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La sentenza n. 206 del 2011 dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 516 c.p.p. e dell’art. 35 del d.lgs. n. 274/2000 (procedimento davanti al Giudice di pace), nella parte in cui non consentirebbero all’imputato di accedere al rito alternativo della definizione anticipata del procedimento anche dopo la modifica del capo di imputazione in dibattimento.
Di cosa si tratta
Nel procedimento penale davanti al Giudice di pace, l’art. 35 del d.lgs. n. 274/2000 prevede un rito alternativo (definizione anticipata del procedimento con condotta riparatoria) che può essere richiesto solo fino all’udienza di comparizione. Il Giudice di pace di Agrigento era investito di un processo per lesioni personali lievi (artt. 81 cpv. e 582 c.p., guarigione in cinque giorni). L’imputato aveva chiesto la definizione anticipata, che il giudice aveva rigettato per inadeguatezza della somma offerta. In un successivo momento, il pubblico ministero modificò il capo di imputazione, contestando un reato diverso.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Agrigento (ordinanza del 23 settembre 2010, r.o. n. 400/2010) solevò questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 516 c.p.p. e dell’art. 35 del d.lgs. n. 274/2000, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consentono all’imputato di accedere al rito alternativo dopo la modifica del capo di imputazione in dibattimento.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile la questione. L’ordinanza di rimessione presentava aspetti di indeterminatezza e oscurità: il rimettente non chiariva con precisione quale parte del combinato disposto censurava né spiegava in modo coerente il rapporto tra i profili sollevati. La formulazione delle censure era oscura e contraddittoria, rendendo impossibile individuare con certezza l’oggetto della questione. Decisione del 4 luglio 2011, depositata il 13 luglio 2011.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve individuare con precisione l’oggetto della questione di legittimità costituzionale. Quando la questione è formulata in modo indeterminato o oscuro, tale da rendere impossibile comprendere quale sia la norma censurata e quale il vizio denunciato, la questione è inammissibile per difetto di chiarezza nell’identificazione dell’oggetto.
Domande e risposte
Che cos’è la «definizione anticipata del procedimento» davanti al Giudice di pace?
L’art. 35 del d.lgs. n. 274/2000 prevede che l’imputato possa chiedere la definizione anticipata del procedimento, dimostrando di aver risarcito il danno o di aver posto in essere comportamenti riparatori idonei a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato. Se il Giudice di pace ritiene adeguata la condotta riparatoria, dichiara estinto il reato.
Cosa succede se il capo di imputazione viene modificato in dibattimento?
Secondo il rimettente, quando il pubblico ministero modifica il capo di imputazione durante il dibattimento, l’imputato non potrebbe accedere nuovamente al rito alternativo previsto dall’art. 35, poiché tale rito deve essere richiesto entro l’udienza di comparizione. La questione sollevata — poi dichiarata inammissibile — mirava ad ottenere che l’imputato potesse richiedere il rito anche dopo la modifica del capo d’accusa.
L’art. 516 c.p.p. si applica anche al Giudice di pace?
L’art. 516 c.p.p. disciplina la modifica dell’imputazione nel rito ordinario. Il suo rapporto con il procedimento davanti al Giudice di pace è mediato dall’art. 2 del d.lgs. n. 274/2000, che prevede l’applicazione delle norme del c.p.p. in quanto compatibili. La questione del coordinamento tra le due discipline era appunto al centro del giudizio a quo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, parametro della questione
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, parametro evocato
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo, parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.