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La sentenza n. 205 del 2011 dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 6-ter, lettere b) e d), e in parte del comma 6-quater, del d.l. n. 78/2010. Queste norme prorogavano di cinque anni le concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico e consentivano forme di compartecipazione territoriale nella gestione, invadendo la competenza legislativa regionale in materia di energia.
Di cosa si tratta
Le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna impugnarono alcune disposizioni del d.l. n. 78/2010 (manovra finanziaria), tra cui l’art. 15, comma 6-ter, lettere b) e d), e il comma 6-quater. La lettera b) prorogava di cinque anni le concessioni di grande derivazione idroelettrica in scadenza, per consentire il rispetto del termine per l’indizione delle gare. La lettera d) prevedeva un’ulteriore proroga disponendo forme di compartecipazione territoriale nella gestione di tali concessioni. Il comma 6-quater stabiliva che tali disposizioni si applicassero fino all’adozione di leggi regionali.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna (ricorsi nn. 102 e 106 del 2010, notificati il 28 settembre 2010) impugnarono le disposizioni in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, lamentando la violazione della competenza legislativa regionale concorrente in materia di energia e la lesione del principio di sussidiarietà.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi: 1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 6-ter, lettere b) e d), del d.l. n. 78/2010; 2) dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 6-quater nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 6-ter, lettere b) e d), si applicano fino all’adozione di leggi regionali; 3) dichiara inammissibile la questione sul comma 6-quater sollevata dalla Regione Emilia-Romagna. Le norme impugnate ledevano la competenza regionale concorrente in materia di energia, incidendo direttamente sul regime delle concessioni senza rispettare i principi di leale collaborazione. Decisione del 4 luglio 2011, depositata il 13 luglio 2011.
Il principio
In materia di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico, le Regioni hanno competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. La disciplina statale del regime delle concessioni – comprese le proroghe – deve rispettare i principi fondamentali fissati dallo Stato senza invadere l’ambito della disciplina di dettaglio, di competenza regionale. Una norma statale che proroghi direttamente le concessioni e stabilisca le modalità di compartecipazione territoriale, senza lasciare spazio alla legislazione regionale, è costituzionalmente illegittima.
Domande e risposte
Che cosa sono le concessioni di grande derivazione idroelettrica?
Le grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico sono concessioni che autorizzano la captazione di grandi quantità d’acqua da corsi d’acqua pubblici per produrre energia elettrica. Sono disciplinate dal d.lgs. n. 79/1999 (decreto Bersani) e dalle leggi regionali. La loro scadenza comporta l’obbligo di indire una gara pubblica per l’assegnazione.
Perché lo Stato aveva prorogato le concessioni?
La proroga era motivata dalla necessità di garantire un equo indennizzo agli operatori economici per gli investimenti effettuati e di consentire il rispetto dei termini per l’indizione delle gare. La Corte ha però ritenuto che tale obiettivo non giustificasse l’invasione della competenza regionale.
Cosa succede alle concessioni dopo questa sentenza?
L’annullamento delle norme che prorogavano le concessioni ha fatto tornare in vigore la disciplina ordinaria: le Regioni hanno recuperato la competenza a disciplinare le gare per l’assegnazione delle concessioni in scadenza, nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, materia energia come concorrente (terzo comma)
- Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà nell’allocazione delle funzioni amministrative
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