Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 238/2011 – Personale regionale FVG: cessata materia del contendere per ius superveniens

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Presidente del Consiglio avverso gli artt. 2, comma 6, e 7, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16/2010, dopo che la Regione ha modificato le norme in modo sostanzialmente conforme ai rilievi statali e le parti hanno concordemente chiesto tale declaratoria.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato due disposizioni della legge reg. FVG n. 16/2010 in materia di personale: l’art. 2, comma 6, che prevedeva un’integrazione delle risorse destinate al sistema premiale del personale non dirigente (ritenuta in contrasto con le norme statali di contenimento della spesa pubblica ex d.l. n. 78/2010), e l’art. 7, comma 1, che consentiva il conferimento di incarichi dirigenziali esterni oltre la soglia del 15% prevista dalla normativa statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorrente aveva invocato gli artt. 3, 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione. In particolare: l’art. 2, comma 6, violava i principi fondamentali statali di contenimento della spesa per il trattamento accessorio del personale regionale; l’art. 7, comma 1, consentiva il superamento della soglia massima per gli incarichi dirigenziali a contratto senza adeguata motivazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Nel corso del giudizio, la Regione ha modificato entrambe le disposizioni in modo sostanzialmente conforme ai rilievi statali: le norme censurate non hanno avuto applicazione medio tempore, e le parti — Avvocatura generale dello Stato e difesa regionale — hanno concordemente chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

    Il principio

    Quando le norme impugnate sono modificate in modo pienamente satisfattivo rispetto alle pretese del ricorrente, senza aver avuto applicazione medio tempore, e le parti concordano sulla cessazione del contendere, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere senza pronunciarsi nel merito costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa significava l’art. 2, comma 6, della legge FVG censurata?

    Prevedeva che, se gli obiettivi assegnati alle strutture regionali fossero stati raggiunti nella misura dell’80%, a valere dall’anno 2010 le risorse per il sistema premiale del personale non dirigente potessero essere integrate. Ciò avrebbe potuto violare i tetti al trattamento accessorio del personale fissati dal d.l. n. 78/2010.

    Cosa è cambiato per far cessare la materia del contendere?

    La Regione ha modificato le norme: la soglia per gli incarichi dirigenziali esterni è stata riportata al 15% vigente a livello nazionale (con obbligo di motivazione specifica), eliminando il contrasto con la normativa statale. L’Avvocatura generale dello Stato ha preso atto della conformità; e ha aderito alla richiesta regionale di cessazione.

    La cessazione della materia del contendere significa che le norme originarie erano legittime?

    No. La declaratoria di cessazione è una pronuncia processuale che non entra nel merito della legittimità delle norme originarie. Significa solo che, per sopravvenuta modifica satisfattiva e mancanza di applicazione pregressa, non sussiste più un interesse attuale alla decisione.

    Norme collegate

    • Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, rilevante per la disciplina del personale pubblico
    • Art. 117 della Costituzione — terzo comma: coordinamento della finanza pubblica come limite alla legislazione regionale sul personale
  • Corte cost. n. 237/2011 – Condono edilizio sardo e restituzione degli atti per ius superveniens

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano, perché sopravvenute modifiche normative hanno mutato il quadro rilevante ai fini della valutazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Sardegna n. 4/2009, che consentiva incrementi volumetrici in deroga agli indici urbanistici.

    Di cosa si tratta

    L’art. 2 della legge reg. Sardegna n. 4/2009 consentiva, anche in deroga agli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici, l’incremento volumetrico fino al 20% per unità immobiliare degli edifici residenziali, mediante dichiarazione di inizio attività (DIA). Il GIP di Oristano aveva sollevato questione di legittimità nell’ambito di un procedimento penale per violazione edilizia commessa senza attendere i 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Oristano ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 25, 117 e 118 della Costituzione e all’art. 3 della legge cost. n. 3/1948 (Statuto sardo). L’art. 2 della legge reg. n. 4/2009 avrebbe consentito incrementi volumetrici fuori dagli standard urbanistici in contrasto con la normativa statale. Nel corso del giudizio, è intervenuta una norma statale di interpretazione autentica che ha modificato la disciplina della DIA edilizia.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice a quo, senza esaminare il merito. Lo ius superveniens (norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva sulla DIA) potrebbe incidere sul presupposto che la DIA in questione fosse alternativa al permesso di costruire, e quindi sulla rilevanza della questione nel giudizio principale. Spetta al rimettente verificare se la sua motivazione sulla rilevanza resti valida.

    Il principio

    Quando sopravviene una modifica normativa rilevante ai fini del giudizio principale, la Corte può ordinare la restituzione degli atti al giudice rimettente perché rivaluti la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo, senza pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa è lo ius superveniens che ha indotto la restituzione degli atti?

    Una norma di interpretazione autentica intervenuta nel corso del giudizio costituzionale che ha ridefinito l’ambito delle DIA “alternative” al permesso di costruire. Se la DIA usata nel caso concreto non rientrasse più; in tale categoria, verrebbe meno il presupposto della questione.

    La restituzione degli atti significa che la norma regionale è stata salvata?

    No. La Corte non si è pronunciata nel merito. Il GIP dovrà riesaminare se la questione è ancora rilevante nel giudizio principale alla luce del nuovo quadro normativo. Se la rilevanza sussiste, potrà; riproporre la questione alla Corte.

    Qual era il reato ipotizzato nel caso concreto?

    La violazione dell’art. 44, comma 1, lettera a), d.P.R. n. 380/2001 (T.U. edilizia) per aver iniziato opere di ristrutturazione con incremento di volume senza rispettare i termini previsti per la DIA e senza attendere lo spirare del periodo di 30 giorni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 236/2011 – Retroattività della lex mitior e prescrizione: art. 7 CEDU non violato

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    La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251/2005 (ex-Cirielli), nella parte in cui esclude l’applicazione dei più brevi termini di prescrizione nei processi pendenti in appello o in Cassazione. L’art. 7 CEDU non impone la retroattività della lex mitior in materia di prescrizione.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 251/2005 (cosiddetta ex-Cirielli) ha ridotto i termini di prescrizione per molti reati. La disposizione transitoria (art. 10, comma 3) escludeva l’applicazione dei nuovi termini più brevi ai processi già pendenti in grado di appello o davanti alla Cassazione. Tre giudici rimettenti (Cassazione, Corte d’appello di Venezia e Corte d’appello di Bari) hanno chiesto se tale esclusione violasse il principio di retroattività della legge penale più favorevole sancito dall’art. 7 della CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le questioni sono state sollevate in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU (come interpretato dalla Grande Camera nella sentenza Scoppola c. Italia del 17 settembre 2009, che affermava il diritto dell’accusato al trattamento più lieve). La Corte d’appello di Venezia ha aggiunto anche l’art. 111, secondo comma, Cost. (ragionevole durata del processo). Le questioni sono state riunite per essere decise con unica pronuncia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibili le questioni sollevate dalla Corte d’appello di Venezia e di Bari (per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza) e non fondata la questione sollevata dalla Corte di cassazione. L’art. 7 CEDU, nella lettura della Corte di Strasburgo, impone la retroattività della lex mitior quanto alle pene, ma non si estende alla prescrizione, che attiene al regime processuale e non alla sanzione penale sostanziale.

    Il principio

    Il principio di retroattività della legge penale più favorevole, ricavato dall’art. 7 CEDU (sentenza Scoppola), riguarda le pene e non la prescrizione del reato. La prescrizione — che incide sui tempi processuali e non sulla sanzione — non è oggetto della tutela apprestata dall’art. 7 CEDU, come confermato dalla stessa Corte di Strasburgo nella sentenza Coëme e altri c. Belgio del 22 giugno 2000.

    Domande e risposte

    Perché la prescrizione non rientra nell’art. 7 CEDU?

    Perché l’art. 7 CEDU tutela contro l’applicazione retroattiva di pene più gravi e garantisce il diritto alla pena più lieve. La prescrizione non è una pena ma un istituto processuale che regola i tempi entro cui lo Stato può esercitare l’azione penale. La Corte di Strasburgo ha confermato questa distinzione.

    La sentenza Scoppola imponeva di applicare i nuovi termini di prescrizione ai processi in corso?

    No. La Grande Camera nella sentenza Scoppola c. Italia ha affermato la retroattività della lex mitior in materia di pene, non di prescrizione. La Corte costituzionale ha ritenuto che estendere quel principio alla prescrizione sarebbe un’interpretazione non sostenuta dalla giurisprudenza di Strasburgo.

    I processi in appello o in Cassazione pendenti all’entrata in vigore della ex-Cirielli applicano quindi i vecchi termini?

    Sì, ai sensi dell’art. 10, comma 3, legge n. 251/2005. La Corte costituzionale ha confermato che questa scelta del legislatore non viola la Costituzione né la CEDU.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 235/2011 – Stabilimenti balneari e concessioni idriche in Campania: illegittimità per competenza statale

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di due disposizioni della legge della Regione Campania n. 11/2010: quella che consentiva deroghe alla pianificazione paesaggistica per strutture balneari (violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) e quella che sottraeva le concessioni idriche per acque minerali e termali alle norme sulla concorrenza (violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.).

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria regionale della Campania n. 11/2010 conteneva due disposizioni poi impugnate dallo Stato: l’art. 1 consentiva agli stabilimenti balneari di realizzare piscine e strutture permanenti in deroga agli strumenti urbanistici paesistici; l’art. 2 sottraeva le concessioni per la ricerca di acque minerali e termali all’applicazione del d.lgs. n. 59/2010 (direttiva servizi), qualificandole come “attività sanitarie”. Prima della decisione, la Regione aveva abrogato l’art. 1 con la legge n. 4/2011, ma le norme avevano già trovato applicazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, comma 1 (periodi terzo, quarto, quinto, lettera c) e ultimo capoverso) e 2 della legge reg. Campania n. 11/2010, in riferimento agli artt. 9, 70, 117 commi primo, secondo lettere e), l), m) e s), e terzo, della Costituzione. La Corte esamina tutte le questioni nonostante l’abrogazione sopravvenuta, perché le norme avevano avuto applicazione nel periodo di vigenza.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni. L’art. 1 viola l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. per invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004). L’art. 2 viola l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.: la disciplina dei servizi nel mercato interno e la tutela della concorrenza sono materie di competenza esclusiva statale, e la Regione non può sottrarre il demanio idrico all’applicazione della direttiva servizi qualificandolo come “attività sanitaria”.

    Il principio

    Le Regioni non possono derogare alla pianificazione paesaggistica statale né introdurre procedure di autorizzazione paesaggistica difformi dal Codice dei beni culturali. Analogamente, non possono sottrarre attività economiche (come le concessioni idriche) all’applicazione della normativa statale sulla concorrenza qualificandole arbitrariamente come “sanitarie”.

    Domande e risposte

    Perché la Corte ha esaminato l’art. 1 anche se già abrogato dalla Regione?

    Perché la norma aveva già; trovato applicazione concreta durante il periodo di vigenza (ad es. autorizzazioni già rilasciate per strutture permanenti). In questi casi la Corte non può dichiarare la cessazione della materia del contendere: le norme producono effetti che occorre neutralizzare con la dichiarazione di incostituzionalità.

    Cosa vieta concretamente la sentenza agli stabilimenti balneari campani?

    Vieta che una legge regionale consenta deroghe alla pianificazione paesaggistica e all’autorizzazione paesaggistica previste dal Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004). Le strutture eventualmente realizzate in forza delle norme dichiarate incostituzionali restano soggette alla verifica di conformità alla normativa statale.

    Le acque minerali e termali rientrano nella concorrenza o nella sanità?

    Ai fini del riparto di competenze tra Stato e Regioni, la disciplina delle concessioni per la ricerca e l’uso di acque minerali e termali incide sulla concorrenza e sul corretto funzionamento del mercato interno, non sulle attività sanitarie. La Regione non può sottrarle all’applicazione della direttiva servizi con una qualificazione arbitraria.

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  • Corte cost. n. 234/2011 – Opzione tra indennità di disoccupazione e assegno di invalidità

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 7, d.l. n. 148/1993 e dell’art. 1, legge n. 236/1993, nella parte in cui non prevedono per i lavoratori titolari di assegno o pensione di invalidità il diritto di optare tra tale trattamento e l’indennità ordinaria di disoccupazione, nel periodo di disoccupazione indennizzato. Violati gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Un’ex lavoratrice, titolare di assegno di invalidità parziale, era stata licenziata per riduzione del personale e aveva chiesto di optare per l’indennità di disoccupazione (più favorevole). L’INPS aveva rifiutato, poiché la legge vigente vietava il cumulo tra i due trattamenti e consentiva l’opzione solo per chi aveva diritto alla mobilità, non per chi aveva diritto alla sola disoccupazione ordinaria. Il Tribunale di Bologna ha sollevato questione di legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bologna ha impugnato l’art. 6, comma 7, d.l. n. 148/1993 e l’art. 1, legge n. 236/1993, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevedevano per i titolari di assegno di invalidità la facoltà di optare tra tale trattamento e l’indennità di disoccupazione ordinaria. La questione è stata dichiarata inammissibile in riferimento all’art. 38 Cost. (per motivazione per relationem), ma fondata in riferimento all’art. 3 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme censurate nella parte in cui non prevedono per i lavoratori titolari di assegno o pensione di invalidità — nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione — il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato. La decisione estende quanto già affermato dalla sent. n. 218/1995 (che aveva esteso l’opzione ai lavoratori in mobilità) anche ai lavoratori con sola disoccupazione ordinaria.

    Il principio

    Il lavoratore parzialmente invalido che perde il posto di lavoro si trova in una situazione di bisogno più urgente rispetto al lavoratore valido, e non può avere un trattamento deteriore. La mancata previsione del diritto di opzione tra trattamento di invalidità e indennità di disoccupazione determina una irragionevole disparità rispetto ai lavoratori in mobilità, che già godevano di tale facoltà.

    Domande e risposte

    Cosa succedeva prima di questa sentenza al lavoratore invalido disoccupato?

    Poteva percepire solo il suo assegno parziale di invalidità, anche se l’indennità di disoccupazione sarebbe stata più favorevole. Non aveva la possibilità di optare per il trattamento migliore, a differenza dei colleghi collocati in mobilità (per i quali la legge già prevedeva l’opzione dal 1994).

    Qual è la differenza tra mobilità e disoccupazione ordinaria rispetto a questa vicenda?

    La legge n. 236/1993, integrata dalla sent. n. 218/1995, già; consentiva l’opzione ai lavoratori in mobilità. Il diritto di opzione per i titolari di sola indennità ordinaria di disoccupazione era invece escluso, determinando la disparità che la Corte ha ora censurato.

    L’opzione si applica per tutto il periodo di disoccupazione?

    Sì, ma limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato. Durante tale periodo il lavoratore può scegliere il trattamento più favorevole; scaduto il periodo di indennizzo, riprende a percepire solo l’assegno di invalidità.

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  • Corte cost. n. 233/2011 – Contestazioni a catena e retrodatazione dei termini cautelari

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 297, comma 3, c.p.p. nella parte in cui non prevede che la regola sulla decorrenza dei termini cautelari si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l’imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato prima dell’adozione della seconda misura. Violati gli artt. 3 e 13, quinto comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 297, comma 3, c.p.p. disciplina le cosiddette “contestazioni a catena”: quando un imputato è raggiunto da più ordinanze cautelari per fatti diversi commessi prima della prima ordinanza, i termini di durata della seconda misura devono essere retrodatati alla data della prima, per evitare che artificiose dilazioni dell’autorità giudiziaria prolunghino indebitamente la custodia. Le Sezioni Unite della Cassazione avevano però escluso tale retrodatazione quando sulla prima ordinanza fosse già formato il giudicato prima della seconda misura.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 13, quinto comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui la norma — secondo il “diritto vivente” delle Sezioni Unite — “impedisce la retrodatazione della custodia cautelare nelle ipotesi in cui per i fatti contestati nella prima ordinanza l’imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, prima della adozione della seconda misura”.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 297, comma 3, c.p.p. nella parte in cui — con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi — non prevede che la regola sulla decorrenza dei termini si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l’imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all’adozione della seconda misura. La censura sull’art. 27, secondo comma, Cost. è assorbita.

    Il principio

    La circostanza che si sia formato un giudicato sui fatti oggetto della prima ordinanza cautelare — evento che dipende da fattori anche casuali, come la scelta di riti alternativi o la mancata impugnazione — non può impedire la retrodatazione dei termini della seconda misura cautelare. Ciò determinerebbe irragionevole disparità di trattamento tra coimputati in situazioni eguali e aprirebbe la via all’elusione dei limiti massimi di durata della custodia cautelare.

    Domande e risposte

    Cosa sono le “contestazioni a catena”?

    Sono la prassi — artificiosa o colpevole — per cui l’autorità giudiziaria emette in momenti successivi più ordinanze cautelari per reati che avrebbe potuto contestare tutti insieme fin dall’inizio, prolungando così la durata complessiva della custodia oltre i limiti massimi di legge.

    Perché il giudicato sulla prima ordinanza non può bloccare la retrodatazione?

    Perché la formazione del giudicato dipende da circostanze anche casuali (scelta del rito abbreviato, mancata impugnazione) e non da ragioni legate alle esigenze cautelari. Penalizzare chi ha scelto riti alternativi o non ha impugnato la condanna sarebbe irragionevole rispetto a chi si trova in situazione analoga ma ha il processo ancora in corso.

    Qual era il “diritto vivente” che la Corte ha censurato?

    La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 20780/2009, che aveva affermato la non operatività della retrodatazione quando sulla prima ordinanza si fosse formato il giudicato prima dell’adozione della seconda misura. La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale questa interpretazione.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza: la disparità; tra coimputati a seconda del giudicato è irragionevole
    • Art. 13 della Costituzione — quinto comma: i termini massimi di custodia cautelare devono essere predeterminati dalla legge
  • Corte cost. n. 232/2011 – Zone a burocrazia zero nel Meridione e competenze regionali

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 del d.l. n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010) nella parte in cui le “zone a burocrazia zero” si applicano anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell’ambito delle materie di competenza regionale concorrente e residuale, violando gli artt. 117 e 118 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 43 del decreto-legge n. 78/2010 prevedeva l’istituzione, nel Meridione d’Italia, di “zone a burocrazia zero” in cui tutti i procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte per le “nuove iniziative produttive” sarebbero stati gestiti in via esclusiva da un Commissario di Governo, con silenzio-assenso dopo 30 giorni. La Regione Puglia ha impugnato la norma perché invadeva le competenze regionali su materie di legislazione concorrente e residuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Puglia ha sollevato questione in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione. La norma, avendo portata applicativa generalizzata su tutti i procedimenti amministrativi — a prescindere dalla materia — incideva anche sui procedimenti relativi a materie di competenza regionale, senza rispettare il principio di sussidiarietà e il vincolo di correlazione tra competenza legislativa e allocazione delle funzioni amministrative.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 d.l. n. 78/2010 nella parte in cui è destinato ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l’ambito delle materie di competenza regionale concorrente e residuale. Viene così preservato l’ambito di competenza regionale, mentre la norma può restare valida per i procedimenti nelle materie di esclusiva competenza statale.

    Il principio

    Lo Stato può allocare funzioni amministrative nelle materie di propria competenza legislativa, anche avocandole in sussidiarietà, ma deve rispettare il vincolo di correlazione con la competenza legislativa: non può attrarre a sé in via generalizzata la gestione di procedimenti afferenti a materie di competenza regionale concorrente o residuale, senza motivazione adeguata e senza un’intesa con le Regioni interessate.

    Domande e risposte

    Le zone a burocrazia zero sono state eliminate del tutto?

    No. La Corte ha dichiarato l’illegittimità solo nella parte in cui la norma si applicava alle materie di competenza regionale. L’istituto restava valido per i procedimenti rientranti nelle materie di competenza esclusiva statale.

    Cosa è la “chiamata in sussidiarietà” e perché fallisce in questo caso?

    La chiamata in sussidiarietà è il meccanismo per cui lo Stato, per ragioni di esercizio unitario, attrae a sé funzioni amministrative altrimenti regionali. La Corte ha ritenuto che l’art. 43 non motivasse adeguatamente la necessità di tale attrazione generalizzata, difettando dei presupposti per una legittima chiamata in sussidiarietà.

    La Regione Puglia aveva rispettato i termini per impugnare il decreto-legge?

    Sì. La Corte ha respinto l’eccezione di tardività sollevata dall’Avvocatura dello Stato, ribadendo che la Regione può impugnare norme del decreto-legge anche dopo la conversione in legge, poiché solo con quest’ultima il quadro normativo acquista stabilità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 231/2011 – Custodia cautelare obbligatoria per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p. nella parte in cui, in presenza di gravi indizi per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990), imponeva la custodia cautelare in carcere senza consentire al giudice di applicare misure meno afflittive anche quando le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte altrimenti.

    Di cosa si tratta

    L’art. 275, comma 3, c.p.p., come modificato dal d.l. n. 11/2009, prevedeva che per alcuni reati gravi — tra cui l’associazione per il traffico di stupefacenti (art. 74 T.U. stupefacenti) — in presenza di gravi indizi di colpevolezza si dovesse applicare obbligatoriamente la custodia in carcere, salvo che non vi fossero esigenze cautelari. Il giudice non poteva scegliere misure alternative anche quando elementi concreti del caso specifico avrebbero consentito di soddisfare le esigenze cautelari con strumenti meno afflittivi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui la norma non consente di applicare misure diverse e meno afflittive della custodia in carcere per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Il caso riguardava un’imputata già condannata in primo grado a nove anni per partecipazione all’associazione, con esigenze cautelari residue ma attenuate.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p. nella parte in cui non fa salva, rispetto al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. La decisione segue le precedenti sentenze n. 265/2010 (delitti a sfondo sessuale) e n. 164/2011 (omicidio volontario).

    Il principio

    La presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere è costituzionalmente legittima solo per i delitti di mafia, rispetto ai quali la pericolosità sociale è presunta in modo ragionevole dall’esperienza. Per tutti gli altri reati, anche gravi come il traffico associato di stupefacenti, la presunzione deve essere relativa: il giudice deve poter valutare le circostanze concrete del singolo caso.

    Domande e risposte

    Dopo questa sentenza, chi è accusato di associazione per traffico di droga può ottenere gli arresti domiciliari?

    Sì, ma solo se il giudice accerta in concreto che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure meno afflittive. La presunzione diventa relativa: spetta alla difesa produrre elementi specifici che dimostrino l’adeguatezza di misure alternative alla custodia in carcere.

    Perché il delitto di associazione mafiosa è trattato diversamente?

    Perché la Corte ha ritenuto che la pericolosità qualificata dei sodalizi mafiosi — per struttura, ramificazioni e capacità; di intimidazione — giustifichi razionalmente una presunzione assoluta. Per l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, invece, i fatti possono presentare disvalori molto differenziati, anche in contesti familiari o di basso livello criminale.

    Questa sentenza si applica anche alle fattispecie di lieve entità; ex art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti?

    La Corte ha precisato di non pronunciarsi sull’ipotesi dell’art. 74, comma 6 (associazione per commettere fatti di lieve entità), lasciando al giudice di merito la valutazione se la presunzione relativa introdotta dalla sentenza si applichi anche in quel caso.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza: la presunzione assoluta creava disparità irragionevole tra imputati in situazioni diverse
    • Art. 13 della Costituzione — inviolabilità della libertà personale, parametro direttamente inciso dalla custodia cautelare obbligatoria
    • Art. 27 della Costituzione — presunzione di non colpevolezza: le misure cautelari non possono anticipare la pena
  • Corte cost. n. 230/2011 – Albi professionali sportivi e competenza statale sulle professioni

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera m), 11, commi 5, 6 e 7, e 17, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Calabria n. 28/2010, che istituiva albi professionali per figure operanti in ambito sportivo. Violato l’art. 117, terzo comma, Cost.: l’individuazione delle figure professionali e l’istituzione dei relativi albi spetta esclusivamente al legislatore statale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria aveva emanato una legge organica sullo sport che, tra le altre cose, istituiva albi professionali per figure operanti in ambito sportivo (istruttori, tecnici federali, dirigenti sportivi, fisioterapisti sportivi, massaggiatori ecc.), prevedendo che l’iscrizione richiedesse titoli specifici conseguiti attraverso corsi appositi. La Giunta regionale avrebbe avuto il potere di definire i profili professionali non disciplinati dalla legge statale e di costituire i relativi albi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato le disposizioni citate in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (materia concorrente “professioni”). Il giudice rimettente è il Governo in via principale. Le norme censurate operavano su duplice livello: definire nuovi profili professionali e istituire albi regionali.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni impugnate. L’individuazione delle figure professionali e l’istituzione dei relativi albi hanno carattere di principio fondamentale e competono al solo legislatore statale. La Regione non può creare nuove professioni, introdurre diversificazioni nell’unica figura professionale disciplinata dalla legge statale, né assegnare tali compiti all’amministrazione regionale.

    Il principio

    Nella materia concorrente “professioni” (art. 117, terzo comma, Cost.), l’individuazione normativa della professione — con la sua funzione costitutiva rispetto all’albo — ha carattere di principio fondamentale riservato al legislatore statale, indipendentemente dall’oggetto su cui si esercita l’attività professionale (nella specie, l’ambito sportivo).

    Domande e risposte

    Cosa possono fare le Regioni in materia di professioni sportive?

    Le Regioni possono emanare norme di dettaglio che non incidano sull’individuazione delle figure professionali e sull’istituzione degli albi, che rimangono riservati allo Stato. Possono ad esempio disciplinare aspetti organizzativi locali dell’attività sportiva, ma non creare nuove professioni regolamentate.

    Il fatto che la legge statale non disciplinasse alcune figure sportive giustificava l’intervento regionale?

    No. La Corte ha escluso che la Regione possa “riempire un vuoto normativo” avocando a sé la competenza statale. Se lo Stato non ha disciplinato una certa figura professionale in ambito sportivo, la Regione non può surrogarsi definendola autonomamente con un proprio albo.

    Sono coinvolti anche i fisioterapisti e i massaggiatori sportivi?

    Sì. La legge regionale attribuiva al fisioterapista sportivo requisiti formativi diversi da quelli statali, e istituiva un albo per i massaggiatori sportivi non previsto dalla legge n. 403/1971. Entrambi questi interventi eccedevano la competenza regionale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — terzo comma: le professioni rientrano nella legislazione concorrente; i principi fondamentali spettano allo Stato
  • Corte cost. n. 229/2011 – Patto di stabilità territoriale e termine per la comunicazione dei dati

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Sardegna n. 16/2010, nella parte in cui fissava termini per la comunicazione dei dati sul patto di stabilità degli enti locali incompatibili con quelli stabiliti dalla normativa statale. Violato l’art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna aveva adottato una legge sul patto di stabilità territoriale che, tra l’altro, fissava al 30 settembre di ciascun anno (e in via transitoria a sette giorni dall’entrata in vigore della legge per il 2010) il termine entro cui gli enti locali dovevano trasmettere alla Regione le richieste di modifica degli obiettivi. La normativa statale imponeva invece una comunicazione al Ministero dell’economia entro maggio (poi giugno) di ciascun anno, rendendo impossibile il monitoraggio nazionale dei saldi di finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 6 della legge reg. Sardegna n. 16/2010, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 119, secondo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, nonché all’art. 3, comma 1, lettera b), e al Titolo III della legge cost. n. 3/1948 (Statuto speciale per la Sardegna). La questione è fondata in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge reg. Sardegna n. 16/2010 per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. Le restanti censure sono assorbite. Non è consentito alle Regioni, comprese quelle ad autonomia differenziata, modificare i termini per la trasmissione dei dati relativi alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica in modo da rendere impossibile il monitoraggio nazionale.

    Il principio

    Non le singole date stabilite dalle leggi statali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ma il necessario allineamento cronologico che consenta lo svolgimento armonico e coordinato di tutte le procedure atte a rendere concreto l’impegno a osservare il patto di stabilità. Anche le Regioni a statuto speciale sono vincolate da tale principio.

    Domande e risposte

    Perché la Regione Sardegna non poteva fissare autonomamente i termini?

    Perché il coordinamento della finanza pubblica è materia di legislazione concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali (tra cui l’allineamento cronologico delle comunicazioni), e le Regioni non possono stabilire termini che rendano impossibile il monitoraggio nazionale dei saldi di finanza pubblica.

    Lo Statuto speciale sardo proteggeva la norma impugnata?

    No. La stessa legge regionale riconosceva l’applicabilità nei confronti della Sardegna delle disposizioni statali sul patto di stabilità interno. L’autonomia speciale non può essere invocata per sottrarsi agli obblighi di coordinamento della finanza pubblica.

    Cosa succede se gli enti locali trasmettono i dati in ritardo rispetto ai termini nazionali?

    Il Ministero dell’economia non può effettuare il monitoraggio semestrale previsto dalla legge, con conseguente impossibilità di verificare il mantenimento dei saldi di finanza pubblica e di acquisire elementi informativi necessari per il quadro complessivo della finanza pubblica.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 228/2011 – Decadenza automatica dei dirigenti sanitari e buon andamento della PA

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 20/2006, che prevedeva la decadenza automatica del direttore amministrativo e sanitario delle ASL entro tre mesi dalla nomina del nuovo direttore generale, senza garanzie procedimentali e senza indennizzo. La norma viola gli artt. 97 e 98 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Una legge della Regione Abruzzo stabiliva che i direttori amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali cessassero automaticamente dall’incarico entro tre mesi dalla data di insediamento del nuovo direttore generale, se questi non li confermava. In caso di mancata conferma, non era previsto alcun compenso o indennizzo. La questione è stata sollevata dalla Corte d’appello di L’Aquila nel corso di un giudizio promosso da un ex direttore sanitario licenziato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di L’Aquila ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 20/2006, in riferimento agli artt. 97, primo comma, e 98, primo comma, della Costituzione (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione). Il meccanismo consentiva al nuovo direttore generale un potere discrezionale, incondizionato e assoluto di rimuovere i dirigenti sanitari senza obbligo di motivazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 20/2006. La decadenza automatica e generalizzata di tutti i direttori amministrativi e sanitari, senza vincoli né obbligo di motivazione, lede il principio di buon andamento (art. 97 Cost.) e il correlato principio di continuità dell’azione amministrativa, come più volte affermato dalla stessa Corte (sentenze n. 81/2010, n. 103/2007, n. 161/2008).

    Il principio

    La cessazione automatica, ex lege e generalizzata, degli incarichi dirigenziali “interni” di livello generale viola, in carenza di idonee garanzie procedimentali, i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.) e il principio di continuità dell’azione amministrativa. Il cosiddetto spoils system è ammissibile solo per i vertici politico-amministrativi fiduciari, non per i dirigenti tecnico-gestionali.

    Domande e risposte

    Cos’è lo spoils system e quando è ammissibile?

    Lo spoils system è il meccanismo per cui i nuovi vertici politici sostituiscono i dirigenti in carica. La Corte lo ammette solo per le posizioni di diretta fiducia politica (ad es. i capi di gabinetto), non per i dirigenti tecnico-gestionali come i direttori sanitari e amministrativi delle ASL, per i quali occorrono garanzie procedimentali.

    Perché la mancata previsione di indennizzo aggravava il vizio?

    Perché in assenza di qualsiasi forma di ristoro economico, la rimozione arbitraria diventa ancora più lesiva del principio di buon andamento: la collettività non solo perde la continuità dell’azione dirigenziale, ma la norma non offre nemmeno un meccanismo compensativo che attenuasse il pregiudizio.

    Quali garanzie deve prevedere una legge regionale per rimuovere un dirigente sanitario?

    Devono esistere garanzie procedimentali idonee: motivazione della decisione di non conferma, valutazione delle ragioni oggettive legate al comportamento del dirigente o alle esigenze organizzative, e possibilità di contraddittorio. La semplice discrezionalità incondizionata del nuovo direttore generale non è sufficiente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 227/2011 – Legittimità costituzionale della legge regionale FVG in materia ambientale e venatoria

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    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 113 e 115, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17/2010 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente. Le restanti censure sono dichiarate inammissibili o non fondate.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato diverse disposizioni della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 2010 (legge di manutenzione dell’ordinamento regionale), contestando norme in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) per impianti idroelettrici di piccola derivazione, disciplina delle zone di protezione speciale per gli uccelli selvatici, e disposizioni in materia venatoria. La questione riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di tutela dell’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorrente ha impugnato gli artt. 108, comma 1, 113, 115, commi 1, 2 e 3, 145, comma 11, punto c), e 151 della legge reg. FVG n. 17/2010, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, agli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e a varie direttive europee (2009/147/CE, 2001/42/CE, 85/337/CEE). Il giudice rimettente è il Presidente del Consiglio dei ministri in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 113 e 115, commi 1, 2 e 3, della legge reg. FVG n. 17/2010 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Dichiara inammissibili le censure riferite all’art. 117, primo comma, Cost. e alle direttive europee (per omessa menzione nella delibera di impugnazione). Dichiara non fondate le questioni relative agli artt. 145, comma 11, lettera c), e 151 della medesima legge regionale.

    Il principio

    Le Regioni, anche a statuto speciale, non possono derogare alla normativa statale in materia di tutela dell’ambiente, che costituisce materia di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Le questioni di legittimità costituzionale sono inammissibili quando la relativa censura sia omessa nella delibera di impugnazione del Consiglio dei ministri.

    Domande e risposte

    Cosa ha dichiarato illegittimo la Corte nella legge FVG?

    Gli artt. 113 e 115, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 17/2010 del Friuli-Venezia Giulia, perché in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

    Perché alcune censure sono state dichiarate inammissibili?

    Perché nella delibera del Consiglio dei ministri che autorizzava l’impugnazione non vi era alcun accenno alle violazioni di norme comunitarie o dell’art. 117, primo comma, Cost. La Corte ha ribadito che l’omissione nella delibera di impugnazione determina inammissibilità della questione.

    Le Regioni a statuto speciale possono legiferare diversamente in materia ambientale?

    No. La tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva statale e vincola anche le Regioni a statuto speciale come il Friuli-Venezia Giulia, che non possono introdurre deroghe alla normativa statale di protezione ambientale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni; lettera s) attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente