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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Presidente del Consiglio avverso gli artt. 2, comma 6, e 7, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16/2010, dopo che la Regione ha modificato le norme in modo sostanzialmente conforme ai rilievi statali e le parti hanno concordemente chiesto tale declaratoria.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato due disposizioni della legge reg. FVG n. 16/2010 in materia di personale: l’art. 2, comma 6, che prevedeva un’integrazione delle risorse destinate al sistema premiale del personale non dirigente (ritenuta in contrasto con le norme statali di contenimento della spesa pubblica ex d.l. n. 78/2010), e l’art. 7, comma 1, che consentiva il conferimento di incarichi dirigenziali esterni oltre la soglia del 15% prevista dalla normativa statale.

La questione di legittimità costituzionale

Il ricorrente aveva invocato gli artt. 3, 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione. In particolare: l’art. 2, comma 6, violava i principi fondamentali statali di contenimento della spesa per il trattamento accessorio del personale regionale; l’art. 7, comma 1, consentiva il superamento della soglia massima per gli incarichi dirigenziali a contratto senza adeguata motivazione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Nel corso del giudizio, la Regione ha modificato entrambe le disposizioni in modo sostanzialmente conforme ai rilievi statali: le norme censurate non hanno avuto applicazione medio tempore, e le parti — Avvocatura generale dello Stato e difesa regionale — hanno concordemente chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Il principio

Quando le norme impugnate sono modificate in modo pienamente satisfattivo rispetto alle pretese del ricorrente, senza aver avuto applicazione medio tempore, e le parti concordano sulla cessazione del contendere, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere senza pronunciarsi nel merito costituzionale.

Domande e risposte

Cosa significava l’art. 2, comma 6, della legge FVG censurata?

Prevedeva che, se gli obiettivi assegnati alle strutture regionali fossero stati raggiunti nella misura dell’80%, a valere dall’anno 2010 le risorse per il sistema premiale del personale non dirigente potessero essere integrate. Ciò avrebbe potuto violare i tetti al trattamento accessorio del personale fissati dal d.l. n. 78/2010.

Cosa è cambiato per far cessare la materia del contendere?

La Regione ha modificato le norme: la soglia per gli incarichi dirigenziali esterni è stata riportata al 15% vigente a livello nazionale (con obbligo di motivazione specifica), eliminando il contrasto con la normativa statale. L’Avvocatura generale dello Stato ha preso atto della conformità; e ha aderito alla richiesta regionale di cessazione.

La cessazione della materia del contendere significa che le norme originarie erano legittime?

No. La declaratoria di cessazione è una pronuncia processuale che non entra nel merito della legittimità delle norme originarie. Significa solo che, per sopravvenuta modifica satisfattiva e mancanza di applicazione pregressa, non sussiste più un interesse attuale alla decisione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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