Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 193/2011 – Reato di ingresso illegale dello straniero: questione manifestamente inammissibile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), che incrimina l’ingresso o il soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Il Giudice di pace di Firenze aveva sollevato le questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 25 e 27 della Costituzione, ma la Corte aveva già esaminato e respinto questioni analoghe con la sentenza n. 250 del 2010.

    Di cosa si tratta

    L’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998, aggiunto dalla legge sulla sicurezza pubblica n. 94/2009 (cosiddetto pacchetto sicurezza), ha introdotto il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, punito con ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Il Giudice di pace di Firenze, davanti al quale pendeva un giudizio a carico di un cittadino straniero imputato per tale reato, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale ritenendo la norma irragionevole e contraria ai principi penalistici costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata era l’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TU immigrazione), aggiunto dall’art. 1, c. 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94. I parametri erano gli artt. 2, 3, 25 e 27 della Costituzione. Rimettente: Giudice di pace di Firenze.

    La decisione della Corte

    L’ordinanza dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni. La Corte aveva già esaminato questioni analoghe sull’art. 10-bis del TU immigrazione con la sentenza n. 250 del 2010, nella quale aveva ritenuto la norma non incostituzionale e aveva respinto le censure di irragionevolezza, di violazione del principio di offensività e di illegittima criminalizzazione di una condizione personale. Le questioni ora sollevate non introducono argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale che ripropone sostanzialmente le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte senza addurre argomenti nuovi o diversi è manifestamente inammissibile: il giudice rimettente deve tenere conto della giurisprudenza costituzionale e non può riproporre questioni già decise.

    Domande e risposte

    Il reato di ingresso illegale di stranieri è stato ritenuto costituzionale dalla Corte?

    Sì, con la sentenza n. 250 del 2010 la Corte aveva respinto le censure di incostituzionalità dell’art. 10-bis: la norma non criminalizza una condizione personale, ma una condotta attiva (l’ingresso illegale) o omissiva permanente (il mancato allontanamento). Il reato è stato successivamente abrogato nel 2018 con il d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia), ma la questione costituzionale era già stata risolta nel 2010-2011.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità» in una questione di legittimità costituzionale?

    L’ordinanza (non sentenza) di manifesta inammissibilità viene emessa dalla Corte in camera di consiglio, senza udienza pubblica, quando risulta evidente che la questione non può essere esaminata nel merito per ragioni processuali (es.: già decisa, difetto di rilevanza, questione non pertinente).

    Il giudice rimettente è vincolato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale?

    Il giudice comune deve tenere conto delle sentenze della Corte costituzionale, ma può riproporre questioni già decise se adduce argomenti nuovi o se la fattispecie concreta presenta elementi diversi. Nel caso in esame, il GdP di Firenze si era limitato a riproporre le stesse censure già esaminate dalla Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 192/2011 – Autorizzazioni regionali agli impianti rinnovabili senza VAS: illegittima la norma piemontese

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 27 della legge di assestamento del bilancio della Regione Piemonte n. 18/2010, che stabiliva un termine di centottanta giorni per la conclusione dei procedimenti autorizzativi di impianti di energia rinnovabile, in contrasto con la disciplina statale derivante dal d.lgs. n. 387/2003 e dalle linee guida nazionali non ancora emanate. Dichiara cessata la materia del contendere sull’art. 15 (piano alienazioni patrimonio immobiliare), modificato in corso di giudizio.

    Di cosa si tratta

    La legge di assestamento del bilancio della Regione Piemonte n. 18 del 2010 conteneva due norme impugnate. L’art. 15 disciplinava i piani comunali di alienazione del patrimonio immobiliare, prevedendo un meccanismo di silenzio-assenso regionale e la sottoposizione alla Conferenza dei Servizi per le varianti urbanistiche, senza richiamare la VAS. L’art. 27 fissava a centottanta giorni il termine per concludere i procedimenti autorizzativi degli impianti di energia da fonti rinnovabili, in assenza delle linee guida nazionali previste dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le norme impugnate erano gli artt. 15 e 27 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2010, n. 18. I parametri erano l’art. 117, secondo comma, lettera s) (tutela ambiente), e l’art. 117, primo, secondo e terzo comma (rispetto del diritto UE, libera concorrenza, governo del territorio). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    Sull’art. 15: la Corte dichiara cessata la materia del contendere, perché la Regione Piemonte ha nel frattempo modificato la norma (l.r. n. 3/2011), inserendo esplicitamente l’obbligo di verifica di assoggettabilità a VAS. Sull’art. 27: la Corte dichiara l’incostituzionalità. Il termine di centottanta giorni per le autorizzazioni agli impianti rinnovabili, stabilito dalla Regione in assenza delle linee guida nazionali, contrasta con la disciplina statale che prevede termini e procedure uniformi a livello nazionale.

    Il principio

    In materia di autorizzazione di impianti di energia rinnovabile, la Regione non può fissare autonomamente termini procedimentali in assenza delle linee guida nazionali previste dal d.lgs. n. 387/2003: la competenza a stabilire i termini è dello Stato, e l’intervento regionale anticipatorio risulta incostituzionale perché potrebbe compromettere lo sviluppo uniforme delle fonti rinnovabili su tutto il territorio.

    Domande e risposte

    Cosa sono le linee guida nazionali per gli impianti rinnovabili ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003?

    Il d.lgs. n. 387/2003, che attua la direttiva UE sulle energie rinnovabili, prevede che il Ministero dello sviluppo economico emani linee guida nazionali per disciplinare il procedimento autorizzativo unico degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Queste linee guida fissano criteri uniformi per i procedimenti regionali.

    Perché la Regione non poteva fissare il termine di centottanta giorni?

    In assenza delle linee guida nazionali, le Regioni avrebbero dovuto astenersi dall’introdurre discipline procedimentali difformi. Il termine regionale anticipava e contraddiceva la futura disciplina statale uniforme, creando un regime regionale autonomo non compatibile con il quadro normativo nazionale.

    Cosa cambia per le autorizzazioni degli impianti rinnovabili dopo la sentenza?

    La norma piemontese che fissava il termine di centottanta giorni cessa di applicarsi. Si applicano le linee guida nazionali emanate nel 2010 (d.m. 10 settembre 2010) e le procedure statali previste dal d.lgs. n. 387/2003.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — secondo comma, lett. s) (tutela ambiente, competenza esclusiva statale) e terzo comma (governo del territorio, competenza concorrente)
  • Corte cost. n. 191/2011 – Orario di caccia ante-alba in Liguria: illegittima la deroga regionale

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 1, comma unico, della legge della Regione Liguria n. 15/2010, che aveva modificato il calendario venatorio regionale consentendo la caccia a partire da un’ora prima del sorgere del sole. La norma violava l’art. 18, comma 1, della legge statale n. 157/1992 sulla protezione della fauna selvatica, che fissa l’inizio dell’orario venatorio al sorgere del sole.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale ligure n. 15 del 2010 aveva introdotto una modifica al calendario venatorio regionale, portando l’inizio dell’orario di caccia a un’ora prima del sorgere del sole (anziché al sorgere del sole, come previsto dalla legge statale n. 157/1992). Il Presidente del Consiglio ha impugnato la norma sostenendo che violasse le norme statali sulla protezione della fauna omeoterma, espressive di standard minimi di tutela ambientale indisponibili per le Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata era l’art. 1, comma unico, della legge della Regione Liguria 29 settembre 2010, n. 15. Il parametro era l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, competenza esclusiva statale). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma. L’art. 18, comma 1, della legge n. 157/1992, che vieta la caccia nelle ore notturne e fissa il limite al sorgere del sole, costituisce un principio fondamentale di tutela della fauna selvatica, espressivo di uno standard minimo di protezione ambientale. Le Regioni non possono abbassare questo standard ampliando l’orario di caccia verso le ore notturne.

    Il principio

    Le norme statali che fissano limiti temporali all’esercizio della caccia costituiscono standard minimi di tutela della fauna selvatica, rientranti nella competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, c. 2, lett. s, Cost.). Le Regioni possono disciplinare l’esercizio venatorio nel rispetto di tali standard, ma non possono ridurli consentendo la caccia in ore in cui la legge statale la vieta.

    Domande e risposte

    Perché il divieto di caccia nelle ore notturne è un principio ambientale?

    Il divieto è finalizzato alla protezione della fauna selvatica: le ore notturne sono quelle in cui gli animali sono più vulnerabili, la visibilità è ridotta e il rischio di abbattimenti errati è maggiore. Si tratta di una misura di tutela minima uniforme su tutto il territorio nazionale.

    Le Regioni possono ampliare le limitazioni alla caccia rispetto alla legge statale?

    Sì: le Regioni possono fissare norme più restrittive rispetto agli standard minimi statali (ad esempio vietare la caccia in orari in cui la legge statale la permetterebbe). Non possono invece abbassare gli standard, come ha fatto la Regione Liguria consentendo la caccia prima dell’alba.

    Esistono deroghe statali all’orario di caccia?

    La legge n. 157/1992 prevede alcune eccezioni specifiche (ad esempio per la caccia da appostamento alla migratoria fino a mezz’ora dopo il tramonto, o la caccia di selezione agli ungulati fino a un’ora dopo il tramonto). Queste deroghe sono tassative e non estendibili per via regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 190/2011 – Cattura di richiami vivi per la caccia: illegittime le leggi di Lombardia e Toscana

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    La Corte dichiara incostituzionale la legge della Regione Lombardia n. 16/2010 (piano di cattura richiami vivi 2010-2011) e l’art. 2 della legge della Regione Toscana n. 50/2010 (disciplina cattura uccelli da richiamo 2010). Entrambe le leggi autorizzavano la cattura di uccelli selvatici da usare come richiami venatori senza rispettare le condizioni previste dalla direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici.

    Di cosa si tratta

    Sia la Regione Lombardia che la Regione Toscana avevano approvato leggi che autorizzavano per la stagione venatoria 2010-2011 la cattura di determinate specie di uccelli selvatici da impiegare come richiami vivi negli impianti di cattura a fini venatori. Il Presidente del Consiglio ha impugnato entrambe le leggi sostenendo che non rispettavano i presupposti previsti dall’art. 9 della direttiva 2009/147/CE per derogare al regime di protezione degli uccelli selvatici: assenza di altre soluzioni soddisfacenti, sussistenza di uno dei motivi tassativi previsti dalla direttiva, parere negativo dell’ISPRA.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le norme impugnate erano la legge della Regione Lombardia 21 settembre 2010, n. 16, e l’art. 2 della legge della Regione Toscana 6 ottobre 2010, n. 50. I parametri erano l’art. 117, primo comma (obbligo di rispettare il diritto UE) e secondo comma, lettera s) (tutela dell’ambiente, competenza esclusiva statale). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte dichiara incostituzionali entrambe le leggi. La legge lombarda era già stata dichiarata incostituzionale nella versione precedente (sentenza n. 266/2010) e la nuova legge ne era la sostanziale riproduzione. La legge toscana non aveva verificato, prima di autorizzare la cattura, l’assenza di soluzioni alternative (come la riproduzione in cattività) e non aveva acquisito parere favorevole dell’ISPRA, violando i presupposti della direttiva europea.

    Il principio

    Le Regioni non possono autorizzare la cattura di specie protette in deroga alla direttiva 2009/147/CE senza verificare in modo rigoroso i presupposti richiesti dall’art. 9 della direttiva: assenza di alternative soddisfacenti, esistenza di uno dei motivi tassativi previsti, adozione di modalità selettive controllate. La tutela della fauna selvatica rientra nella competenza esclusiva statale in materia ambientale (art. 117, c. 2, lett. s), Cost.) e le Regioni non possono stabilire standard inferiori a quelli imposti dal diritto UE.

    Domande e risposte

    Cosa sono i «richiami vivi» e perché sono disciplinati da una legge specifica?

    I richiami vivi sono uccelli catturati in natura e utilizzati per attirare altri esemplari della stessa specie nelle vicinanze dei cacciatori. La loro cattura è derogata alla protezione generale degli uccelli selvatici solo in presenza di specifiche condizioni previste dalla direttiva UE, perché riguarda specie protette.

    Perché il parere negativo dell’ISPRA era rilevante?

    L’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) aveva espresso parere sfavorevole alla cattura nelle aree indicate, rilevando che esistevano soluzioni alternative (riproduzione in cattività). Ignorare tale parere senza motivazione equivale a non aver verificato il presupposto dell’assenza di alternative, richiesto dalla direttiva.

    La Regione Lombardia aveva già subito una sentenza analoga?

    Sì. La precedente legge lombarda sulla cattura richiami vivi (l.r. n. 19/2009) era stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 266 del 2010. La nuova legge n. 16/2010, che ne era sostanzialmente la riproduzione, è stata dichiarata incostituzionale per le stesse ragioni.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — primo comma (obbligo di rispettare il diritto UE) e secondo comma, lett. s) (tutela ambiente, competenza esclusiva statale)
  • Corte cost. n. 189/2011 – Incarichi dirigenziali temporanei in Basilicata: incostituzionale la legge regionale

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    La Corte dichiara incostituzionali l’art. 2, comma 10, e l’art. 5 della legge della Regione Basilicata n. 31/2010, nonché l’art. 36 della legge finanziaria regionale n. 33/2010. Le norme consentivano alla Giunta e all’Ufficio di Presidenza di attribuire incarichi dirigenziali temporanei a personale non dirigenziale senza concorso e senza limiti di durata, violando i principi di buon andamento e il principio del concorso pubblico.

    Di cosa si tratta

    La Regione Basilicata, con la legge n. 31/2010, ha consentito alla Giunta regionale e all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di coprire temporaneamente posti vacanti di dirigente affidandoli a dipendenti apicali del comparto (non dirigenti) con almeno cinque anni di esperienza nella categoria più elevata e con laurea, senza fissare una durata massima. La legge statale (art. 19, c. 6, d.lgs. n. 165/2001) limita tale facoltà al 10% (prima fascia) e all’8% (seconda fascia) dell’organico dirigenziale e la circoscrive a soggetti di «particolare e comprovata qualificazione professionale» esterni all’amministrazione, non a dipendenti interni senza qualifica dirigenziale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le norme impugnate erano l’art. 2, comma 10, e l’art. 5 della legge della Regione Basilicata 25 ottobre 2010, n. 31. I parametri erano l’art. 97 Cost. (buon andamento e imparzialità della PA; principio del concorso pubblico) e l’art. 117, c. 2, lettere l) e o), Cost. (ordinamento civile e previdenza sociale, competenza esclusiva statale). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 10 (per violazione dell’art. 97 Cost.: assenza di criteri certi, proporzioni e durata massima degli incarichi temporanei), dell’art. 5 (per violazione di competenze statali esclusive in materia di ordinamento civile) e dell’art. 36 della legge finanziaria regionale n. 33/2010 (disposizione analoga, per le stesse ragioni).

    Il principio

    La copertura temporanea di posti dirigenziali attraverso personale interno non dirigenziale deve rispettare criteri e proporzioni predeterminate: lasciare alla Giunta regionale libertà assoluta di scelta tra concorso pubblico e nomina interna, senza definire percentuali massime e durata, comprime incostituzionalmente il principio del concorso e viola l’art. 97 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Quando è possibile affidare un incarico dirigenziale a un non dirigente?

    La legge statale consente di affidare funzioni dirigenziali a soggetti privi di qualifica dirigenziale in via temporanea, ma entro percentuali massime dell’organico (10% prima fascia, 8% seconda fascia), con criteri di selezione trasparenti e per un periodo delimitato. La Corte ha affermato che devono essere esplicitati i criteri e la proporzione tra nomine interne e concorso pubblico.

    Perché l’assenza di durata massima è incostituzionale?

    Un incarico dirigenziale senza limite di durata non è davvero «temporaneo»: diventa di fatto stabile, aggirando l’obbligo del concorso pubblico. La Corte richiede che la temporaneità sia effettiva e verificabile.

    La normativa statale sugli incarichi dirigenziali si applica alle Regioni?

    Sì: i principi fondamentali sull’ordinamento del lavoro pubblico (d.lgs. n. 165/2001) costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica e parametri dell’art. 97 Cost. vincolanti anche per le Regioni nella disciplina dei propri dipendenti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 188/2011 – Premio di maggioranza e numero di consiglieri regionali: illegittima la legge elettorale pugliese

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 10, comma 1, lettera j), della legge elettorale della Regione Puglia (l.r. n. 2/2005), nella parte in cui, attraverso il meccanismo del «doppio premio di maggioranza», consentiva l’elezione di un numero di consiglieri regionali superiore a quello fissato dallo statuto regionale (70). La disposizione violava l’art. 123 Cost. e lo statuto regionale, che costituisce norma interposta.

    Di cosa si tratta

    La legge elettorale pugliese n. 2/2005 recepiva la legge statale n. 108/1968 e ne modificava parzialmente le disposizioni sul premio di maggioranza. Il meccanismo di calcolo così risultante consentiva che, assegnando un premio aggiuntivo di seggi alle liste collegate al presidente eletto, il Consiglio regionale si componesse di 78 consiglieri, invece dei 70 previsti dall’art. 24 dello statuto pugliese approvato nel 2004. Undici cittadini avevano impugnato dinanzi al TAR Puglia il verbale di assegnazione dei seggi per le elezioni regionali del 2010, sostenendo che il numero di consiglieri eletti eccedeva quello statutario.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata era l’art. 10, comma 1, lettera j), della legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2. I parametri erano l’art. 123 della Costituzione (statuto regionale) e l’art. 24, comma 1, dello statuto della Regione Puglia (numero di consiglieri fissato a 70). Rimettente: TAR Puglia.

    La decisione della Corte

    Riuniti gli undici giudizi, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma. L’art. 123 Cost. attribuisce allo statuto regionale la competenza a determinare il numero dei componenti del Consiglio regionale. Quando la legge elettorale, applicando il meccanismo del doppio premio, porta all’elezione di un numero di consiglieri superiore a quello statutario, viola la riserva di competenza dello statuto, che opera come norma interposta rispetto all’art. 123 Cost.

    Il principio

    Lo statuto regionale, approvato dal Consiglio con legge rinforzata ai sensi dell’art. 123 Cost., fissa il numero dei consiglieri regionali come limite vincolante per il legislatore elettorale. La legge elettorale regionale non può consentire, nemmeno indirettamente tramite premi di maggioranza, l’elezione di un numero di consiglieri superiore a quello statutariamente determinato.

    Domande e risposte

    Cos’è il «doppio premio di maggioranza»?

    Il sistema pugliese prevedeva un premio di seggi aggiuntivi alle liste collegate al presidente eletto, se non avevano già raggiunto la maggioranza assoluta dei seggi. In certi casi questo meccanismo portava il Consiglio a comporsi di più membri di quanti ne prevede lo statuto: per questo era definito «doppio» premio.

    Lo statuto regionale può essere modificato dalla legge elettorale?

    No. Lo statuto è approvato con procedimento rinforzato (doppia deliberazione a maggioranza assoluta, con eventuale referendum) e ha una forza superiore alla legge elettorale regionale ordinaria. La legge elettorale deve rispettare i limiti numerici fissati dallo statuto.

    Quali effetti ha questa sentenza sugli eletti nel 2010?

    La sentenza accerta l’incostituzionalità della norma, ma non annulla retroattivamente le elezioni già svoltesi. Gli effetti concreti sulla composizione del Consiglio regionale pugliese dipendono dalla normativa di attuazione e da ulteriori provvedimenti.

    Norme collegate

    • Art. 123 della Costituzione — statuto regionale: riserva di disciplina dell’organizzazione regionale, incluso il numero dei consiglieri
  • Corte cost. n. 187/2011 – Acque reflue e rifiuti portuali: illegittima la legge di assestamento delle Marche

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    La Corte dichiara incostituzionali gli artt. 30, 40, comma 2, e 42, commi 7 e 9, della legge di assestamento del bilancio della Regione Marche per il 2010 (l.r. n. 16/2010). Le norme violavano la competenza legislativa esclusiva statale in materia ambientale: autorizzavano scarichi non conformi fino al 2015, attribuivano ai Comuni la gestione dei rifiuti portuali (funzione riservata alle Regioni) e intervenivano sull’assetto delle funzioni in materia di acque e energia.

    Di cosa si tratta

    La Regione Marche, con la legge di assestamento del bilancio 2010 (n. 16/2010), aveva introdotto diverse misure ambientali. L’art. 30 permetteva alle Province di rilasciare autorizzazioni provvisorie per scarichi non conformi fino al 31 dicembre 2015 (termine per la realizzazione degli impianti di depurazione). L’art. 40, comma 2, prevedeva effetti urbanistici di piani comunali senza sottoporli alla Valutazione Ambientale Strategica. L’art. 42, commi 7 e 9, attribuiva ai Comuni le funzioni relative ai rifiuti portuali, in contrasto con il d.lgs. n. 182/2003 che le riserva alle Regioni d’intesa con l’Autorità marittima.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le norme impugnate erano gli artt. 30, 40, comma 2, e 42, commi 7 e 9, della legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16. I parametri erano l’art. 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione (libera concorrenza e tutela dell’ambiente, competenze esclusive statali). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di tutti gli articoli impugnati. L’art. 30 è incostituzionale perché posticipa termini già scaduti imposti dal diritto UE sulle acque reflue e introduce una nuova deroga non prevista dalla normativa statale. L’art. 40 viola la disciplina statale sulla VAS, che è espressione di principi ambientali indisponibili per le Regioni. L’art. 42, commi 7 e 9, attribuisce ai Comuni funzioni (gestione rifiuti portuali) che la legge statale riserva alle Regioni, invertendo il riparto stabilito dal d.lgs. n. 182/2003.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è materia di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, c. 2, lett. s), Cost. Le Regioni non possono introdurre deroghe alle norme statali ambientali, né riallocare le funzioni amministrative in contrasto con quanto disposto dal legislatore nazionale: ciò vale sia per la disciplina degli scarichi idrici che per la gestione dei rifiuti portuali.

    Domande e risposte

    Perché la proroga degli scarichi non conformi era incostituzionale?

    La normativa statale e la direttiva europea sulle acque reflue urbane (dir. 91/271/CEE) imponevano adeguamenti che avrebbero dovuto essere già realizzati. La Regione Marche non poteva concedere ulteriori proroghe al di fuori di quanto previsto dalla legge statale, perché ciò viola le competenze esclusive dello Stato in materia ambientale e gli obblighi comunitari.

    Chi gestisce i rifiuti portuali secondo la legge statale?

    Il d.lgs. n. 182 del 2003 attribuisce alle Regioni le funzioni amministrative relative alla gestione dei rifiuti portuali, d’intesa con l’Autorità marittima. La Regione Marche le aveva erroneamente trasferite ai Comuni, violando questo riparto.

    La VAS è sempre obbligatoria per i piani urbanistici comunali?

    La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è obbligatoria per piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente, inclusi i piani urbanistici con rilevanza territoriale. La disciplina della VAS è fissata dallo Stato con norme che le Regioni non possono aggirare o ridurre.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 186/2011 – Confisca obbligatoria per abusi di mercato: questione inammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 187-sexies, commi 1 e 2, del Testo Unico della Finanza (d.lgs. n. 58/1998), che prevede la confisca obbligatoria del prodotto, del profitto e dei beni usati per commettere abusi di mercato, anche per equivalente. La questione era stata sollevata dalla Corte d’appello di Torino per asserita sproporzione e irragionevolezza della misura.

    Di cosa si tratta

    L’art. 187-sexies del TUF prevede che, ogni volta che la CONSOB irroga sanzioni amministrative pecuniarie per abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato, scatti obbligatoriamente anche la confisca del prodotto, del profitto e dei beni utilizzati per l’illecito; se la confisca diretta non è possibile, avviene per equivalente. La Corte d’appello di Torino, investita di un’opposizione a una sanzione CONSOB da 1,8 milioni di euro (più confisca per oltre 20 milioni), aveva sollevato la questione: la confisca obbligatoria e illimitata sarebbe sproporzionata e irragionevole (artt. 3 e 27 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata era l’art. 187-sexies, commi 1 e 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). I parametri costituzionali erano gli artt. 3 e 27 della Costituzione (ragionevolezza e proporzionalità della sanzione). Rimettente: Corte d’appello di Torino.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione. Il motivo principale è che la Corte d’appello non aveva correttamente circoscritto il petitum: la questione era formulata in modo tale da non consentire alla Corte di adottare una pronuncia di accoglimento con effetti precisi e autoapplicativi. La Corte peraltro non esclude che il tema della proporzionalità della confisca per equivalente negli abusi di mercato possa essere oggetto di futuro scrutinio in caso di corretta formulazione della questione.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere formulata con precisione: il petitum deve essere chiaro e consentire alla Corte di pronunciarsi in modo da produrre una norma applicabile senza ulteriori interventi normativi. Una questione troppo generica o mal formulata è inammissibile, anche se il tema sottostante è di rilievo costituzionale.

    Domande e risposte

    Cos’è la confisca per equivalente ex art. 187-sexies TUF?

    Quando non è possibile confiscare direttamente i beni utilizzati per l’abuso di mercato o il profitto ottenuto, la legge consente di confiscare beni di valore equivalente. Nella vicenda processuale, la confisca per equivalente ammonterebbe a oltre 19 milioni di euro a fronte di un profitto illecito di circa 1,5 milioni: una sproporzione che la Corte d’appello riteneva irragionevole.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    La Corte ha ritenuto che il giudice rimettente non avesse individuato con sufficiente precisione la parte della norma da eliminare o modificare. Senza un petitum chiaro, la Corte non può intervenire senza sostituirsi al legislatore.

    Il tema della proporzionalità delle sanzioni amministrative sarà affrontato in futuro?

    La sentenza non esclude che la questione possa essere riproposta correttamente. Il tema della compatibilità con il principio di proporzionalità delle sanzioni CONSOB per abusi di mercato è stato successivamente oggetto di pronunce della Corte di Giustizia UE e della stessa Corte costituzionale in anni successivi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 185/2011 – Contributi regionali sul carburante e direttiva accise: la legge del Friuli è legittima

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    La Corte costituzionale dichiara in parte inammissibile e in parte non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14/2010, che prevedeva contributi regionali per l’acquisto di carburanti per autotrazione. I rimborsi erogati dalla Regione ai distributori non costituiscono una riduzione indiretta delle accise vietata dalla direttiva europea 2003/96/CE.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2010 autorizzava l’Amministrazione regionale a erogare contributi sugli acquisti di carburante a favore dei residenti in regione (8 cent/litro per benzina, 6 per gasolio), aumentati per chi usava auto ibride o viveva in comuni montani. I contributi erano accreditati direttamente al distributore, che li scalava dal prezzo e poi chiedeva rimborso alla Camera di commercio. Il Presidente del Consiglio ha impugnato la norma ritenendo che il contributo regionale equivalesse, nella sostanza, a una riduzione dell’accisa sui carburanti senza l’autorizzazione della Commissione europea richiesta dalla direttiva 2003/96/CE.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata era l’art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 14. I parametri erano l’art. 117, primo e secondo comma, lettera a), della Costituzione, nonché la direttiva 2003/96/CE e gli artt. 107 e 108 del TFUE (aiuti di Stato). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibili le questioni relative all’art. 117, c. 2, lett. a), Cost. (politica commerciale) e agli artt. 107-108 TFUE (aiuti di Stato), per difetto di motivazione sulla rilevanza. Dichiara non fondata la questione relativa alla direttiva 2003/96/CE: il contributo regionale è una misura di spesa pubblica a carico del bilancio regionale, non una riduzione dell’accisa. L’accisa rimane invariata; è solo il prezzo netto pagato dal consumatore a essere ridotto grazie al contributo, che non rientra nel campo applicativo della direttiva.

    Il principio

    Un contributo regionale sul prezzo di acquisto del carburante, erogato a carico del bilancio pubblico regionale e rimborsato al distributore, non equivale a una riduzione dell’accisa ai sensi della direttiva 2003/96/CE: non incide sull’importo dell’accisa dovuta allo Stato, ma costituisce una prestazione sociale a favore dei residenti e non richiede autorizzazione della Commissione europea.

    Domande e risposte

    Perché il contributo regionale non è considerato una riduzione dell’accisa?

    La direttiva 2003/96/CE disciplina la tassazione dei prodotti energetici e vieta alle Regioni di ridurre unilateralmente le aliquote di accisa. Il contributo FVG, però, non modifica l’aliquota dell’accisa: l’accisa è pagata per intero allo Stato dal distributore. La Regione interviene in una fase successiva, rimborsando parte del prezzo come sussidio alla mobilità, attingendo al proprio bilancio.

    Le Regioni possono erogare contributi sul prezzo di carburanti senza autorizzazione UE?

    Sì, secondo la Corte, se il contributo è una misura di spesa sociale e non incide sulle accise. Diverso sarebbe il caso di una riduzione diretta dell’aliquota di accisa applicata a livello regionale, che richiederebbe l’autorizzazione della Commissione ex art. 19 della direttiva 2003/96/CE.

    La questione sugli aiuti di Stato (artt. 107-108 TFUE) è stata esaminata?

    No: la Corte ha dichiarato inammissibile quella questione perché il ricorrente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza del profilo relativo agli aiuti di Stato nel caso concreto.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — primo comma (obbligo di rispettare il diritto UE) e secondo comma lett. a) (politica estera e commerciale, competenza statale esclusiva)
  • Corte cost. n. 184/2011 – Esclusione automatica offerte anomale negli appalti: illegittima la legge sarda

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    La Corte dichiara incostituzionali i commi 8 e 9 dell’art. 20 della legge regionale sarda sugli appalti pubblici (l.r. n. 5/2007). Il comma 8 consentiva l’esclusione automatica delle offerte anomale sotto soglia senza i limiti previsti dalla normativa statale; il comma 9 fissava il numero minimo di offerte (cinque, anziché dieci) oltre il quale scatta il meccanismo escludente. Entrambe le disposizioni violano la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Sardegna n. 5 del 2007 sugli appalti pubblici consentiva alle stazioni appaltanti di escludere automaticamente le offerte anomale per gli appalti sotto soglia comunitaria (comma 8) e stabiliva che questo meccanismo non si applicasse solo quando le offerte ammesse fossero meno di cinque (comma 9). Il Codice dei contratti pubblici statale (d.lgs. n. 163/2006) prevede invece che l’esclusione automatica sia applicabile solo quando le offerte ammesse siano almeno dieci. Il TAR Sardegna aveva sollevato la questione di legittimità in due giudizi relativi a gare in cui imprese erano state escluse automaticamente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le norme impugnate erano i commi 8 e 9 dell’art. 20 della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5. I parametri erano l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva statale) e l’art. 3, lett. e), dello Statuto speciale sardo. Rimettente: TAR Sardegna.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara l’incostituzionalità di entrambi i commi. Il comma 8 è illegittimo perché consente l’esclusione automatica anche quando le offerte siano inferiori a dieci, in contrasto con l’art. 122, comma 9, del d.lgs. n. 163/2006. Il comma 9 è illegittimo nella parte in cui stabilisce la soglia di cinque offerte, anziché dieci: deve essere sostituita la soglia regionale con quella statale.

    Il principio

    La disciplina dell’esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti pubblici rientra nella materia «tutela della concorrenza» di competenza esclusiva statale (art. 117, c. 2, lett. e, Cost.). Le Regioni, anche a statuto speciale, non possono derogare alle norme statali che fissano le condizioni di accesso alle gare pubbliche in modo da alterare il confronto concorrenziale.

    Domande e risposte

    Cos’è l’esclusione automatica delle offerte anomale?

    Negli appalti sotto soglia comunitaria, quando le offerte sono sufficientemente numerose, la legge consente alle stazioni appaltanti di escludere automaticamente le offerte il cui ribasso supera una soglia di anomalia calcolata statisticamente, senza dover procedere al contraddittorio con l’offerente. Il Codice dei contratti statale fissa a dieci il numero minimo di offerte per applicare tale meccanismo.

    Perché la soglia di cinque offerte era incostituzionale?

    Con la soglia di cinque offerte, la legge sarda permetteva l’esclusione automatica anche in gare con poca concorrenza, dove il meccanismo statistico produce risultati meno affidabili e rischia di eliminare offerte serie. La norma statale, fissando la soglia a dieci, garantisce standard minimi uniformi di tutela della concorrenza su tutto il territorio nazionale.

    Le Regioni a statuto speciale possono avere norme sugli appalti diverse da quelle statali?

    No, in materia di tutela della concorrenza la competenza è esclusiva dello Stato anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale, come la Sardegna. Lo Statuto speciale sardo non attribuisce alla Regione competenze derogatorie in questo ambito.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — secondo comma, lettera e): tutela della concorrenza come materia di competenza legislativa esclusiva statale
  • Corte cost. n. 183/2011 – Attenuanti generiche e recidiva: illegittima l’esclusione della condotta susseguente al reato

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    La Corte costituzionale dichiara incostituzionale l’art. 62-bis, secondo comma, del codice penale, introdotto dalla legge ex Cirielli (l. n. 251/2005), nella parte in cui vieta di fondare le attenuanti generiche sul comportamento del reo successivo al reato, quando si tratti di recidivo reiterato imputato di gravi delitti ex art. 407 c.p.p. La preclusione viola i principi di uguaglianza e di finalità rieducativa della pena.

    Di cosa si tratta

    La cosiddetta legge ex Cirielli (l. n. 251 del 2005) ha riscritto l’art. 62-bis del codice penale stabilendo che, per i recidivi reiterati imputati di delitti gravi (quelli elencati nell’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., puniti con pena non inferiore nel minimo a cinque anni), le attenuanti generiche possono essere concesse solo sulla base dei parametri del primo comma dell’art. 133 c.p. (gravità del reato), e non di quelli del secondo comma (capacità a delinquere), tra cui figura espressamente il comportamento susseguente al reato. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha sollevato la questione in un giudizio abbreviato a carico di un imputato di numerosi gravi reati che aveva collaborato con le indagini.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata era l’art. 62-bis, secondo comma, del codice penale come sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251. I parametri costituzionali erano gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione (principio di uguaglianza e finalità rieducativa della pena). Rimettente: GIP del Tribunale di Perugia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma «nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell’applicazione del primo comma dello stesso articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato». La preclusione assoluta è irragionevole: crea disparità ingiustificate tra fattispecie analoghe (stessa pena massima, regime diverso per le attenuanti) e impedisce al giudice di valorizzare il ravvedimento o la collaborazione, ledendo la finalità rieducativa della pena.

    Il principio

    Il legislatore può limitare la concessione delle attenuanti generiche ai recidivi reiterati, ma non può escludere in modo assoluto la valutazione della condotta susseguente al reato: tale esclusione totale è irragionevole e viola la finalità rieducativa della pena sancita dall’art. 27, terzo comma, della Costituzione, nonché il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) per le disparità irrazionali tra fattispecie analoghe.

    Domande e risposte

    Cosa sono le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.?

    Le attenuanti generiche sono circostanze attenuanti che il giudice può riconoscere quando esistono ragioni per ritenere meno grave il fatto o la personalità del reo. La legge ex Cirielli aveva fortemente limitato questa facoltà per i recidivi reiterati autori di gravi delitti.

    Cosa cambia dopo questa sentenza per i recidivi reiterati?

    Dopo la sentenza, il giudice può nuovamente valutare il comportamento tenuto dall’imputato dopo la commissione del reato (collaborazione, risarcimento, ravvedimento) ai fini della concessione delle attenuanti generiche, anche quando si tratti di recidivo reiterato imputato di gravi delitti.

    La sentenza elimina tutte le limitazioni per i recidivi?

    No. La Corte interviene in modo chirurgico: rimuove solo il divieto assoluto di considerare la condotta susseguente al reato. Restano in vigore le altre limitazioni previste dalla legge ex Cirielli per i recidivi reiterati, incluso il divieto del giudizio di comparazione favorevole con circostanze aggravanti in certi casi.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, violato dall’irragionevole disparità di trattamento tra fattispecie analoghe
    • Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena, compromessa dall’esclusione assoluta della condotta susseguente
  • Corte cost. n. 182/2011 – Coordinamento della finanza pubblica e autonomia regionale toscana

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    La Corte costituzionale, con sentenza n. 182 del 2011, dichiara incostituzionale l’art. 12, comma 2, lettera b), della legge finanziaria toscana 2011, che fissava l’anno 2006 come riferimento per il contenimento della spesa sanitaria, violando il principio statale che indica il 2004. Dichiara invece non fondata la censura sull’art. 1, comma 1, che consentiva alla Giunta regionale di modulare le percentuali di risparmio imposte dal d.l. n. 78/2010.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato due disposizioni della legge finanziaria della Regione Toscana per l’anno 2011 (l. n. 65 del 2010). La prima consentiva alla Giunta regionale di ridistribuire i tagli alle spese di funzionamento previsti dal d.l. n. 78/2010 modulando le percentuali, purché nel rispetto dell’ammontare complessivo. La seconda fissava il 2006 quale anno di riferimento per il limite alla spesa del personale sanitario, mentre la legge statale (l. n. 191/2009, art. 2, c. 71) indicava il 2004.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le disposizioni impugnate erano l’art. 1, comma 1, e l’art. 12, comma 2, lettera b), della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65. Il parametro costituzionale invocato era l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica, competenza concorrente Stato-Regioni. Il ricorrente era il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2, lettera b), della legge regionale toscana n. 65 del 2010: la scelta del 2006 come anno base, anziché il 2004 indicato dalla legge statale, viola un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Dichiara invece non fondata la questione sull’art. 1, comma 1: la norma statale (art. 6, d.l. n. 78/2010) ammette che le Regioni ridistribuiscano i tagli tra le voci di spesa, purché sia rispettato l’ammontare complessivo, e il comma 20 dello stesso articolo esclude l’applicazione diretta alle Regioni.

    Il principio

    Rientra nella competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica la fissazione da parte del legislatore statale dell’anno di riferimento per il contenimento della spesa sanitaria regionale: le Regioni possono articolare i tagli nelle singole voci, ma non possono modificare unilateralmente l’anno base indicato dalla legge statale, che costituisce un principio fondamentale non derogabile.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di finanza pubblica?

    L’art. 117, terzo comma, Cost. attribuisce allo Stato la competenza a fissare i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, lasciando alle Regioni la disciplina di dettaglio. Le Regioni non possono derogare ai principi statali, anche se possono articolarne l’applicazione concreta.

    Perché l’anno di riferimento per la spesa sanitaria è un principio fondamentale?

    Secondo la Corte, l’uniformità del parametro temporale garantisce la comparabilità e l’efficacia dei risparmi su scala nazionale. Una Regione che adotta un anno base diverso (2006 invece di 2004) può vanificare l’obiettivo di contenimento perseguito dal legislatore statale.

    Le Regioni possono modulare i tagli previsti dal d.l. n. 78/2010?

    Sì, la sentenza chiarisce che le Regioni possono ripartire i tagli tra le singole voci di spesa anche con percentuali diverse da quelle statali, purché l’ammontare complessivo della riduzione sia rispettato. La norma statale, ai sensi del comma 20 dell’art. 6 d.l. n. 78/2010, è applicabile alle Regioni solo come principio e non in modo diretto e puntuale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-Regioni, terzo comma sul coordinamento della finanza pubblica