Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti della Procura della Repubblica e del GIP di Milano, per aver proceduto in via ordinaria con richiesta di giudizio immediato nei confronti del Presidente del Consiglio in carica (Berlusconi) senza trasmettere gli atti al Collegio per i reati ministeriali. La Corte ammette il conflitto nella fase di ammissibilità.
Di cosa si tratta
La Procura di Milano aveva indagato il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi per concussione (artt. 317 e 600-bis c.p.), chiedendo il giudizio immediato. Il GIP aveva emesso decreto di giudizio immediato. La Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione sostenendo che il reato avesse natura ministeriale e che pertanto gli atti avrebbero dovuto essere trasmessi al Collegio per i reati ministeriali, con preventiva comunicazione alla Camera. Mancando tale comunicazione, la Camera non aveva potuto esercitare le proprie attribuzioni costituzionali.
La questione nel conflitto di attribuzione
La Camera dei deputati ha chiesto che la Corte dichiarasse che non spettava alla Procura di Milano svolgere indagini e richiedere il giudizio immediato per il contestato delitto di concussione senza trasmettere gli atti al Collegio per i reati ministeriali (ai sensi della legge cost. n. 1/1989), e che non spettava al GIP emettere il decreto di giudizio immediato senza rilevare la necessità di tale trasmissione. La Camera chiedeva l’annullamento degli atti adottati.
La decisione della Corte
La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione. Nella fase di ammissibilità (ai sensi dell’art. 37, legge n. 87/1953), la Corte si limita a verificare se il conflitto sia astrattamente configurabile (soggetti legittimati e oggetto del conflitto). La decisione nel merito è rinviata alla fase successiva, dopo la notifica del ricorso ai resistenti. La Corte dispone le comunicazioni e notifiche necessarie.
Il principio
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la fase di ammissibilità verifica solo se il conflitto sia astrattamente configurabile: se il ricorrente è un potere dello Stato, se i resistenti lo sono, e se sussiste una menomazione delle attribuzioni costituzionali almeno prospettabile. Nel merito, la Corte deciderà se il delitto di concussione contestato avesse carattere ministeriale o ordinario.
Domande e risposte
Cos’è il Collegio per i reati ministeriali?
Il Collegio per i reati ministeriali è l’organo previsto dalla legge cost. n. 1/1989 (che ha attuato l’art. 96 Cost.) competente a vagliare le richieste di autorizzazione a procedere per i reati commessi dal Presidente del Consiglio e dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni. Prima di procedere, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti a tale Collegio e, ove si ritenga che il reato sia ministeriale, ottenere l’autorizzazione della Camera competente.
Perché la Camera sosteneva che la concussione fosse un reato ministeriale?
La Giunta per le autorizzazioni della Camera aveva ritenuto prospettabile che il reato di concussione contestato a Berlusconi fosse commesso “nell’esercizio delle funzioni di governo”, in ragione di una serie di elementi che collegavano la condotta alla carica istituzionale. La Procura di Milano aveva invece escluso la natura ministeriale, procedendo in via ordinaria.
Questa ordinanza ha deciso chi aveva ragione?
No. Si tratta di una decisione sulla sola ammissibilità del conflitto. La Corte si è limitata a verificare che il conflitto fosse astrattamente configurabile, rinviando al giudizio nel merito (da celebrarsi dopo le notifiche) la decisione su chi dei contendenti avesse ragione sulla natura ministeriale o ordinaria del reato.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — richiamato per i parametri di legittimità costituzionale del procedimento
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.