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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 145.3 del T.U.B.

    Articolo 145.3 del T.U.B.

    Art. 145.3 T.U.B. – Cumulo di procedimenti amministrativi e penali.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. In caso di cumulo di procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 145 e penali relativi alla medesima violazione, possono essere applicate sanzioni amministrative e penali allo stesso soggetto responsabile del medesimo fatto, purche’ il cumulo sia strettamente necessario e proporzionato ai fini del perseguimento di obiettivi di interesse generale diversi e complementari.

    2. La Banca d’Italia comunica senza ritardo all’autorita’ giudiziaria l’avvio del procedimento sanzionatorio di cui all’articolo 145, qualora il fatto oggetto del procedimento possa integrare anche un illecito penale oppure un illecito amministrativo dipendente da reato ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L’autorita’ giudiziaria, una volta che l’indagato risulti aver ricevuto a norma di legge l’informazione sulle indagini, comunica senza ritardo alla Banca d’Italia l’avvio del procedimento penale, qualora il fatto oggetto del procedimento possa integrare anche la violazione di una disposizione sulla cui osservanza vigila la Banca d’Italia. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 97-bis.

    3. Fermo restando il divieto di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale, la Banca d’Italia puo’ richiedere all’autorita’ giudiziaria informazioni in ordine ai procedimenti penali in corso per le finalita’ di cui al comma 2 Alle informazioni cosi’ acquisite si applica quanto previsto dall’articolo 7, comma 1.

    4. La Banca d’Italia e l’autorita’ giudiziaria comunicano l’una all’altra l’esito dei rispettivi procedimenti di cui al comma 2.”

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  • Art. 40 Codice Civile: Responsabilità degli organizzatori

    Art. 40 Codice Civile: Responsabilità degli organizzatori

    Art. 40 c.c. Responsabilità degli organizzatori

    In vigore

    Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

  • Art. 45 T.U.IVA: Violazione degli obblighi relativi alla contabi

    Art. 45 T.U.IVA: Violazione degli obblighi relativi alla contabi

    Art. 45 T.U.IVA – Violazione degli obblighi relativi alla contabilita’ e alla compilazione degli elenchi.

    In vigore dal 30/09/1989 al 01/04/1998 con effetto dal 01/01/1981

    Modificato da: Decreto-legge del 30/09/1989 n. 332 Articolo 8

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    “Chi rifiuta di esibire o dichiara di non possedere i libri, registri, scritture e documenti che gli siano richiesti ai fini delle ispezioni e
    verifiche previste nell’art. 52, o comunque li sottrae all’ispezione o alla
    verifica, e’ punito con la pena pecuniaria da lire un milione duecentomila a
    lire sei milioni, sempre che si tratti di libri, registri, documenti e
    scritture la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie a norma di legge o
    di cui risulta l’esistenza.
    Chi non tiene o non conserva i registri previsti dal presente decreto e’
    punito, anche se non ne sia derivato ostacolo all’accertamento, con la pena
    pecuniaria da lire un miolione duecentomila a lire trenta milioni; la pena non
    puo’ essere inferiore ad quattro milioni per il registro di cui al quarto
    comma dell’art. 24.
    Alla stessa sanzione sono soggetti coloro che non tengono i registri in
    conformita’ alle disposizioni del primo e del secondo comma dell’art. 39 e
    coloro che non conservano in tutto o in parte le fatture emesse e ricevute e
    le bollette doganali, ma la pena pecuniaria puo’ essere ridotta fino ad un
    quinto del minimo se le irregolarita’ dei registri o i documenti mancanti
    sono di scarsa rilevanza.
    Per la mancata o incompleta compilazione, anche su supporti magnetici, di
    ciascuno degli elenchi di cui al primo e al terzo comma dell’art. 29, si
    applica la pena pecuniaria da lire due milioni a ventii milioni. La stessa
    sanzione si applica per l’omessa allegazione degli elenchi o per l’omessa
    produzione dei supporti, di cui all’ultimo comma dell’art. 29. Le sanzioni
    possono essere ridotte fino ad un quinto del minimo se i dati mancanti o
    inesatti sono di scarsa rilevanza e non si applicano se sono privi di
    rilevanza e in ogni caso se il contribuente provvede ad integrarli o
    rettificarli entro il mese successivo a quello di compilazione.”

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  • Art. 44 T.U.IVA: Violazioni dell’obbligo di versamento

    Art. 44 T.U.IVA: Violazioni dell’obbligo di versamento

    Art. 44 T.U.IVA – Violazioni dell’obbligo di versamento.

    In vigore dal 20/06/1996 al 01/04/1998 con effetto dal 01/04/1979

    Modificato da: Decreto-legge del 20/06/1996 n. 323 Articolo 10

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    “Chi non versa in tutto o in parte l’imposta risultante dalla dichiarazione
    annuale presentata nonche’ dalle liquidazioni periodiche di cui agli
    articoli 27, 33 e 74, quarto comma e’soggetto ad una soprattassa pari alla
    somma non versata o versata in meno.”

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  • Art. 145 bis T.U.B.: Procedure contenziose

    Art. 145 bis T.U.B.: Procedure contenziose

    Art. 145 bis T.U.B. – Procedure contenziose.

    In vigore dal 04/12/2011

    Modificato da: Decreto legislativo del 02/07/2010 n. 104 Allegato 4

    “1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall’accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l’interessato ha la sede o la residenza all’estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresi’ chiedere di essere sentiti personalmente.

    2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e’ disciplinata dal codice del processo amministrativo.

    3. (Comma abrogato)

    4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale e’ trasmessa, a cura delle parti, all’Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.”

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  • Art. 145 quater T.U.B. Disposizioni di attuazione

    Art. 145 quater T.U.B. Disposizioni di attuazione

    Art. 145 quater T.U.B. – Disposizioni di attuazione.

    In vigore dal 27/06/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia emana disposizioni di attuazione del presente titolo.”

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  • Art. 145 ter T.U.B.: Comunicazione all’ABE sulle sanzioni applic

    Art. 145 ter T.U.B.: Comunicazione all’ABE sulle sanzioni applic

    Art. 145 ter T.U.B. – Comunicazione all’ABE sulle sanzioni applicate.

    In vigore dal 27/06/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia comunica all’ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente titolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonche’ le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull’esito delle stesse.”

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  • Art. 146 T.U.B.: Sorveglianza sul sistema dei pagamenti

    Art. 146 T.U.B.: Sorveglianza sul sistema dei pagamenti

    Art. 146 T.U.B. – Sorveglianza sul sistema dei pagamenti

    In vigore dal 01/03/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 27/01/2010 n. 11 Articolo 35

    “1. La Banca d’Italia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento, alla sua affidabilita’ ed efficienza nonche’ alla tutela degli utenti di servizi di pagamento.

    2. Per le finalita’ di cui al comma 1 la Banca d’Italia, nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento, prestano servizi di pagamento, gestiscono sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento o gestiscono infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete, puo’:

    a) richiedere la comunicazione, anche periodica, con le modalita’ e i termini da essa stabiliti, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l’attivita’ esercitata;

    b) emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: 1) il contenimento dei rischi che possono inficiare il regolare funzionamento, l’affidabilita’ e l’efficienza del sistema dei pagamenti;
    2) l’accesso dei prestatori di servizi di pagamento ai sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento nonche’ alle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete;
    3) il funzionamento, le caratteristiche e le modalita’ di prestazione dei servizi offerti;
    4) gli assetti organizzativi e di controllo relativi alle attivita’ svolte nel sistema dei pagamenti;
    c) disporre ispezioni, chiedere l’esibizione di documenti e prenderne copia al fine di verificare il rispetto delle norme disciplinanti la corretta esecuzione dei servizi di pagamento nonche’ di ogni disposizione e provvedimento emanati ai sensi del presente articolo;

    d) adottare per le materie indicate alla lettera b), ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici volti a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause, ivi inclusi il divieto di effettuare determinate operazioni e la restrizione delle attivita’ dei soggetti sottoposti a sorveglianza nonche’, nei casi piu’ gravi, la sospensione dell’attivita’.

    3. Nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti dipagamento e di quelli che prestano servizi di pagamento resta fermo quanto previsto ai sensi degli articoli 51, 53, 54, 66, 67, 68, 78, 79, 114-quater, 114-quaterdecies e del titolo VI.

    4. La Banca d’Italia partecipa all’esercizio dei poteri conferiti al SEBC in materia di sistemi di pagamento.”

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  • Art. 147 T.U.B.: Altri poteri delle autorita’ creditizie

    Art. 147 T.U.B.: Altri poteri delle autorita’ creditizie

    Art. 147 T.U.B. – Altri poteri delle autorita’ creditizie.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Le autorita’ creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti dall’art. 32, primo comma, lettere d) ed f), e dall’art. 35, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.”

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  • Art. 149 T.U.B.: Banche popolari

    Art. 149 T.U.B.: Banche popolari

    Art. 149 T.U.B. – Banche popolari.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Le banche popolari esistenti alla data del 20 marzo 1992 adeguano, entro cinque anni da tale data, il valore nominale delle loro azioni a quello stabilito dal comma 2 dell’art. 29. 2. I soci delle banche popolari che alla data del 20 marzo 1992 partecipavano al capitale sociale in misura compresa tra il limite previsto dal comma 2 dell’art. 30 e il valore nominale di lire quindici milioni possono continuare a detenere le relative azioni.
    3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i consorzi economici a garanzia limitata esercenti attivita’ bancaria, devono trasformarsi in societa’ per azioni o in banca popolare ovvero deliberare fusioni con banche da cui risultino societa’ per azioni o banche popolari. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all’oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedono maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. E’ fatto salvo il diritto di recesso dei soci.”

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