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La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251/2005 (ex-Cirielli), nella parte in cui esclude l’applicazione dei più brevi termini di prescrizione nei processi pendenti in appello o in Cassazione. L’art. 7 CEDU non impone la retroattività della lex mitior in materia di prescrizione.
Di cosa si tratta
La legge n. 251/2005 (cosiddetta ex-Cirielli) ha ridotto i termini di prescrizione per molti reati. La disposizione transitoria (art. 10, comma 3) escludeva l’applicazione dei nuovi termini più brevi ai processi già pendenti in grado di appello o davanti alla Cassazione. Tre giudici rimettenti (Cassazione, Corte d’appello di Venezia e Corte d’appello di Bari) hanno chiesto se tale esclusione violasse il principio di retroattività della legge penale più favorevole sancito dall’art. 7 della CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo.
La questione di legittimità costituzionale
Le questioni sono state sollevate in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU (come interpretato dalla Grande Camera nella sentenza Scoppola c. Italia del 17 settembre 2009, che affermava il diritto dell’accusato al trattamento più lieve). La Corte d’appello di Venezia ha aggiunto anche l’art. 111, secondo comma, Cost. (ragionevole durata del processo). Le questioni sono state riunite per essere decise con unica pronuncia.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibili le questioni sollevate dalla Corte d’appello di Venezia e di Bari (per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza) e non fondata la questione sollevata dalla Corte di cassazione. L’art. 7 CEDU, nella lettura della Corte di Strasburgo, impone la retroattività della lex mitior quanto alle pene, ma non si estende alla prescrizione, che attiene al regime processuale e non alla sanzione penale sostanziale.
Il principio
Il principio di retroattività della legge penale più favorevole, ricavato dall’art. 7 CEDU (sentenza Scoppola), riguarda le pene e non la prescrizione del reato. La prescrizione — che incide sui tempi processuali e non sulla sanzione — non è oggetto della tutela apprestata dall’art. 7 CEDU, come confermato dalla stessa Corte di Strasburgo nella sentenza Coëme e altri c. Belgio del 22 giugno 2000.
Domande e risposte
Perché la prescrizione non rientra nell’art. 7 CEDU?
Perché l’art. 7 CEDU tutela contro l’applicazione retroattiva di pene più gravi e garantisce il diritto alla pena più lieve. La prescrizione non è una pena ma un istituto processuale che regola i tempi entro cui lo Stato può esercitare l’azione penale. La Corte di Strasburgo ha confermato questa distinzione.
La sentenza Scoppola imponeva di applicare i nuovi termini di prescrizione ai processi in corso?
No. La Grande Camera nella sentenza Scoppola c. Italia ha affermato la retroattività della lex mitior in materia di pene, non di prescrizione. La Corte costituzionale ha ritenuto che estendere quel principio alla prescrizione sarebbe un’interpretazione non sostenuta dalla giurisprudenza di Strasburgo.
I processi in appello o in Cassazione pendenti all’entrata in vigore della ex-Cirielli applicano quindi i vecchi termini?
Sì, ai sensi dell’art. 10, comma 3, legge n. 251/2005. La Corte costituzionale ha confermato che questa scelta del legislatore non viola la Costituzione né la CEDU.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — primo comma: obbligo di rispettare i vincoli derivanti dalla CEDU come norme interposte
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