Autore: Andrea Marton

  • SIMEST 2026: le linee oltre il Fondo 394 (E-commerce, Fiere, Transizione) e la quota a fondo perduto

    SIMEST non è solo il “Fondo 394 base”. Oltre alla linea generica per la patrimonializzazione e lo sviluppo estero, esistono diverse linee mirate, spesso più utili per una PMI con un obiettivo preciso: vendere online all’estero, partecipare a fiere internazionali, o finanziare la transizione digitale o ecologica collegata all’export. Tutte queste linee funzionano con la stessa logica: un finanziamento agevolato (a tasso ridotto) accompagnato da una quota a fondo perduto, cioè una parte che non si restituisce.

    Questa guida spiega, in modo concreto, tre linee particolarmente rilevanti per chi vuole vendere all’estero – E-commerce, Fiere ed Eventi e Transizione digitale o ecologica – con i tetti di importo, le spese ammesse e la quota a fondo perduto. Una premessa onesta: le percentuali esatte di fondo perduto e i massimali “di favore” cambiano spesso in base a finestre temporali con scadenza. Dove questo accade lo segnaliamo, e l’unico riferimento affidabile resta la scheda ufficiale SIMEST della singola linea.

    Le tre linee in sintesi

    Linea Cosa finanzia Tetto del finanziamento Quota a fondo perduto
    E-commerce Piattaforma propria o accesso a un marketplace per beni/servizi italiani Massimale collegato al fondo perduto fino a 100.000 euro (verificare l’importo sulla scheda) Fino al 10%, max 100.000 euro
    Fiere ed Eventi Partecipazione a fiere ed eventi internazionali Fino a 500.000 euro (oppure fino al 20% dei ricavi dell’ultimo bilancio, comunque max 500.000) Fino al 10% (max 100.000 euro), elevabile fino al 20% con requisiti
    Transizione digitale o ecologica Impianti rinnovabili, macchinari, infrastrutture e software collegati all’export 500.000 euro (microimprese), 2,5 milioni (PMI), 5 milioni (imprese maggiori) In generale fino al 10%, elevabile per Sud/mercati strategici (verificare)

    Gli importi e le percentuali sopra riportati vanno sempre confrontati con la scheda ufficiale della singola linea, perché alcune soglie dipendono da finestre temporali con scadenza.

    E-commerce: cosa copre davvero

    La linea E-commerce finanzia la creazione o lo sviluppo di una piattaforma propria (il tuo sito di vendita) oppure l’accesso a un marketplace di terzi, per vendere all’estero beni o servizi prodotti in Italia o a marchio italiano. È pensata per chi vuole costruire un canale di vendita online strutturato, non solo una vetrina.

    Le spese ammissibili sono ampie e coprono buona parte di un progetto e-commerce reale:

    • Hosting e dominio
    • Commissioni del marketplace
    • Sicurezza dei dati
    • Grafica e contenuti
    • Monitoraggio e analytics
    • Consulenza
    • Registrazione marchi
    • Certificazioni
    • Spese promozionali
    • SEO e web marketing
    • Formazione

    Attenzione al vincolo del 50%: le prime due categorie di spesa – hosting e dominio per la piattaforma propria, oppure le commissioni di marketplace nel caso del marketplace – devono rappresentare almeno il 50% dell’intervento. In pratica, il cuore del progetto deve essere la piattaforma o il marketplace; le voci accessorie (marketing, grafica, consulenza) non possono da sole assorbire l’intero finanziamento.

    A chi serve: a una PMI che vuole aprire o potenziare un canale di vendita digitale verso l’estero e ha bisogno di liquidità a tasso agevolato per coprire i costi di avvio, con una parte a fondo perduto fino al 10%, massimo 100.000 euro.

    Fiere ed Eventi: massimali e il bonus fino al 20%

    La linea Fiere ed Eventi finanzia la partecipazione a manifestazioni internazionali. Il finanziamento agevolato arriva fino a 500.000 euro; in alternativa, il tetto può essere calcolato fino al 20% dei ricavi dell’ultimo bilancio, restando comunque entro il massimo di 500.000 euro.

    Le spese ammesse sono quelle tipiche di una trasferta fieristica:

    • Stand (allestimento e affitto)
    • Trasporto
    • Materiale promozionale
    • Alloggio del personale

    La quota a fondo perduto è in generale fino al 10%, con un massimo di 100.000 euro. Il punto interessante per molte PMI è che questa quota può essere elevata fino al 20% in presenza di requisiti territoriali o strategici: ad esempio impresa con sede al Sud Italia, oppure interessi in mercati strategici come Africa, America centro-meridionale e India.

    Da tenere a mente la scadenza operativa: la rendicontazione delle spese va completata entro 24 mesi dall’assegnazione del CUP (il codice unico di progetto). Significa che le spese vanno pianificate e documentate entro quella finestra, altrimenti la parte a fondo perduto rischia di non essere riconosciuta.

    Transizione digitale o ecologica: tetti per dimensione d’impresa

    Questa linea, con domande aperte dal 7 agosto 2025, è pensata per chi collega l’export a un investimento in tecnologia o sostenibilità. I tetti del finanziamento cambiano in base alla dimensione dell’impresa:

    • Microimprese: fino a 500.000 euro
    • PMI: fino a 2,5 milioni di euro
    • Imprese più grandi: fino a 5 milioni di euro

    Le spese ammissibili sono orientate a un investimento concreto:

    • Impianti da fonti rinnovabili
    • Macchinari
    • Infrastrutture digitali
    • Cybersecurity
    • Software ERP/CRM
    • Cloud
    • Consulenze
    • Spese per fiere internazionali

    Anche qui la quota a fondo perduto è in generale fino al 10%, con la possibilità di elevarla (ad esempio fino al 20%) per imprese con sede al Sud o con interessi nei mercati strategici. La percentuale precisa dipende dalla finestra temporale attiva: è uno dei punti da verificare sulla scheda ufficiale prima di presentare la domanda.

    Come funziona in generale

    Il meccanismo è comune a quasi tutte le linee SIMEST e si basa su due componenti:

    1. Finanziamento agevolato: un prestito a tasso ridotto rispetto al mercato, che copre l’investimento e si restituisce nel tempo.
    2. Quota a fondo perduto: una parte del finanziamento – in generale fino al 10%, elevabile in casi specifici – che non va restituita.

    La componente a fondo perduto è spesso concessa nel regime de minimis, dove previsto: si tratta del tetto europeo agli aiuti di Stato di piccola entità che un’impresa può ricevere in un dato arco temporale. Significa che, se hai già ottenuto altri aiuti in de minimis, l’importo a fondo perduto effettivamente concedibile potrebbe ridursi.

    L’avvertenza più importante riguarda le finestre temporali. Le percentuali “potenziate” (come il fondo perduto elevato fino al 20% per Sud e mercati strategici) sono spesso legate a scadenze precise – ad esempio 31/12/2025 o 31/12/2026. Oltre quella data la quota può tornare ai valori base. Per questo, prima di costruire il piano di spesa, è essenziale leggere la scheda della singola linea e verificare quale finestra è attiva e con quali percentuali.

    Domande frequenti

    La quota a fondo perduto è sempre il 10%?

    No. Il 10% è il valore “base” generale, ma può salire (ad esempio fino al 20%) per imprese con sede al Sud Italia o con interessi in mercati strategici come Africa, America centro-meridionale e India. Inoltre la percentuale base può variare a seconda della finestra temporale: va sempre verificata sulla scheda della singola linea.

    Posso usare la linea E-commerce solo per fare pubblicità online?

    No. SEO, web marketing e spese promozionali sono ammessi, ma esiste il vincolo del 50%: le voci “hosting e dominio” (piattaforma propria) o le “commissioni di marketplace” devono coprire almeno metà dell’intervento. Il progetto deve avere come nucleo la piattaforma o il marketplace, non solo la promozione.

    Quanto tempo ho per rendicontare le spese di una fiera?

    Per la linea Fiere ed Eventi la rendicontazione va completata entro 24 mesi dall’assegnazione del CUP. È una scadenza da rispettare con attenzione, perché le spese non documentate entro quel termine rischiano di non essere riconosciute.

    La mia microimpresa può accedere alla linea Transizione digitale o ecologica?

    Sì. La linea prevede tetti diversi per dimensione: fino a 500.000 euro per le microimprese, fino a 2,5 milioni per le PMI e fino a 5 milioni per le imprese più grandi. Le domande sono aperte dal 7 agosto 2025; importi e percentuali esatti vanno confrontati con la scheda ufficiale.

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  • Voucher 3I 2026: contributi per brevettare per start-up innovative e microimprese

    Il Voucher 3I (Investire In Innovazione) finanzia la brevettazione di invenzioni industriali per start-up innovative e microimprese, con voucher da 1.000, 3.000 o 4.000 euro (più IVA) a seconda del servizio. La misura è titolarità del MIMIT/UIBM, è attuata da Invitalia, le domande sono aperte dal 10 dicembre 2024 e la misura è prevista fino al 31 dicembre 2027 (salvo esaurimento anticipato delle risorse). Si presenta domanda esclusivamente online sul sito di Invitalia, a sportello e fino a esaurimento dei fondi.

    A chi serve e perché il brevetto è un asset

    Il Voucher 3I si rivolge a due categorie ben definite: le start-up innovative e le microimprese, in entrambi i casi iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese. Sono le realtà che più spesso hanno un’idea tecnica di valore ma poca liquidità da dedicare alle spese di tutela.

    Per queste imprese il brevetto non è un costo burocratico, ma un asset vero e proprio. Un brevetto concesso dà un diritto di esclusiva sull’invenzione, scoraggia le imitazioni, rende l’azienda più credibile davanti a investitori e clienti e può essere valorizzato in bilancio, ceduto o concesso in licenza. Per una start-up in cerca di capitali, avere depositato (o concesso) un titolo di proprietà industriale è spesso un segnale che pesa nelle trattative.

    Il problema tipico è la fase iniziale: capire se l’invenzione è davvero brevettabile e poi scrivere bene la domanda. Sono attività tecniche che richiedono professionisti specializzati. Il Voucher 3I serve proprio a coprire questi servizi, abbassando la barriera d’ingresso alla brevettazione.

    I tre voucher e i rispettivi importi

    La misura prevede tre voucher distinti, attivabili in base al tipo di servizio di cui l’impresa ha bisogno. Gli importi sono indicati al netto dell’IVA e operano in regime de minimis.

    Voucher Importo Cosa copre
    Ricerca e verifica 1.000 euro + IVA Ricerca di anteriorità e verifica di brevettabilità dell’invenzione
    Deposito nazionale 3.000 euro + IVA Stesura e deposito della domanda di brevetto presso l’UIBM
    Estensione all’estero 4.000 euro + IVA Deposito all’estero di una domanda che rivendica la priorità di un precedente brevetto nazionale

    La logica segue il percorso naturale di un brevetto. Prima si verifica che l’idea sia nuova e brevettabile (voucher da 1.000 euro). Poi si redige e si deposita la domanda di brevetto in Italia, presso l’UIBM – l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (voucher da 3.000 euro). Infine, chi vuole proteggersi anche fuori dai confini nazionali può estendere all’estero una domanda che rivendica la priorità di un brevetto già depositato in Italia (voucher da 4.000 euro).

    Chi paghi con il voucher: solo consulenti e avvocati abilitati

    Questo è un punto da leggere con attenzione, perché determina come si può spendere il contributo. Le spese ammissibili riguardano esclusivamente l’acquisto di servizi di consulenza specialistica per la brevettazione di invenzioni industriali, e tali servizi devono essere resi solo da:

    • consulenti in proprietà industriale iscritti al relativo ordine;
    • avvocati iscritti al relativo ordine.

    Non rientrano quindi, ai fini del voucher, i servizi resi da soggetti non iscritti agli ordini professionali indicati. Perché conta? Perché se l’impresa affida la consulenza a un fornitore che non rispetta questo requisito, la spesa rischia di non essere riconosciuta. Prima di firmare un incarico conviene quindi verificare che il professionista sia regolarmente iscritto all’ordine dei consulenti in proprietà industriale oppure all’ordine degli avvocati.

    Il vincolo, oltre a essere una regola formale, ha un senso pratico: la qualità della ricerca di anteriorità e della stesura della domanda incide direttamente sulle probabilità che il brevetto venga concesso e regga a eventuali contestazioni.

    Come si presenta la domanda

    La domanda si presenta esclusivamente online sul sito di Invitalia, soggetto attuatore della misura per conto del MIMIT/UIBM. La procedura è a sportello: le domande vengono esaminate secondo l’ordine di presentazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

    1. Verificare di rientrare tra i beneficiari (start-up innovativa o microimpresa iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese).
    2. Individuare il voucher o i voucher coerenti con il proprio fabbisogno (ricerca, deposito nazionale, estensione estera).
    3. Accedere alla piattaforma online di Invitalia e compilare la domanda con i dati richiesti.
    4. Affidare i servizi a un consulente in proprietà industriale o a un avvocato iscritto all’ordine.

    Avvertenza sui fondi. La dotazione registrata sul portale Incentivi è di 9.000.000 di euro. Trattandosi di una misura a sportello, le risorse possono esaurirsi prima della scadenza naturale prevista (31 dicembre 2027). Per questo motivo, chi è interessato deve verificare la capienza residua PRIMA di avviare le spese, direttamente sul sito di Invitalia: la disponibilità effettiva può cambiare nel tempo e non è garantita fino alla scadenza.

    Cumulabilità e tempistiche

    Il Voucher 3I opera in regime de minimis. Questo significa che concorre a formare il plafond complessivo di aiuti de minimis che la singola impresa può ricevere in un dato arco temporale: prima di sommare il voucher ad altri incentivi, è prudente verificare di non superare i limiti previsti dalla disciplina de minimis, che vanno controllati nella versione aggiornata e applicabile alla propria situazione.

    Sul piano delle tempistiche, le domande sono aperte dal 10 dicembre 2024 e la misura è prevista fino al 31 dicembre 2027, salvo esaurimento anticipato delle risorse. La procedura a sportello premia la tempestività: presentare la domanda quando i fondi sono ancora capienti aumenta la probabilità di accedere al contributo.

    Domande frequenti

    Posso chiedere più di un voucher?

    I tre voucher coprono fasi diverse del percorso di brevettazione (ricerca e verifica, deposito nazionale, estensione estera). L’impresa attiva il voucher coerente con il servizio di cui ha bisogno. Per le condizioni specifiche di accesso a più voucher e per i relativi requisiti conviene consultare la documentazione ufficiale pubblicata da Invitalia.

    L’IVA è coperta dal contributo?

    No. Gli importi del voucher (1.000, 3.000 e 4.000 euro) sono indicati al netto dell’IVA. L’IVA resta quindi a carico dell’impresa secondo le regole ordinarie.

    Posso pagare un consulente non iscritto all’ordine?

    Ai fini del voucher, le spese ammissibili riguardano esclusivamente i servizi resi da consulenti in proprietà industriale e avvocati iscritti agli ordini. Servizi resi da soggetti diversi rischiano di non essere riconosciuti: prima di conferire l’incarico è bene verificare l’iscrizione del professionista.

    Cosa succede se i fondi finiscono?

    La misura è a sportello e opera fino a esaurimento delle risorse (dotazione di 9.000.000 di euro registrata sul portale Incentivi). Se i fondi si esauriscono, lo sportello può chiudersi prima del 31 dicembre 2027. Per questo è essenziale verificare la capienza residua sul sito di Invitalia prima di programmare le spese.

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  • Contratti di Sviluppo 2026 (MIMIT/Invitalia): soglie, settori e come presentare domanda

    In sintesi: a chi servono i Contratti di Sviluppo

    I Contratti di Sviluppo sono lo strumento agevolativo gestito da Invitalia per conto del MIMIT dedicato ai grandi programmi di investimento. Non sono pensati per la piccola spesa in macchinari: la soglia d’ingresso parte da 20 milioni di euro di investimento complessivo per i programmi industriali e di tutela ambientale, con soglie ridotte a 7,5 milioni per il comparto agroalimentare e per il turismo in casi specifici. Se la tua impresa, o la tua rete d’impresa, sta pianificando un investimento di questa dimensione (nuovo stabilimento, ampliamento rilevante, riconversione produttiva, filiera integrata), questo è lo strumento di riferimento.

    La differenza rispetto a incentivi minori come la Nuova Sabatini è netta. La Nuova Sabatini agevola l’acquisto di beni strumentali con un contributo in conto interessi su un finanziamento, con importi e logica ben più contenuti e accesso quasi automatico. Il Contratto di Sviluppo, al contrario, è un’agevolazione negoziata e su misura: si valuta un intero programma organico di investimento, con un business plan dettagliato, e si arriva alla firma di un vero e proprio Accordo di Sviluppo tra impresa e amministrazione. È uno strumento per chi muove cifre importanti e ha un progetto strutturato, non un bonus a domanda semplificata.

    Le soglie minime di investimento per tipologia

    Le soglie cambiano in base alla natura del programma. La tabella seguente riassume i valori minimi.

    Tipologia di programma Investimento minimo complessivo Quota minima del proponente
    Programmi industriali 20 milioni di euro Almeno 10 milioni di spese ammissibili
    Tutela ambientale 20 milioni di euro Almeno 10 milioni di spese ammissibili
    Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli 7,5 milioni di euro Almeno 3 milioni di euro
    Attività turistiche (aree interne o recupero di strutture dismesse) 7,5 milioni di euro
    Attività turistiche (altri casi) 20 milioni di euro

    I programmi di ricerca, sviluppo e innovazione non hanno una soglia autonoma ma sono integrabili all’interno degli altri programmi: si possono cioè affiancare alle attività industriali o ambientali per rafforzare il progetto.

    Cosa si può finanziare e con quali forme di aiuto

    L’agevolazione non è di un solo tipo: il Contratto di Sviluppo combina più forme di aiuto, modulate in fase di valutazione sul singolo programma. Le forme previste sono:

    • Finanziamento agevolato fino al 75% delle spese ammissibili;
    • Contributo in conto interessi, a copertura di parte degli oneri finanziari;
    • Contributo in conto impianti, sugli investimenti in beni materiali e immateriali;
    • Contributo diretto alla spesa.

    Il mix concreto tra finanziamento e contributi dipende dal tipo di programma, dalla localizzazione e dal quadro degli aiuti applicabile. La logica è quella di un pacchetto costruito sul progetto, non di una percentuale unica valida per tutti.

    Proponente e imprese aderenti: la dimensione di filiera

    Il Contratto di Sviluppo è pensato anche per i programmi di filiera e di rete. La figura centrale è il proponente, che presenta il programma e si fa garante del progetto complessivo; accanto al proponente possono partecipare altre imprese aderenti, che realizzano parti del programma collegate e coerenti con l’investimento principale.

    Per ciascuna impresa aderente vale una soglia specifica: l’investimento minimo è di 1,5 milioni di euro per progetto. È il modo in cui lo strumento incentiva l’integrazione tra capofila e fornitori o partner, premiando i programmi che generano valore lungo l’intera catena produttiva e non solo nel singolo stabilimento del proponente.

    Come si presenta la domanda

    La gestione è affidata a Invitalia e la domanda si presenta online sulla sua piattaforma. Servono SPID e firma digitale. Il cuore della domanda è il business plan dettagliato, che deve descrivere il programma, gli investimenti, i tempi, gli effetti occupazionali e la sostenibilità economico-finanziaria.

    1. Predisposizione del programma e del business plan;
    2. Presentazione della domanda a Invitalia tramite piattaforma online (SPID e firma digitale);
    3. Valutazione di merito del programma;
    4. In caso di esito positivo, stipula dell’Accordo di Sviluppo che formalizza impegni, agevolazioni e tempistiche.

    Lo strumento funziona a sportello: le domande sono valutate in ordine cronologico di presentazione fino a esaurimento delle risorse disponibili. Questo rende decisivo arrivare con un dossier completo e pronto, perché una domanda incompleta o tardiva rischia di trovare le risorse già impegnate.

    Accanto allo sportello generale ordinario, aperto fino a esaurimento risorse, esistono sportelli tematici con finestre temporali proprie. Un esempio è lo sportello Net Zero, Rinnovabili e Batterie, con chiusura delle domande il 21 aprile 2026. Gli sportelli tematici cambiano nel tempo: conviene verificare quelli aggiornati direttamente sul sito di Invitalia prima di impostare il progetto, perché possono offrire condizioni o priorità specifiche.

    Consigli pratici per non farsi bocciare

    La valutazione è di merito e non automatica. Gli elementi che fanno la differenza tra un’approvazione e un rigetto sono soprattutto tre.

    Coerenza del business plan

    Il piano deve essere internamente coerente: investimenti, ricavi attesi, occupazione e tempi devono raccontare la stessa storia. Numeri ottimistici scollegati dai dati storici dell’impresa o dal mercato di riferimento indeboliscono il dossier. Ogni voce di spesa deve essere giustificata e funzionale al programma.

    Sostenibilità finanziaria

    L’amministrazione deve poter contare sulla capacità dell’impresa di portare a termine l’investimento. Vanno dimostrate la copertura della quota a carico del proponente e la solidità della struttura finanziaria. Ricorda che il proponente deve mettere spese ammissibili proprie significative (almeno 10 milioni per i programmi industriali e ambientali).

    Cantierabilità

    Un programma cantierabile – con disponibilità delle aree, titoli autorizzativi avviati e cronoprogramma realistico – ha molte più probabilità di superare la valutazione. Progetti ancora in fase puramente teorica, senza un percorso autorizzativo chiaro, sono più esposti al rischio di rigetto o di forte ridimensionamento.

    Domande frequenti

    Qual è l’investimento minimo per accedere?

    Dipende dal programma: 20 milioni di euro per i programmi industriali e di tutela ambientale (con almeno 10 milioni di spese ammissibili a carico del proponente) e 7,5 milioni per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (almeno 3 milioni del proponente) e per le attività turistiche in aree interne o con recupero di strutture dismesse.

    Una rete di imprese può partecipare?

    Sì. Oltre al proponente possono aderire altre imprese che realizzano parti collegate del programma. Per ogni impresa aderente l’investimento minimo è di 1,5 milioni di euro per progetto.

    Che differenza c’è con la Nuova Sabatini?

    La Nuova Sabatini agevola l’acquisto di beni strumentali con importi contenuti e accesso quasi automatico. Il Contratto di Sviluppo riguarda grandi programmi organici di investimento, con valutazione di merito, business plan dettagliato e firma di un Accordo di Sviluppo.

    Come funziona lo sportello e quando si può presentare domanda?

    Lo sportello generale ordinario è aperto fino a esaurimento risorse e le domande si valutano in ordine cronologico. Esistono inoltre sportelli tematici con scadenze proprie, ad esempio lo sportello Net Zero, Rinnovabili e Batterie con chiusura il 21 aprile 2026: conviene verificare gli sportelli tematici aggiornati su Invitalia.

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  • Assegnazione e estromissione agevolata dei beni 2026: conviene far uscire l’immobile dall’azienda?

    In breve: la Legge di Bilancio 2026 riapre l’assegnazione agevolata dei beni ai soci, la cessione agevolata, la trasformazione in società semplice e l’estromissione agevolata per le imprese individuali. Significa poter far uscire un immobile non strumentale (o un’auto) dal patrimonio dell’azienda pagando un’imposta sostitutiva ridotta dell’8% (10,5% se la società è non operativa), invece della tassazione ordinaria sulle plusvalenze. Le finestre temporali sono strette: assegnazione, cessione o trasformazione entro il 30 settembre 2026; estromissione dell’imprenditore individuale per le esclusioni operate dal 1 gennaio al 31 maggio 2026.

    Il problema reale: l’immobile o l’auto “intrappolati” in società

    Capita spesso. Una srl o una sas possiede un immobile che non serve più all’attività: un appartamento, un negozio dato in affitto a terzi, un terreno, un capannone ormai fermo. Oppure l’azienda ha intestato un’autovettura che di fatto usa solo il socio. Questi beni “pesano” sul bilancio, generano costi e responsabilità, e in molti casi rendono la società non operativa (la cosiddetta società di comodo), con tutte le penalizzazioni fiscali che ne derivano.

    Farli uscire in via ordinaria è costoso: l’operazione genera in genere una plusvalenza tassata con le aliquote ordinarie, oltre alle imposte indirette. Ecco perché le riaperture periodiche di questi regimi agevolati sono così attese: permettono di “liberare” il bene a costo fiscale contenuto e prevedibile.

    Quattro strade diverse: assegnazione, cessione, trasformazione, estromissione

    Non è un’unica misura, ma un insieme di strumenti. Conviene distinguerli subito.

    • Assegnazione ai soci – la società trasferisce il bene a uno o più soci, di norma a fronte di una riduzione del patrimonio (riserve o capitale). Il socio diventa proprietario diretto del bene.
    • Cessione ai soci – la società vende il bene al socio, che paga un corrispettivo. L’agevolazione è analoga all’assegnazione sul piano dell’imposta sostitutiva.
    • Trasformazione in società semplice – se l’oggetto della società è sostanzialmente la gestione di beni (tipicamente immobili locati), si può trasformare la società commerciale in società semplice, facendo “emergere” i beni in capo a quest’ultima con tassazione agevolata.
    • Estromissione agevolata dell’impresa individuale – riguarda non le società ma l’imprenditore individuale, che può far uscire l’immobile strumentale dalla sfera dell’impresa e portarlo nella propria sfera privata (persona fisica).

    Le aliquote: 8%, 10,5% e 13%

    Il cuore del vantaggio sta nell’imposta sostitutiva, che prende il posto della tassazione ordinaria.

    • 8% sulla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscalmente riconosciuto, per assegnazione e cessione.
    • 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’operazione.
    • 13% sulle riserve in sospensione d’imposta che vengono annullate per effetto dell’assegnazione o della trasformazione in società semplice.
    • 8% anche per l’estromissione dell’imprenditore individuale, sui beni immobili strumentali.

    Esempio illustrativo (ipotesi con numeri tondi)

    Ipotizziamo una srl operativa che possiede un immobile non strumentale con valore normale di 300.000 euro e costo fiscalmente riconosciuto di 200.000 euro. La base imponibile dell’imposta sostitutiva è la differenza, cioè 100.000 euro.

    Situazione Aliquota Imposta sostitutiva (su 100.000 euro)
    Società operativa 8% 8.000 euro
    Società non operativa (2 dei 3 anni) 10,5% 10.500 euro

    I numeri sono puramente illustrativi e servono solo a mostrare il meccanismo: la base imponibile reale dipende dal valore normale effettivo e dal costo fiscalmente riconosciuto del singolo bene. Vanno inoltre considerate a parte le riserve in sospensione (13%) e le imposte indirette.

    Quali beni rientrano e quali no

    Il perimetro è preciso. Per l’assegnazione e la cessione ai soci rientrano:

    • gli immobili non strumentali per destinazione (per esempio immobili abitativi, immobili locati a terzi, immobili “merce” o patrimoniali non usati direttamente nell’attività);
    • i beni mobili registrati non strumentali, come gli autoveicoli non utilizzati come beni-strumento dell’impresa.

    Non rientrano, di regola, gli immobili strumentali per destinazione, cioè quelli effettivamente impiegati nell’esercizio dell’attività d’impresa: per questi l’assegnazione agevolata non è ammessa allo stesso modo.

    Attenzione al ribaltamento per le imprese individuali: l’estromissione agevolata riguarda invece proprio i beni immobili strumentali dell’imprenditore individuale, inclusi quelli posseduti al 30 settembre 2025.

    Sui soggetti ammessi all’assegnazione: snc, sas, srl, spa e sapa.

    Le scadenze e il calendario dei versamenti

    Le finestre temporali sono il punto più delicato. Sintetizzando i termini previsti.

    Operazione Termine per perfezionarla Versamento imposta sostitutiva
    Assegnazione / cessione ai soci o trasformazione in società semplice Entro il 30 settembre 2026 60% entro il 30 settembre 2026; 40% entro il 30 novembre 2026
    Estromissione impresa individuale (esclusioni operate dal 1 gennaio al 31 maggio 2026) Esclusione dal 1 gennaio al 31 maggio 2026 Due rate: entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 giugno 2027

    Quando conviene e quando no

    Conviene valutare seriamente quando:

    • la società è non operativa o rischia di diventarlo, e l’immobile fermo è la causa principale;
    • il bene non serve più all’attività e si vuole portarlo nella sfera personale del socio o dell’imprenditore;
    • si sta pianificando un passaggio generazionale, una cessazione o una riorganizzazione e si vuole “alleggerire” il patrimonio aziendale;
    • la differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto è contenuta, perché in quel caso l’imposta sostitutiva è bassa.

    Conviene meno (o va valutato con prudenza) quando:

    • il bene è ancora pienamente strumentale e produttivo per l’impresa;
    • la plusvalenza latente è molto elevata e l’imposta sostitutiva, pur ridotta, diventa comunque un esborso significativo;
    • per l’estromissione, la finestra delle esclusioni operate tra il 1 gennaio e il 31 maggio 2026 impone di verificare caso per caso chi era effettivamente nei termini per esercitare l’opzione: la tempistica dell’esclusione è un requisito sostanziale, non una formalità.

    La convenienza, in concreto, dipende da un confronto numerico tra il costo dell’operazione agevolata e il costo della tassazione ordinaria, tenendo conto anche delle imposte indirette e degli effetti sulle riserve.

    Domande frequenti

    L’imposta sostitutiva dell’8% sostituisce tutte le imposte?

    Sostituisce la tassazione ordinaria sulla plusvalenza (le imposte sui redditi e l’IRAP dovute sul plusvalore). Restano da considerare a parte le imposte indirette collegate all’operazione e l’eventuale imposta del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate.

    La mia srl ha un immobile locato a terzi: rientra?

    Un immobile locato a terzi è tipicamente un immobile non strumentale per destinazione, quindi in linea di principio rientra tra i beni assegnabili o cedibili in via agevolata. Va però verificata la natura effettiva del bene e la posizione della società sul piano dell’operatività.

    Posso usare l’agevolazione per l’auto aziendale?

    I beni mobili registrati non strumentali, come gli autoveicoli non utilizzati come beni-strumento dell’impresa, rientrano tra i beni assegnabili ai soci. L’auto effettivamente strumentale all’attività segue regole diverse.

    Sono un imprenditore individuale: che differenza c’è per me?

    Per l’impresa individuale lo strumento è l’estromissione agevolata: si fa uscire l’immobile strumentale dalla sfera dell’impresa verso quella privata, con imposta sostitutiva dell’8%, per le esclusioni operate dal 1 gennaio al 31 maggio 2026 e versamento in due rate (30 novembre 2026 e 30 giugno 2027).

    Avvertenza

    La materia è tecnica e i riferimenti normativi puntuali della Legge di Bilancio 2026 (numeri di commi, articoli e condizioni di dettaglio) vanno confermati sul testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le aliquote, le basi imponibili e le scadenze qui riportate hanno valore informativo generale: ogni situazione (natura del bene, operatività della società, riserve in sospensione, tempistiche) va verificata sulla propria posizione concreta e sul testo di legge aggiornato prima di compiere qualsiasi operazione.

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  • Rottamazione-quinquies 2026: domanda chiusa, ora la comunicazione e la scelta del pagamento

    La domanda di adesione alla rottamazione-quinquies si presentava entro il 30 aprile 2026: il termine ordinario è scaduto. Se hai aderito, ora arriva il momento decisivo. Tra poco riceverai dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) la comunicazione con gli importi dovuti e i moduli di pagamento, e dovrai scegliere se saldare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure rateizzare fino a 54 rate. Questa guida ti spiega cosa controllare nella comunicazione, come scegliere tra saldo unico e rate, e soprattutto come evitare la decadenza, che ti farebbe perdere tutti i benefici.

    Lo stato dell’arte: cosa succede ORA

    La rottamazione-quinquies è legge (Legge di Bilancio 2026, art. 23): si tratta della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Riguarda i debiti affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti da tributi non versati e da contributi previdenziali INPS (esclusi quelli da accertamento).

    Il vantaggio è concreto: si pagano solo il capitale e il rimborso delle spese, senza sanzioni, senza interessi di mora e senza aggio di riscossione. Se hai presentato la domanda telematica sul sito AdER entro il 30 aprile 2026, hai già fatto la parte difficile. Adesso la palla passa all’Agenzia, che entro il 30 giugno 2026 invia la comunicazione con il dettaglio degli importi dovuti e i bollettini di pagamento.

    Cosa contiene la comunicazione AdER e cosa controllare

    La comunicazione dell’AdER non è un semplice avviso: è il documento che cristallizza quanto dovrai pagare e con quali scadenze. Quando arriva, controlla con attenzione questi elementi.

    • L’importo complessivo dovuto. Verifica che comprenda solo capitale e rimborso spese. Non devono comparire sanzioni, interessi di mora né aggio di riscossione: se li vedi, c’è un errore da segnalare.
    • I carichi inclusi. Controlla che siano effettivamente i debiti che intendevi definire, affidati nel periodo 2000-2023. Se manca una cartella che pensavi di aver inserito, o se ne compare una che non doveva esserci, è il momento di accorgersene.
    • Il piano delle scadenze. La comunicazione riporta le date precise dei pagamenti, in base al numero di rate scelto.
    • I moduli di pagamento. Sono allegati alla comunicazione: usa quelli, non importi calcolati per conto tuo.

    Unica soluzione o 54 rate: come scegliere

    Hai due strade. Puoi pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure dilazionare fino a 54 rate bimestrali distribuite in 9 anni, dal 2026 al 2035. La differenza non è solo di calendario.

    Sull’opzione rateale si applica un interesse del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026. Chi paga in unica soluzione entro il 31 luglio non sostiene questo costo aggiuntivo. La scelta è quindi un classico bilanciamento tra costo e liquidità.

    Pro e contro a confronto

    Aspetto Unica soluzione (31/7/2026) Fino a 54 rate (2026-2035)
    Interesse del 3% annuo Non si applica Si applica dal 1° agosto 2026
    Impatto sul cash flow Esborso unico e immediato Esborso diluito su 9 anni
    Costo complessivo Più basso Più alto per via degli interessi
    Rischio decadenza Limitato a un solo pagamento Si protrae per anni, va presidiato

    Un esempio illustrativo (solo ipotesi)

    I numeri che seguono sono un’ipotesi a scopo didattico, con cifre tonde, e non rappresentano un calcolo reale: l’importo esatto è solo quello indicato nella tua comunicazione AdER.

    Ipotizziamo un importo da definire di 10.000 euro. Chi sceglie l’unica soluzione versa quella cifra entro il 31 luglio 2026 e chiude la pratica. Chi sceglie la dilazione lunga distribuisce il capitale sulle rate bimestrali e vi aggiunge l’interesse del 3% annuo che matura dal 1° agosto 2026: il totale pagato a fine piano risulta superiore ai 10.000 euro di partenza. La domanda da porsi è semplice: quel maggior costo vale la maggiore liquidità che resta in cassa? Per un’impresa con flussi tesi, diluire può avere senso; per chi ha la disponibilità, il saldo unico costa meno.

    Le scadenze delle rate

    Se scegli la rateazione, queste sono le date da segnare. La prima rata coincide con il termine dell’unica soluzione.

    • Prima rata (o unica soluzione): 31 luglio 2026
    • Seconda rata: 30 settembre 2026
    • Terza rata: 30 novembre 2026
    • Dal 2027 al 2035, sei rate l’anno: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.

    Cosa NON far decadere

    La decadenza è il vero pericolo: se decadi, perdi l’agevolazione e il debito torna a essere dovuto per intero, con sanzioni e interessi. Le regole cambiano a seconda dell’opzione scelta.

    • Con la rateazione si decade per omesso o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata. Attenzione: non serve saltare due rate di fila; bastano due rate mancate o pagate in difetto, in qualsiasi momento del piano. E anche un solo errore sull’ultima rata fa decadere.
    • Con l’unica soluzione si decade per mancato o insufficiente pagamento della rata unica entro il 31 luglio 2026.

    La parola chiave è insufficiente: pagare in ritardo o pagare meno del dovuto produce gli stessi effetti del non pagare. Verifica sempre l’importo esatto sul modulo e rispetta la scadenza.

    Gli effetti protettivi già ottenuti

    Aderire ha già prodotto vantaggi concreti, indipendentemente dal pagamento futuro. Dalla presentazione della domanda scattano:

    • la sospensione delle azioni esecutive, dei fermi amministrativi e delle ipoteche;
    • il fatto che il contribuente non è più considerato moroso ai fini del DURC e della regolarità fiscale.

    Questo significa che, finché rispetti i pagamenti, riacquisti un DURC regolare, utile per partecipare a gare e ottenere certificazioni, e blocchi le procedure che pendevano sui tuoi beni. È un beneficio che hai già in mano, ma che si conserva solo restando in regola.

    Chi era escluso e perché

    Non tutti i debiti potevano rientrare. Sono esclusi i carichi già ammessi alla rottamazione-quater per i quali tutte le rate erano state pagate entro il 30 settembre 2025. La ratio è chiara: chi aveva già definito e saldato quei debiti con la misura precedente non poteva rimetterli in gioco. Restano fuori, inoltre, i contributi previdenziali INPS derivanti da accertamento, mentre rientrano quelli ordinari non versati.

    Un cenno agli enti locali

    Per i carichi di alcuni enti territoriali e per le tasse locali possono valere finestre e tempistiche proprie, diverse dal termine ordinario, in funzione della delibera adottata dal singolo ente. Se hai debiti verso un Comune o un altro ente locale, non dare per scontate le date qui indicate: verifica sul sito dell’ente e su quello dell’AdER le condizioni e le scadenze specifiche applicabili al tuo caso.

    Domande frequenti

    Ho saltato una rata: cosa succede?

    Con la rateazione, una sola rata mancata non fa ancora decadere. La decadenza scatta con due rate omesse o pagate in difetto, anche non consecutive, oppure con l’ultima rata. Resta però una situazione da non trascinare: rimettiti in pari il prima possibile, perché un secondo passo falso ti fa perdere tutto.

    Posso ancora aderire adesso?

    Il termine ordinario per presentare la domanda era il 30 aprile 2026 ed è scaduto. Per i carichi di alcuni enti locali, tuttavia, possono esistere finestre proprie: in quel caso specifico conviene verificare direttamente sul sito dell’ente e dell’AdER.

    Ho pagato una rata, ma di un importo leggermente inferiore. Rischio?

    Sì. Un versamento insufficiente conta come un versamento omesso ai fini della decadenza. Controlla sempre la cifra esatta sul modulo allegato alla comunicazione e, se ti accorgi di aver pagato meno, integra subito la differenza.

    Posso passare dalla rateazione all’unica soluzione, o viceversa?

    La scelta tra unica soluzione e rate si compie sulla base della comunicazione ricevuta dall’AdER. Per capire i margini di modifica nel tuo caso, fai riferimento a quanto indicato nella comunicazione stessa e alle istruzioni operative pubblicate dall’Agenzia.

    In sintesi

    La domanda è chiusa, ma il percorso non è finito. Entro il 30 giugno 2026 arriva la comunicazione: controllala con cura, scegli con lucidità tra saldo unico al 31 luglio e dilazione fino al 2035 tenendo conto dell’interesse del 3% annuo, e poi presidia ogni scadenza. La regola da non dimenticare è una sola: due rate mancate, o l’ultima rata, ti fanno decadere e ti riportano al punto di partenza.

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  • Concordato Preventivo Biennale 2026-2027: conviene aderire? Guida e scadenza

    Concordato preventivo biennale 2026-2027: conviene aderire?

    La risposta breve: il Concordato Preventivo Biennale (CPB) conviene soprattutto a chi ha un punteggio ISA alto, una situazione fiscale già in regola e si aspetta che i prossimi due anni vadano meglio (o almeno non peggio) di quanto dichiarato finora. In questi casi accetti un reddito concordato con l’Agenzia delle Entrate, e tutto ciò che guadagni in più resta fuori dalla tassazione ordinaria su quel reddito concordato. Al contrario, se temi un calo di fatturato o di marginalità, il rischio è di pagare imposte su un reddito che non incasserai davvero.

    Il CPB 2026-2027 è ora operativo e riguarda i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027. È riservato ai soggetti che applicano gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) e scelgono volontariamente di aderire. Il termine per aderire è differito al 31 ottobre 2026 e, cadendo di sabato, slitta automaticamente al 2 novembre 2026. Di seguito trovi una guida pratica per capire se fa al caso tuo.

    Cos’è il CPB in poche righe

    Il concordato preventivo biennale è un patto tra te e il Fisco: l’Agenzia delle Entrate ti propone un reddito (e un valore della produzione ai fini IRAP) su cui pagare le imposte per due anni. Se accetti, paghi su quei valori concordati a prescindere da quanto effettivamente guadagnerai, salvo specifiche cause di cessazione. In cambio ottieni certezza del prelievo e una serie di tutele sugli accertamenti. La proposta non la fai tu: la calcola l’Agenzia sulla base dei tuoi dati.

    Chi può e chi NON può aderire

    Possono aderire i contribuenti, imprenditori e professionisti, che applicano gli ISA e che rispettano i requisiti di accesso previsti dalla normativa (D.Lgs. 13/2024, modificato dal D.Lgs. 81/2025).

    Sono esclusi, in particolare:

    • i contribuenti in regime forfettario;
    • chi supera la soglia di 5.164.569 euro di ricavi;
    • in prima applicazione del nuovo biennio, chi aveva già aderito al primo biennio.

    Come si calcola la proposta (e perché gradualità e tetti contano)

    La proposta è elaborata dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati ISA, delle dichiarazioni pregresse e delle banche dati. La metodologia è stata approvata dal DM 11 maggio 2026 e utilizza: i dati dichiarati nel 2025, gli indicatori ISA, i risultati economici degli ultimi tre anni, il confronto con i valori medi di settore e le proiezioni macroeconomiche del PIL.

    La gradualità al 50%

    Una novità importante riguarda l’eventuale aumento di reddito proposto per il 2026 rispetto a quanto dichiarato nel 2025: questo incremento viene considerato solo al 50% (art. 7 del DM 11 maggio 2026). La stessa modulazione vale anche ai fini IRAP. In pratica l’aumento richiesto è più graduale.

    I tetti del 30% e del 35%

    Il decreto fiscale 2026 ha introdotto tetti massimi all’incremento della proposta:

    Punteggio ISA periodo precedente Incremento massimo della proposta
    Pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 30%
    Da 1 a 6 35%

    Esempio puramente illustrativo

    I numeri che seguono sono un’ipotesi inventata a scopo didattico e non rappresentano un dato ufficiale né un calcolo reale dell’Agenzia. Ipotizziamo un professionista con reddito dichiarato 2025 di 40.000 euro e punteggio ISA pari a 7. Ipotizziamo che il modello di calcolo individui un reddito di riferimento di 50.000 euro. L’incremento ipotetico sarebbe di 10.000 euro: con la gradualità al 50% rileverebbe per metà, cioè 5.000 euro, portando il concordato ipotetico a circa 45.000 euro. Inoltre, avendo ISA pari a 7, l’incremento non potrebbe comunque superare il 30%. Ripetiamo: numeri tondi inventati, utili solo a capire il meccanismo.

    Vantaggi e rischi

    Vantaggi

    • Certezza del prelievo: sai in anticipo su quale reddito pagherai per due anni.
    • Tutele rispetto agli accertamenti basati su presunzioni, nei limiti previsti dalla legge.
    • Se l’anno va meglio del previsto, l’extra-reddito non incide sul concordato già fissato.

    Rischi

    • Se l’anno va peggio, paghi su un reddito che non hai effettivamente realizzato, salvo che ricorra una causa di cessazione.
    • La convenienza dipende dalla tua previsione sui due anni: una stima sbagliata può costare cara.

    Cause di decadenza e cessazione

    Il concordato cessa di produrre effetti quando le contrazioni di reddito o di produzione netta superano il 30%. Sono inoltre previste cause straordinarie (art. 4) che giustificano la cessazione, tra cui:

    • calamità naturali;
    • danni gravi ai locali destinati all’attività;
    • impossibilità di accesso ai luoghi di lavoro;
    • difficoltà economiche derivanti dall’aumento dei prezzi legato al conflitto e alla situazione geopolitica dell’area del Medio Oriente.

    La scadenza del 2 novembre 2026 e i passi operativi

    Il termine per aderire al CPB 2026-2027 è differito al 31 ottobre 2026; poiché cade di sabato, slitta automaticamente al 2 novembre 2026. L’adesione avviene trasmettendo il modello CPB insieme ai modelli REDDITI 2026.

    1. Verifica di rientrare tra i soggetti ISA e di non essere escluso.
    2. Ricevi ed esamina la proposta elaborata dall’Agenzia sui tuoi dati.
    3. Valuta la convenienza alla luce delle tue previsioni sui due anni.
    4. Se decidi di aderire, trasmetti il modello CPB con i modelli REDDITI 2026 entro il 2 novembre 2026.

    Domande frequenti

    Posso aderire se sono in regime forfettario?

    No. I contribuenti in regime forfettario sono esclusi dal CPB 2026-2027.

    Se il fatturato crolla, devo comunque pagare sul reddito concordato?

    Non sempre. Il concordato cessa quando le contrazioni di reddito o di produzione netta superano il 30%, e sono previste cause straordinarie di cessazione. Al di fuori di questi casi, paghi sui valori concordati.

    Chi calcola la proposta e su quali dati?

    La calcola l’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati ISA, delle dichiarazioni pregresse e delle banche dati, secondo la metodologia approvata dal DM 11 maggio 2026.

    Entro quando devo decidere?

    Entro il 2 novembre 2026, trasmettendo il modello CPB insieme ai modelli REDDITI 2026.

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  • Corte cost. n. 181/2011 – Illegittimità del criterio del valore agricolo medio per le indennità di esproprio

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, comma 4, del d.l. n. 333/1992 convertito dalla legge n. 359/1992, in combinato disposto con gli artt. 15 e 16 della legge n. 865/1971, nella parte in cui determina l’indennità di esproprio delle aree non edificabili in base ai valori agricoli medi (VAM). Tale criterio non garantisce un indennizzo congruo e viola l’art. 42, terzo comma, della Costituzione e la CEDU.

    Di cosa si tratta

    Da decenni il sistema italiano calcolava l’indennizzo per l’espropriazione di terreni non edificabili (agricoli o assimilati) non in base al valore di mercato del bene, ma in funzione dei «valori agricoli medi» (VAM) stabiliti da apposite commissioni provinciali. Ciò determinava indennizzi spesso molto inferiori al valore venale reale, in violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU e dell’art. 42, terzo comma, della Costituzione che impone un «serio ristoro».

    La questione di legittimità costituzionale

    Varie corti di merito (Corte d’appello di Lecce, Corte d’appello di Napoli e altri) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis, commi 3 e 4, del d.l. n. 333/1992 e dell’art. 16, commi quinto e sesto, della legge n. 865/1971, in riferimento agli artt. 3, 42 e 117 della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU), nella parte in cui determinano l’indennizzo di esproprio in base ai VAM anziché al valore venale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, comma 4, del d.l. n. 333/1992, in combinato disposto con gli artt. 15, primo comma, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto, della legge n. 865/1971. Dichiara inoltre, in via consequenziale ex art. 27 della legge n. 87/1953, l’illegittimità dell’art. 40, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 327/2001 (Testo unico espropriazioni). Dichiara inammissibile la questione relativa al comma 3 dell’art. 5-bis sollevata dalla Corte di appello di Lecce. Il criterio del VAM per le aree non edificabili non costituisce un «serio ristoro» e non presenta un ragionevole legame con il valore di mercato del bene espropriato.

    Il principio

    L’indennizzo di espropriazione deve costituire un «serio ristoro» e presentare un ragionevole legame con il valore venale del bene. Un criterio basato su valori medi di categoria (VAM), che prescinde dal valore di mercato del singolo bene e può risultare di gran lunga inferiore ad esso, non soddisfa questo requisito e viola l’art. 42, terzo comma, della Costituzione nonché l’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU.

    Domande e risposte

    Che cosa sono i «valori agricoli medi» (VAM)?

    Sono tabelle elaborate annualmente dalle commissioni provinciali espropri che indicano il valore medio dei terreni agricoli per tipo di coltivazione (seminativo, vigneto, bosco ecc.). Venivano usati come parametro per calcolare l’indennità di esproprio delle aree non edificabili, indipendentemente dal valore reale del singolo terreno.

    Questa sentenza ha cambiato il sistema delle indennità di esproprio in Italia?

    Sì. Dopo questa pronuncia e la sentenza n. 348/2007 (per le aree edificabili), il sistema è stato complessivamente riformato: l’indennizzo deve essere commisurato al valore venale del bene, con possibili riduzioni per finalità di interesse generale, ma nel rispetto del requisito del «serio ristoro».

    Chi può beneficiare di questa pronuncia?

    I proprietari di terreni non edificabili espropriati in base ai VAM nei giudizi pendenti. Per i rapporti già esauriti (indennità accettate o definite con sentenza passata in giudicato) la declaratoria non produce effetti retroattivi diretti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 180/2011 – Codice della strada: patente e permesso di soggiorno dello straniero

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 136, comma 7, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), che esclude il rilascio della patente di guida ai cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno valido. Il Giudice di pace di Cividale del Friuli non ha motivato adeguatamente sulla rilevanza della questione nel procedimento pendente.

    Di cosa si tratta

    L’art. 136, comma 7, del Codice della strada stabilisce che la patente di guida può essere rilasciata allo straniero extracomunitario solo se in possesso di permesso di soggiorno valido. Il Giudice di pace di Cividale del Friuli, nell’ambito di un procedimento concernente un cittadino straniero, dubitava che questa restrizione violasse i diritti fondamentali degli stranieri garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Cividale del Friuli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 2, 4 e 10 della Costituzione, con riferimento alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (artt. 7 e 23) e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nella parte in cui condiziona il rilascio della patente al possesso del permesso di soggiorno.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione per carenza di motivazione sulla rilevanza. Il giudice rimettente non ha illustrato adeguatamente le circostanze del procedimento pendente, né ha chiarito in quale modo la norma impugnata incidesse sulla definizione di quel giudizio. Il Presidente del Consiglio aveva eccepito proprio il difetto di rilevanza, e la Corte ha accolto l’eccezione.

    Il principio

    L’obbligo di motivazione sulla rilevanza è un requisito processuale necessario e non derogabile. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando il giudice rimettente non dimostra che la norma impugnata deve essere applicata nel giudizio pendente e che la sua eventuale illegittimità cambierebbe l’esito di quel giudizio.

    Domande e risposte

    Uno straniero senza permesso di soggiorno può guidare in Italia?

    Secondo il Codice della strada, non può ottenere la patente italiana. Tuttavia, le patenti rilasciate nel Paese di origine possono essere riconosciute in Italia per un certo periodo in base agli accordi internazionali, a prescindere dal permesso di soggiorno.

    Perché il rimettente invocava gli artt. 2 e 4 della Costituzione?

    L’art. 2 Cost. garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, anche nei confronti degli stranieri. L’art. 4 Cost. tutela il diritto al lavoro. Il rimettente riteneva che l’esclusione dalla patente pregiudicasse indirettamente l’accesso al lavoro per i lavoratori stranieri che necessitano della patente per svolgere la propria attività.

    La questione nel merito sarebbe fondata?

    La Corte non si è pronunciata nel merito. La condizione del permesso di soggiorno per il rilascio della patente risponde a logiche di controllo del territorio, ma può generare tensioni con i diritti fondamentali. Il merito della questione rimane aperto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 179/2011 – Trattenimento degli stranieri e rito direttissimo: restituzione degli atti

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Rovereto relativamente alle questioni sull’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione) in materia di arresto obbligatorio e giudizio direttissimo per lo straniero che viola il provvedimento di espulsione. Sopravvenienze normative impongono un riesame della rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Le norme impugnate prevedevano, per lo straniero che non ottemperasse all’ordine del questore di lasciare il territorio entro cinque giorni, l’arresto obbligatorio e la celebrazione del giudizio penale con rito direttissimo entro quarantotto ore. Il Tribunale di Rovereto aveva sollevato tre ordinanze di rimessione analoghe, dubitando della compatibilità di tali misure con i diritti fondamentali degli stranieri garantiti dalla Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Rovereto ha sollevato, con tre ordinanze (reg. ord. nn. 332, 333 e 334 del 2010), questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui disponevano l’arresto obbligatorio e il giudizio direttissimo per lo straniero inottemperante all’ordine di allontanamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina, riuniti i giudizi, la restituzione degli atti al Tribunale di Rovereto. Nelle more del giudizio erano intervenute modifiche legislative significative alla disciplina del trattenimento degli stranieri e del procedimento penale connesso, tali da richiedere una rivalutazione della rilevanza da parte del giudice rimettente, in particolare in ordine alla disciplina applicabile ai casi concreti sottoposti al suo giudizio.

    Il principio

    Il ius superveniens che incide sulla disciplina oggetto della questione impone la restituzione degli atti al giudice rimettente quando le modifiche normative possano influire sulla rilevanza della questione o sui parametri di riferimento. La Corte non decide nel merito ma rimanda al giudice la rivalutazione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 14, comma 5-ter, del Testo unico immigrazione?

    Nella versione vigente all’epoca della rimessione, tale norma puniva con la reclusione lo straniero che, senza giustificato motivo, si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine del questore di lasciarlo entro cinque giorni. Era previsto l’arresto obbligatorio in flagranza e il giudizio direttissimo.

    Il rito direttissimo è compatibile con i diritti degli stranieri?

    La questione era al centro del giudizio. Il rito direttissimo impone tempi strettissimi (quarantotto ore dall’arresto) che possono limitare il diritto di difesa, specie per lo straniero che non conosce la lingua italiana. La Corte non si è pronunciata nel merito a causa delle sopravvenienze normative.

    Perché il Tribunale di Rovereto aveva presentato ben tre ordinanze?

    Perché aveva pendenti tre procedimenti penali analoghi a carico di altrettanti stranieri accusati di inottemperanza all’ordine di allontanamento. La Corte ha riunito i tre giudizi e li ha decisi con un’unica ordinanza di restituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 178/2011 – Canoni idroelettrici della Provincia di Bolzano: restituzione degli atti

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale superiore delle acque pubbliche per un riesame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione relativa ai canoni per le derivazioni idroelettriche fissati dalla Provincia autonoma di Bolzano, alla luce di sopravvenienze normative intervenute dopo la rimessione.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva modificato con la legge provinciale n. 1/2004 il canone dovuto per le concessioni di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico (oltre 3.000 kilowatt), portandolo a 24 euro per kilowatt con decorrenza dal 1° luglio 2004. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di questa norma, ritenendola in contrasto con numerosi parametri costituzionali. Medio tempore, il quadro normativo era cambiato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 della legge della Provincia di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1, e dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge della Provincia di Bolzano 29 agosto 2000, n. 13, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 41, 97, 113, 117 e 120 della Costituzione, nonché a norme dello Statuto di autonomia, per la determinazione unilaterale dei canoni idroelettrici.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. Dopo la rimessione erano intervenute significative sopravvenienze normative che potevano incidere sia sulla rilevanza della questione (il regime dei canoni poteva essere mutato anche per il caso concreto pendente) sia sul parametro da utilizzare per il giudizio. Il rimettente deve rivalutare se le questioni siano ancora rilevanti e non manifestamente infondate alla luce della nuova disciplina.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio costituzionale, intervengono modifiche normative significative che possono incidere sui presupposti della questione (rilevanza o parametri di riferimento), la Corte può ordinare la restituzione degli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la questione alla luce del ius superveniens.

    Domande e risposte

    Che cosa sono i canoni di derivazione dell’acqua pubblica?

    Sono i corrispettivi dovuti allo Stato o alle Regioni/Province autonome dai concessionari che sfruttano le acque pubbliche (fiumi, torrenti, laghi) per produrre energia elettrica o per altri usi. L’entità del canone è fissata dalla legge e varia in base alla potenza installata.

    Perché la norma provinciale era contestata?

    Il ricorrente riteneva che la determinazione unilaterale del canone da parte della Provincia, senza adeguate garanzie procedimentali e senza rispettare i limiti costituzionali in materia di tutela della concorrenza e dell’iniziativa economica, violasse numerosi parametri costituzionali.

    Cosa succede dopo la restituzione degli atti?

    Il giudice rimettente rivaluta la questione alla luce delle sopravvenienze normative. Può decidere di non rimettere nuovamente la questione (se ritiene che le sopravvenienze abbiano risolto il problema), oppure può rimettere di nuovo la questione con una motivazione aggiornata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 177/2011 – Divieto di funzioni monocratiche penali per i magistrati neoassunti

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 13 del d.lgs. n. 160/2006 (come sostituito dalla legge n. 111/2007), che vieta ai magistrati ordinari al termine del tirocinio di svolgere funzioni giudicanti monocratiche penali prima della prima valutazione di professionalità. Il Tribunale rimettente non ha motivato adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio concreto.

    Di cosa si tratta

    La riforma dell’ordinamento giudiziario del 2007 aveva introdotto il divieto, per i magistrati neoassunti al termine del tirocinio, di svolgere funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di GIP prima del conseguimento della prima valutazione di professionalità (che avviene dopo circa quattro anni). Il Tribunale di Forlì-Cesena dubitava della legittimità di questa limitazione, in quanto rendeva difficile coprire le funzioni monocratiche nei tribunali più piccoli.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Forlì, sezione distaccata di Cesena, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall’art. 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui vieta ai magistrati neoassunti di svolgere funzioni giudicanti monocratiche penali prima della prima valutazione di professionalità.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione per carenza di motivazione sulla rilevanza. Il giudice rimettente non ha chiarito in che cosa consistesse il giudizio a quo, né come la norma impugnata incidesse sull’esito di quel giudizio. Non è stato indicato un caso specifico in cui un magistrato fosse stato illegittimamente assegnato o privato di funzioni in violazione della norma impugnata.

    Il principio

    La motivazione sulla rilevanza non può essere meramente astratta o organizzativa. Il giudice rimettente deve indicare un nesso diretto e specifico tra la norma impugnata e la definizione del giudizio pendente: deve trattarsi di una norma che il giudice è chiamato ad applicare in quel processo e la cui eventuale illegittimità cambierebbe l’esito.

    Domande e risposte

    Perché la legge vieta ai magistrati neoassunti di svolgere funzioni penali monocratiche?

    La riforma del 2007 mirava a garantire un adeguato periodo di tirocinio e formazione prima che il magistrato si confrontasse autonomamente con i giudizi più impegnativi. Le funzioni monocratiche penali — in cui il giudice decide da solo su reati a pena detentiva — richiedono esperienza e maturità professionale.

    Quando avviene la «prima valutazione di professionalità»?

    In base al d.lgs. n. 160/2006, la prima valutazione di professionalità avviene dopo quattro anni dall’ingresso in magistratura. Solo dopo il superamento positivo di tale valutazione il magistrato può essere assegnato a funzioni monocratiche penali.

    La norma creava problemi organizzativi negli uffici giudiziari?

    Sì, soprattutto nelle sezioni distaccate dei tribunali più piccoli, dove l’organico era ridotto e la distinzione tra funzioni monocratiche e collegiali era più difficile da gestire. Il rimettente prospettava questo come problema pratico, ma la Corte non ha esaminato la questione nel merito.

    Norme collegate

    • Art. 97 della Costituzione — principio di buon andamento della PA; invocato in relazione all’efficienza degli uffici giudiziari
    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza; invocato in relazione al trattamento differenziato dei magistrati neoassunti
  • Corte cost. n. 176/2011 – Assenza dal lavoro per malattia e integrazione salariale GEPI

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 12, comma 3, del d.l. n. 366/1987 (integrazione salariale GEPI), che prevede la decadenza dal trattamento integrativo per assenza dal lavoro superiore a quindici giorni. Il Tribunale di Napoli non ha motivato adeguatamente sulla rilevanza della questione nel giudizio pendente.

    Di cosa si tratta

    La norma impugnata stabiliva che i lavoratori dipendenti dalla GEPI in cassa integrazione perdevano il diritto all’integrazione salariale in caso di assenza ingiustificata dal lavoro per un periodo superiore a quindici giorni. Un lavoratore aveva perso il trattamento per assenza dovuta a malattia e aveva contestato la legittimità della norma davanti al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 3, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, nella parte in cui dispone la decadenza dal trattamento integrativo per assenza dal lavoro superiore a quindici giorni, in riferimento a parametri costituzionali concernenti i diritti dei lavoratori.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione per carenza di motivazione sulla rilevanza. Il giudice rimettente non ha illustrato in modo sufficiente le circostanze del caso concreto tali da rendere determinante la questione per la definizione del giudizio, né ha chiarito se il lavoratore avesse davvero superato il limite dei quindici giorni di assenza con le caratteristiche rilevanti ai fini della norma censurata.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza colpisce le ordinanze di rimessione che non illustrano in modo specifico e concreto perché la questione di legittimità costituzionale sia determinante ai fini della decisione del giudizio pendente. Non basta enunciare astrattamente la questione: occorre raccordarla con i fatti di causa.

    Domande e risposte

    Chi era la GEPI e perché i suoi dipendenti erano in cassa integrazione?

    La GEPI (Gestione e Partecipazioni Industriali) era un ente pubblico creato negli anni ’70 per gestire situazioni di crisi industriale e salvaguardare i livelli occupazionali in aziende in difficoltà. I suoi dipendenti erano spesso in regime di cassa integrazione o trattamento straordinario di integrazione salariale.

    L’assenza per malattia può far perdere la cassa integrazione?

    La norma impugnata faceva riferimento all’assenza dal lavoro in generale; la questione se l’assenza per malattia fosse equiparata all’assenza ingiustificata era uno dei nodi del giudizio pendente, che però la Corte non ha potuto esaminare nel merito a causa della carente motivazione sulla rilevanza.

    Cosa succede dopo una dichiarazione di manifesta inammissibilità?

    Il giudice rimettente riceve gli atti e può sollevare nuovamente la questione con un’ordinanza più motivata. In alternativa, il giudizio prosegue applicando la norma vigente.

    Norme collegate

    • Art. 38 della Costituzione — diritto all’assistenza sociale e previdenza in caso di disoccupazione involontaria o inabilità al lavoro