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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 136, comma 7, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), che esclude il rilascio della patente di guida ai cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno valido. Il Giudice di pace di Cividale del Friuli non ha motivato adeguatamente sulla rilevanza della questione nel procedimento pendente.

Di cosa si tratta

L’art. 136, comma 7, del Codice della strada stabilisce che la patente di guida può essere rilasciata allo straniero extracomunitario solo se in possesso di permesso di soggiorno valido. Il Giudice di pace di Cividale del Friuli, nell’ambito di un procedimento concernente un cittadino straniero, dubitava che questa restrizione violasse i diritti fondamentali degli stranieri garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Cividale del Friuli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 2, 4 e 10 della Costituzione, con riferimento alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (artt. 7 e 23) e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nella parte in cui condiziona il rilascio della patente al possesso del permesso di soggiorno.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione per carenza di motivazione sulla rilevanza. Il giudice rimettente non ha illustrato adeguatamente le circostanze del procedimento pendente, né ha chiarito in quale modo la norma impugnata incidesse sulla definizione di quel giudizio. Il Presidente del Consiglio aveva eccepito proprio il difetto di rilevanza, e la Corte ha accolto l’eccezione.

Il principio

L’obbligo di motivazione sulla rilevanza è un requisito processuale necessario e non derogabile. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando il giudice rimettente non dimostra che la norma impugnata deve essere applicata nel giudizio pendente e che la sua eventuale illegittimità cambierebbe l’esito di quel giudizio.

Domande e risposte

Uno straniero senza permesso di soggiorno può guidare in Italia?

Secondo il Codice della strada, non può ottenere la patente italiana. Tuttavia, le patenti rilasciate nel Paese di origine possono essere riconosciute in Italia per un certo periodo in base agli accordi internazionali, a prescindere dal permesso di soggiorno.

Perché il rimettente invocava gli artt. 2 e 4 della Costituzione?

L’art. 2 Cost. garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, anche nei confronti degli stranieri. L’art. 4 Cost. tutela il diritto al lavoro. Il rimettente riteneva che l’esclusione dalla patente pregiudicasse indirettamente l’accesso al lavoro per i lavoratori stranieri che necessitano della patente per svolgere la propria attività.

La questione nel merito sarebbe fondata?

La Corte non si è pronunciata nel merito. La condizione del permesso di soggiorno per il rilascio della patente risponde a logiche di controllo del territorio, ma può generare tensioni con i diritti fondamentali. Il merito della questione rimane aperto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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