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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Sardegna n. 16/2010, nella parte in cui fissava termini per la comunicazione dei dati sul patto di stabilità degli enti locali incompatibili con quelli stabiliti dalla normativa statale. Violato l’art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Di cosa si tratta
La Regione Sardegna aveva adottato una legge sul patto di stabilità territoriale che, tra l’altro, fissava al 30 settembre di ciascun anno (e in via transitoria a sette giorni dall’entrata in vigore della legge per il 2010) il termine entro cui gli enti locali dovevano trasmettere alla Regione le richieste di modifica degli obiettivi. La normativa statale imponeva invece una comunicazione al Ministero dell’economia entro maggio (poi giugno) di ciascun anno, rendendo impossibile il monitoraggio nazionale dei saldi di finanza pubblica.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 6 della legge reg. Sardegna n. 16/2010, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 119, secondo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, nonché all’art. 3, comma 1, lettera b), e al Titolo III della legge cost. n. 3/1948 (Statuto speciale per la Sardegna). La questione è fondata in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge reg. Sardegna n. 16/2010 per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. Le restanti censure sono assorbite. Non è consentito alle Regioni, comprese quelle ad autonomia differenziata, modificare i termini per la trasmissione dei dati relativi alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica in modo da rendere impossibile il monitoraggio nazionale.
Il principio
Non le singole date stabilite dalle leggi statali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ma il necessario allineamento cronologico che consenta lo svolgimento armonico e coordinato di tutte le procedure atte a rendere concreto l’impegno a osservare il patto di stabilità. Anche le Regioni a statuto speciale sono vincolate da tale principio.
Domande e risposte
Perché la Regione Sardegna non poteva fissare autonomamente i termini?
Perché il coordinamento della finanza pubblica è materia di legislazione concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali (tra cui l’allineamento cronologico delle comunicazioni), e le Regioni non possono stabilire termini che rendano impossibile il monitoraggio nazionale dei saldi di finanza pubblica.
Lo Statuto speciale sardo proteggeva la norma impugnata?
No. La stessa legge regionale riconosceva l’applicabilità nei confronti della Sardegna delle disposizioni statali sul patto di stabilità interno. L’autonomia speciale non può essere invocata per sottrarsi agli obblighi di coordinamento della finanza pubblica.
Cosa succede se gli enti locali trasmettono i dati in ritardo rispetto ai termini nazionali?
Il Ministero dell’economia non può effettuare il monitoraggio semestrale previsto dalla legge, con conseguente impossibilità di verificare il mantenimento dei saldi di finanza pubblica e di acquisire elementi informativi necessari per il quadro complessivo della finanza pubblica.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — terzo comma: coordinamento della finanza pubblica come materia di legislazione concorrente
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria degli enti territoriali nei limiti dell’equilibrio dei bilanci
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