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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera m), 11, commi 5, 6 e 7, e 17, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Calabria n. 28/2010, che istituiva albi professionali per figure operanti in ambito sportivo. Violato l’art. 117, terzo comma, Cost.: l’individuazione delle figure professionali e l’istituzione dei relativi albi spetta esclusivamente al legislatore statale.

Di cosa si tratta

La Regione Calabria aveva emanato una legge organica sullo sport che, tra le altre cose, istituiva albi professionali per figure operanti in ambito sportivo (istruttori, tecnici federali, dirigenti sportivi, fisioterapisti sportivi, massaggiatori ecc.), prevedendo che l’iscrizione richiedesse titoli specifici conseguiti attraverso corsi appositi. La Giunta regionale avrebbe avuto il potere di definire i profili professionali non disciplinati dalla legge statale e di costituire i relativi albi.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato le disposizioni citate in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (materia concorrente “professioni”). Il giudice rimettente è il Governo in via principale. Le norme censurate operavano su duplice livello: definire nuovi profili professionali e istituire albi regionali.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni impugnate. L’individuazione delle figure professionali e l’istituzione dei relativi albi hanno carattere di principio fondamentale e competono al solo legislatore statale. La Regione non può creare nuove professioni, introdurre diversificazioni nell’unica figura professionale disciplinata dalla legge statale, né assegnare tali compiti all’amministrazione regionale.

Il principio

Nella materia concorrente “professioni” (art. 117, terzo comma, Cost.), l’individuazione normativa della professione — con la sua funzione costitutiva rispetto all’albo — ha carattere di principio fondamentale riservato al legislatore statale, indipendentemente dall’oggetto su cui si esercita l’attività professionale (nella specie, l’ambito sportivo).

Domande e risposte

Cosa possono fare le Regioni in materia di professioni sportive?

Le Regioni possono emanare norme di dettaglio che non incidano sull’individuazione delle figure professionali e sull’istituzione degli albi, che rimangono riservati allo Stato. Possono ad esempio disciplinare aspetti organizzativi locali dell’attività sportiva, ma non creare nuove professioni regolamentate.

Il fatto che la legge statale non disciplinasse alcune figure sportive giustificava l’intervento regionale?

No. La Corte ha escluso che la Regione possa “riempire un vuoto normativo” avocando a sé la competenza statale. Se lo Stato non ha disciplinato una certa figura professionale in ambito sportivo, la Regione non può surrogarsi definendola autonomamente con un proprio albo.

Sono coinvolti anche i fisioterapisti e i massaggiatori sportivi?

Sì. La legge regionale attribuiva al fisioterapista sportivo requisiti formativi diversi da quelli statali, e istituiva un albo per i massaggiatori sportivi non previsto dalla legge n. 403/1971. Entrambi questi interventi eccedevano la competenza regionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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