge sulla stampa del 1948 — che prevede la responsabilità civile solidale di proprietario ed editore per i reati commessi a mezzo stampa — nella parte in cui non include i siti web che ospitano giornali telematici. Anche se una eventuale declaratoria di incostituzionalità fosse stata accolta, non avrebbe potuto tradursi in una condanna al risarcimento del danno: la condotta tenuta quando non esisteva ancora l’obbligo giuridico non può essere fonte di responsabilità civile.

    Di cosa si tratta

    Un articolo pubblicato sul sito Giornal.it aveva accusato una persona di essere stata arrestata per favoreggiamento della prostituzione minorile, circostanza falsa. La persona offesa si era costituita parte civile nel processo penale per diffamazione e aveva citato come responsabile civile la società editrice del giornale online. Il Tribunale di Alessandria aveva dubitato che l’art. 11 della legge n. 47 del 1948 — che limita la responsabilità civile solidale alla carta stampata — violasse l’art. 3 Cost., lasciando senza tutela chi subisce diffamazione tramite giornali telematici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), nella parte in cui esclude dalla responsabilità civile il proprietario e l’editore del sito web su cui è diffuso un giornale telematico. Parametro invocato: art. 3, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per irrilevanza: anche se la questione fosse stata accolta, non avrebbe potuto condurre a una condanna al risarcimento del danno nel giudizio a quo. Una sentenza della Corte non può rendere antigiuridico un comportamento che non lo era quando fu posto in essere. La responsabilità civile presuppone che, al momento della condotta, esistesse un preciso obbligo giuridico sancito da una norma conoscibile dall’agente.

    Il principio

    Non è rilevante una questione di legittimità costituzionale il cui eventuale accoglimento non potrebbe comunque incidere sull’esito del giudizio a quo. Una pronuncia di incostituzionalità non può avere effetto retroattivo tale da rendere antigiuridica una condotta compiuta quando la norma mancava. La responsabilità civile richiede che l’obbligo giuridico fosse vigente e conoscibile al momento del fatto.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 11 della legge sulla stampa del 1948?

    Stabilisce che il proprietario della pubblicazione e l’editore sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato, per i reati commessi a mezzo della stampa. La norma, nella sua formulazione, richiede che la diffusione avvenga su supporto cartaceo.

    Perché la questione era irrilevante nel giudizio a quo?

    Perché la persona offesa chiedeva la condanna della società editrice del sito web al risarcimento dei danni per fatti commessi in epoca in cui la norma non imponeva ancora quell’obbligo. L’accoglimento della questione non avrebbe potuto sanare questa lacuna retroattivamente.

    I giornali online sono equiparati alla stampa tradizionale ai fini della responsabilità civile?

    La questione è rimasta aperta: la Corte non ha esaminato il merito. Il legislatore ha successivamente disciplinato la materia con la legge n. 62 del 2001 e successive norme, ma il tema della responsabilità editoriale online ha continuato a generare dibattito giuridico.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato come parametro per la disparità di tutela tra vittime di diffamazione a mezzo stampa e a mezzo web
  • Corte cost. n. 336/2011 – Sanzione accessoria sorpasso in colonna codice della strada

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Milano sull’art. 148, commi 11 e 16, del codice della strada. Il rimettente censurava l’uguale trattamento sanzionatorio riservato al sorpasso in colonna e ad altre infrazioni, ma aveva omesso di indicare quale specifica modalità di violazione fosse contestata nel giudizio a quo, rendendo impossibile valutare la rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    Un automobilista aveva proposto opposizione a una sanzione amministrativa per aver effettuato un sorpasso vietato in prossimità di passaggi a livello o code (art. 148, commi 11 e 16, del codice della strada). Il Giudice di pace di Milano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sostenendo che equiparare sanzionalmente il sorpasso in colonna ad altre infrazioni più gravi (eccesso di velocità art. 142 c. 9 e mancato rispetto delle corsie art. 143 c. 12) violasse i principi di uguaglianza e ragionevolezza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 148, commi 11 e 16, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada) per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui punisce con la medesima sanzione principale e accessoria (sospensione della patente da uno a tre mesi) il sorpasso di veicoli in colonna e le infrazioni degli artt. 142, comma 9, e 143, comma 12, del codice.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il rimettente, pur censurando l’identico trattamento di ipotesi disomogenee, non ha precisato quale delle diverse modalità di violazione dell’art. 148, comma 11 fosse stata contestata al ricorrente nel giudizio a quo, così rendendo impossibile verificare la pretesa disomogeneità tra la fattispecie concreta e le altre infrazioni asseritamente trattate allo stesso modo.

    Il principio

    Il giudice rimettente che invoca un trattamento sanzionatorio ineguale deve descrivere con precisione la fattispecie concreta dedotta in giudizio. L’omissione di questo elemento, quando è proprio la distinzione tra diverse modalità dell’infrazione a fondare la censura di incostituzionalità, integra un difetto di motivazione sulla rilevanza che rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 148 del codice della strada?

    Disciplina le norme di comportamento durante il sorpasso. Il comma 11 vieta di sorpassare veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione qualora sia necessario occupare la corsia opposta; il comma 16 prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

    Perché la questione era inammissibile?

    Il rimettente non aveva specificato quale concreta modalità di violazione fosse contestata, rendendo impossibile valutare se la fattispecie del giudizio a quo fosse davvero «disomogenea» rispetto alle altre infrazioni paragonate.

    Il legislatore può prevedere sanzioni identiche per infrazioni diverse?

    La scelta e la quantificazione delle sanzioni rientra nella discrezionalità del legislatore. La Corte non può rimodularle con interventi additivi a contenuto fortemente creativo, salvo manifesta irragionevolezza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 335/2011 – Ricorso al giudice di pace dopo pagamento sanzione codice della strada

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Osimo sull’art. 204-bis, comma 1, del codice della strada. Il rimettente chiedeva di consentire il ricorso al giudice anche dopo il pagamento in misura ridotta, nei casi in cui la scadenza dei termini avesse «necessitato» quel pagamento: ma il petitum era indeterminato, oscuro e costruito sulle specificità accidentali del caso concreto, senza la precisione e la tipicità richieste per un intervento manipolativo della Corte.

    Di cosa si tratta

    Un automobilista aveva proposto opposizione avverso un verbale di contestazione per violazione del codice della strada, ma aveva anche pagato la sanzione in misura ridotta prima della scadenza del termine per l’opposizione. In base all’art. 204-bis del codice della strada, il pagamento in misura ridotta preclude il ricorso al giudice di pace. Il Giudice di pace di Osimo ha sollevato questione di legittimità costituzionale sostenendo che, nei casi in cui i termini si sovrappongono e il pagamento è «necessitato», la norma violasse gli artt. 3 e 24 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Osimo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non fa salvo il diritto del trasgressore a proporre ricorso al giudice di pace quando il pagamento in misura ridotta sia stato «necessitato» dalla scadenza del termine di legge, in pendenza del termine per l’opposizione. Parametri invocati: artt. 3 e 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per due ragioni distinte. In primo luogo, il petitum era indeterminato e ambiguo: il rimettente chiedeva di dichiarare illegittima la norma «nella parte in cui si applica a un determinato contesto temporale» senza precisare l’esatta portata della richiesta declaratoria. In secondo luogo, la motivazione sulla non manifesta infondatezza era scarsa, contraddittoria e fondata su peculiarità accidentali del caso concreto (quali la sospensione feriale dei termini).

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale che chiede alla Corte un intervento manipolativo deve indicare con precisione e chiarezza la portata della declaratoria richiesta. Il petitum costruito pedissequamente sulle peculiarità di fatto di un singolo giudizio è manifestamente inammissibile per indeterminatezza.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 204-bis del codice della strada?

    Stabilisce che il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta è alternativo al ricorso al giudice di pace: chi paga in misura ridotta non può poi impugnare il verbale davanti al giudice.

    Perché la questione era inammissibile?

    Perché il rimettente non ha individuato con sufficiente chiarezza quale specifico intervento correttivo chiedesse alla Corte. Un intervento additivo o manipolativo richiede la precisa definizione del testo da sostituire o aggiungere.

    I termini sovrapposti per il pagamento e per l’opposizione violano il diritto di difesa?

    La Corte non ha esaminato il merito della questione a causa dell’inammissibilità. Il legislatore ha la facoltà di prevedere meccanismi alternativi tra pagamento in misura ridotta e ricorso giurisdizionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 334/2011 – Insindacabilità parlamentare Sgarbi su Caselli

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    La Corte costituzionale ha annullato la delibera con cui la Camera dei deputati aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi durante un programma televisivo contro il dott. Gian Carlo Caselli. Le accuse specifiche e determinate rivolte al magistrato — di sprecare denaro pubblico, di agire per mandato politico, di far arrestare innocenti — non erano coperte dalla prerogativa dell’art. 68, primo comma, Cost.: nessun atto parlamentare di Sgarbi corrispondeva sostanzialmente a quei contenuti.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Vittorio Sgarbi era imputato del reato di diffamazione aggravata per dichiarazioni rese il 17 dicembre 2001 nel programma televisivo «Iceberg» su Telelombardia, con le quali aveva accusato il dott. Gian Carlo Caselli — all’epoca Procuratore della Repubblica di Palermo — di aver sprecato denaro pubblico, di aver condotto indagini su mandato politico e di aver fatto arrestare innocenti. La Camera aveva adottato una delibera di insindacabilità (doc. IV-ter, n. 1-A del 30 maggio 2007). La Corte d’appello di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto ha riguardato la delibera della Camera dei deputati del 30 maggio 2007, adottata ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Occorreva verificare se le dichiarazioni televisive di Sgarbi nei confronti del dott. Caselli fossero espressione di attività parlamentare tipica, così da fruire della prerogativa di insindacabilità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso e annullato la delibera. I quattordici atti parlamentari richiamati dalla Camera riguardavano gli anni 1993–1999 e contenevano solo posizioni critiche generali sull’operato della magistratura palermitana, senza i determinati addebiti formulati nelle dichiarazioni televisive del 2001 nei confronti del dott. Caselli. La corrispondenza contenutistica era assente, e la verifica del nesso funzionale è individuale: gli atti di altri parlamentari non possono radicare l’insindacabilità del singolo deputato.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare è strettamente personale: il nesso funzionale deve essere verificato in relazione agli atti tipici compiuti dallo stesso parlamentare, non da altri colleghi. Non esiste un’«insindacabilità di gruppo». Inoltre, la corrispondenza contenutistica deve essere sostanziale: le critiche generali alla magistratura in Aula non coprono gli addebiti determinati e specifici mossi a un singolo magistrato in un programma televisivo.

    Domande e risposte

    Un deputato può invocare l’insindacabilità per le dichiarazioni rese in televisione?

    Sì, ma solo se quelle dichiarazioni riproducono sostanzialmente il contenuto di atti parlamentari tipici compiuti dallo stesso deputato, con stretta connessione temporale e corrispondenza di contenuti, non una semplice comunanza di temi.

    Cosa si intende per «corrispondenza contenutistica»?

    La corrispondenza va verificata al di là delle formule letterali: le dichiarazioni esterne devono veicolare gli stessi specifici contenuti dell’atto parlamentare. Non basta che entrambi riguardino in senso lato la magistratura o la politica giudiziaria.

    Gli atti parlamentari di altri deputati possono fondare l’insindacabilità di un collega?

    No. La garanzia dell’art. 68 Cost. è individuale e il nesso funzionale deve essere riconducibile alla stessa persona che ha reso le dichiarazioni esterne contestate.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — prerogativa di insindacabilità parlamentare per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
  • Corte cost. n. 333/2011 – Insindacabilità parlamentare Bossi dichiarazioni stampa

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    La Corte costituzionale ha annullato la delibera con cui la Camera dei deputati aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni rese dall’on. Umberto Bossi contro la dott.ssa Paola Braggion, magistrata che lo aveva condannato per vilipendio alla bandiera. Le interviste su «La Padania» censuravano specificamente l’operato di un singolo magistrato in relazione a un processo concreto, e non esprimevano opinioni parlamentari né divulgavano atti tipici: il nesso funzionale con l’art. 68, primo comma, Cost. era quindi insussistente.

    Di cosa si tratta

    La dott.ssa Paola Braggion aveva citato in giudizio il deputato Umberto Bossi per diffamazione e riparazione pecuniaria ai sensi dell’art. 12, legge n. 47 del 1948, a seguito di dichiarazioni apparse sul quotidiano «La Padania» nel maggio 2001. Bossi aveva accusato la Braggion — che lo aveva condannato per vilipendio alla bandiera — di fare pubblicità a se stessa, di sprecare denaro pubblico e di usare il proprio ufficio per finalità politiche. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. La Corte di cassazione ha sollevato conflitto di attribuzione contestando quella delibera.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ha riguardato la delibera della Camera dei deputati del 16 luglio 2008 (doc. IV-quater, n. 1), adottata ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, che proclamava insindacabili le opinioni espresse dall’on. Bossi nei confronti della dott.ssa Braggion. Il giudizio ha valutato se le dichiarazioni extra moenia fossero collegate funzionalmente all’esercizio del mandato parlamentare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando che non spettava alla Camera affermare l’insindacabilità e annullando la delibera. I cinque interventi parlamentari richiamati dalla Camera risalivano agli anni 1995–2000 e contenevano critiche generiche alla magistratura, mentre le interviste del 2001 formulavano censure specifiche e determinate nei confronti di un singolo magistrato in relazione a una specifica decisione giurisdizionale. La semplice comunanza di argomenti o di «contesto politico» non è sufficiente a radicare il nesso funzionale.

    Il principio

    Perché le dichiarazioni extra moenia di un parlamentare siano coperte dalla garanzia di cui all’art. 68, primo comma, Cost., è necessaria la sostanziale identità di contenuti rispetto a un atto parlamentare tipico, non bastando una mera comunanza di argomenti o di contesto politico. Le critiche generiche alla magistratura in Aula non coprono le censure specifiche rivolte a un singolo magistrato in un’intervista alla stampa.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa prerogativa si estende alle dichiarazioni esterne solo se vi è un nesso funzionale con l’attività parlamentare tipica.

    Quando esiste il «nesso funzionale»?

    Quando le dichiarazioni extra moenia sono sostanzialmente corrispondenti nel contenuto a un atto parlamentare tipico compiuto dallo stesso parlamentare e vi è una connessione temporale idonea a conferire alle dichiarazioni carattere divulgativo dell’attività parlamentare.

    Le critiche a singoli magistrati possono rientrare nell’insindacabilità?

    Solo se lo stesso parlamentare ha svolto in Aula specifiche censure a quel magistrato in relazione agli stessi fatti. Le critiche generali alla magistratura non costituiscono il necessario atto tipico di riferimento per dichiarazioni stampa che attaccano un singolo magistrato per una singola decisione.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — sancisce l’insindacabilità parlamentare per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni