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Autore: Andrea Marton

  • Art. 35 Codice Civile: Disposizione penale

    Art. 35 Codice Civile: Disposizione penale

    Art. 35 c.c. Disposizione penale

    In vigore

    Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte […] (1), sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10 a euro 516.

  • Art. 128 undecies T.U.B.: Organismo

    Art. 128 undecies T.U.B.: Organismo

    Art. 128 undecies T.U.B. – Organismo.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    Nota:Vedasi anche gli articoli da 12 a 24 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141.

    “1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L’Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.

    2. I primi componenti dell’organo di gestione dell’Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell’Organismo. Il Ministero dell’economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell’Organismo, sentita la Banca d’Italia.

    3. L’Organismo provvede all’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 128-quater, comma 2, e all’articolo 128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l’iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge.

    4. L’Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l’Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4-bis e dall’articolo 128-terdecies, comma 4-bis, per le finalità della direttiva (UE) 2023/2225 , del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, e nel rispetto del diritto dell’Unione europea, l’Organismo collabora, anche attraverso lo scambio di informazioni, con le omologhe autorità degli altri Stati membri competenti ai sensi della citata direttiva (UE) 2023/2225 . La trasmissione di informazioni per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d’ufficio. Le informazioni ricevute dalle autorità di cui al secondo periodo possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell’Autorità che ha fornito le informazioni.

    4-bis. L’Organismo collabora con le autorità di altri Stati membri dell’Unione europea competenti sui soggetti di cui all’articolo 128-novies.1, comma 2; a tale fine può scambiare informazioni con queste autorità, entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal diritto dell’Unione europea.

    4-ter. Nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo l’Organismo, i componenti dei suoi organi, nonché i suoi dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti, comportamenti o omissioni posti in essere con dolo o colpa grave.”

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  • Art. 129 T.U.B.: Emissione di strumenti finanziari

    Art. 129 T.U.B.: Emissione di strumenti finanziari

    Art. 129 T.U.B. – Emissione di strumenti finanziari.

    In vigore dal 25/01/2007

    Modificato da: Decreto legislativo del 29/12/2006 n. 303 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia puo’ richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all’estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull’evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari. 2. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.”

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  • Art. 131 T.U.B.: Abusiva attivita’ bancaria

    Art. 131 T.U.B.: Abusiva attivita’ bancaria

    Art. 131 T.U.B. – Abusiva attivita’ bancaria.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Chiunque svolge l’attivita’ di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell’art. 11 ed esercita il credito e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.”

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  • Art. 131 bis T.U.B.: Abusiva emissione di moneta elettronica

    Art. 131 bis T.U.B.: Abusiva emissione di moneta elettronica

    Art. 131 bis T.U.B. – Abusiva emissione di moneta elettronica.

    In vigore dal 13/05/2012

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/04/2012 n. 45 Articolo 2

    “1. Chiunque emette moneta elettronica in violazione della riserva prevista dall’articolo 114-bis senza essere iscritto nell’albo previsto dall’articolo 13 o in quello previsto dall’articolo 114-bis, comma 2, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.”

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  • Art. 131 ter T.U.B. Abusiva attivita’ di prestazione di servizi di pagamento

    Art. 131 ter T.U.B. Abusiva attivita’ di prestazione di servizi di pagamento

    Art. 131 ter T.U.B. – Abusiva attivita’ di prestazione di servizi di pagamento

    In vigore dal 13/05/2012

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/04/2012 n. 45 Articolo 2

    “1. Chiunque presta servizi di pagamento in violazione della riserva prevista dall’articolo 114-sexies senza essere autorizzato ai sensi dell’articolo 114-novies e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.”

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  • Art. 132 T.U.B.: Abusiva attivita’ finanziaria

    Art. 132 T.U.B.: Abusiva attivita’ finanziaria

    Art. 132 T.U.B. – Abusiva attivita’ finanziaria.

    In vigore dal 19/09/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 8

    “1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o piu’ attivita’ finanziarie previste dall’articolo 106, comma 1, in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 107 o dell’iscrizione di cui all’articolo 111 ovvero dell’articolo 112, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329.”

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  • Art. 36 Codice Civile: Ordinamento e amministrazione delle

    Art. 36 Codice Civile: Ordinamento e amministrazione delle

    Art. 36 c.c. Ordinamento e amministrazione delle

    In vigore

    associazioni non riconosciute L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.

  • Art. 132 bis T.U.B.: Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale

    Art. 132 bis T.U.B.: Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale

    Art. 132 bis T.U.B. – Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale.

    In vigore dal 01/03/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 27/01/2010 n. 11 Articolo 35

    “1. Se vi e’ fondato sospetto che una societa’ svolga attivita’ di raccolta del risparmio, attivita’ bancaria, attivita’ di emissione di moneta elettronica, prestazione di servizi di pagamento o attivita’ finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132, la Banca d’Italia o l’UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l’adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l’ispezione sono a carico della societa’.”

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  • Art. 133 T.U.B.: Abuso di denominazione

    Art. 133 T.U.B.: Abuso di denominazione

    Art. 133 T.U.B. – Abuso di denominazione.

    In vigore dal 27/06/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    “1. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole “banca”, “banco”, “credito”, “risparmio” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attivita’ bancaria e’ vietato a soggetti diversi dalle banche.

    1-bis. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell’espressione “moneta elettronica” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attivita’ di emissione di moneta elettronica e’ vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica e dalle banche.

    1-ter. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell’espressione “istituto di pagamento” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attivita’ di prestazione di servizi di pagamento e’ vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento.

    1-quater. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola “finanziaria” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attivita’ finanziaria loro riservata e’ vietato ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all’articolo 106.

    2. La Banca d’Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l’esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari.

    3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione e’ commessa da una societa’ o un ente, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Le stesse sanzioni si applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 108 o di essere abilitato all’esercizio delle attivita’ di cui all’articolo 111.

    3-bis. Si applica l’articolo 144, comma 9.”

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