Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione), nella parte in cui non prevede l’attenuante di lieve entità analoga a quella dell’art. 3 della legge n. 718/1985 sulla cattura di ostaggi. La questione è mal posta e il petitum non è correttamente formulato.
Di cosa si tratta
Il GUP del Tribunale di Venezia stava giudicando tre cittadini nigeriani accusati di aver sequestrato un connazionale allo scopo di ottenere 2.100 euro di riscatto. L’art. 630 c.p. prevede la pena della reclusione da 25 a 30 anni, senza alcuna attenuante per fatti di lieve entità, mentre l’art. 3 della legge n. 718/1985 (ratifica della convenzione contro la cattura di ostaggi) prevede una significativa riduzione per i “fatti di lieve entità”. Il rimettente chiedeva di estendere tale attenuante all’art. 630 c.p.
La questione di legittimità costituzionale
Il GUP del Tribunale di Venezia ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui l’art. 630 c.p. non prevede, per il sequestro di persona a scopo di estorsione, l’attenuante per i fatti di lieve entità prevista dall’art. 3, legge n. 718/1985 (applicazione delle pene dell’art. 605 c.p. aumentate della metà ai due terzi).
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il termine di comparazione specificamente evocato dal rimettente (art. 3, legge n. 718/1985) non è omogeneo all’art. 630 c.p.: le due fattispecie hanno presupposti e finalità diversi. Inoltre, la parte privata aveva prospettato un diverso petitum (riferimento all’art. 311 c.p.), ma ciò non modifica la questione come sollevata, che resta focalizzata sull’art. 3 della legge n. 718/1985 come unico termine di comparazione.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale per omessa previsione di una norma di favore è manifestamente infondata quando il tertium comparationis indicato dal rimettente non è omogeneo alla norma impugnata, così che l’estensione richiesta risulterebbe arbitraria. Argomenti della parte privata che prospettino un diverso termine di raffronto non modificano il petitum come formulato nell’ordinanza di rimessione.
Domande e risposte
Perché l’art. 630 c.p. prevede pene così elevate anche per fatti di modesto valore?
La pena da 25 a 30 anni fu introdotta tra il 1978 e il 1980 per contrastare il fenomeno dei sequestri di persona a opera di organizzazioni criminali che chiedevano riscatti elevatissimi. La Corte ha riconosciuto che per fatti analoghi a quello in esame (sequestro da 2.100 euro) la pena appare sproporzionata, ma ha dichiarato la questione mal posta perché il termine di raffronto scelto non è adeguato.
Cosa differenzia il sequestro di persona a scopo di estorsione dalla cattura di ostaggi?
L’art. 630 c.p. tutela la libertà personale della vittima e il patrimonio del soggetto che paga il riscatto. La legge n. 718/1985 sulla cattura di ostaggi ha finalità diverse (attuazione di una convenzione internazionale) e presupposti applicativi non comparabili. La Corte ha ritenuto che i due istituti non siano omogenei ai fini del giudizio di uguaglianza.
Esiste un’altra via per attenuare la pena in casi di sequestro di modesta entità?
La parte privata aveva prospettato il riferimento all’art. 311 c.p. (circostanza attenuante per il sequestro di lieve entità), ma la Corte ha precisato che tale argomento, non essendo il petitum dell’ordinanza di rimessione, non può essere esaminato in questo giudizio. La questione resta aperta e potrà essere riproposta con un petitum diverso.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza: parametro per valutare la proporzionalità della pena rispetto a fatti di diversa gravità
- Art. 27 della Costituzione — terzo comma: finalità rieducativa della pena, rilevante per il giudizio di proporzionalità
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.