Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 44/2010 – Farmaci inibitori pompa protonica prescrizione regionale

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    La Corte dichiara incostituzionale la legge della Regione Puglia che limitava la prescrizione a carico del SSR dei farmaci inibitori della pompa protonica (gastroprotettori) a costi superiori al prezzo minimo di riferimento, imponendo ai medici di motivare la scelta terapeutica. La norma, adottata prima che l’AIFA si pronunciasse sulla rimborsabilità, viola la competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali di assistenza.

    Di cosa si tratta

    I farmaci inibitori della pompa protonica (categoria ATC A02BC, come omeprazolo, pantoprazolo, ecc.) sono tra i gastroprotettori più prescritti. La Regione Puglia, con la legge n. 39 del 2006 (esercizio provvisorio del bilancio), aveva introdotto limitazioni alla loro prescrizione a carico del Servizio sanitario regionale quando il costo superava un prezzo minimo di riferimento di 0,90 euro per dose giornaliera, salvo specifici casi clinici. Le imprese farmaceutiche che producevano questi farmaci a prezzo superiore avevano impugnato la legge davanti al TAR.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, lettera a), della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39, in riferimento agli artt. 24, 113 e 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, lettera a), della legge regionale pugliese. La determinazione dei farmaci rimborsabili e delle modalità di prescrizione a carico del SSN compete esclusivamente allo Stato, attraverso l’AIFA, in quanto attiene ai livelli essenziali di assistenza (art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.). La Regione non poteva intervenire nella materia della prescrittibilità dei farmaci a carico del SSR prima che l’AIFA avesse fissato i propri criteri, e lo aveva fatto in difformità da quanto poi deliberato dall’Agenzia.

    Il principio

    Le Regioni non possono introdurre limitazioni alla prescrizione di farmaci rimborsabili a carico del Servizio sanitario in difformità da quanto stabilito dall’AIFA: la determinazione dei livelli essenziali di assistenza farmaceutica è competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono limitare la prescrizione di farmaci rimborsabili?

    No, non in difformità da quanto stabilito dall’AIFA. Le Regioni possono adottare misure di appropriatezza prescrittiva solo nel rispetto delle determinazioni statali sull’ammissione a rimborso e sulle condizioni di prescrivibilità dei farmaci.

    Cosa sono i livelli essenziali di assistenza (LEA)?

    Sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. La loro definizione è competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.

    I farmaci gastroprotettori sono sempre rimborsabili?

    Le condizioni di rimborsabilità degli inibitori della pompa protonica (IPP) sono stabilite dall’AIFA e possono variare in base all’indicazione terapeutica. I medici devono seguire le note AIFA per la prescrivibilità a carico del SSN.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, parametro principale: la determinazione dei LEA è competenza esclusiva statale (secondo comma, lettera m)
    • Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute, rilevante per la garanzia uniforme delle prestazioni sanitarie
  • Corte cost. n. 67/2010 – Illegittimità proroghe autorizzazioni cave Sicilia e Campania

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    La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale delle leggi di Sicilia e Campania che prorogavano automaticamente le autorizzazioni all’esercizio di cava, senza richiedere una nuova verifica della compatibilità ambientale. Le Regioni non possono aggirare le procedure di VIA stabilite dalla normativa statale e comunitaria.

    Di cosa si tratta

    La Regione Siciliana e la Regione Campania avevano approvato leggi che consentivano la proroga automatica delle autorizzazioni all’esercizio di cava scadute, senza richiedere una nuova valutazione di impatto ambientale (VIA). Il Commissario dello Stato per la Sicilia e il Presidente del Consiglio dei ministri avevano impugnato queste leggi davanti alla Corte Costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Ricorsi in via principale del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (r.r. n. 94/2008) e del Presidente del Consiglio dei ministri (r.r. n. 3/2009) contro gli artt. 1 e 3, comma 2, della delibera legislativa siciliana del 25 novembre 2008 e contro la legge campana n. 14/2008. Parametri: competenza statale in materia di tutela ambientale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) e rispetto della normativa comunitaria sulla VIA.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3, comma 2, della delibera legislativa siciliana del 25 novembre 2008 e dell’intera legge campana n. 14/2008. Il meccanismo di proroga automatica delle autorizzazioni di cava è incompatibile con la normativa statale e comunitaria sulla VIA.

    Il principio

    La proroga automatica di autorizzazioni all’esercizio di cava, senza prevedere una nuova verifica di compatibilità ambientale, viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) e la normativa europea sulla valutazione di impatto ambientale.

    Domande e risposte

    Perché le Regioni non possono prorogare automaticamente le autorizzazioni di cava?

    La tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva statale. Le Regioni possono disciplinare le cave per i profili urbanistici e paesaggistici, ma non possono aggirare le procedure di VIA previste dalla normativa statale (d.lgs. n. 152/2006) e dalla Direttiva 85/337/CEE. La proroga automatica equivale a consentire l’esercizio senza una nuova valutazione, eludendo tali procedure.

    Cosa è la valutazione di impatto ambientale (VIA)?

    La VIA è una procedura che valuta preventivamente gli effetti sull’ambiente di determinati progetti (tra cui le cave) prima di autorizzarli. È obbligatoria per legge statale e comunitaria. Quando un’autorizzazione scade, la proroga richiede in linea di principio una nuova valutazione aggiornata degli impatti ambientali.

    Quali sono le conseguenze pratiche della sentenza?

    Le autorizzazioni prorogate in base alle leggi dichiarate incostituzionali perdono la loro copertura normativa. Le imprese che operavano in base a tali proroghe si trovano in una situazione di incertezza giuridica e devono ottenere nuove autorizzazioni attraverso le ordinarie procedure, inclusa eventualmente la VIA.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Ripartizione di competenze legislative tra Stato e Regioni, con competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente
  • Corte cost. n. 43/2010 – Deposito copia appello tributario presso giudice primo grado

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    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546/1992, che impone all’appellante di depositare copia dell’appello tributario presso la segreteria della commissione di primo grado entro trenta giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità. La norma risponde a una ragionevole esigenza di certezza processuale e non lede il diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    Il processo tributario prevede, per l’appello non notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’obbligo di depositare una copia dell’atto presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, entro trenta giorni dalla notifica dell’appello all’Ufficio, a pena di inammissibilità. Un medico aveva proposto appello avverso il rigetto della domanda di rimborso IRAP, ma aveva depositato la copia oltre il termine di trenta giorni, provocando l’eccezione di inammissibilità da parte dell’Agenzia delle entrate.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui impone il deposito della copia dell’appello presso la segreteria del giudice di primo grado entro trenta giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza di entrambe le questioni. L’obbligo di deposito della copia dell’appello presso la segreteria del giudice di primo grado assolve una funzione informativa per le parti e il giudice, assicurando la conoscenza del gravame e la possibilità di controllo sulla tempestività dell’impugnazione. Il termine di trenta giorni è ragionevole e la sanzione dell’inammissibilità non pone oneri tali da rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di difesa.

    Il principio

    L’obbligo di depositare una copia dell’appello tributario presso la segreteria del giudice di primo grado entro trenta giorni dalla notifica è costituzionalmente legittimo: risponde a una ragionevole esigenza di certezza processuale e non viola il diritto di difesa, purché il termine sia rispettabile con ordinaria diligenza.

    Domande e risposte

    Come si notifica l’appello tributario?

    L’appello può essere notificato tramite ufficiale giudiziario, oppure direttamente dall’appellante. Nel secondo caso, è obbligatorio depositare una copia dell’atto presso la segreteria della commissione tributaria di primo grado entro trenta giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità.

    Cosa succede se si supera il termine di trenta giorni per il deposito?

    L’appello è inammissibile. Il mancato deposito nei termini comporta la perdita del diritto di impugnare la sentenza, anche se l’atto era stato correttamente notificato all’Ufficio.

    Questo adempimento si applica anche all’Agenzia delle entrate appellante?

    Sì. L’obbligo si applica all’«appellante» in generale: chiunque proponga appello senza ricorrere all’ufficiale giudiziario per la notifica è tenuto al deposito della copia entro il termine di trenta giorni.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, invocato in relazione alla sanzione dell’inammissibilità per il mancato deposito
    • Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, invocato come limite agli oneri processuali imposti all’appellante
  • Corte cost. n. 66/2010 – Aggravante clandestinità art. 61 n. 11-bis c.p. e restituzione atti

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    La Corte Costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni del Tribunale di Livorno sull’aggravante della clandestinità (art. 61, n. 11-bis, c.p.) e restituisce gli atti ai Tribunali di Agrigento e Trieste per rivalutare la rilevanza alla luce del sopravvenuto mutamento normativo: l’ingresso irregolare era divenuto nel frattempo reato autonomo.

    Di cosa si tratta

    L’art. 61, n. 11-bis, del codice penale, introdotto dal decreto-legge n. 92/2008 (pacchetto sicurezza), prevedeva come aggravante comune l’essere il colpevole uno straniero in posizione irregolare sul territorio. Diversi tribunali avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale per presunto contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. Nelle more del giudizio, l’ingresso e il soggiorno irregolari erano stati trasformati in reato autonomo dalla legge n. 94/2009.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questioni sollevate dal Tribunale di Livorno (r.o. n. 80/2009), dal Tribunale di Agrigento (r.o. nn. 103 e 251/2009) e dal Tribunale di Trieste (r.o. nn. 133 e 134/2009), tutte in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, sull’art. 61, n. 11-bis, c.p.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni del Tribunale di Livorno, e ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di Agrigento e Trieste affinché rivalutino la rilevanza delle questioni alla luce del mutato quadro normativo (trasformazione dell’irregolarità da mera violazione amministrativa a reato autonomo).

    Il principio

    Quando il quadro normativo di riferimento muta significativamente nel corso del giudizio costituzionale (nella specie, l’irregolarità migratoria diventa reato autonomo), la Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti affinché rivalutino la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione nel nuovo contesto.

    Domande e risposte

    In cosa consisteva l’aggravante della clandestinità?

    L’art. 61, n. 11-bis, c.p. prevedeva un aumento di pena per qualsiasi reato commesso da uno straniero in posizione irregolare. I critici sostenevano che questa norma puniva uno status personale anziché un comportamento, violando i principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.).

    Cosa succede quando una norma penale viene modificata durante il giudizio costituzionale?

    La Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice rimettente, che deve rivalutare se la questione sia ancora rilevante nel processo principale e se il mutato quadro normativo incida sulla non manifesta infondatezza. Il giudice può poi risollevare la questione in termini aggiornati.

    L’aggravante della clandestinità è ancora in vigore?

    No. L’art. 61, n. 11-bis, c.p. è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte con la sentenza n. 249/2010, successiva a questa ordinanza, per violazione del principio di uguaglianza e del principio di offensività della responsabilità penale.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, evocato come parametro contro la discriminazione in base allo status di straniero irregolare
    • Art. 27 della Costituzione — Personalità della responsabilità penale e finalità rieducativa della pena
  • Corte cost. n. 65/2010 – Contratto a termine Poste Italiane e art. 4-bis d.lgs. 368/2001

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    La Corte Costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 1, comma 1, e sull’art. 11 del d.lgs. n. 368/2001 (contratti a termine), sollevata in riferimento agli artt. 76, 77 e 117 Cost., e manifestamente inammissibile la questione sull’art. 4-bis dello stesso decreto (già dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 214/2009).

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Roma aveva sollevato dubbi di costituzionalità nel corso di un giudizio promosso da una lavoratrice di Poste Italiane che contestava la validità del termine apposto al proprio contratto. In particolare il giudice rimettente censurava gli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. n. 368/2001 (attuazione della direttiva UE sul lavoro a tempo determinato) e l’art. 4-bis dello stesso decreto, introdotto dalla legge n. 133/2008, che limitava le conseguenze dell’illegittimità del termine.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questioni sollevate dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 76, 77 e 117, primo comma, Cost. (per gli artt. 1 e 11 d.lgs. n. 368/2001) e agli artt. 3, 24, 101, 102 e 117 Cost. (per l’art. 4-bis). Il giudice rimettente: C. M. contro Poste Italiane s.p.a.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 1, comma 1, e sull’art. 11 del d.lgs. n. 368/2001, e manifestamente inammissibile la questione sull’art. 4-bis, in quanto quest’ultimo era già stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 214/2009 della stessa Corte.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando ha per oggetto una norma già espunta dall’ordinamento da una precedente pronuncia della Corte. Il giudice rimettente deve verificare lo stato vigente dell’ordinamento prima di sollevare la questione.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 4-bis del d.lgs. 368/2001?

    L’art. 4-bis, introdotto nel 2008, limitava le conseguenze dell’illegittimità del termine: in caso di accertata invalidità, il datore di lavoro era tenuto solo a corrispondere un’indennità tra 2,5 e 6 mensilità, senza reintegrazione. La Corte lo aveva già dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 214/2009.

    Il contratto a termine nei servizi postali è soggetto a regole speciali?

    Negli anni 2000, Poste Italiane ha fatto ampio ricorso ai contratti a termine per esigenze organizzative del settore postale. La legittimità di questi contratti, in applicazione del d.lgs. n. 368/2001, è stata oggetto di numerosi giudizi, con orientamenti contrastanti tra i tribunali.

    Cosa significa che una questione è manifestamente infondata?

    Significa che la Corte ritiene, prima facie, che la norma censurata non violi la Costituzione nei termini indicati dal giudice rimettente. La pronuncia avviene in camera di consiglio e non vincola i giudici su altre questioni di interpretazione della norma.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, rilevante nella valutazione del trattamento differenziato dei lavoratori a termine
  • Corte cost. n. 42/2010 – Congedo straordinario figlio convivente disabile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 in materia di congedo straordinario retribuito per assistenza a disabile grave. La questione era già divenuta priva di oggetto per effetto della sentenza n. 19 del 2009, con la quale la Corte aveva già dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui non includeva il figlio convivente tra i soggetti legittimati al congedo.

    Di cosa si tratta

    L’art. 42, comma 5, del Testo unico sulla maternità e paternità (d.lgs. n. 151/2001) prevede un congedo straordinario retribuito fino a due anni per i lavoratori che devono assistere un familiare con disabilità grave. Originariamente, il beneficio era riconosciuto solo al coniuge convivente, ai genitori, ai fratelli o sorelle conviventi. Una dipendente della polizia penitenziaria – unica figlia convivente di madre invalida al 100% – si era vista rifiutare il congedo perché la norma non la includeva tra i beneficiari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione, nella parte in cui non consente al figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei, di fruire del congedo straordinario retribuito per assistere la persona con handicap grave.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per sopravvenuta carenza di oggetto. Prima che questa ordinanza di rimessione fosse esaminata, la Corte aveva già pronunciato la sentenza n. 19 del 2009, con la quale aveva dichiarato incostituzionale l’art. 42, comma 5, nella parte in cui non includeva il figlio convivente tra i beneficiari del congedo, in assenza di altri soggetti in grado di prestare assistenza. La questione era quindi divenuta priva di oggetto e doveva essere dichiarata inammissibile.

    Il principio

    Quando la norma impugnata è già stata dichiarata incostituzionale dalla Corte in un precedente giudizio, la questione sollevata successivamente sulla medesima disposizione diviene priva di oggetto e deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per carenza sopravvenuta dell’oggetto.

    Domande e risposte

    Il figlio convivente può fruire del congedo straordinario per assistere un genitore disabile?

    Sì, dopo la sentenza n. 19 del 2009. La Corte aveva dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui escludeva il figlio convivente quando non vi fossero altri soggetti idonei a prestare assistenza. La norma va ora interpretata in modo inclusivo anche per il figlio.

    Chi ha diritto al congedo straordinario retribuito per assistenza al disabile?

    In base all’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 e alle successive pronunce della Corte costituzionale, hanno diritto al congedo il coniuge convivente, i genitori, i fratelli o sorelle conviventi, i figli conviventi e, progressivamente, altri parenti conviventi, in assenza dei soggetti preferenziali.

    Per quanto tempo dura il congedo straordinario per assistenza al disabile?

    Il congedo straordinario retribuito può essere fruito fino a un massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa del richiedente, anche in modo frazionato, e spetta per assistere la persona con disabilità in situazione di gravità accertata dalla competente commissione medica.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 41/2010 – Conflitto attribuzioni insindacabilità parlamentare Gasparri

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    La Corte dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal GIP di Milano avverso la deliberazione della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del deputato Gasparri nei confronti del magistrato Woodcock. Il ricorso è improcedibile perché il GIP non aveva rispettato il termine perentorio per il deposito degli atti notificati in cancelleria.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i parlamentari non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera dei deputati aveva deliberato che le dichiarazioni rese dall’allora deputato Maurizio Gasparri in un’intervista al «Corriere della Sera» del 17 giugno 2006 – con cui aveva duramente criticato il magistrato Woodcock – rientravano nell’esercizio delle funzioni parlamentari e quindi erano insindacabili. Il GIP di Milano, che stava processando Gasparri per diffamazione, aveva proposto ricorso per conflitto di attribuzioni, sostenendo che non esistesse il necessario nesso funzionale con un atto parlamentare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, sostenendo che la deliberazione della Camera dei deputati del 5 agosto 2008 – che affermava l’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. delle opinioni di Gasparri nei confronti di Woodcock – avesse menomato le attribuzioni dell’autorità giudiziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara improcedibile il ricorso per ragioni processuali: il GIP non aveva depositato gli atti notificati presso la cancelleria della Corte nel termine perentorio previsto dalle norme integrative. La giurisprudenza costituzionale aveva precisato che il notificante deve attivarsi diligentemente affinché gli atti tornino nella sua disponibilità in tempo utile per il deposito, e il mancato rispetto del termine preclude lo svolgimento della fase di merito del giudizio sul conflitto.

    Il principio

    Nel giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, il ricorrente ha l’onere di depositare gli atti notificati presso la cancelleria della Corte costituzionale entro il termine perentorio: il mancato rispetto del termine determina l’improcedibilità del ricorso, a prescindere dalla tempestività della notifica.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    È il giudizio davanti alla Corte costituzionale con cui un potere dello Stato (es. l’autorità giudiziaria) contesta l’atto di un altro potere (es. il Parlamento) che ritiene abbia menomato le proprie attribuzioni costituzionali. Nel caso dell’insindacabilità parlamentare, il giudice penale può ricorrere quando ritiene che la deliberazione parlamentare sia erronea.

    I parlamentari possono essere processati per le dichiarazioni fatte in un’intervista?

    Dipende dal contenuto e dal nesso con l’attività parlamentare. L’art. 68, primo comma, Cost. protegge solo le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Le dichiarazioni rese fuori dal Parlamento sono coperte dall’immunità solo se sussiste un «nesso funzionale» con un atto tipico dell’esercizio della funzione parlamentare.

    Cosa succede se il ricorso per conflitto di attribuzioni è improcedibile?

    Il ricorso viene dichiarato improcedibile e non si entra nel merito: la deliberazione parlamentare rimane efficace e il giudice penale non può procedere contro il parlamentare per i fatti coperti dalla deliberazione di insindacabilità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 64/2010 – Giurisdizione commissioni tributarie e art. 102 Cost.

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    La Corte Costituzionale dichiara manifestamente infondate o inammissibili le questioni sollevate da diversi giudici sull’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, che attribuisce alle commissioni tributarie la giurisdizione su controversie relative a canoni di fognatura e depurazione. I dubbi riguardavano l’art. 102 Cost. (divieto di giudici speciali) e l’art. 25 Cost. (giudice naturale).

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 546/1992 sul processo tributario, come modificato nel 2005, aveva attribuito alle commissioni tributarie la giurisdizione su controversie relative a canoni di fognatura e depurazione. Diversi giudici (Cassazione, commissioni tributarie, tribunali civili) avevano sollevato dubbi di costituzionalità, ritenendo che tale attribuzione potesse contrastare con il divieto di istituzione di nuovi giudici speciali (art. 102 Cost.) o con il principio del giudice naturale (art. 25 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546/1992 (come modificato dal d.l. n. 203/2005, conv. legge n. 248/2005), in riferimento all’art. 102, secondo comma, Cost. (Corte di cassazione, Commissione tributaria regionale Toscana, Tribunale di Pistoia) e all’art. 25, primo comma, Cost. (Tribunale di Pistoia).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal Tribunale di Pistoia in riferimento all’art. 25 Cost., e la manifesta infondatezza delle questioni sollevate in riferimento all’art. 102 Cost. da parte della Cassazione, della Commissione tributaria regionale della Toscana e del Tribunale di Pistoia.

    Il principio

    L’attribuzione alle commissioni tributarie della giurisdizione su controversie relative a canoni assimilabili a tributi non viola il divieto di istituzione di nuovi giudici speciali (art. 102 Cost.), trattandosi di materia strettamente connessa alla natura tributaria del rapporto controverso.

    Domande e risposte

    Le commissioni tributarie sono giudici speciali vietati dalla Costituzione?

    No. Le commissioni tributarie sono giudici speciali già esistenti all’entrata in vigore della Costituzione e quindi consentiti. Il divieto dell’art. 102 Cost. riguarda solo l’istituzione di nuovi giudici speciali dopo il 1948. Le commissioni tributarie, riformate più volte, sono considerate organi di continuazione dei preesistenti organi speciali.

    I canoni di fognatura e depurazione sono tributi?

    La questione è dibattuta. Il legislatore li ha qualificati come tributi, attribuendone la giurisdizione alle commissioni tributarie. La Corte ha ritenuto non manifestamente fondato che tale qualificazione violi la Costituzione, rimettendo ai giudici ordinari la valutazione delle singole controversie.

    Quando una questione di legittimità è «manifestamente infondata»?

    È manifestamente infondata quando è palese, ictu oculi, l’assenza di qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale, senza necessità di approfondita motivazione. La Corte la dichiara in camera di consiglio, senza udienza pubblica.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 40/2010 – Finanziamento sanitario regionale patto salute

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    La Corte dichiara parzialmente inammissibili e parzialmente non fondate le questioni sollevate dalla Regione Veneto sull’art. 79 del d.l. n. 112/2008, che condizionava l’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale alla stipula di un patto Stato-Regioni. Una questione è cessata per sopravvenuta modifica normativa; le restanti non violano le competenze regionali in materia sanitaria.

    Di cosa si tratta

    Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avviene attraverso un sistema di intese Stato-Regioni. L’art. 79 del d.l. n. 112/2008 subordinava l’accesso delle Regioni alle risorse integrative per gli anni 2010 e 2011 alla stipula di una specifica intesa entro il 31 ottobre 2008 e imponeva alle Regioni di adottare misure di efficientamento e contenimento dei costi sanitari. La Regione Veneto aveva impugnato la norma, ritenendola lesiva delle proprie competenze costituzionali in materia di sanità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 79, commi 1-bis e 1-ter, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge n. 133/2008, in riferimento agli artt. 32, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 79, comma 1-bis, lettera c), per intervenuta modifica legislativa (d.l. n. 78/2009); dichiara cessata la materia del contendere sul comma 1-ter (limitatamente alle parole «entro il 15 ottobre 2009»), anch’esso modificato; dichiara non fondate le restanti questioni sul comma 1-bis. La norma, condizionando il finanziamento integrativo alla stipula di un patto e all’adozione di misure di efficientamento, non viola le competenze regionali ma esercita legittimamente la funzione statale di coordinamento della finanza pubblica e tutela della salute come livello essenziale di assistenza.

    Il principio

    Lo Stato può condizionare il finanziamento integrativo del SSN a intese con le Regioni e all’adozione di misure di efficientamento senza violare le competenze regionali in materia sanitaria, purché la disciplina resti nell’alveo del coordinamento della finanza pubblica e della garanzia dei livelli essenziali di assistenza.

    Domande e risposte

    Lo Stato può condizionare i fondi sanitari alle Regioni?

    Sì. Nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, lo Stato può vincolare l’erogazione di risorse integrative all’adozione da parte delle Regioni di misure di efficientamento e al rispetto di intese concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni.

    Cosa succede quando una norma impugnata viene modificata durante il giudizio costituzionale?

    Se la modifica fa venire meno l’oggetto del contendere, la Corte dichiara cessata la materia del contendere o inammissibile la questione. Se la modifica non elimina le censure, il giudizio prosegue sul testo vigente.

    La sanità è di competenza statale o regionale?

    La tutela della salute è materia di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.): lo Stato fissa i principi fondamentali e i livelli essenziali di assistenza, le Regioni esercitano la legislazione di dettaglio e gestiscono il Servizio sanitario regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 63/2010 – Estinzione per rinuncia al ricorso su fusione comunale

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    La Corte Costituzionale dichiara estinto il processo avviato dal Governo contro una legge della Regione Trentino-Alto Adige che istituiva il Comune di Ledro per fusione. La Regione aveva nel frattempo modificato la norma impugnata, recependo le censure statali, e il ricorrente aveva rinunciato al ricorso con accettazione della controparte.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 6 della legge regionale Trentino-Alto Adige n. 1/2009, che istituiva il nuovo Comune di Ledro mediante fusione di comuni della Valle di Ledro. La censura riguardava la disciplina delle funzioni del sindaco quale ufficiale di governo durante il periodo transitorio. La Regione aveva poi aggiunto un comma 1-bis che affidava queste funzioni a un commissario nominato dalla Giunta provinciale, soddisfacendo così le richieste statali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri contro l’art. 6 della legge della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 1/2009, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere h), i) e p), della Costituzione e all’art. 54, primo comma, n. 5, del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio, accettata formalmente dalla Regione, determina l’estinzione del giudizio.

    Il principio

    Quando la norma impugnata viene modificata dalla Regione in modo satisfattivo delle censure statali e il ricorrente rinuncia al ricorso con accettazione della controparte, il processo davanti alla Corte Costituzionale si estingue senza pronuncia nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa accade se la Regione modifica la legge impugnata prima della sentenza?

    Se la modifica è ritenuta satisfattiva dal ricorrente, questi può rinunciare al ricorso. Con l’accettazione della controparte, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere o per rinuncia, senza pronuncia nel merito sulla legittimità costituzionale della norma originaria.

    La fusione di comuni rientra nella competenza statale o regionale?

    La disciplina delle funzioni del sindaco quale ufficiale di governo è materia statale (art. 117, secondo comma, Cost.), mentre l’istituzione e la fusione di comuni rientra nelle competenze regionali e provinciali nelle autonomie speciali. Il conflitto in questa vicenda riguardava il regime transitorio delle funzioni di pubblica sicurezza.

    Cosa è una rinuncia al ricorso in giudizio costituzionale?

    È un atto processuale con cui il ricorrente dichiara di non voler più proseguire il giudizio. Produce effetto con l’accettazione della controparte e determina l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

  • Corte cost. n. 62/2010 – Insindacabilità parlamentare e conflitto Cassazione-Camera

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    La Corte Costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Corte di cassazione nei confronti della Camera dei deputati. La delibera parlamentare che aveva dichiarato insindacabile l’onorevole Belluscio per articoli di stampa del 1982 è contestata dalla Cassazione, che ritiene assente il nesso funzionale con l’attività parlamentare. La Corte ammette il conflitto e ne dispone la trattazione nel merito.

    Di cosa si tratta

    L’onorevole Costantino Belluscio aveva pubblicato tra il 1982 e il 1983 articoli su periodici e quotidiani nei quali citava in modo distorto uno scritto del magistrato Salvatore Senese, lasciando trasparire una presunta simpatia del querelante per gruppi terroristici. Dopo vicende penali e civili, la Camera dei deputati aveva dichiarato nel 2000 che quegli articoli rientravano nelle opinioni parlamentari tutelate dall’art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte di cassazione ha contestato tale delibera aprendo il conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (Corte di cassazione vs Camera dei deputati), ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953. La questione è se la delibera parlamentare di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. fosse corretta rispetto ad articoli di stampa privi di nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte suprema di cassazione nei confronti della Camera dei deputati. Dispone che l’atto introduttivo sia notificato alla Camera entro sessanta giorni.

    Il principio

    La Corte di cassazione è legittimata a promuovere conflitto di attribuzione contro una delibera parlamentare di insindacabilità quando ritiene assente il nesso funzionale tra gli atti del parlamentare e l’esercizio delle sue funzioni. L’ammissibilità del conflitto non pregiudica la decisione nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

    È l’istituto che protegge i parlamentari da responsabilità civile e penale per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. La delibera parlamentare che la dichiara può però essere contestata davanti alla Corte Costituzionale se il giudice ritiene assente il nesso funzionale.

    Cosa significa «conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato»?

    È il rimedio costituzionale con cui un organo dello Stato contesta che un altro organo abbia invaso la propria sfera di competenze. Nel caso in esame, la Cassazione contestava che la Camera avesse erroneamente coperto con l’insindacabilità atti che non erano espressione di funzione parlamentare.

    L’ammissione del conflitto significa che la Camera ha torto?

    No. L’ordinanza n. 62/2010 verifica solo i requisiti formali per l’ammissibilità del conflitto (legittimazione delle parti e materia del conflitto). Il merito sarà esaminato in un secondo giudizio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 39/2010 – Giurisdizione tributaria canone depurazione acque reflue

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    La Corte dichiara incostituzionale la norma che attribuisce al giudice tributario le controversie sul canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue. Il canone idrico non ha natura tributaria ma tariffaria: la sua attribuzione alla giurisdizione tributaria viola il divieto costituzionale di istituire giudici speciali (art. 102, secondo comma, Cost.).

    Di cosa si tratta

    Il canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue è una somma che i cittadini pagano come corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione. Un condominio di Ercolano aveva chiesto la restituzione delle somme pagate alla società che gestiva il servizio idrico integrato, sostenendo che le opere di depurazione non esistessero. La Corte di cassazione dubitava che questa controversia rientrasse nella giurisdizione tributaria prevista dalla norma impugnata.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 3-bis del d.l. n. 203 del 2005, in riferimento all’art. 102, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative al canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma impugnata, sia nella parte relativa al canone disciplinato dalla legge n. 36 del 1994 (dal 3 ottobre 2000), sia nella parte relativa al canone disciplinato dal d.lgs. n. 152 del 2006 (dal 29 aprile 2006). Il canone idrico ha natura tariffaria, non tributaria: non essendo un’imposta o una tassa, le controversie sulla sua debenza non rientrano nella materia tributaria e non possono essere attribuite al giudice tributario senza violare il divieto costituzionale di istituzione di giudici speciali.

    Il principio

    La giurisdizione tributaria può essere attribuita solo alle controversie aventi ad oggetto prestazioni tributarie in senso proprio; l’estensione di tale giurisdizione a controversie relative a canoni o tariffe di natura privatistica o tariffaria viola l’art. 102, secondo comma, della Costituzione, che vieta l’istituzione di giudici speciali con competenze esterne alla propria materia.

    Domande e risposte

    Il canone idrico è un tributo o una tariffa?

    Secondo la Corte costituzionale, il canone per la depurazione delle acque reflue ha natura tariffaria e non tributaria: è il corrispettivo di un servizio, non un prelievo autoritativo finalizzato al finanziamento della spesa pubblica. Per questo non può essere attribuito alla giurisdizione tributaria.

    Dove si fa causa per contestare il canone idrico?

    Dopo questa sentenza, le controversie sul canone per la depurazione e lo scarico delle acque reflue spettano al giudice ordinario (tribunale civile), non alla Commissione tributaria, che non ha giurisdizione su prestazioni di natura tariffaria.

    Cosa cambia per le controversie pendenti dopo la sentenza?

    La dichiarazione di incostituzionalità ha effetti immediati: le cause pendenti davanti alle Commissioni tributarie devono essere rilevate come carenti di giurisdizione e rimesse al giudice ordinario competente.

    Norme collegate