Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 38/2010 – IRAP non deducibile IRPEF restituzione atti

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    La Corte ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Parma, per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza, a seguito di un’intervenuta modifica legislativa: il d.l. n. 185/2008 ha introdotto la deducibilità forfetaria del 10% dell’IRAP dall’IRPEF, anche con effetto retroattivo per le istanze di rimborso già presentate.

    Di cosa si tratta

    L’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) colpisce il valore aggiunto prodotto dalle imprese e dai professionisti. Prima del 2008, l’IRAP versata dalle società di persone non era deducibile dall’IRPEF personale dei soci, con il risultato che su una parte del reddito gravava una doppia imposizione: prima l’IRAP a livello societario, poi l’IRPEF a livello personale. Una socia di una s.a.s. aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF versata in eccesso per gli anni 1998 e 1999.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Parma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in riferimento all’art. 53 della Costituzione, nella parte in cui non consente la deduzione dell’IRAP versata dalla società dalla base imponibile IRPEF dei soci, determinando una duplicazione d’imposta e una tassazione su redditi non effettivi.

    La decisione della Corte

    La Corte non decide nel merito ma ordina la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione. Nel frattempo, l’art. 6 del d.l. n. 185 del 2008 (convertito dalla legge n. 2 del 2009) aveva previsto la deducibilità forfetaria del 10% dell’IRAP dall’IRPEF, con effetto anche per i periodi d’imposta precedenti per i quali erano state presentate istanze di rimborso. La Commissione doveva quindi rivalutare se la questione fosse ancora rilevante e non manifestamente infondata alla luce della nuova disciplina.

    Il principio

    Quando, dopo la rimessione di una questione di costituzionalità, interviene una modifica legislativa che incide direttamente sull’oggetto del giudizio principale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    L’IRAP è deducibile dall’IRPEF?

    Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammessa in deduzione dall’IRPEF una quota forfetaria pari al 10% dell’IRAP dell’anno, riferita alla quota imponibile degli interessi passivi o delle spese per personale. Per i periodi precedenti, era previsto il rimborso fino al 10% dell’IRAP di competenza per chi aveva presentato istanza.

    Cosa succede quando sopravviene una norma durante il giudizio costituzionale?

    Se la sopravvenienza normativa incide sull’oggetto del giudizio principale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente, che deve valutare se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata alla luce della nuova disciplina, prima di sollevare nuovamente la questione o definire il giudizio.

    La tassazione IRAP+IRPEF dei soci di società di persone costituisce doppia imposizione incostituzionale?

    La questione non è stata decisa nel merito dalla Corte in questa ordinanza. La parziale deducibilità forfetaria introdotta nel 2008 aveva attenuato il problema, ma non lo aveva eliminato per i periodi anteriori, per i quali era previsto solo un rimborso parziale entro limiti di spesa.

    Norme collegate

    • Art. 53 della Costituzione — principio di capacità contributiva, invocato per la tassazione su redditi lordi anziché netti effettivi
  • Corte cost. n. 37/2010 – Giurisdizione tributaria ipoteca esattoriale

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza la questione sulla giurisdizione tributaria in materia di iscrizione di ipoteca legale da parte del concessionario della riscossione. La Commissione tributaria regionale del Veneto non si era confrontata con il consolidato orientamento delle Sezioni Unite che escludeva la possibilità di sollevare d’ufficio la questione di giurisdizione in appello quando era già maturato un giudicato implicito nel giudizio di primo grado.

    Di cosa si tratta

    Quando un contribuente non paga le imposte iscritte a ruolo, il concessionario della riscossione può iscrivere ipoteca legale sui beni immobili del debitore ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973. Un contribuente aveva impugnato tale iscrizione davanti alla Commissione tributaria provinciale di Treviso, che aveva accolto il ricorso. In appello, la Commissione tributaria regionale del Veneto dubitava che la giurisdizione tributaria fosse competente a decidere sulla validità dell’ipoteca.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale del Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 19, comma 1, lettera e-bis), del d.lgs. n. 546 del 1992, in riferimento all’art. 102 della Costituzione, nella parte in cui devolvono alla giurisdizione tributaria le controversie sulla validità dell’ipoteca legale iscritta dal concessionario della riscossione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza. Le Sezioni Unite della Cassazione avevano chiarito che, quando il giudice di primo grado ha pronunciato nel merito affermando implicitamente la propria giurisdizione e nessuna parte ha contestato tale affermazione, il giudice del grado successivo non può rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione: si tratta di questione coperta dal giudicato implicito. La Commissione rimettente non si era confrontata con questo orientamento.

    Il principio

    Il difetto di giurisdizione non può essere rilevato d’ufficio in appello quando il giudice di primo grado ha già affermato, anche implicitamente, la propria giurisdizione e tale affermazione non è stata contestata dalle parti: la questione è coperta da giudicato e preclude la rimessione alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Il giudice tributario può decidere sulla validità di un’ipoteca esattoriale?

    La questione è controversa. Il legislatore ha attribuito alla giurisdizione tributaria le controversie sull’iscrizione di ipoteca da parte del concessionario della riscossione. La Corte non ha tuttavia affrontato il merito costituzionale della questione, dichiarando l’inammissibilità per ragioni processuali.

    Cosa è il «giudicato implicito» sulla giurisdizione?

    È la preclusione che si forma quando il giudice di primo grado decide nel merito senza essere contestato sulla giurisdizione: in appello, il giudice non può più rimettere in discussione d’ufficio la competenza, che si considera consolidata.

    Come si impugna l’iscrizione di un’ipoteca esattoriale?

    Il contribuente può ricorrere alla Commissione tributaria provinciale contro l’avviso di iscrizione ipotecaria, contestando la legittimità del titolo o la mancata notifica delle intimazioni di pagamento previste dall’art. 50 del d.P.R. n. 602/1973.

    Norme collegate

    • Art. 102 della Costituzione — divieto di istituzione di giudici straordinari, invocato in relazione all’attribuzione di controversie civili al giudice tributario
  • Corte cost. n. 36/2010 – Fuori ruolo professori universitari abolizione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2, comma 434, della legge finanziaria 2008, che ha ridotto e poi abolito il periodo di fuori ruolo dei professori universitari prima del collocamento a riposo. La questione è inammissibile per difetto di rilevanza: il TAR del Piemonte aveva già pronunciato sentenza parziale nel merito nei giudizi a quibus, applicando la norma denunciata, e la sua valutazione era dunque ormai coperta da giudicato.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2008 (l. n. 244/2007) ha progressivamente ridotto il periodo di «fuori ruolo» dei professori universitari – un periodo di servizio attivo prima del pensionamento – abolendolo completamente a decorrere dal 1° gennaio 2010. Numerosi professori dell’Università di Torino avevano impugnato i provvedimenti di collocamento a riposo emanati dal Rettore, ritenendo la norma incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha sollevato, con dieci ordinanze, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 434, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. Nel corso degli stessi giudizi a quibus, il TAR aveva già pronunciato sentenze parziali con le quali aveva accolto il primo motivo di ricorso, applicando la norma denunciata e riconoscendo ai professori il diritto al mantenimento in servizio. A seguito di tali pronunce parziali, la norma era già stata applicata e la questione di costituzionalità non era più rilevante, essendo coperta dal giudicato interno al giudizio.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante nel giudizio a quo al momento della rimessione: se il giudice rimettente ha già pronunciato una sentenza parziale applicando la norma impugnata, e le parti non hanno impugnato tale pronuncia, la questione diviene irrilevante per giudicato interno e deve essere dichiarata inammissibile.

    Domande e risposte

    Cos’è il «fuori ruolo» dei professori universitari?

    È un periodo di servizio attivo precedente al collocamento a riposo, nel quale il professore cessa dall’insegnamento ma rimane in servizio per attività di ricerca o istituzionali. La legge finanziaria 2008 ha ridotto questo periodo fino ad abolirlo dal 2010.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il TAR del Piemonte aveva già deciso nel merito, accogliendo i ricorsi in base alla norma denunciata, con sentenze parziali non impugnate. La norma era stata così applicata e la sua valutazione non poteva più essere rimessa in discussione tramite una questione di costituzionalità.

    Cosa si intende per «giudicato implicito» sulla questione di giurisdizione?

    È la preclusione processuale che si forma quando il giudice di primo grado ha già pronunciato nel merito, affermando implicitamente la propria competenza, e le parti non hanno contestato questa statuizione: il giudice della fase successiva non può più rimettere in discussione la questione.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e uguaglianza, invocato dai professori rimettenti avverso la riduzione del fuori ruolo
    • Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, invocato in relazione all’organizzazione dell’università
  • Corte cost. n. 35/2010 – Giurisdizione su controversie rifiuti sanitari appalto

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 4 del d.l. n. 90/2008, che attribuisce al giudice amministrativo le controversie relative ai contratti di appalto per la gestione dei rifiuti nella Regione Campania. La norma non viola l’art. 103 Cost. perché la controversia in esame, riguardando la cessione di credito da appalto con ASL, non rientra nell’ambito di applicazione della disposizione impugnata.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 90 del 2008 è stato adottato per far fronte all’emergenza rifiuti in Campania. L’art. 4 attribuiva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative ai contratti e alle procedure connesse all’emergenza. Una società che aveva acquistato un credito da un appaltatore della gestione dei rifiuti sanitari di una ASL si era rivolta al giudice ordinario: questo aveva sollevato questione chiedendosi se la propria giurisdizione fosse esclusa dalla norma emergenziale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Napoli, terza sezione civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito dalla legge n. 123 del 2008, in riferimento all’art. 103, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al giudice amministrativo le controversie in materia di appalti per la gestione dei rifiuti nella Regione Campania.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione non fondata. La controversia riguardava il pagamento di un credito ceduto, sorto da un contratto di appalto per la gestione dei rifiuti sanitari: si trattava di una controversia patrimoniale tra privati (cessionario del credito e ASL) che non involgeva l’esercizio di poteri amministrativi. Tali controversie spettano al giudice ordinario, correttamente adito, e non rientrano nell’ambito della giurisdizione esclusiva amministrativa prevista dalla norma emergenziale. La questione era quindi mal posta.

    Il principio

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo può essere prevista solo per controversie che coinvolgono l’esercizio di poteri amministrativi; le controversie meramente patrimoniali tra privati – anche se connesse a contratti stipulati con pubbliche amministrazioni – restano affidate al giudice ordinario.

    Domande e risposte

    Il giudice amministrativo ha giurisdizione su tutte le controversie relative agli appalti pubblici?

    No. La giurisdizione esclusiva del TAR riguarda le controversie che coinvolgono l’esercizio del potere amministrativo. Le controversie meramente patrimoniali – come il pagamento di un credito ceduto – restano di competenza del giudice ordinario, anche se il credito deriva da un contratto con la pubblica amministrazione.

    Cosa succede in caso di cessione di credito nei confronti della PA?

    Il cessionario subentra nel diritto di credito e può agire in giudizio per ottenerne il pagamento. Se la controversia non investe l’esercizio di poteri amministrativi, la competenza spetta al giudice ordinario, non al TAR.

    Le norme emergenziali possono derogare alle regole ordinarie sulla giurisdizione?

    Sì, ma solo nei limiti consentiti dall’art. 103 Cost., che permette la giurisdizione esclusiva amministrativa solo per materie nelle quali l’interesse legittimo e il diritto soggettivo si intrecciano con l’esercizio del potere pubblico.

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  • Corte cost. n. 34/2010 – Spoils system direttori generali ASL regionali

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    La Corte dichiara incostituzionale la legge della Regione Calabria n. 12 del 2005 nella parte in cui prevede la decadenza automatica dei direttori generali delle ASL al cambio degli organi politici regionali e l’applicazione retroattiva di tale decadenza. La norma viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e il legittimo affidamento (art. 3 Cost.).

    Di cosa si tratta

    Il meccanismo dello «spoils system» consiste nella decadenza automatica dei vertici burocratici al cambio della leadership politica. La Regione Calabria aveva adottato una legge che prevedeva la decadenza di tutti i dirigenti di nomina politica – inclusi i direttori generali delle aziende sanitarie – al rinnovo degli organi regionali, con effetto retroattivo anche per le nomine effettuate nei nove mesi precedenti le elezioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Catanzaro e il Consiglio di Stato hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede la decadenza automatica dei direttori generali delle ASL al mutamento degli organi politici regionali e, con effetto retroattivo, per le nomine dei nove mesi precedenti le elezioni.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 4, della legge regionale n. 12 del 2005, nella parte in cui tali disposizioni si applicano ai direttori generali delle ASL e al direttore generale dell’Arpacal. Lo spoils system applicato a dirigenti con funzioni tecnico-sanitarie, che devono godere di autonomia professionale, contrasta con il principio di buon andamento. L’efficacia retroattiva viola inoltre il legittimo affidamento dei soggetti nominati in base a un termine certo stabilito dalla legge.

    Il principio

    Il meccanismo dello spoils system è incompatibile con l’art. 97 Cost. quando è applicato a dirigenti tecnico-sanitari che devono esercitare le proprie funzioni in autonomia rispetto all’indirizzo politico; la decadenza retroattiva viola inoltre il legittimo affidamento dei nominati nella stabilità del mandato conferito per legge.

    Domande e risposte

    Cos’è lo spoils system nel diritto pubblico italiano?

    È il meccanismo per cui i vertici amministrativi di nomina politica decadono automaticamente al cambio del governo o dell’esecutivo regionale che li aveva nominati, per consentire alla nuova maggioranza di scegliere i propri collaboratori.

    Perché lo spoils system è incostituzionale per i direttori generali delle ASL?

    Perché i direttori generali delle aziende sanitarie svolgono funzioni tecnico-gestionali che richiedono imparzialità e continuità, valori tutelati dall’art. 97 Cost. La decadenza automatica al cambio politico li rende dipendenti dall’orientamento della maggioranza, compromettendo l’autonomia necessaria al buon funzionamento del servizio sanitario.

    Cosa si intende per legittimo affidamento nella pubblica amministrazione?

    È il principio per cui chi riceve una nomina a termine ha diritto a portarla a compimento nel periodo stabilito dalla legge. La decadenza retroattiva decisa con effetto dal cambio di governo viola questo affidamento, poiché il soggetto nominato non poteva prevedere che il suo incarico sarebbe cessato a causa di un evento politico successivo.

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  • Corte cost. n. 33/2010 – Appello PM sentenza non luogo a procedere militare

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 428 c.p.p. nella parte in cui sopprime la facoltà del pubblico ministero di appellare la sentenza di non luogo a procedere. La questione era già stata scrutinata in precedenza dalla Corte e non erano stati addotti argomenti nuovi dalla Corte militare d’appello rimettente.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 46 del 2006 ha modificato l’art. 428 del codice di procedura penale sopprimendo il potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di non luogo a procedere emesse dal giudice dell’udienza preliminare. La Corte militare d’appello, investita dell’impugnazione del procuratore generale militare avverso una sentenza di non luogo a procedere, dubitava della legittimità di questa limitazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte militare d’appello ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 428 c.p.p., come sostituito dall’art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui ha soppresso la facoltà del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di non luogo a procedere.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. La giurisprudenza costituzionale era già consolidata nel senso che il potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all’esercizio dell’azione penale, anche con riguardo alle sentenze di non luogo a procedere (sentenza n. 242 del 2009). Il giudice a quo non aveva addotto argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.

    Il principio

    Il potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dell’azione penale: il legislatore può quindi limitare la facoltà di appello del PM avverso le sentenze di non luogo a procedere senza violare i principi costituzionali del giusto processo e dell’obbligatorietà dell’azione penale.

    Domande e risposte

    Il pubblico ministero può appellare la sentenza di non luogo a procedere?

    Dopo la riforma del 2006 (legge n. 46), il PM non può più proporre appello avverso la sentenza di non luogo a procedere: può solo ricorrere per cassazione. La Corte costituzionale ha confermato la legittimità di questa limitazione.

    L’obbligatorietà dell’azione penale impone al PM il diritto di appellare?

    No. La giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere che il potere di impugnazione del PM non è una componente necessaria dell’esercizio dell’azione penale; pertanto, la sua limitazione non viola l’art. 112 della Costituzione.

    La norma vale anche per il processo militare?

    Sì. L’art. 428 c.p.p. si applica anche al processo penale militare; la Corte militare d’appello era tenuta a dichiarare inammissibile o a convertire in ricorso per cassazione il gravame del procuratore generale.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, invocato per la disparità tra poteri del PM nelle diverse fasi del giudizio
    • Art. 111 della Costituzione — giusto processo, invocato in relazione al principio della parità delle armi tra accusa e difesa
    • Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale, invocato quale fondamento del potere di impugnazione del PM
  • Corte cost. n. 32/2010 – Appello giudice di pace pena pecuniaria

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione relativa all’art. 37 del d.lgs. n. 274 del 2000, che consente all’imputato di proporre appello contro le sentenze del giudice di pace che applicano la pena pecuniaria quando il gravame investe anche il capo sul risarcimento del danno. La questione era già stata decisa con sentenza n. 426 del 2008 e nessun argomento nuovo era stato addotto.

    Di cosa si tratta

    Il procedimento penale davanti al giudice di pace è un sistema alternativo e specializzato rispetto al tribunale ordinario. L’art. 37 del d.lgs. n. 274/2000 prevede che l’imputato possa appellare la sentenza del giudice di pace – anche quando viene condannato solo alla pena pecuniaria – se il ricorso riguarda anche la condanna al risarcimento del danno. Il Tribunale di Napoli dubitava della legittimità di questa regola, ritenendola in contrasto con la legge delega e con il principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione. Secondo il rimettente, la norma avrebbe ecceduto la delega contenuta nell’art. 17, comma 1, lettera n), della legge n. 468 del 1999, che escludeva l’appellabilità delle sentenze che applicano la sola pena pecuniaria, e avrebbe creato un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle condanne all’ammenda irrogate dal giudice ordinario.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. La medesima questione era già stata esaminata e respinta con sentenza n. 426 del 2008, nella quale si era chiarito che la scelta del legislatore delegato era consentita dalla formulazione del principio direttivo della delega e che il procedimento davanti al giudice di pace costituisce un modello di giustizia non comparabile con quello ordinario. Il giudice rimettente non aveva addotto argomenti nuovi o diversi.

    Il principio

    Il procedimento penale davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia autonomo e non assimilabile a quello ordinario; pertanto, la disciplina delle impugnazioni può legittimamente differire da quella del processo ordinario senza violare il principio di uguaglianza né eccedere i limiti della delega legislativa.

    Domande e risposte

    Quando si può appellare una sentenza del giudice di pace che irroga solo la pena pecuniaria?

    Secondo l’art. 37 del d.lgs. n. 274/2000, l’imputato può proporre appello anche contro sentenze che applicano la sola pena pecuniaria se impugna anche il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno.

    Perché la questione è stata dichiarata manifestamente infondata?

    Perché la Corte aveva già esaminato la stessa questione nella sentenza n. 426 del 2008, concludendo per la conformità costituzionale della norma, e il giudice rimettente non aveva portato argomenti nuovi o diversi che potessero giustificare un riesame.

    Il giudice di pace è equiparabile al tribunale per le regole processuali?

    No. La Corte ha ribadito che il procedimento penale davanti al giudice di pace presenta caratteri peculiari che lo rendono non comparabile con il processo ordinario davanti al tribunale, giustificando un regime differenziato delle impugnazioni.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la disparità di trattamento tra imputati davanti al giudice di pace e davanti al tribunale
    • Art. 76 della Costituzione — delega legislativa, invocato per il preteso eccesso rispetto ai principi della legge n. 468 del 1999
  • Corte cost. n. 16/2010 – Fondi strutturali europei e revoca delle assegnazioni FAS

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate da Emilia-Romagna e Calabria sugli artt. 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies del d.l. n. 112/2008, che riorientavano il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) verso interventi di rilevanza strategica nazionale, revocando le precedenti assegnazioni. La gestione del FAS rientra nella competenza statale di programmazione della spesa pubblica.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 112/2008 (conv. l. n. 133/2008) ha introdotto gli artt. 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies per riconcentrare il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su interventi di rilevanza strategica nazionale, revocando le assegnazioni deliberate dal CIPE a favore di programmi regionali. Le Regioni Emilia-Romagna e Calabria — che avevano già programmato la destinazione di quei fondi — hanno impugnato le norme lamentando la violazione del loro autonomia finanziaria e del principio di affidamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Emilia-Romagna e Calabria hanno impugnato gli artt. 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies del d.l. n. 112/2008 per violazione degli artt. 3, 11, 97, 117, 118 e 119 Cost., dei principi di leale collaborazione, affidamento e certezza del diritto, dell’art. 249 del Trattato CE e degli artt. 9, 13, 15, 32, 33 del Reg. CE n. 1083/2006 (fondi strutturali). Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibili le questioni della Regione Calabria fondate sull’art. 97 Cost. e dichiara non fondate tutte le altre questioni: la gestione e riorientazione del FAS rientra nella potestà statale di programmazione della spesa pubblica e non viola né l’autonomia finanziaria regionale né il diritto dell’Unione europea.

    Il principio

    Il Fondo per le aree sottoutilizzate è una risorsa di bilancio statale: lo Stato è costituzionalmente legittimato a riorientarne la destinazione verso interventi di interesse nazionale, anche revocando assegnazioni precedentemente deliberate dal CIPE, senza che ciò costituisca violazione dell’autonomia finanziaria regionale garantita dall’art. 119 Cost. o dei principi europei sui fondi strutturali.

    Domande e risposte

    Che cos’è il FAS (oggi FSC)?

    È il Fondo per le aree sottoutilizzate, istituito per finanziare interventi di sviluppo nelle aree in ritardo economico. È una risorsa di bilancio statale che il CIPE assegna per programmi e progetti, sia nazionali sia regionali. Oggi è denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).

    Le Regioni possono fare affidamento sulle assegnazioni CIPE?

    Non in modo assoluto: il legislatore statale può riorientare la destinazione dei fondi FAS per ragioni di interesse nazionale, anche modificando o revocando delibere CIPE precedenti. Il principio di affidamento non si trasforma in un diritto quesito sulle assegnazioni future.

    I fondi strutturali europei erano coinvolti?

    I ricorrenti evocavano il Regolamento CE n. 1083/2006 sui fondi strutturali, ma la Corte ha chiarito che il FAS è una risorsa nazionale distinta dai fondi europei: la sua gestione non è soggetta ai vincoli del regolamento europeo invocato e la questione è stata dichiarata non fondata anche sotto questo profilo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 31/2010 – Acque minerali e limite di capacità dei recipienti per il trasporto

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 105/1992, che vieta il trasporto di acque minerali in recipienti di capacità superiore a due litri. Le censure per violazione degli artt. 3 e 41, primo comma, Cost. erano state formulate in modo puramente assertivo, senza indicare le ragioni del contrasto.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 105/1992, che attua la direttiva europea sulle acque minerali naturali, vieta l’uso di recipienti superiori a due litri per il trasporto di acque minerali. Una società francese aveva ricevuto una sanzione per aver trasportato acqua minerale in recipienti di maggiore capacità e aveva eccepito l’incostituzionalità del divieto davanti al Giudice di pace di Montecorvino Rovella.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Montecorvino Rovella ha sollevato questione di legittimità dell’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 105/1992, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui vieta l’uso di recipienti di capacità superiore a due litri per il trasporto di acque minerali.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Le censure riferite agli artt. 3 e 41 Cost. erano formulate in modo meramente assertivo, senza indicare le ragioni del contrasto. La censura riferita all’art. 117, primo comma, Cost. era carente nell’identificazione della specifica norma comunitaria o internazionale violata.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale sollevate in modo meramente assertivo, senza indicare le specifiche ragioni del contrasto tra la norma impugnata e i parametri costituzionali evocati, sono inammissibili per difetto di motivazione. L’onere di motivazione grava sul giudice rimettente in modo adeguato.

    Domande e risposte

    Perché esiste un limite di due litri per i recipienti di acqua minerale?

    Il limite discende dalla direttiva europea sulle acque minerali naturali (direttiva 80/777/CEE), recepita in Italia con il d.lgs. n. 105/1992. La norma era funzionale a garantire standard igienico-sanitari nel confezionamento e trasporto delle acque minerali.

    Una società straniera che importa acqua minerale deve rispettare le stesse regole?

    Sì, le norme nazionali di recepimento delle direttive comunitarie si applicano anche ai prodotti e alle società straniere che operano sul territorio italiano, salvo contrasto con il diritto comunitario.

    Cosa si intende per censura meramente assertiva?

    Una censura meramente assertiva è quella in cui il giudice rimettente afferma la violazione di un parametro costituzionale senza spiegarne le ragioni. La Corte richiede una motivazione specifica sul perché la norma contrasta con la Costituzione, non una semplice affermazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 30/2010 – Spese di giustizia e competenza monocratica per l’opposizione

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 170, comma 2, del d.lgs. n. 113/2002, nella parte in cui attribuisce al giudice monocratico la competenza a conoscere dell’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi, anche se il decreto opposto era stato emesso da giudice collegiale. La norma non eccede la delega legislativa.

    Di cosa si tratta

    L’art. 170, comma 2, del Testo unico sulle spese di giustizia (d.lgs. n. 113/2002, riprodotto nel d.P.R. n. 115/2002) prevedeva che l’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi a periti, consulenti tecnici e patrocinatori a spese dello Stato fosse decisa dal giudice in composizione monocratica. La Corte d’appello di Catania riteneva che ciò fosse irragionevole quando il decreto impugnato era stato emesso da un collegio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Catania ha sollevato questione di legittimità dell’art. 170, comma 2, del d.lgs. n. 113/2002, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al giudice monocratico la competenza sull’opposizione al decreto di liquidazione, anche quando tale decreto era stato emesso da giudice collegiale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. La scelta del legislatore delegato di attribuire la competenza sull’opposizione al giudice monocratico non eccede i limiti della delega legislativa (art. 76 Cost.) ed è una scelta organizzativa non irragionevole nel quadro del Testo unico sulle spese di giustizia.

    Il principio

    L’attribuzione della competenza sull’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al giudice monocratico, anche quando il decreto opposto sia stato emesso da giudice collegiale, rientra nella discrezionalità del legislatore delegato e non eccede i limiti della delega legislativa né viola la ragionevolezza.

    Domande e risposte

    Cosa sono le spese di giustizia nel contesto di questa ordinanza?

    Si tratta dei compensi liquidati a periti, consulenti tecnici d’ufficio e procuratori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice li liquida con decreto, avverso il quale è proponibile opposizione.

    Chi decide sull’opposizione al decreto di liquidazione?

    L’art. 170, comma 2, del Testo unico spese di giustizia attribuisce la competenza al giudice in composizione monocratica, indipendentemente dalla composizione del giudice che aveva emesso il decreto opposto.

    Cos’è il eccesso di delega?

    Si ha eccesso di delega quando il legislatore delegato (Governo) adotta disposizioni che esulano dall’ambito, dai principi o dai criteri stabiliti dalla legge di delega (art. 76 Cost.). Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che ciò non si verificasse.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 29/2010 – Tariffe idriche e competenza esclusiva statale sulla tutela ambientale

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, commi 2 e 7, della legge regionale Emilia-Romagna n. 10/2008, che aveva disciplinato autonomamente le tariffe del servizio idrico integrato e la gestione delle risorse idriche. Le norme regionali violavano la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    Di cosa si tratta

    La Regione Emilia-Romagna aveva approvato la legge n. 10/2008, contenente disposizioni sul riordino territoriale e sull’autoriforma dell’amministrazione. L’art. 28, commi 2 e 7, disciplinava il metodo di calcolo tariffario del servizio idrico integrato e le modalità di trasferimento di funzioni relative alla gestione delle risorse idriche. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato queste norme sostenendo che la materia fosse di competenza esclusiva statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 28, commi 2 e 7, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 10/2008, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), della Costituzione, sostenendo che le norme regionali sulle tariffe idriche e la gestione dell’acqua invadessero la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il ricorso e dichiara l’illegittimità costituzionale di entrambi i commi dell’art. 28 della legge regionale. La disciplina delle tariffe del servizio idrico integrato e la gestione delle risorse idriche rientrano nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

    Il principio

    La disciplina delle tariffe del servizio idrico integrato e la gestione delle risorse idriche rientrano nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.). Le Regioni non possono adottare normative autonome in questo ambito.

    Domande e risposte

    Cos’è il servizio idrico integrato?

    Il servizio idrico integrato comprende l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. È un servizio a rete di rilevanza economica.

    Chi fissa le tariffe dell’acqua?

    Le tariffe del servizio idrico integrato sono fissate secondo un metodo stabilito dalla legge statale (oggi dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ARERA). Le Regioni non possono derogare a questi criteri.

    Perché l’acqua rientra nella tutela dell’ambiente?

    La Corte costituzionale ha più volte qualificato la gestione delle risorse idriche come parte della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, materia di competenza esclusiva statale, in quanto l’acqua è una risorsa naturale limitata il cui governo ha rilevanza nazionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 15/2010 – Sportello unico per le attività produttive e riparto di competenze Stato-Regioni

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 38, comma 3, del d.l. n. 112/2008 (disciplina dello Sportello unico per le attività produttive) e inammissibile quella sull’art. 43, comma 1, (per la sola Regione Veneto), dichiarando invece non fondato il medesimo art. 43 in relazione al principio di leale collaborazione, sollevato da Emilia-Romagna e Veneto.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 112/2008 (conv. l. n. 133/2008) ha riformato lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) prevedendo che i Comuni adottassero un sistema telematico di ricezione delle pratiche e che potessero avvalersi di apposite società di gestione. Le Regioni Emilia-Romagna e Veneto hanno contestato le norme per il mancato coinvolgimento regionale nella determinazione delle modalità attuative, lamentando la violazione del principio di leale collaborazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Emilia-Romagna e Veneto hanno impugnato gli artt. 38, comma 3, e 43, comma 1, del d.l. n. 112/2008 per violazione del principio di leale collaborazione e, per la Regione Veneto, anche dell’art. 117, terzo e quarto comma, Cost. Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

    La decisione della Corte

    Non fondata la questione relativa all’art. 38, comma 3 (Emilia-Romagna): la norma non richiedeva intesa con le Regioni, essendo sufficiente il parere, e ciò è costituzionalmente legittimo. Inammissibile la questione relativa all’art. 43, comma 1, sollevata dal Veneto in riferimento all’art. 117. Non fondate le questioni sull’art. 43 in riferimento alla leale collaborazione, sollevate da entrambe le Regioni.

    Il principio

    Non ogni intervento statale in materie che interferiscono con competenze regionali richiede l’intesa con le Regioni: è sufficiente il parere quando la norma incide su aspetti organizzativi che restano nell’ambito della competenza esclusiva statale (come il governo del procedimento amministrativo). Solo le norme che investono in modo pregnante le competenze regionali esigono forme di collaborazione più forti.

    Domande e risposte

    Cos’è lo Sportello unico per le attività produttive?

    È uno strumento istituito per semplificare le procedure autorizzatorie a favore delle imprese: concentra in un unico punto di accesso le pratiche necessarie per avviare un’attività produttiva, evitando la frammentazione tra più uffici comunali e regionali.

    Perché le Regioni contestavano la riforma del SUAP?

    Perché ritenevano che la disciplina delle modalità di funzionamento del SUAP interferisse con le proprie competenze in materia di governo del territorio e di organizzazione amministrativa, e che il Governo avrebbe dovuto coinvolgerle tramite intesa, non mero parere.

    Cosa distingue «parere» da «intesa»?

    Il parere è obbligatorio ma non vincolante: lo Stato deve acquisirlo ma può discostarsene. L’intesa presuppone invece un accordo effettivo: senza il consenso regionale la norma statale non può essere adottata. La Corte ha ritenuto sufficiente il parere per le norme in questione.

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