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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di due disposizioni della legge della Regione Campania n. 11/2010: quella che consentiva deroghe alla pianificazione paesaggistica per strutture balneari (violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) e quella che sottraeva le concessioni idriche per acque minerali e termali alle norme sulla concorrenza (violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.).

Di cosa si tratta

La legge finanziaria regionale della Campania n. 11/2010 conteneva due disposizioni poi impugnate dallo Stato: l’art. 1 consentiva agli stabilimenti balneari di realizzare piscine e strutture permanenti in deroga agli strumenti urbanistici paesistici; l’art. 2 sottraeva le concessioni per la ricerca di acque minerali e termali all’applicazione del d.lgs. n. 59/2010 (direttiva servizi), qualificandole come “attività sanitarie”. Prima della decisione, la Regione aveva abrogato l’art. 1 con la legge n. 4/2011, ma le norme avevano già trovato applicazione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, comma 1 (periodi terzo, quarto, quinto, lettera c) e ultimo capoverso) e 2 della legge reg. Campania n. 11/2010, in riferimento agli artt. 9, 70, 117 commi primo, secondo lettere e), l), m) e s), e terzo, della Costituzione. La Corte esamina tutte le questioni nonostante l’abrogazione sopravvenuta, perché le norme avevano avuto applicazione nel periodo di vigenza.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni. L’art. 1 viola l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. per invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004). L’art. 2 viola l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.: la disciplina dei servizi nel mercato interno e la tutela della concorrenza sono materie di competenza esclusiva statale, e la Regione non può sottrarre il demanio idrico all’applicazione della direttiva servizi qualificandolo come “attività sanitaria”.

Il principio

Le Regioni non possono derogare alla pianificazione paesaggistica statale né introdurre procedure di autorizzazione paesaggistica difformi dal Codice dei beni culturali. Analogamente, non possono sottrarre attività economiche (come le concessioni idriche) all’applicazione della normativa statale sulla concorrenza qualificandole arbitrariamente come “sanitarie”.

Domande e risposte

Perché la Corte ha esaminato l’art. 1 anche se già abrogato dalla Regione?

Perché la norma aveva già; trovato applicazione concreta durante il periodo di vigenza (ad es. autorizzazioni già rilasciate per strutture permanenti). In questi casi la Corte non può dichiarare la cessazione della materia del contendere: le norme producono effetti che occorre neutralizzare con la dichiarazione di incostituzionalità.

Cosa vieta concretamente la sentenza agli stabilimenti balneari campani?

Vieta che una legge regionale consenta deroghe alla pianificazione paesaggistica e all’autorizzazione paesaggistica previste dal Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004). Le strutture eventualmente realizzate in forza delle norme dichiarate incostituzionali restano soggette alla verifica di conformità alla normativa statale.

Le acque minerali e termali rientrano nella concorrenza o nella sanità?

Ai fini del riparto di competenze tra Stato e Regioni, la disciplina delle concessioni per la ricerca e l’uso di acque minerali e termali incide sulla concorrenza e sul corretto funzionamento del mercato interno, non sulle attività sanitarie. La Regione non può sottrarle all’applicazione della direttiva servizi con una qualificazione arbitraria.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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