Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

L’ordinanza n. 204 del 2011 dichiara estinto il processo nel giudizio in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Regione Puglia n. 11/2010, che destinava risparmi derivanti dall’applicazione del patto di stabilità interno alla copertura delle perdite degli enti del Servizio sanitario regionale. Il Governo rinunciò al ricorso.

Di cosa si tratta

La legge regionale Puglia n. 11 del 24 settembre 2010 disponeva che alcune somme rese disponibili per effetto delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità interno e dai risparmi sugli interessi dei mutui fossero destinate alla copertura delle perdite di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) al 31 dicembre 2010 e 2011. Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnò la legge regionale, ritenendo che essa violasse gli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica e autonomia finanziaria delle Regioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (depositato il 6 dicembre 2010, r. ric. n. 119/2010) lamentava la violazione degli artt. 117, terzo comma (competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica), e 119, secondo comma, della Costituzione (autonomia finanziaria regionale nel rispetto dei principi di coordinamento statale), da parte degli artt. 1, commi 1, 2 e 3 della legge regionale Puglia n. 11/2010.

La decisione della Corte

La Regione Puglia non si costì in giudizio. Il Governo rinunciò al ricorso. La Corte, applicando l’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che prevede l’estinzione del processo in caso di rinuncia al ricorso non seguita da costituzione della parte resistente, dichiara estinto il processo. Decisione del 22 giugno 2011, depositata il 6 luglio 2011.

Il principio

Nel giudizio in via principale, quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso e la parte resistente non si è costituita in giudizio — e quindi non può accettare o rifiutare la rinuncia — il processo si estingue ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative. L’estinzione per rinuncia in questo contesto non richiede l’accettazione della controparte costituita.

Domande e risposte

Che cos’è il patto di stabilità interno?

Il patto di stabilità interno era un insieme di regole, periodicamente aggiornate dal legislatore statale, che ponevano limiti alle spese e al deficit degli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica. Il suo mancato rispetto comportava sanzioni per l’ente inadempiente. Dal 2017 è stato sostituito dal pareggio di bilancio.

Perché il Governo rinunciò al ricorso?

Il testo della pronuncia non indica i motivi della rinuncia. In genere, il Governo rinuncia ai ricorsi in via principale quando la questione si è risolta in via legislativa (ad esempio, la Regione ha modificato la legge impugnata) o quando viene raggiunto un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Qual è la differenza tra estinzione per rinuncia e cessazione della materia del contendere?

La Corte chiarisce in questa stessa ordinanza la distinzione: la rinuncia al ricorso è un atto processuale che attiene alla volontà della parte di proseguire il giudizio, prescindendo dall’oggetto; la cessazione della materia del contendere riguarda invece l’oggetto del giudizio, quando gli atti impugnati siano stati rimossi o siano diventati inapplicabili. L’accertamento della volontà di proseguire il giudizio ha carattere logicamente preliminare.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.