Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Rovereto relativamente alle questioni sull’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione) in materia di arresto obbligatorio e giudizio direttissimo per lo straniero che viola il provvedimento di espulsione. Sopravvenienze normative impongono un riesame della rilevanza.
Di cosa si tratta
Le norme impugnate prevedevano, per lo straniero che non ottemperasse all’ordine del questore di lasciare il territorio entro cinque giorni, l’arresto obbligatorio e la celebrazione del giudizio penale con rito direttissimo entro quarantotto ore. Il Tribunale di Rovereto aveva sollevato tre ordinanze di rimessione analoghe, dubitando della compatibilità di tali misure con i diritti fondamentali degli stranieri garantiti dalla Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Rovereto ha sollevato, con tre ordinanze (reg. ord. nn. 332, 333 e 334 del 2010), questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui disponevano l’arresto obbligatorio e il giudizio direttissimo per lo straniero inottemperante all’ordine di allontanamento.
La decisione della Corte
La Corte ordina, riuniti i giudizi, la restituzione degli atti al Tribunale di Rovereto. Nelle more del giudizio erano intervenute modifiche legislative significative alla disciplina del trattenimento degli stranieri e del procedimento penale connesso, tali da richiedere una rivalutazione della rilevanza da parte del giudice rimettente, in particolare in ordine alla disciplina applicabile ai casi concreti sottoposti al suo giudizio.
Il principio
Il ius superveniens che incide sulla disciplina oggetto della questione impone la restituzione degli atti al giudice rimettente quando le modifiche normative possano influire sulla rilevanza della questione o sui parametri di riferimento. La Corte non decide nel merito ma rimanda al giudice la rivalutazione.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 14, comma 5-ter, del Testo unico immigrazione?
Nella versione vigente all’epoca della rimessione, tale norma puniva con la reclusione lo straniero che, senza giustificato motivo, si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine del questore di lasciarlo entro cinque giorni. Era previsto l’arresto obbligatorio in flagranza e il giudizio direttissimo.
Il rito direttissimo è compatibile con i diritti degli stranieri?
La questione era al centro del giudizio. Il rito direttissimo impone tempi strettissimi (quarantotto ore dall’arresto) che possono limitare il diritto di difesa, specie per lo straniero che non conosce la lingua italiana. La Corte non si è pronunciata nel merito a causa delle sopravvenienze normative.
Perché il Tribunale di Rovereto aveva presentato ben tre ordinanze?
Perché aveva pendenti tre procedimenti penali analoghi a carico di altrettanti stranieri accusati di inottemperanza all’ordine di allontanamento. La Corte ha riunito i tre giudizi e li ha decisi con un’unica ordinanza di restituzione.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale; limiti al potere coercitivo dello Stato nei confronti delle persone
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in giudizio; rilevante per i tempi del rito direttissimo
- Art. 10 della Costituzione — conformità alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute in materia di condizione dello straniero
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.