Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 22/2010 – Compensazione tributaria e limite uniforme per tutte le imprese

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sugli artt. 17 e 25 del d.lgs. n. 241/1997 e sull’art. 34 della l. n. 388/2000, che fissano una soglia massima uguale per tutti di compensazione tra crediti e debiti tributari. La questione è inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza e per inadeguata descrizione della fattispecie.

    Di cosa si tratta

    Il modello F24 consente ai contribuenti di compensare crediti fiscali e contributivi con debiti dello stesso tipo (cd. compensazione orizzontale). La legge stabilisce un tetto massimo annuo di compensazione, uguale per tutti i contribuenti, indipendentemente dalla dimensione dell’impresa. Una società riteneva che questo limite uniforme fosse discriminatorio rispetto alle grandi imprese.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Brescia ha sollevato questione di legittimità degli artt. 17 e 25 del d.lgs. n. 241/1997 e dell’art. 34 della l. n. 388/2000, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, nella parte in cui stabilivano una soglia massima di compensazione uguale per tutte le imprese, senza tenere conto delle loro dimensioni.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione, rilevando che il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale né aveva descritto in modo sufficiente la fattispecie concreta, rendendo impossibile verificare il presupposto dell’incidentalità.

    Il principio

    Perché una questione di legittimità costituzionale sia ammissibile nel giudizio incidentale, il giudice rimettente deve adeguatamente motivare sia la non manifesta infondatezza sia la rilevanza della questione nel giudizio a quo, descrivendo in modo esaustivo la fattispecie concreta.

    Domande e risposte

    Cos’è la compensazione tributaria?

    La compensazione tributaria consente al contribuente di utilizzare un credito fiscale (es. IVA a credito, credito IRPEF) per estinguere un debito fiscale o contributivo dello stesso o di un altro tributo, tramite il modello F24.

    Esiste un limite massimo alla compensazione?

    Sì, la legge stabilisce un tetto annuo massimo di compensazione. Al momento del giudizio, la questione verteva sulla parità di questo limite tra grandi e piccole imprese.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    La Corte ha rilevato che il giudice rimettente non aveva adeguatamente spiegato come la questione fosse rilevante nel caso concreto, né aveva descritto in modo sufficiente i fatti di causa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 8/2010 – Estinzione del processo per rinuncia al ricorso su impianti energetici

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara estinto il processo relativo all’impugnazione di una norma della Regione Basilicata che assoggettava alla semplice DIA (denuncia di inizio attività) la costruzione di impianti per la produzione di energie rinnovabili. Il Governo aveva rinunciato al ricorso dopo che la Regione aveva adeguato la propria legislazione.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria regionale della Basilicata del 2008 (l. reg. n. 31/2008, art. 10, comma 4) aveva previsto che la costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili fosse soggetta alla sola denuncia di inizio attività (DIA), in luogo dell’apposita autorizzazione richiesta dalla normativa nazionale e comunitaria (d.lgs. n. 387/2003, d.lgs. n. 59/2005). Il Governo aveva impugnato la norma per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (tutela dell’ambiente).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 10, comma 4, della legge reg. Basilicata n. 31/2008 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione (competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente). Giudice relatore Ugo De Siervo.

    La decisione della Corte

    Il processo si estingue perché il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso in seguito all’adeguamento della legislazione regionale: la Regione Basilicata ha sostituito integralmente la disposizione impugnata con l’art. 32 della l. reg. n. 27/2009. Non essendo intervenuta la costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia è sufficiente a determinare l’estinzione del processo.

    Il principio

    In assenza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente determina automaticamente l’estinzione del processo costituzionale, senza necessità di accettazione o di pronuncia nel merito.

    Domande e risposte

    Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?

    Perché la Regione Basilicata ha spontaneamente modificato la legge contestata, adeguandola alla normativa statale; il Governo ha ritenuto quindi venuta meno la ragione del contendere.

    Cosa comporta l’estinzione del processo costituzionale?

    Che la questione non viene esaminata nel merito e la norma regionale (nel frattempo già sostituita) non riceve né una dichiarazione di legittimità né di illegittimità.

    Gli impianti energetici richiedono autorizzazione o basta la DIA?

    La normativa statale (d.lgs. n. 387/2003) prevede un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, più garantista rispetto alla semplice DIA. Le Regioni non possono abbassare il livello di procedimento richiesto dalla disciplina statale in materia ambientale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 7/2010 – Successione nel contratto di locazione del convivente more uxorio senza prole

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 6, comma 3, della legge n. 392/1978 sulle locazioni urbane, che non prevede la successione nel contratto di locazione del convivente more uxorio rimasto nell’immobile dopo la cessazione della convivenza senza prole. La profonda diversità tra convivenza di fatto e rapporto coniugale giustifica la differenza di trattamento.

    Di cosa si tratta

    L’art. 6, comma 3, della legge n. 392/1978 disciplina la successione nel contratto di locazione ad uso abitativo. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 404/1988, aveva già esteso il diritto di subentrare nel contratto al convivente more uxorio con prole. Un Comune-locatore chiedeva la risoluzione del contratto al titolare originario che si era allontanato, lasciando la ex convivente senza prole nell’appartamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità dell’art. 6, comma 3, l. n. 392/1978 nella parte in cui non prevede la successione nel contratto del convivente more uxorio rimasto nell’alloggio dopo la cessazione della convivenza anche in mancanza di prole comune, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione. Giudice relatore Paolo Grossi.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente infondata: la Corte ribadisce che convivenza more uxorio e rapporto coniugale sono situazioni profondamente diverse, e che tale diversità vale anche a distinguere la convivenza con prole da quella senza prole. Non vi sono dunque argomenti nuovi rispetto a quelli già scrutinati in precedenza che giustifichino una diversa risposta.

    Il principio

    La convivenza more uxorio rimane distinta dal matrimonio: l’assenza di un vincolo formale e la mancanza di prole comune escludono l’applicazione automatica degli istituti protettivi previsti per il coniuge o per i conviventi con figli. Non sussiste né violazione del principio di uguaglianza né lesione dei diritti inviolabili della persona.

    Domande e risposte

    Quando un convivente ha diritto di subentrare nel contratto di locazione?

    In base al diritto vigente all’epoca, il convivente more uxorio poteva subentrare nel contratto solo se vi era prole comune (sent. n. 404/1988). La successione era esclusa in assenza di prole, come confermato da questa ordinanza.

    La situazione è cambiata con la legge sulle unioni civili?

    Sì: la legge n. 76/2016 («Cirinnà») ha modificato la disciplina delle convivenze di fatto, introducendo specifiche tutele anche per i conviventi more uxorio. Questa ordinanza del 2010 fotografa il diritto nel momento anteriore a tale riforma.

    Perché la questione è «manifestamente» infondata e non semplicemente infondata?

    Perché il rimettente non aveva addotto argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati e rigettati dalla Corte in precedenti occasioni: la manifesta infondatezza permette di decidere in camera di consiglio senza udienza pubblica.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 21/2010 – Sicurezza impianti negli edifici e competenza regionale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 35, comma 1, del d.l. n. 112/2008, che delegava al Ministro dello sviluppo economico il riordino della disciplina per l’installazione degli impianti negli edifici. La norma rientra nella competenza statale esclusiva in materia di sicurezza e non viola le attribuzioni regionali.

    Di cosa si tratta

    L’art. 35, comma 1, del d.l. n. 112/2008 prevedeva che il Ministro dello sviluppo economico adottasse, entro il 31 dicembre 2008, un decreto semplificativo della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici. La Regione Emilia-Romagna impugnava la norma sostenendo che essa invadesse la competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio e produzione, trasporto e distribuzione dell’energia.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l’art. 35, comma 1, del d.l. n. 112/2008 (convertito dalla l. n. 133/2008) in riferimento all’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, sostenendo che la disciplina degli impianti negli edifici rientrasse in materie di competenza concorrente o residuale regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. La disciplina degli impianti negli edifici, nella parte relativa alla sicurezza, rientra nella competenza esclusiva statale in materia di «sicurezza», intesa come trasversale e prevalente sulle competenze concorrenti regionali. La norma non eccede i limiti della competenza statale.

    Il principio

    La materia «sicurezza», attribuita in via esclusiva allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione, comprende anche la disciplina degli impianti tecnici negli edifici nella misura in cui è funzionale alla prevenzione dei pericoli per l’incolumità delle persone, con prevalenza sulle competenze regionali concorrenti.

    Domande e risposte

    Chi ha competenza sulla disciplina degli impianti negli edifici?

    La competenza è ripartita: le norme di sicurezza spettano allo Stato, mentre l’urbanistica e l’edilizia (governo del territorio) spettano alle Regioni in via concorrente. In caso di conflitto, la sicurezza prevale.

    Cosa prevede l’art. 35, comma 1, del d.l. n. 112/2008?

    La norma delegava al Ministro dello sviluppo economico l’adozione di un decreto per semplificare la disciplina dell’installazione degli impianti negli edifici (elettrici, idraulici, termici, ecc.).

    La «sicurezza» è sempre di competenza esclusiva statale?

    Sì, l’art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, che la Corte ha interpretato in senso ampio includendovi la sicurezza degli impianti negli edifici.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 20/2010 – Patrimonio indisponibile regionale e comunicazioni elettroniche

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 14, del d.l. n. 112/2008, nella parte in cui non include i beni del patrimonio indisponibile delle Regioni tra quelli sottratti ai poteri sostitutivi statali in materia di reti di comunicazione elettronica. La disposizione violava la competenza regionale sul proprio patrimonio.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 112/2008 (manovra economica estiva) conteneva, all’art. 2, comma 14, una disposizione che consentiva l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica anche sui beni del demanio e del patrimonio degli enti territoriali. Le Regioni Emilia-Romagna e Toscana avevano impugnato la norma lamentando che essa non distinguesse tra patrimonio disponibile e indisponibile delle Regioni, comprimendo illegittimamente la loro autonomia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Emilia-Romagna e Toscana hanno impugnato l’art. 2, comma 14, del d.l. n. 112/2008, convertito dalla l. n. 133/2008, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, nella parte in cui non escludeva il patrimonio indisponibile regionale dall’ambito di applicazione della norma che consentiva interventi statali sulle infrastrutture di comunicazione.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 14, d.l. n. 112/2008 nella parte in cui non include i beni facenti parte del patrimonio indisponibile delle Regioni tra quelli sottratti all’applicazione della disposizione impugnata. Per il resto, le questioni sono dichiarate infondate o inammissibili.

    Il principio

    Il legislatore statale, nel disciplinare l’installazione di reti di comunicazione elettronica su beni pubblici territoriali, non può estendere i propri poteri ai beni del patrimonio indisponibile delle Regioni, che rimangono nella disponibilità e sotto la tutela regionale.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra patrimonio disponibile e indisponibile?

    Il patrimonio disponibile comprende i beni degli enti pubblici che possono essere alienati e concessi liberamente. Il patrimonio indisponibile comprende beni destinati a funzioni pubbliche specifiche (ospedali, edifici scolastici, ecc.) che non possono essere sottratti alla loro destinazione senza legge.

    Lo Stato può imporre l’installazione di reti di comunicazione sui beni regionali?

    Sì, ma non sui beni del patrimonio indisponibile delle Regioni. La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma statale nella parte in cui non distingueva tra le due categorie di beni.

    Qual era la materia contestata?

    La materia era la disciplina delle reti di comunicazione elettronica (fibra ottica, antenne, ecc.), che appartiene alla competenza esclusiva statale, ma con limiti nella misura in cui incide sul patrimonio degli enti regionali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 6/2010 – Competenza sul ricorso avverso il fermo amministrativo del veicolo

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 19, comma 1, lett. e-ter) del d.lgs. n. 546/1992 (processo tributario), che attribuisce alle commissioni tributarie la cognizione sui fermi amministrativi di veicoli. Il giudice di pace rimettente non aveva tentato l’interpretazione conforme sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità che già attribuisce la competenza al giudice ordinario.

    Di cosa si tratta

    Il fermo amministrativo del veicolo è una misura cautelare con cui l’agente della riscossione blocca l’uso di un’autovettura di proprietà di un debitore. L’art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223/2006 (conv. l. n. 248/2006) ha inserito la lett. e-ter) nell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, includendo il fermo tra gli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie. Un cittadino aveva impugnato l’iscrizione di un fermo per un debito verso un Comune.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Cosenza ha sollevato questione di legittimità dell’art. 19, comma 1, lett. e-ter) d.lgs. n. 546/1992 per violazione dell’art. 102, secondo comma, Cost. (divieto di istituire giudici speciali). Giudice relatore Franco Gallo.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente inammissibile: la Corte rileva che il giudice rimettente non aveva tentato l’interpretazione costituzionalmente orientata, già accolta dalle Sezioni Unite della Cassazione (ord. n. 7034/2009), secondo cui la competenza sui fermi di natura non tributaria spetta al giudice ordinario.

    Il principio

    Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale il giudice è tenuto a sperimentare tutte le possibilità interpretative conformi a Costituzione. Se il diritto vivente (Cassazione SS.UU.) ha già fornito un’interpretazione coerente con la Costituzione, il giudice non può ignorarla e rimettere la questione alla Corte.

    Domande e risposte

    Davanti a quale giudice si impugna il fermo amministrativo del veicolo?

    Dipende dalla natura del debito sottostante: se il credito è di natura tributaria la competenza spetta alla commissione tributaria; se è di natura non tributaria (come un debito verso un Comune per sanzione amministrativa) la competenza spetta al giudice ordinario, secondo le Sezioni Unite.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità» in questo caso?

    Significa che la questione è respinta senza esame nel merito, perché il giudice rimettente aveva omesso un passaggio logico-interpretativo preliminare obbligatorio: tentare l’applicazione del diritto vivente conforme a Costituzione.

    Il fermo amministrativo può essere impugnato?

    Sì: la legge prevede la sua impugnabilità davanti ai giudici competenti. La questione è quale giudice sia competente a seconda del tipo di credito garantito dal fermo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 19/2010 – Opposizione allo stato passivo nel fallimento

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 24, secondo comma, r.d. n. 267/1942, relativo al procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento. La questione era già stata esaminata e dichiarata manifestamente infondata in precedenza dalla stessa Corte.

    Di cosa si tratta

    L’art. 24 della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942), come riformato dal d.lgs. n. 5/2006, disciplina il procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento, stabilendo le regole per i creditori che vogliono contestare l’esclusione o l’ammissione in misura ridotta del proprio credito. Il Tribunale di Lucca riteneva che alcune di queste regole violassero il diritto di difesa e altri principi costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Lucca ha sollevato questione di legittimità dell’art. 24, secondo comma, r.d. n. 267/1942, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 76 e 111, primo comma, della Costituzione, nella parte relativa alla disciplina processuale dell’opposizione allo stato passivo del fallimento.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione, rilevando che identica questione, sollevata dallo stesso giudice rimettente con le medesime argomentazioni, era già stata dichiarata manifestamente infondata. Non emergono nuovi profili che giustifichino una riapertura dell’esame.

    Il principio

    La disciplina del procedimento di opposizione allo stato passivo fallimentare introdotta dalla riforma del 2006 non viola i parametri costituzionali del diritto di difesa, della ragionevolezza e del giusto processo, come già chiarito in precedenti pronunce della Corte.

    Domande e risposte

    Che cos’è lo stato passivo nel fallimento?

    Lo stato passivo è il documento, redatto dal giudice delegato al fallimento, che elenca i creditori ammessi al passivo e gli importi riconosciuti. I creditori esclusi o ammessi in misura ridotta possono proporre opposizione.

    Che cosa stabilisce l’art. 24, secondo comma, l.fall.?

    La norma, come riformata nel 2006, disciplina le modalità processuali dell’opposizione allo stato passivo, determinando le forme, i termini e il rito applicabile. Il Tribunale di Lucca ne contestava alcuni profili per violazione del diritto di difesa.

    Può la stessa questione essere riproposta alla Corte?

    La questione può essere riproposta, ma se è già stata dichiarata manifestamente infondata senza nuovi argomenti, la Corte la dichiarà nuovamente manifestamente infondata in modo sommario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 5/2010 – Revoca maso chiuso e aggregazione obbligatoria di particelle

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità sull’art. 36, comma 1, della legge provinciale di Bolzano sui masi chiusi, che impone l’aggregazione delle particelle ad altri masi all’atto della revoca della qualifica. Il giudice rimettente non aveva tentato un’interpretazione conforme a Costituzione, ignorando la clausola derogatoria espressamente prevista dalla norma.

    Di cosa si tratta

    La legge provinciale di Bolzano n. 17/2001 sui masi chiusi prevede che, quando viene revocata la qualifica di «maso chiuso» a un fondo agricolo, le relative particelle debbano essere aggregate ad altri masi chiusi. Una proprietaria aveva chiesto l’annullamento di una decisione della Commissione provinciale che aveva autorizzato lo svincolo del suo maso con contestuale aggregazione ad altri; il TRGA-Bolzano ha ritenuto potenzialmente incostituzionale l’obbligo automatico di aggregazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa – Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano ha sollevato questione di legittimità dell’art. 36, comma 1, l. prov. Bolzano n. 17/2001 (come sostituito dall’art. 33, comma 3, l. prov. n. 6/2007), per contrasto con gli artt. 3, 41, 42 e 117 Cost. e con il principio di ragionevolezza (art. 97 Cost.). Giudice relatore Paolo Grossi.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente inammissibile: il rimettente non aveva esplorato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, omettendo di considerare che lo stesso art. 36, comma 1, contiene una clausola derogatoria che permette di prescindere dall’aggregazione obbligatoria in «casi eccezionali e debitamente fondati».

    Il principio

    Il giudice a quo ha l’obbligo di tentare un’interpretazione costituzionalmente conforme prima di sollevare questione di legittimità. Quando la norma prevede espressamente una clausola derogatoria, il rimettente non può ignorarla e deve valutarne l’applicabilità al caso concreto.

    Domande e risposte

    Che cos’è un maso chiuso?

    È un istituto tipico dell’Alto Adige che mantiene l’unità del fondo agricolo-forestale, tramandato di norma a un solo erede per preservare l’integrità dell’azienda agricola montana.

    Perché la questione è inammissibile?

    Perché la norma stessa prevede la possibilità di derogare all’aggregazione obbligatoria in casi eccezionali, e il TRGA non aveva verificato se tale deroga fosse applicabile alla fattispecie concreta, né aveva tentato un’interpretazione adeguatrice.

    Quali diritti erano invocati?

    Il rimettente lamentava violazione della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), del diritto di proprietà (art. 42 Cost.) e del principio di ragionevolezza (art. 3 e 97 Cost.).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 18/2010 – Giurisdizione tributaria sul canone pubblicitario comunale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 2, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 546/1992, che attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie sul canone comunale per l’installazione di mezzi pubblicitari. I parametri invocati (art. 102, secondo comma, e VI disposizione transitoria Cost.) non risultano violati.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 546/1992 regolamenta il processo tributario e stabilisce quali controversie appartengano alla giurisdizione delle commissioni tributarie. Una norma del 2005 ha esteso tale giurisdizione anche alle liti sul canone comunale per l’installazione di mezzi pubblicitari. Un contribuente, già socio di una società che aveva installato pubblicitaà a Genova, contestava questa scelta legislativa sostenendo che violasse il divieto costituzionale di istituire giudici speciali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Genova ha sollevato questione di legittimità dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 546/1992 (come modificato dall’art. 3-bis del d.l. n. 203/2005, convertito dalla l. n. 248/2005), in riferimento all’art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie sul canone comunale per la pubblicità.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. Le commissioni tributarie non sono giudici speciali vietati dalla Costituzione, bensì giudici già esistenti alla data di entrata in vigore della Costituzione e disciplinati dalla VI disposizione transitoria, la quale consente di rivederne la disciplina e di ampliarne le competenze.

    Il principio

    L’estensione della giurisdizione delle commissioni tributarie a nuove categorie di controversie fiscali e para-fiscali è costituzionalmente ammissibile, trattandosi di giudici speciali già esistenti all’entrata in vigore della Costituzione e non di nuovi giudici speciali vietati dall’art. 102, secondo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Le commissioni tributarie sono giudici speciali vietati dalla Costituzione?

    No. La Corte ha più volte chiarito che le commissioni tributarie rientrano nella categoria dei giudici speciali già esistenti al 1948, disciplinati dalla VI disposizione transitoria della Costituzione, che ne consente il mantenimento e la riforma.

    Il canone comunale per la pubblicità rientra nelle controversie tributarie?

    Sì, ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, come modificato nel 2005. La Corte ha dichiarato non incostituzionale questa scelta del legislatore.

    Qual era il caso concreto?

    Un ex socio accomandatario di un bar aveva impugnato una cartella per il canone pubblicitario dovuto al Comune di Genova per l’anno 2001. La commissione rimettente dubitava di avere giurisdizione su tale controversia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 4/2010 – Preferenza di genere nelle liste elettorali regionali

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma della legge elettorale campana che introduceva la c.d. preferenza di genere, consentendo all’elettore di esprimere due preferenze purché riguardanti candidati di sesso diverso. Il meccanismo è promozionale — non costrittivo — e compatibile con gli artt. 3, 48 e 51 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania ha approvato nel 2009 una nuova legge elettorale (l. reg. n. 4/2009) che, tra le altre cose, consentiva all’elettore di esprimere due preferenze di voto a condizione che riguardassero candidati di sesso diverso (cd. «preferenza di genere»). L’obiettivo era favorire la rappresentanza femminile nelle assemblee elettive regionali, che presentava un marcato squilibrio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2 comma 2, 3 commi 1, 3 e 4, 4 comma 3 e 6 comma 1 della legge reg. Campania n. 4/2009, per violazione degli artt. 3, 48 e 51 Cost. e dell’art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Giudice relatore Gaetano Silvestri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 4, comma 3 (preferenza di genere). Ha invece dichiarato la cessazione della materia del contendere riguardo agli artt. 2 comma 2 e 3 commi 1, 3 e 4 (per sopravvenuta modifica legislativa) e agli artt. 6 comma 1 e 3 comma 4.

    Il principio

    La preferenza di genere è un meccanismo promozionale — non costrittivo — che non lede il principio di uguaglianza del voto né il diritto di elettorato passivo: l’elettore rimane libero di scegliere, e lo squilibrio di genere esistente nelle assemblee elettive giustifica l’adozione di misure positive, coerenti con gli artt. 51 e 117, settimo comma, Cost.

    Domande e risposte

    In cosa consiste la «preferenza di genere»?

    L’elettore può esprimere due preferenze di voto (anziché una sola) a condizione che le due preferenze riguardino candidati di sesso diverso. Se entrambe le preferenze indicano candidati dello stesso sesso, la seconda è nulla.

    Non è una discriminazione verso gli uomini?

    No, secondo la Corte: il meccanismo è aleatorio nel risultato e di carattere promozionale. Non impone quote rigide di eletti ma incentiva l’elettore a considerare candidati di entrambi i sessi, in linea con le misure positive consentite dalla Costituzione per rimuovere disuguaglianze di fatto.

    Tutte le questioni sono state decise nel merito?

    No: per la maggior parte degli articoli impugnati è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché nelle more del giudizio la Regione aveva modificato la legge, eliminando i profili di contrasto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 17/2010 – Riassunzione del processo dopo il fallimento

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 305 c.p.c. nella parte in cui fa decorrere il termine di riassunzione dalla data dell’interruzione per dichiarazione di fallimento, e non dalla data di effettiva conoscenza dell’evento. I parametri evocati (artt. 3, 24 e 111 Cost.) non risultano violati nei sensi chiariti in motivazione.

    Di cosa si tratta

    Quando un processo civile si interrompe perché una delle parti fallisce, la parte rimasta in giudizio deve riassumere il processo entro un certo termine. L’art. 305 c.p.c. fa decorrere quel termine dalla data dell’interruzione automatica prevista dall’art. 43, terzo comma, l.fall. (introdotto dal d.lgs. n. 5/2006), anche se la parte interessata non ne era ancora a conoscenza. Il Tribunale di Biella riteneva che questa regola violasse i diritti di difesa e il giusto processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Biella ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.c. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui fa decorrere il termine di riassunzione dalla data dell’interruzione del processo per apertura del fallimento, anziÌhé dalla data di effettiva conoscenza dell’evento interruttivo da parte delle altre parti processuali.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione, nei sensi di cui in motivazione. La disciplina impugnata non è in contrasto con i parametri costituzionali evocati, anche tenuto conto degli strumenti interpretativi già disponibili per rimediare ad eventuali effetti sproporzionati del decorso del termine in capo a parti ignare dell’evento interruttivo.

    Il principio

    Il termine di riassunzione del processo interrotto per dichiarazione di fallimento può essere ricondotto a corretti canoni di ragionevolezza anche alla luce della disciplina fallimentare riformata, senza che ciò violi il diritto di difesa o il principio del giusto processo, purché il sistema consenta adeguata tutela alle parti non dichiarate fallite.

    Domande e risposte

    Quando si interrompe il processo per fallimento?

    Il processo si interrompe automaticamente quando viene dichiarato il fallimento di una delle parti, ai sensi dell’art. 43, terzo comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942), come modificato dal d.lgs. n. 5/2006.

    Da quando decorre il termine per riassumere il processo?

    Ai sensi dell’art. 305 c.p.c., il termine decorre dalla data dell’interruzione stessa, non dalla data in cui le altre parti hanno avuto effettiva conoscenza dell’evento. La Corte ha ritenuto questa regola non incostituzionale nei sensi chiariti in motivazione.

    Chi deve riassumere il processo dopo il fallimento?

    La riassunzione spetta alla parte diversa da quella dichiarata fallita, entro il termine stabilito dall’art. 305 c.p.c., pena l’estinzione del processo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 3/2010 – Perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. per il destinatario

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura civile nella parte in cui fissa il perfezionamento della notifica per il destinatario al momento della spedizione della raccomandata informativa, anziché al momento del ricevimento o, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione. La norma violava il diritto al contraddittorio e la parità delle parti.

    Di cosa si tratta

    L’art. 140 c.p.c. disciplina la notificazione quando il destinatario risulta temporaneamente irreperibile o rifiuta di ricevere la copia. In base al diritto previgente, la notifica si considerava perfezionata — anche per il destinatario — nel momento in cui l’ufficiale giudiziario spediva la raccomandata informativa, indipendentemente da quando il destinatario la ricevesse. Questa asimmetria temporale tra i due soggetti del procedimento notificatorio era stata più volte segnalata come potenzialmente lesiva del diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bologna (ord. 11 febbraio 2008) e la Corte d’appello di Milano (ord. 22 dicembre 2008) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. in riferimento agli artt. 111 (primo e secondo comma), 3 (primo comma) e 24 (secondo comma) della Costituzione. Giudice relatore Paolo Maddalena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Bologna (per carenza di motivazione sulla rilevanza) e ha invece dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona per il destinatario con la spedizione della raccomandata, anziché con il suo ricevimento o, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione.

    Il principio

    Il momento di perfezionamento della notifica non può essere identico per il notificante e per il destinatario: mentre per il primo può coincidere con la spedizione, per il destinatario deve coincidere con il ricevimento effettivo dell’atto o, in via residuale, con il decorso di un termine ragionevole (dieci giorni) dalla spedizione della raccomandata informativa, così da garantire effettività del contraddittorio e parità delle parti.

    Domande e risposte

    Cosa cambia concretamente con questa sentenza per le notifiche?

    Dopo questa pronuncia, nei casi di notifica ex art. 140 c.p.c., i termini processuali per il destinatario (ad esempio per proporre opposizione a decreto ingiuntivo) decorrono dal ricevimento della raccomandata informativa, o al più tardi dal decimo giorno successivo alla sua spedizione, non dalla mera spedizione.

    Perché la questione del Tribunale di Bologna è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo, requisito indispensabile per l’ammissibilità dell’incidente di costituzionalità.

    Questa regola vale anche per le notifiche a mezzo posta?

    Sì: la Corte ha sottolineato la necessità di un trattamento analogo alla notificazione di atti giudiziari a mezzo posta (art. 8, l. n. 890/1982), dove già si applica un principio di scissione del momento di perfezionamento tra notificante e destinatario.

    Norme collegate