Autore: Andrea Marton

  • Maxi-deduzione costo del lavoro 2026: come funziona la deduzione maggiorata 120% e 130% per le nuove assunzioni

    La maxi-deduzione del costo del lavoro per le nuove assunzioni consente, per il periodo d’imposta 2026, di dedurre il costo del personale riferibile all’incremento occupazionale maggiorato del 20% (deduzione complessiva del 120%), percentuale che sale al 30% (deduzione del 130%) per l’assunzione di lavoratori appartenenti a categorie meritevoli di maggior tutela. La misura nasce con l’art. 4 del D.Lgs. 216/2023 ed è stata prorogata ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 dall’art. 1, commi 399-400, della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024). Il punto critico, che fa cadere molte aziende, è che il beneficio spetta solo se cresce davvero l’organico complessivo: non basta firmare un nuovo contratto.

    Cos’è la maxi-deduzione e a chi conviene

    Si tratta di un’agevolazione fiscale che opera come deduzione maggiorata in sede di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo. In pratica, il costo del lavoro collegato alle nuove assunzioni a tempo indeterminato non si deduce solo per il suo valore effettivo, ma per un valore aumentato del 20% o del 30%. Maggiore deduzione significa minore base imponibile e quindi minori imposte sui redditi dovute.

    I beneficiari sono i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni (lavoro autonomo). La misura conviene in particolare a chi sta facendo crescere stabilmente l’organico a tempo indeterminato: aziende in fase di espansione, studi professionali che strutturano il personale, imprese che trasformano contratti precari in stabili e, complessivamente, aumentano le persone in forza. Non conviene, e anzi non spetta proprio, a chi assume un nuovo dipendente ma nello stesso periodo ne perde altrettanti o di più: in quel caso l’organico complessivo non cresce e il bonus non si applica.

    Le due maggiorazioni: 20% e 30%

    La regola base prevede una maggiorazione del 20%, che porta la deduzione del costo riferibile all’incremento occupazionale al 120%. La maggiorazione sale al 30% (deduzione del 130%) quando l’assunzione riguarda lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate o meritevoli di maggior tutela.

    Cosa si intende per categorie svantaggiate

    A titolo puramente esemplificativo, rientrano tra le categorie destinatarie di una tutela rafforzata figure come, ad esempio, le persone con disabilità, i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione, le donne con specifici requisiti, gli ex percettori di reddito di cittadinanza e altre categorie individuate dalla normativa. L’elenco non è libero né inventabile: le categorie che danno diritto alla maggiorazione del 30% sono quelle indicate nell’allegato al D.Lgs. 216/2023, al quale occorre fare riferimento per verificare se una specifica assunzione rientra nel beneficio rafforzato. Prima di applicare il 130% è quindi indispensabile confrontare la posizione del lavoratore con quell’allegato.

    Il doppio test di incremento occupazionale

    Questo è il cuore della misura e l’errore più frequente. Per accedere alla maxi-deduzione devono essere soddisfatte contemporaneamente due condizioni, non una sola:

    1. Test sui dipendenti a tempo indeterminato: il numero di dipendenti a tempo indeterminato a fine periodo deve superare la media dei dipendenti a tempo indeterminato del periodo precedente.
    2. Test sull’organico complessivo: il numero complessivo dei dipendenti (a tempo indeterminato più a tempo determinato) a fine periodo deve superare la media complessiva del periodo precedente.

    La logica è chiara: il legislatore vuole premiare la crescita netta e stabile dell’occupazione. Se aumentano i contratti a tempo indeterminato ma, nello stesso tempo, si riduce l’organico complessivo (ad esempio non rinnovando i contratti a termine), il secondo test non è superato e il beneficio non spetta. In altre parole, non basta assumere a tempo indeterminato: l’azienda nel suo insieme deve essere cresciuta.

    Esempio illustrativo (ipotesi con numeri tondi)

    Quanto segue è un esempio puramente illustrativo, costruito con numeri tondi a scopo didattico e non rappresenta un caso reale.

    Caso A – il bonus spetta. Ipotizziamo un’impresa che nel periodo precedente aveva in media 10 dipendenti a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato, quindi 12 complessivi. A fine del periodo 2026 ha 13 dipendenti a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato, quindi 15 complessivi.

    Voce Media periodo precedente Fine periodo 2026 Test
    Tempo indeterminato 10 13 Superato (13 > 10)
    Organico complessivo 12 15 Superato (15 > 12)

    Entrambi i test sono superati: l’incremento occupazionale è netto e l’azienda può applicare la maggiorazione sul costo riferibile all’incremento.

    Caso B – il bonus non spetta. Ipotizziamo la stessa impresa con media precedente di 10 a tempo indeterminato e 4 a tempo determinato, quindi 14 complessivi. A fine 2026 ha 12 dipendenti a tempo indeterminato ma solo 1 a tempo determinato, quindi 13 complessivi.

    Voce Media periodo precedente Fine periodo 2026 Test
    Tempo indeterminato 10 12 Superato (12 > 10)
    Organico complessivo 14 13 Non superato (13 < 14)

    Qui il primo test è superato, ma il secondo no: pur avendo aumentato i contratti stabili, l’azienda ha ridotto l’organico complessivo. Manca l’incremento netto e la maxi-deduzione non si applica.

    Come e quando si usa la maxi-deduzione

    La fruizione avviene direttamente in dichiarazione dei redditi, in sede di acconto e saldo delle imposte sui redditi del periodo d’imposta 2026. Non esiste uno sportello, non si presenta una domanda preventiva e non si "prenota" il beneficio: la maggiorazione si traduce in una variazione che riduce la base imponibile quando si calcolano e si versano le imposte. Per questo è fondamentale impostare correttamente i calcoli a monte, perché l’effetto si riflette già sugli acconti.

    La prassi ufficiale di riferimento è la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 20 gennaio 2025, che fornisce i chiarimenti applicativi e che resta valida anche per i periodi d’imposta 2026 e 2027, in virtù della proroga disposta dalla Legge di Bilancio 2025.

    Errori da evitare

    • Confondere le assunzioni lorde con l’incremento netto. Il beneficio non si misura sul numero di nuovi contratti firmati, ma sulla crescita netta dell’organico rispetto alla media del periodo precedente. Cinque nuove assunzioni a fronte di cinque cessazioni non producono alcun incremento.
    • Dimenticare il test sull’organico complessivo. Molti guardano solo ai dipendenti a tempo indeterminato e si fermano lì. Se l’organico complessivo (indeterminato più determinato) non supera la media precedente, il beneficio salta, anche se i contratti stabili sono aumentati.
    • Applicare la maggiorazione del 30% senza verifica. Il 130% spetta solo per i lavoratori indicati nell’allegato al D.Lgs. 216/2023: applicarlo "a sensazione" espone a contestazioni.
    • Trascurare l’effetto sugli acconti. Poiché la misura opera in dichiarazione, va considerata correttamente già nella determinazione degli acconti del periodo d’imposta 2026.

    Domande frequenti

    La maxi-deduzione vale anche per i professionisti?

    Sì. I beneficiari sono i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni (lavoro autonomo). Anche uno studio professionale che incrementa stabilmente il proprio personale dipendente può accedere, rispettando i due test di incremento occupazionale.

    Devo presentare una domanda all’Agenzia delle Entrate?

    No. Non c’è alcuno sportello né istanza preventiva. La maggiorazione si applica in sede di dichiarazione, riducendo la base imponibile in occasione di acconto e saldo delle imposte sui redditi del periodo d’imposta 2026.

    Se assumo un dipendente a tempo determinato, ho diritto al bonus?

    Il beneficio è ancorato all’incremento dei dipendenti a tempo indeterminato, che è oggetto del primo test. I contratti a tempo determinato rilevano nel secondo test, quello sull’organico complessivo. Un’assunzione a termine, da sola, non fa scattare la maggiorazione, ma incide sul conteggio complessivo richiesto dal doppio test.

    Quando spetta la maggiorazione del 30% invece del 20%?

    La deduzione del 130% spetta per l’assunzione di lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate o meritevoli di maggior tutela, individuate nell’allegato al D.Lgs. 216/2023. Per gli altri casi si applica la maggiorazione ordinaria del 20% (deduzione del 120%).

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  • Corte cost. n. 291/2011 – Esclusione candidata di lista alle elezioni regionali siciliane

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata nel presente giudizio. La questione riguardava (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). Il parametro costituzionale invocato è artt. 2, 3 e 51, primo comma, Cost..

    Di cosa si tratta

    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania chiamato a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria, proposta dalla ricorrente nei confronti dellUfficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Catania e dellUfficio centrale regionale presso la Corte dappello di Palermo, in ragione della dedotta illegittimit della esclusione quale candidata di lista, nella circoscrizione elettorale di Catania, allelezione dellAssemblea regionale siciliana e d

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio della Corte è: (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). I parametri costituzionali invocati sono: artt. 2, 3 e 51, primo comma, Cost..

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilit della questione di legittimit costituzionale degli articoli 1-quater, 14-bis, comma 13, lettera c), 15, comma 3, lettera d), 16-bis, comma 7, lettera a), 17-ter, comma 4, lettere b) e c), della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati allAssemblea regionale siciliana), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 51, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con lordinanza indicata in epigrafe. Cos deciso in

    Il principio

    La questione non soddisfa i requisiti di ammissibilità previsti per il giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa significa ‘manifesta inammissibilità’ o ‘manifesta infondatezza’?

    Sono formule con cui la Corte può definire la questione in camera di consiglio, senza pubblica udienza, quando la soluzione appare chiara: l’inammissibilità riguarda vizi procedurali o di rilevanza, l’infondatezza il merito.

    Chi ha sollevato la questione in questo caso?

    Il giudice rimettente indicato negli atti ha sollevato la questione nel corso di un giudizio principale di cui era investito.

    Quali sono gli effetti di questa ordinanza?

    L’ordinanza chiude il giudizio incidentale di costituzionalità. Gli atti vengono restituiti al giudice a quo che riprende il procedimento principale applicando la norma ritenuta valida (se infondata) o adottando altra soluzione (se inammissibile).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 290/2011 – Acquisizione atti del PM e riduzione della pena (art. 493 c.p.p.)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. La questione riguardava (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). Il parametro costituzionale invocato è artt. 3, 24, secondo comma, e 111 Cost..

    Di cosa si tratta

    Ritenuto che il Tribunale di Como, sezione distaccata di Menaggio, con lordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato questione di legittimit costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, dellarticolo 493, comma 3, del codice di procedura penale, l dove non prevede in caso di consenso allacquisizione di tutti gli atti del fascicolo del PM la diminuzione della pena stabilita dallart. 442, comma 2, del codice di procedura penale; che il giudice a quo,

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio della Corte è: (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). I parametri costituzionali invocati sono: artt. 3, 24, secondo comma, e 111 Cost..

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimit costituzionale dellarticolo 493, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Como, sezione distaccata di Menaggio, con lordinanza indicata in epigrafe. Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 4 novembr

    Il principio

    La norma impugnata supera il vaglio di costituzionalità; la questione sollevata è stata ritenuta non fondata.

    Domande e risposte

    Cosa significa ‘manifesta inammissibilità’ o ‘manifesta infondatezza’?

    Sono formule con cui la Corte può definire la questione in camera di consiglio, senza pubblica udienza, quando la soluzione appare chiara: l’inammissibilità riguarda vizi procedurali o di rilevanza, l’infondatezza il merito.

    Chi ha sollevato la questione in questo caso?

    Il giudice rimettente indicato negli atti ha sollevato la questione nel corso di un giudizio principale di cui era investito.

    Quali sono gli effetti di questa ordinanza?

    L’ordinanza chiude il giudizio incidentale di costituzionalità. Gli atti vengono restituiti al giudice a quo che riprende il procedimento principale applicando la norma ritenuta valida (se infondata) o adottando altra soluzione (se inammissibile).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 289/2011 – Sospensione del processo per infermità mentale dell’imputato

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata nel presente giudizio. La questione riguardava (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). Il parametro costituzionale invocato è (parametri indicati nell’ordinanza di rimessione).

    Di cosa si tratta

    Ritenuto che, con ordinanza del 7 dicembre 2010, il Giudice delludienza preliminare del Tribunale di Lecce ha sollevato questioni di legittimit costituzionale: a) dellart. 72 del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non esclude lapplicabilit della disciplina ivi dettata nei casi in cui sia stato accertato che lo stato mentale dellimputato ne impedisce in modo permanente la cosciente partecipazione al procedimento;

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio della Corte è: (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). I parametri costituzionali invocati sono: (parametri indicati nell’ordinanza di rimessione).

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimit costituzionale dellart. 150 del codice penale, sollevata, in riferimento allart. 3 della Costituzione, dal Giudice delludienza preliminare del Tribunale di Lecce con lordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara la manifesta inammissibilit della questione di legittimit costituzionale dellart. 72 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice delludienza preliminare del Tribunale di Lecce con lordinanza indicat

    Il principio

    La norma impugnata supera il vaglio di costituzionalità; la questione sollevata è stata ritenuta non fondata.

    Domande e risposte

    Cosa significa ‘manifesta inammissibilità’ o ‘manifesta infondatezza’?

    Sono formule con cui la Corte può definire la questione in camera di consiglio, senza pubblica udienza, quando la soluzione appare chiara: l’inammissibilità riguarda vizi procedurali o di rilevanza, l’infondatezza il merito.

    Chi ha sollevato la questione in questo caso?

    Il giudice rimettente indicato negli atti ha sollevato la questione nel corso di un giudizio principale di cui era investito.

    Quali sono gli effetti di questa ordinanza?

    L’ordinanza chiude il giudizio incidentale di costituzionalità. Gli atti vengono restituiti al giudice a quo che riprende il procedimento principale applicando la norma ritenuta valida (se infondata) o adottando altra soluzione (se inammissibile).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 288/2011 – Cartella di pagamento e comunicazione al sostituto d’imposta

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata nel presente giudizio. La questione riguardava (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). Il parametro costituzionale invocato è (parametri indicati nell’ordinanza di rimessione).

    Di cosa si tratta

    Ritenuto che, con ordinanza n. 4362 del 2011, depositata il 23 febbraio 2011, la Corte di cassazione nel corso di un giudizio avente ad oggetto limpugnazione proposta dallamministrazione finanziaria avverso la sentenza con la quale il giudice tributario di secondo grado, in accoglimento dellappello proposto dal contribuente e motivando in base alla mancata comunicazione al sostituito dimposta dellesito del controllo, aveva annullato una cartella di pagamento emessa in sede di liquidazione delle

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio della Corte è: (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). I parametri costituzionali invocati sono: (parametri indicati nell’ordinanza di rimessione). Il giudice rimettente è Corte di cassazione.

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilit della questione di legittimit costituzionale del comma 3, primo periodo, dellart. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nel testo risultante dallart. 13 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dellimposta sul valore aggiunto, nonch di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modificazioni, sollevata, in riferim

    Il principio

    La questione non soddisfa i requisiti di ammissibilità previsti per il giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa significa ‘manifesta inammissibilità’ o ‘manifesta infondatezza’?

    Sono formule con cui la Corte può definire la questione in camera di consiglio, senza pubblica udienza, quando la soluzione appare chiara: l’inammissibilità riguarda vizi procedurali o di rilevanza, l’infondatezza il merito.

    Chi ha sollevato la questione in questo caso?

    Corte di cassazione ha sollevato la questione nel corso di un giudizio principale di cui era investito.

    Quali sono gli effetti di questa ordinanza?

    L’ordinanza chiude il giudizio incidentale di costituzionalità. Gli atti vengono restituiti al giudice a quo che riprende il procedimento principale applicando la norma ritenuta valida (se infondata) o adottando altra soluzione (se inammissibile).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 287/2011 – Peculato d’uso e caso fortuito (art. 314 c.p.)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata nel presente giudizio. La questione riguardava (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). Il parametro costituzionale invocato è (parametri indicati nell’ordinanza di rimessione).

    Di cosa si tratta

    Ritenuto che, con ordinanza emessa il 4 novembre 2010 (r.o. n. 35 del 2011), il Tribunale di Nola ha sollevato, in riferimento allart. 27, primo comma, della Costituzione, questione di legittimit costituzionale dellart. 314, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non estende la disciplina del peculato duso alle ipotesi in cui la mancata restituzione della cosa, oggetto di appropriazione, sia dovuta solo a caso fortuito o forza maggiore, sottoponendola cos al pi grave regime del pec

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio della Corte è: (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). I parametri costituzionali invocati sono: (parametri indicati nell’ordinanza di rimessione). Il giudice rimettente è Tribunale di Nola nel procedimento penale a carico di B. C..

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilit della questione di legittimit costituzionale dellart. 314, secondo comma, del codice penale, in riferimento allart. 27, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Nola, con lordinanza indicata in epigrafe. Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2011. CONSULTA ONLINE dal 1995 – Note legali Consulta OnLine

    Il principio

    La questione non soddisfa i requisiti di ammissibilità previsti per il giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa significa ‘manifesta inammissibilità’ o ‘manifesta infondatezza’?

    Sono formule con cui la Corte può definire la questione in camera di consiglio, senza pubblica udienza, quando la soluzione appare chiara: l’inammissibilità riguarda vizi procedurali o di rilevanza, l’infondatezza il merito.

    Chi ha sollevato la questione in questo caso?

    Tribunale di Nola nel procedimento penale a carico di B. C. ha sollevato la questione nel corso di un giudizio principale di cui era investito.

    Quali sono gli effetti di questa ordinanza?

    L’ordinanza chiude il giudizio incidentale di costituzionalità. Gli atti vengono restituiti al giudice a quo che riprende il procedimento principale applicando la norma ritenuta valida (se infondata) o adottando altra soluzione (se inammissibile).

  • Corte cost. n. 286/2011 – Responsabilità erariale e Corte dei conti

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    La ordinanza n. 286 del 2011 della Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale con esito di accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La decisione riguarda la disposizione oggetto del giudizio a quo in relazione a artt. 24, 97 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 286 del 2011, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio. Il provvedimento rientra nell’ordinario esercizio del sindacato di costituzionalità accentrato spettante alla Consulta ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe la disposizione oggetto del giudizio a quo, in riferimento a artt. 24, 97 della Costituzione. Il giudice rimettente ha sollevato il dubbio di costituzionalità nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale).

    Il principio

    la norma impugnata prevede che le Procure regionali della Corte dei conti possono esercitare l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e modi previsti dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la ordinanza n. 286/2011?

    La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale) sulla questione di legittimità costituzionale che le è stata sottoposta, con effetti vincolanti per il giudice rimettente e, in caso di accoglimento, erga omnes.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale?

    La questione è stata sollevata dal giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953.

    Quali effetti produce questa decisione?

    Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e comportano la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le pronunce di rigetto o inammissibilità vincolano solo il giudice rimettente nel giudizio a quo.

  • Corte cost. n. 285/2011 – Ordinamento giudiziario

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La ordinanza n. 285 del 2011 della Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Procura della Corte dei conti presso la sezione giurisdizionale del Trentino-Alt, con esito di inammissibilità. La decisione riguarda la disposizione oggetto del giudizio a quo in relazione a artt. 108 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 285 del 2011, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio. Il provvedimento rientra nell’ordinario esercizio del sindacato di costituzionalità accentrato spettante alla Consulta ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe la disposizione oggetto del giudizio a quo, in riferimento a artt. 108 della Costituzione, con ordinanza di rimessione proveniente dal Procura della Corte dei conti presso la sezione giurisdizionale del Trentino-Alt. Il giudice rimettente ha sollevato il dubbio di costituzionalità nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha pronunciato con inammissibilità. La Corte ha pronunciato con inammissibilità.

    Il principio

    La Ordinanza n. 285/2011 stabilisce gli effetti giuridici della pronuncia nei confronti delle parti e del giudice rimettente.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la ordinanza n. 285/2011?

    La Corte ha pronunciato con inammissibilità sulla questione di legittimità costituzionale che le è stata sottoposta, con effetti vincolanti per il giudice rimettente e, in caso di accoglimento, erga omnes.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale?

    Il Procura della Corte dei conti presso la sezione giurisdizionale del Trentino-Alt ha sollevato la questione nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e rimettendo gli atti alla Corte.

    Quali effetti produce questa decisione?

    Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e comportano la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le pronunce di rigetto o inammissibilità vincolano solo il giudice rimettente nel giudizio a quo.

  • Corte cost. n. 284/2011 – Contributo unificato e spese di giustizia

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    La ordinanza n. 284 del 2011 della Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale con esito di inammissibilità. La decisione riguarda la disposizione oggetto del giudizio a quo in relazione a artt. 24 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 284 del 2011, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio. Il provvedimento rientra nell’ordinario esercizio del sindacato di costituzionalità accentrato spettante alla Consulta ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe la disposizione oggetto del giudizio a quo, in riferimento a artt. 24 della Costituzione. Il giudice rimettente ha sollevato il dubbio di costituzionalità nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha pronunciato con inammissibilità. La Corte ha pronunciato con inammissibilità.

    Il principio

    la norma che impone il pagamento del «contributo unificato» nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa; che il Giudice di pace di Bari rileva che a tale onere non è soggetto il ricorso gerarchico al Prefetto, il quale, però, non è sovrapponibile al ricorso giurisdizionale, sia per la posizione non

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la ordinanza n. 284/2011?

    La Corte ha pronunciato con inammissibilità sulla questione di legittimità costituzionale che le è stata sottoposta, con effetti vincolanti per il giudice rimettente e, in caso di accoglimento, erga omnes.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale?

    La questione è stata sollevata dal giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953.

    Quali effetti produce questa decisione?

    Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e comportano la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le pronunce di rigetto o inammissibilità vincolano solo il giudice rimettente nel giudizio a quo.

  • Corte cost. n. 283/2011 – Collocamento a riposo e finanza pubblica

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La sentenza n. 283 del 2011 della Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale con esito di accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La decisione riguarda la disposizione oggetto del giudizio a quo in relazione a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 283 del 2011, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio. Il provvedimento rientra nell’ordinario esercizio del sindacato di costituzionalità accentrato spettante alla Consulta ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe la disposizione oggetto del giudizio a quo, in riferimento a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione. Il giudice rimettente ha sollevato il dubbio di costituzionalità nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale).

    Il principio

    la disposizione in questione – come modificato dall’art

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 283/2011?

    La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale) sulla questione di legittimità costituzionale che le è stata sottoposta, con effetti vincolanti per il giudice rimettente e, in caso di accoglimento, erga omnes.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale?

    La questione è stata sollevata dal giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953.

    Quali effetti produce questa decisione?

    Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e comportano la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le pronunce di rigetto o inammissibilità vincolano solo il giudice rimettente nel giudizio a quo.

  • Corte cost. n. 282/2011 – Insindacabilità parlamentare ex art. 68 Costituzione

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La sentenza n. 282 del 2011 della Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale con esito di inammissibilità. La decisione riguarda la disposizione oggetto del giudizio a quo in relazione a artt. 68 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 282 del 2011, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio. Il provvedimento rientra nell’ordinario esercizio del sindacato di costituzionalità accentrato spettante alla Consulta ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe la disposizione oggetto del giudizio a quo, in riferimento a artt. 68 della Costituzione. Il giudice rimettente ha sollevato il dubbio di costituzionalità nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha pronunciato con inammissibilità. La Corte ha pronunciato con inammissibilità.

    Il principio

    il principio di completezza ed autosufficienza

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 282/2011?

    La Corte ha pronunciato con inammissibilità sulla questione di legittimità costituzionale che le è stata sottoposta, con effetti vincolanti per il giudice rimettente e, in caso di accoglimento, erga omnes.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale?

    La questione è stata sollevata dal giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953.

    Quali effetti produce questa decisione?

    Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e comportano la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le pronunce di rigetto o inammissibilità vincolano solo il giudice rimettente nel giudizio a quo.

  • Corte cost. n. 281/2011 – Questione tributaria e perequazione fiscale

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La sentenza n. 281 del 2011 della Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale con esito di accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La decisione riguarda la disposizione oggetto del giudizio a quo in relazione a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 281 del 2011, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio. Il provvedimento rientra nell’ordinario esercizio del sindacato di costituzionalità accentrato spettante alla Consulta ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe la disposizione oggetto del giudizio a quo, in riferimento a i parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione. Il giudice rimettente ha sollevato il dubbio di costituzionalità nel corso di un giudizio principale, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale). La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale).

    Il principio

    la disposizione denunciata, è esclusivamente quello tributario, senza che rilevino i diversi crediti eventualmente concorrenti al riparto ed aventi prelazione anteriore a quelli dell’esattore, considerato che l’art

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 281/2011?

    La Corte ha pronunciato con accoglimento (dichiarazione di illegittimità costituzionale) sulla questione di legittimità costituzionale che le è stata sottoposta, con effetti vincolanti per il giudice rimettente e, in caso di accoglimento, erga omnes.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale?

    La questione è stata sollevata dal giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953.

    Quali effetti produce questa decisione?

    Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e comportano la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le pronunce di rigetto o inammissibilità vincolano solo il giudice rimettente nel giudizio a quo.