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L’ordinanza n. 203 del 2011 dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma che subordina l’agevolazione «prima casa» (IVA al 4% e imposta di registro ridotta) al requisito di non possedere altra casa di abitazione nel medesimo Comune, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano. Il quesito era mal formulato e il rimettente non aveva chiaramente identificato la norma da censurare.
Di cosa si tratta
Le agevolazioni fiscali per la «prima casa» (aliquota IVA ridotta al 4% e imposta di registro agevolata) sono subordinate a specifici requisiti. Tra questi, la nota II-bis all’art. 1 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 prevede che l’acquirente non deve possedere, nello stesso Comune in cui si trova l’immobile acquistato, altra casa di abitazione di cui abbia la proprietà o altro diritto reale, compreso il diritto di uso o abitazione. Una contribuente acquistò una prima casa nel 2006 applicando l’IVA agevolata al 4%, ma l’Agenzia delle Entrate contestò l’agevolazione.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Milano (ordinanza del 16 febbraio 2010, r.o. n. 343/2010) solevò questione di legittimità costituzionale della lettera b) del numero 1) della nota II-bis dell’art. 1 della Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, come richiamata dal numero 21) della Parte II della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633/1972, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione e ai principi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il rimettente aveva individuato come norma oggetto dell’impugnazione la disposizione dell’imposta di registro, ma il giudizio a quo riguardava in realtà l’IVA: si trattava pertanto di una erronea identificazione della norma censurata. Inoltre, la questione non era motivata adeguatamente in relazione ai parametri evocati. Il richiamo al «rectius» inserito dalla stessa ordinanza dimostrava la confusione del rimettente sull’oggetto della questione. Decisione del 22 giugno 2011, depositata il 6 luglio 2011.
Il principio
Il giudice rimettente deve identificare con precisione la norma censurata, distinguendo correttamente le diverse disposizioni normative applicabili al caso (nel caso di specie, la norma sull’IVA e quella sull’imposta di registro, pur rinviandosi reciprocamente, sono distinte). Un’ordinanza di rimessione che identifichi erroneamente la norma da censurare è manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Quali sono i requisiti per l’agevolazione prima casa?
I principali requisiti sono: l’immobile deve essere un’abitazione non di lusso; l’acquirente non deve possedere altra abitazione nello stesso Comune; l’acquirente deve stabilire la residenza nel Comune entro 18 mesi dall’acquisto (salvo eccezioni); non deve possedere, sull’intero territorio nazionale, un altro immobile già acquistato con le agevolazioni prima casa. Le regole sono contenute nella nota II-bis all’art. 1 della Tariffa del d.P.R. n. 131/1986.
Perché la norma era contestata davanti alla Commissione tributaria?
La contribuente riteneva che il requisito di non possedere altra abitazione nello stesso Comune fosse irragionevole, in quanto discriminava chi possiede un altro immobile nello stesso Comune rispetto a chi lo possiede in Comune diverso, pur avendo le medesime esigenze abitative. La questione sollevò anche profili di capacità contributiva (art. 53 Cost.).
L’agevolazione prima casa può applicarsi se si possiede già un’abitazione in un altro Comune?
Sì: il requisito riguarda la mancanza di abitazioni nel medesimo Comune in cui si acquista. Se si possiede un’abitazione in un Comune diverso, non si perde di per sé l’agevolazione, a meno che quell’abitazione non sia stata a sua volta acquistata con le agevolazioni prima casa (in tal caso, occorre venderla entro un anno dal nuovo acquisto).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, parametro della questione
- Art. 53 della Costituzione — principio di capacità contributiva, parametro evocato
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