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La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Catanzaro (sezione del riesame), rimettente di questione sull’art. 275, comma 4, c.p.p., dopo che la sopravvenuta sentenza n. 231/2011 ha dichiarato l’incostituzionalità del comma 3 dello stesso articolo, mutando il quadro normativo rilevante ai fini del giudizio principale.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Catanzaro (riesame) aveva sollevato questione sull’art. 275, comma 4, c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che non potesse essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputata fosse la madre di un figlio minore invalido al 100%, convivente, che necessitasse della costante presenza materna. L’imputata era gravemente indiziata di associazione per traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990).
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Catanzaro ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui l’art. 275, comma 4, c.p.p. non estendeva il divieto di custodia cautelare in carcere alla madre di un figlio minore disabile che necessiti della sua costante presenza. Tuttavia, la questione era strettamente connessa al regime della presunzione assoluta del comma 3 per i reati di cui all’art. 74 T.U. stupefacenti.
La decisione della Corte
La Corte ordina la restituzione degli atti al rimettente. La sentenza n. 231/2011, intervenuta successivamente all’ordinanza di rimessione, ha dichiarato l’incostituzionalità della presunzione assoluta del comma 3 dell’art. 275 c.p.p. per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, rendendo possibile al giudice di valutare elementi concreti per applicare misure alternative. Ciò può incidere sulla rilevanza della questione sollevata sul comma 4.
Il principio
Quando una sentenza della Corte costituzionale sopravvenuta nel corso del giudizio incidente modifica il quadro normativo in modo tale da poter influire sulla rilevanza della questione rimessa, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo perché rivaluti se la questione permanga rilevante nel giudizio principale.
Domande e risposte
Perché la sent. n. 231/2011 rileva anche sulla questione del comma 4?
Perché la presunzione assoluta del comma 3 (che imponeva la custodia in carcere per l’art. 74 T.U. stupefacenti senza possibilità di misure alternative) era il presupposto che rendeva necessaria la questione sul comma 4. Venuta meno quella presunzione, il giudice può già valutare in concreto se le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse, anche tenendo conto della situazione familiare dell’imputata.
La madre di un figlio minore disabile può sempre evitare la custodia in carcere?
No. Il comma 4 dell’art. 275 c.p.p. prevede alcune tutele per la madre di figli minori di età; o malati, ma non dà diritto automatico agli arresti domiciliari. Il giudice deve valutare le esigenze cautelari concrete e la presenza di elementi specifici che consentano misure alternative.
Il caso è stato risolto definitivamente con questa ordinanza?
No. La Corte non ha deciso nel merito. Ha restituito gli atti al Tribunale di Catanzaro perché valuti se la questione è ancora rilevante dopo la sent. n. 231/2011, e in caso affermativo possa riproporla.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza, parametro invocato dal rimettente per la disciplina della madre di figlio disabile
- Art. 13 della Costituzione — inviolabilità della libertà personale, rilevante per il regime della custodia cautelare
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