Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 298/2011 – Borse di studio post lauream e fondi strutturali europei (POR Puglia)

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata nel presente giudizio. La questione riguardava (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). Il parametro costituzionale invocato è artt. 3, 41, 91 [ recte : 97] e 117, primo comma e secondo comma, lettere e ) ed l ), Cost..

    Di cosa si tratta

    Ritenuto che nel corso di un giudizio proposto da una societ di alta formazione, al fine di ottenere lannullamento dellatto di approvazione e dellavviso pubblico relativo alla presentazione di progetti per attivit cofinanziate nellambito del POR Puglia per il fondo sociale europeo 2007/2013 (Obiettivo 1 Convergenza), nonch di tutti gli atti connessi, adottati dalla Regione in merito agli interventi relativi allassegnazione di borse di studio post lauream per la specializzazione in Italia e alles

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio della Corte è: (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). I parametri costituzionali invocati sono: artt. 3, 41, 91 [ recte : 97] e 117, primo comma e secondo comma, lettere e ) ed l ), Cost..

    La decisione della Corte

    PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilit della questione di legittimit costituzionale dellarticolo 2, comma 3, della legge della Regione Puglia 26 maggio 2009, n. 12 (Misure in tema di borse di studio a sostegno della qualificazione delle laureate e dei laureati pugliesi), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 41, 97 e 117, primo comma e secondo comma, lettere e ) ed l ), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con lordinanza indicata in epigrafe; dichiara la manifesta inammissibilit della questione di legittimit cost

    Il principio

    La questione non soddisfa i requisiti di ammissibilità previsti per il giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa significa ‘manifesta inammissibilità’ o ‘manifesta infondatezza’?

    Sono formule con cui la Corte può definire la questione in camera di consiglio, senza pubblica udienza, quando la soluzione appare chiara: l’inammissibilità riguarda vizi procedurali o di rilevanza, l’infondatezza il merito.

    Chi ha sollevato la questione in questo caso?

    Il giudice rimettente indicato negli atti ha sollevato la questione nel corso di un giudizio principale di cui era investito.

    Quali sono gli effetti di questa ordinanza?

    L’ordinanza chiude il giudizio incidentale di costituzionalità. Gli atti vengono restituiti al giudice a quo che riprende il procedimento principale applicando la norma ritenuta valida (se infondata) o adottando altra soluzione (se inammissibile).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 297/2011 – Conflitto di attribuzione tra poteri – rinvio udienza Presidente del Consiglio

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con la presente ordinanza, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice rimettente. La questione riguardava (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). Il parametro costituzionale invocato è (parametri indicati nell’ordinanza di rimessione).

    Di cosa si tratta

    Ritenuto che, con ricorso depositato in data 22 aprile 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, ha proposto un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale di Milano, sezione I penale, in relazione allordinanza con la quale il predetto tribunale ha rigettato la richiesta di rinvio delludienza dibattimentale del 1 marzo 2010, formulata dalla difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, onorevol

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio della Corte è: (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). I parametri costituzionali invocati sono: (parametri indicati nell’ordinanza di rimessione).

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara ammissibile, ai sensi dellart. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Tribunale di Milano, con il ricorso in epigrafe; 2) dispone : a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri; b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificat

    Il principio

    La Corte ha esaminato la questione di legittimità costituzionale e si è pronunciata come risulta dal dispositivo della presente ordinanza.

    Domande e risposte

    Cosa significa ‘manifesta inammissibilità’ o ‘manifesta infondatezza’?

    Sono formule con cui la Corte può definire la questione in camera di consiglio, senza pubblica udienza, quando la soluzione appare chiara: l’inammissibilità riguarda vizi procedurali o di rilevanza, l’infondatezza il merito.

    Chi ha sollevato la questione in questo caso?

    Il giudice rimettente indicato negli atti ha sollevato la questione nel corso di un giudizio principale di cui era investito.

    Quali sono gli effetti di questa ordinanza?

    L’ordinanza chiude il giudizio incidentale di costituzionalità. Gli atti vengono restituiti al giudice a quo che riprende il procedimento principale applicando la norma ritenuta valida (se infondata) o adottando altra soluzione (se inammissibile).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 296/2011 – Codice ordinamento militare e divieto associazioni (d.lgs. 66/2010)

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti al giudice rimettente. La questione riguardava (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). Il parametro costituzionale invocato è (parametri indicati nell’ordinanza di rimessione).

    Di cosa si tratta

    Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 dicembre 2010 (r.o. n. 82 del 2011), il Tribunale di Verona ha sollevato, in riferimento agli artt. 76, 18 e 25 della Costituzione, questione di legittimit costituzionale dellart. 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dellordinamento militare), nella parte in cui, al numero 297 del comma 1, abroga il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare); che, con la medesima ordinanza, il giudic

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio della Corte è: (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). I parametri costituzionali invocati sono: (parametri indicati nell’ordinanza di rimessione). Il giudice rimettente è Tribunale di Verona nel procedimento penale a carico di A. L. ed altri.

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Verona. Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2011. CONSULTA ONLINE dal 1995 – Note legali Consulta OnLine non ha prodotto e non è responsabile per i contenuti e le informazioni legali di siti collegati. La consultazione di questi o del materiale contenuto nel sito non costituisce una relazione di consulenza

    Il principio

    La Corte ha esaminato la questione di legittimità costituzionale e si è pronunciata come risulta dal dispositivo della presente ordinanza.

    Domande e risposte

    Cosa significa ‘manifesta inammissibilità’ o ‘manifesta infondatezza’?

    Sono formule con cui la Corte può definire la questione in camera di consiglio, senza pubblica udienza, quando la soluzione appare chiara: l’inammissibilità riguarda vizi procedurali o di rilevanza, l’infondatezza il merito.

    Chi ha sollevato la questione in questo caso?

    Tribunale di Verona nel procedimento penale a carico di A. L. ed altri ha sollevato la questione nel corso di un giudizio principale di cui era investito.

    Quali sono gli effetti di questa ordinanza?

    L’ordinanza chiude il giudizio incidentale di costituzionalità. Gli atti vengono restituiti al giudice a quo che riprende il procedimento principale applicando la norma ritenuta valida (se infondata) o adottando altra soluzione (se inammissibile).

    Norme collegate

  • Bonus colonnine ricarica imprese e professionisti 2026: stato della misura e cosa sapere prima di investire

    La risposta in breve: oggi non c’è uno sportello aperto

    Se stai cercando il bonus colonnine imprese 2026, ecco la risposta onesta e immediata: a giugno 2026 non esiste alcuno sportello aperto per imprese e professionisti che vogliono installare infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. L’ultima edizione della misura gestita da Invitalia per le persone giuridiche e i liberi professionisti si è aperta l’8 luglio 2024, si è chiusa il 22 novembre 2024 ed è oggi conclusa.

    In altre parole: non puoi presentare domanda adesso. Chi promette il contrario, o ti invita a «prenotare il bonus 2026», sta anticipando qualcosa che a oggi non ha basi ufficiali. Prima di programmare un investimento contando su un contributo, conviene avere chiara questa situazione.

    Cos’era il bonus colonnine per imprese e professionisti

    Il «Bonus colonnine per imprese e professionisti» è una misura gestita da Invitalia e promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Nelle sue edizioni passate ha sostenuto, con un contributo a fondo perduto, l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici da parte di persone giuridiche (società, imprese) e liberi professionisti.

    L’obiettivo era abbattere parte del costo delle colonnine, una voce che pesa soprattutto per chi installa stazioni di una certa potenza o ne mette più di una. La domanda si presentava tramite la piattaforma di Invitalia, in una finestra temporale definita (lo «sportello»), fino a esaurimento delle risorse stanziate.

    Attenzione: il bonus colonnine domestiche è un’altra cosa (ed è anch’esso chiuso)

    Qui nasce gran parte della confusione. Esiste, separato, il Bonus colonnine domestiche, che era rivolto a privati cittadini e condomini e non a imprese o professionisti. Questa misura si è chiusa il 27 maggio 2025.

    Le sue caratteristiche erano diverse: prevedeva un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e installazione, con un massimo di 1.500 euro per i privati e fino a 8.000 euro per le parti comuni condominiali. Sono numeri che a volte vengono citati per errore in riferimento alle imprese: non si applicano alla tua ditta o al tuo studio professionale. Il bonus domestico riguardava la sfera privata e condominiale, non l’attività economica.

    Aspetto Bonus imprese e professionisti Bonus domestiche
    Destinatari Persone giuridiche, liberi professionisti Privati cittadini, condomini
    Stato a giugno 2026 Chiuso (ultima finestra lug-nov 2024) Chiuso (27 maggio 2025)
    Misura del contributo Definita dai bandi di volta in volta 80% della spesa, max 1.500 euro privati / 8.000 euro parti comuni

    Cosa si dice del rifinanziamento 2026 (e perché va preso con cautela)

    Sul 2026 circolano indicazioni di un possibile rifinanziamento della misura per imprese e professionisti. Alcune fonti secondarie parlano di una dotazione intorno ai 200 milioni di euro per il periodo 2026-2030 e di un contributo fino al 40% delle spese ammissibili.

    Va detto con chiarezza: questi numeri non sono confermati da un decreto attuativo. Sono indicazioni di fonti secondarie, non un dato ufficiale su cui programmare un investimento. Finché non viene pubblicato il bando con tempi, requisiti e modalità di domanda, la misura non è operativa: non c’è una percentuale certa, non c’è un tetto certo, non c’è una data di apertura.

    Tradotto in pratica: non costruire il tuo piano di spesa dando per scontato il 40% o i 200 milioni. Considerali, al massimo, come un’ipotesi da verificare quando e se uscirà il provvedimento ufficiale.

    Cosa può fare ORA un’impresa interessata

    Anche senza uno sportello aperto, ci sono mosse concrete e sensate.

    • Tenere d’occhio i canali ufficiali. Il punto di riferimento è il sito di Invitalia (sezione incentivi e strumenti) e quello del MASE. Qui comparirà l’eventuale bando: è l’unica fonte che ti dirà davvero se, quando e a quali condizioni potrai fare domanda.
    • Conservare preventivi e documentazione. Se prevedi l’installazione, fatti fare preventivi dettagliati (acquisto colonnina, opere di installazione, eventuali lavori elettrici) e archivia tutto. Avere i documenti pronti ti permetterà di muoverti in fretta se e quando si aprirà una finestra.
    • Valutare se l’investimento ha senso anche senza incentivo. Una colonnina può essere utile a prescindere dal bonus: per la flotta aziendale, per i clienti, per i dipendenti. Se l’operazione regge solo grazie a un contributo non ancora esistente, è prudente rivalutarla.
    • Considerare altre leve fiscali. A seconda della tua situazione, l’acquisto di un bene strumentale come una colonnina rientra nelle ordinarie regole di ammortamento dei beni d’impresa. Le condizioni vanno valutate sul singolo caso.
    • Verificare eventuali misure regionali o locali. Alcune Regioni o enti locali possono attivare propri bandi sulla mobilità elettrica. Sono iniziative da controllare caso per caso sui rispettivi portali, perché cambiano nel tempo e per territorio.

    Domande frequenti

    Posso ancora fare domanda per il bonus colonnine imprese?

    No. A giugno 2026 non c’è uno sportello aperto. L’ultima finestra per imprese e professionisti si è chiusa il 22 novembre 2024. Una nuova domanda sarà possibile solo se e quando uscirà un nuovo bando ufficiale di Invitalia.

    Il bonus colonnine domestiche vale per la mia ditta o il mio studio?

    No. Il bonus domestiche era riservato a privati cittadini e condomini ed è chiuso dal 27 maggio 2025. Non si applica alle persone giuridiche né ai liberi professionisti nell’esercizio dell’attività.

    È vero che nel 2026 ci sarà un contributo fino al 40%?

    È un’indicazione che circola su fonti secondarie, insieme a un possibile rifinanziamento da circa 200 milioni per il 2026-2030. Non è confermata da un decreto attuativo. Finché non esce il bando ufficiale, non c’è alcuna percentuale o importo certo su cui contare.

    Conviene aspettare il nuovo bonus prima di installare?

    Dipende. Se l’investimento ha senso per la tua attività anche senza incentivo, aspettare una misura non ancora esistente significa rinviare un beneficio reale per un contributo incerto. Se invece l’operazione regge solo con il bonus, è ragionevole attendere il provvedimento ufficiale e nel frattempo preparare preventivi e documentazione.

    Hai un caso concreto?
    Questa guida spiega la regola.
    Per applicarla alla tua situazione, scrivici.

    Richiedi una consulenza →

  • Credito d’imposta ZLS 2026: come funziona e perché la finestra è già chiusa

    In sintesi: per il 2026 la comunicazione è già chiusa

    Mettiamo subito in chiaro il punto più importante. Il credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) esiste per le annualità 2026, 2027 e 2028 ed è gestito dall’Agenzia delle Entrate. Per il 2026, però, la finestra per inviare la comunicazione iniziale dell’ammontare delle spese ammissibili si è aperta il 31 marzo 2026 e si è chiusa il 30 maggio 2026. Chi non ha inviato quella comunicazione entro il termine non può più accedere al credito per gli investimenti del 2026.

    Allora a cosa serve questa guida? A due categorie di imprese ben precise:

    • Chi ha già comunicato entro il 30 maggio 2026 e ora deve presentare la comunicazione integrativa con i dati definitivi degli investimenti effettivamente realizzati, prevista dal 3 al 17 gennaio 2027.
    • Chi ha perso la finestra 2026 o vuole pianificare con anticipo l’annualità 2027, per arrivare pronto alla prossima apertura senza commettere gli errori di chi si è mosso in ritardo.

    Nel seguito spieghiamo cos’è una ZLS, quali aree e quali investimenti rientrano, come funziona il meccanismo a due fasi e perché il credito che spetta davvero può risultare inferiore a quello richiesto.

    Cos’è una ZLS e in cosa differisce dalla ZES Unica

    La Zona Logistica Semplificata (ZLS) è un’area geografica delimitata, istituita con un apposito DPCM, in cui le imprese che investono possono beneficiare di semplificazioni amministrative e, per le annualità in questione, di un credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali. L’obiettivo è rafforzare i poli logistici e produttivi collegati a porti e infrastrutture.

    È importante non confondere la ZLS con la ZES Unica (Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno). Sono due strumenti distinti, con perimetri territoriali diversi. In particolare, i territori di Marche e Umbria sono ricompresi nella ZES Unica e quindi non rientrano nel credito d’imposta ZLS. Verificare a quale dei due regimi appartiene il proprio territorio è il primo controllo da fare prima di impostare qualsiasi calcolo.

    Quali aree e quali investimenti rientrano

    Le aree ammesse

    Il credito riguarda le imprese che effettuano investimenti nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, all’interno delle ZLS già attive o da attivare. Restano esclusi, come detto, i territori di Marche e Umbria.

    Il periodo degli investimenti

    Per l’annualità 2026, le spese ammissibili sono quelle sostenute dal 1 gennaio 2026 (oppure dalla data del DPCM istitutivo della ZLS, se successiva) fino al 31 dicembre 2026. Questo significa che anche un investimento avviato a inizio anno deve comunque rientrare nel perimetro temporale e territoriale corretto per essere agevolabile.

    Il meccanismo a due fasi

    Il funzionamento dell’agevolazione si articola in due passaggi successivi. Conoscerli è essenziale per chi ha già comunicato nel 2026 e per chi pianifica il 2027.

    1. Comunicazione iniziale. L’impresa comunica all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili. Per il 2026 questa fase si è svolta dal 31 marzo al 30 maggio 2026 ed è conclusa.
    2. Comunicazione integrativa. Successivamente, l’impresa trasmette i dati definitivi degli investimenti effettivamente realizzati. Per il 2026 questa finestra è prevista dal 3 al 17 gennaio 2027. È il passaggio che consolida l’importo su cui si calcola il credito spettante.

    Il rischio del riparto proporzionale

    La dotazione è un limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuna annualità (2026, 2027 e 2028). Si tratta di un plafond chiuso. Dopo la chiusura della finestra, l’Agenzia delle Entrate calcola la capienza e comunica la quota effettivamente spettante. Se le richieste complessive superano i 100 milioni, il credito di ciascuna impresa viene ridotto proporzionalmente. In altre parole, il credito teorico calcolato sull’investimento non è mai garantito al 100 per cento finché non arriva il riparto finale.

    Esempio illustrativo (ipotesi, non un dato ufficiale): se le richieste totali valessero 200 milioni a fronte di un plafond di 100 milioni, la percentuale di copertura sarebbe pari a circa il 50 per cento e ogni credito teorico verrebbe ridotto della metà. I numeri reali dipendono esclusivamente dal riparto comunicato dall’Agenzia.

    Le percentuali del credito: perché qui non troverai numeri

    Su questo punto serve onestà. La misura del credito (l’intensità dell’aiuto) non è un valore unico: dipende dalla Carta degli aiuti a finalità regionale, e quindi dall’area in cui si trova l’investimento, e dalla dimensione dell’impresa (in genere piccole, medie e grandi imprese hanno intensità diverse).

    Alcune fonti professionali indicano percentuali base con maggiorazioni per le imprese di minori dimensioni e ipotizzano un importo minimo di investimento, ma questi valori non sono qui confermati come ufficiali. Per conoscere le percentuali puntuali applicabili al tuo caso e l’eventuale soglia minima di spesa, fai riferimento esclusivamente alla scheda ufficiale dell’Agenzia delle Entrate dedicata al credito ZLS e al relativo provvedimento. Costruire un piano di investimento su percentuali non verificate è il primo errore da evitare.

    Come prepararsi all’annualità 2027

    Chi vuole accedere al credito per il 2027 ha il vantaggio del tempo. Ecco i passaggi concreti da impostare con anticipo:

    • Verifica la collocazione territoriale. Controlla che la sede dell’investimento ricada in una ZLS attiva e in area ammissibile ex art. 107.3 lett. c), e non nella ZES Unica.
    • Mappa gli investimenti agevolabili. Individua i beni strumentali e il periodo in cui sosterrai le spese, coerente con l’annualità 2027.
    • Monitora le scadenze. La struttura a due fasi (comunicazione iniziale e poi integrativa con i dati definitivi) si ripete: segna in agenda l’apertura della finestra 2027 non appena l’Agenzia pubblica le date.
    • Tieni traccia della documentazione di spesa. Fatture, contratti e prove del periodo di sostenimento sono ciò che regge la comunicazione integrativa.
    • Considera l’effetto plafond. Anche per il 2027 il limite è di 100 milioni: pianifica sapendo che il credito potrebbe essere ridotto dal riparto.

    Domande frequenti

    Posso ancora accedere al credito ZLS per il 2026?

    No, se non hai inviato la comunicazione iniziale entro il 30 maggio 2026. Quella finestra è chiusa. Se invece hai già comunicato, devi presentare la comunicazione integrativa con i dati definitivi dal 3 al 17 gennaio 2027.

    Marche e Umbria rientrano nel credito ZLS?

    No. Questi territori sono ricompresi nella ZES Unica, che è uno strumento diverso. Non rientrano quindi nel credito d’imposta ZLS.

    Il credito che ho richiesto mi spetta tutto?

    Non necessariamente. Il plafond è di 100 milioni per anno. Se le richieste complessive superano la dotazione, l’Agenzia delle Entrate riduce proporzionalmente il credito di ogni impresa. L’importo definitivo si conosce solo dopo il riparto.

    Dove trovo le percentuali esatte del credito?

    Sulla scheda ufficiale dell’Agenzia delle Entrate dedicata al credito ZLS e sul relativo provvedimento. Le intensità dipendono dall’area (Carta degli aiuti a finalità regionale) e dalla dimensione dell’impresa, perciò non esiste un numero unico valido per tutti.

    Hai un caso concreto?
    Questa guida spiega la regola.
    Per applicarla alla tua situazione, scrivici.

    Richiedi una consulenza →

  • Credito d’imposta pubblicità 2026: come funziona e perché la prenotazione è già chiusa

    In breve: per il 2026 la finestra di prenotazione del bonus pubblicità è già chiusa. La “comunicazione per l’accesso al credito” si è svolta dal 2 marzo al 1 aprile 2026 (termine eccezionalmente prorogato) e non è più possibile presentarla. Se non hai prenotato entro quella data, per gli investimenti del 2026 non puoi accedere al credito. Questa guida resta utile a due categorie: a chi ha già prenotato e dovrà presentare la dichiarazione a consuntivo, e a chi vuole pianificare per tempo il 2027.

    Vediamo allora con onestà cosa è il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, cosa è agevolato e cosa non lo è più, come si calcola il 75% sull’incremento e quali sono i due adempimenti da rispettare.

    Che cos’è il credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali

    Si tratta di un’agevolazione fiscale rivolta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che investono in pubblicità. La base normativa è l’art. 57-bis del D.L. 50/2017 e il D.P.C.M. 16 maggio 2018 n. 90, che ne disciplinano le modalità attuative.

    Il credito non spetta sull’intera spesa pubblicitaria, ma solo sulla parte incrementale rispetto all’anno precedente. Questo è il punto che più spesso viene frainteso: non basta aver investito in pubblicità, occorre aver aumentato la spesa sugli stessi mezzi rispetto all’anno prima.

    Cosa è agevolato e cosa non lo è più

    Per il 2026 il credito d’imposta si applica solo agli investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica, anche in edizione online. In altre parole, gli annunci e gli spazi pubblicitari acquistati su giornali e riviste, sia cartacei sia nelle loro versioni digitali, rientrano nel perimetro dell’agevolazione.

    È fondamentale chiarire un equivoco diffuso: radio e televisione non sono più agevolate. Dal 2023 gli investimenti pubblicitari su emittenti radiofoniche e televisive sono usciti dal perimetro della misura. Chi pianifica una campagna confidando di poter recuperare il 75% sugli spot radio o TV parte da un presupposto sbagliato: quelle spese, oggi, non danno diritto al credito.

    Mezzo pubblicitario Agevolato per il 2026?
    Stampa quotidiana (cartacea)
    Stampa periodica (cartacea)
    Edizioni online di quotidiani e periodici
    Radio No (esclusa dal 2023)
    Televisione No (esclusa dal 2023)

    Il requisito di incrementalità del +1%

    Per accedere al credito, gli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno devono superare di almeno l’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi nell’anno precedente. Il confronto, quindi, non è generico: si misura la spesa sulla stampa di quest’anno contro la spesa sulla stampa dell’anno prima.

    Se l’incremento non raggiunge la soglia minima dell’1%, il requisito non è soddisfatto e il credito non spetta. Per questo motivo la pianificazione è decisiva: chi vuole beneficiare dell’agevolazione deve conoscere con precisione quanto ha speso l’anno precedente sui mezzi ammissibili.

    Come si calcola il valore incrementale: esempio illustrativo

    I numeri che seguono sono puramente illustrativi e dichiarati tali: servono solo a mostrare il meccanismo, non sono importi reali né garanzie di spettanza. Ipotizziamo un’impresa con questi dati, usando numeri tondi:

    • Investimenti su stampa nell’anno precedente: 10.000 euro
    • Investimenti su stampa nell’anno in corso: 14.000 euro

    Il valore incrementale è la differenza tra i due anni: 14.000 – 10.000 = 4.000 euro. Verifichiamo prima il requisito: l’aumento è del 40%, ben oltre la soglia minima dell’1%, quindi l’incrementalità è rispettata.

    Il credito, pari al 75% del valore incrementale, si calcola allora su 4.000 euro: 4.000 x 75% = 3.000 euro (importo illustrativo). Si noti che il credito non si applica sui 14.000 euro complessivi, ma solo sui 4.000 euro di incremento.

    I due adempimenti: prenotazione e consuntivo

    La procedura si articola in due momenti distinti, entrambi necessari.

    1. La prenotazione (comunicazione per l’accesso al credito). Si presenta all’inizio dell’anno e serve a comunicare l’intenzione di investire e a prenotare il credito. Per il 2026 questa finestra si è svolta dal 2 marzo al 1 aprile 2026 (termine eccezionalmente prorogato) ed è già chiusa.
    2. La dichiarazione sostitutiva a consuntivo. Si presenta nell’anno successivo a quello degli investimenti e attesta le spese effettivamente realizzate. Per gli investimenti del 2026, questa dichiarazione si presenterà nella finestra dell’anno successivo (indicativamente inizio 2027).

    Avvertenza importante: le date esatte di apertura e chiusura delle finestre, sia per la prenotazione sia per il consuntivo, possono variare di anno in anno e sono soggette a proroghe. Verifica sempre i termini aggiornati sul portale ufficiale del Dipartimento per l’informazione e l’editoria prima di agire.

    Cosa fare ora se hai già prenotato per il 2026

    Se hai presentato la comunicazione di accesso entro il 1 aprile 2026, il passo successivo è la dichiarazione sostitutiva a consuntivo, da presentare nella finestra del 2027. Da qui ad allora è opportuno:

    • Conservare tutte le fatture degli investimenti pubblicitari su stampa, anche online, effettuati nel 2026.
    • Tenere traccia ordinata della spesa per mezzo, distinguendo chiaramente la stampa dagli eventuali altri canali non agevolati.
    • Verificare che l’investimento effettivo confermi il requisito di incrementalità dichiarato in fase di prenotazione.

    Come prepararsi per la prossima finestra (2027)

    Se per il 2026 sei rimasto fuori, puoi organizzarti per non perdere l’opportunità relativa agli investimenti futuri. Alcune indicazioni pratiche:

    • Ricostruisci la spesa storica sui mezzi ammissibili (stampa, anche online): ti serve come base di confronto per il calcolo dell’incremento.
    • Pianifica un incremento reale della spesa su stampa, tenendo presente che serve superare di almeno l’1% l’anno precedente per soddisfare il requisito.
    • Archivia con cura le fatture fin da subito: la dichiarazione a consuntivo richiede documentazione delle spese effettive.
    • Monitora il portale ufficiale per conoscere le date di apertura della prenotazione, che tipicamente cade nei primi mesi dell’anno.

    Una precisazione di trasparenza: la misura prevede un meccanismo di riparto delle risorse stanziate, per cui il credito effettivamente riconosciuto può risultare inferiore a quello prenotato qualora le richieste complessive eccedano i fondi disponibili. L’importo del credito spettante viene quindi comunicato dall’amministrazione dopo la chiusura delle procedure.

    Domande frequenti

    Posso ancora prenotare il bonus pubblicità per il 2026?

    No. La comunicazione per l’accesso al credito relativa al 2026 si è svolta dal 2 marzo al 1 aprile 2026 ed è già chiusa. Per gli investimenti del 2026 non è più possibile prenotare il credito.

    Gli spot in radio e in TV danno diritto al credito?

    No. Dal 2023 radio e televisione non sono più agevolabili. Per il 2026 il credito si applica solo agli investimenti su stampa quotidiana e periodica, anche nelle edizioni online.

    Il credito si calcola su tutta la spesa pubblicitaria?

    No. Il credito è pari al 75% del solo valore incrementale, cioè della parte di spesa che supera quella dell’anno precedente sugli stessi mezzi. Inoltre l’incremento deve essere di almeno l’1% rispetto all’anno prima.

    Ho prenotato per il 2026: cosa devo fare adesso?

    Dovrai presentare la dichiarazione sostitutiva a consuntivo sugli investimenti effettivamente realizzati nel 2026, nella finestra dell’anno successivo (indicativamente inizio 2027). Conserva fin da ora tutte le fatture e verifica i termini esatti sul portale ufficiale.

    Hai un caso concreto?
    Questa guida spiega la regola.
    Per applicarla alla tua situazione, scrivici.

    Richiedi una consulenza →

  • Corte cost. n. 295/2011 – Trattenimento dello straniero e testo unico immigrazione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti al giudice rimettente. La questione riguardava (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). Il parametro costituzionale invocato è artt. allarticolo 117 Cost..

    Di cosa si tratta

    Ritenuto che il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, con ordinanza del 21 gennaio 2011, ha sollevato, in riferimento allarticolo 117 della Costituzione, questioni di legittimit costituzionale dellart. 14, comma 5- quater , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dallart. 1, comma 22, lettera m ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Dispos

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio della Corte è: (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). I parametri costituzionali invocati sono: artt. allarticolo 117 Cost.. Il giudice rimettente è Tribunale di Modica.

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Busto Arsizio e al Tribunale di Modica. Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Gaetano SILVESTRI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2011. CONSULTA ONLINE dal 1995 – Note legali Consulta OnLine non ha prodotto e non è responsabile per i contenuti e le informazioni legali di siti collegati. La consultazione di questi o del materiale contenuto

    Il principio

    La Corte ha esaminato la questione di legittimità costituzionale e si è pronunciata come risulta dal dispositivo della presente ordinanza.

    Domande e risposte

    Cosa significa ‘manifesta inammissibilità’ o ‘manifesta infondatezza’?

    Sono formule con cui la Corte può definire la questione in camera di consiglio, senza pubblica udienza, quando la soluzione appare chiara: l’inammissibilità riguarda vizi procedurali o di rilevanza, l’infondatezza il merito.

    Chi ha sollevato la questione in questo caso?

    Tribunale di Modica ha sollevato la questione nel corso di un giudizio principale di cui era investito.

    Quali sono gli effetti di questa ordinanza?

    L’ordinanza chiude il giudizio incidentale di costituzionalità. Gli atti vengono restituiti al giudice a quo che riprende il procedimento principale applicando la norma ritenuta valida (se infondata) o adottando altra soluzione (se inammissibile).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 294/2011 – Elezioni Assemblea regionale siciliana e parità di genere

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. La questione riguardava della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. Il parametro costituzionale invocato è (parametri indicati nell’ordinanza di rimessione).

    Di cosa si tratta

    Ritenuto in fatto 1. – Con ordinanza del 16 luglio 2010 (reg. ord. n. 390 del 2010), il Tribunale di Palermo, prima sezione civile, ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione e all’art. 9 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), questione di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), come modificata dalla

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio della Corte è: della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. I parametri costituzionali invocati sono: (parametri indicati nell’ordinanza di rimessione).

    La decisione della Corte

    Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), così come modificata dalla legge della Regione siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale; 2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10- sexies , comma 1

    Il principio

    La norma impugnata contrasta con i parametri costituzionali indicati; la Corte ne ha dichiarato l’illegittimità con effetti erga omnes dal giorno successivo alla pubblicazione.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte costituzionale?

    La sentenza è pronunciata all’esito di pubblica udienza e definisce nel merito la questione (dichiarando la norma incostituzionale o non fondata). L’ordinanza può essere resa in camera di consiglio per questioni di manifesta inammissibilità o infondatezza.

    Cosa comporta la dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale. I giudici non possono più applicarla.

    Chi ha promosso il giudizio di costituzionalità?

    Il giudice rimettente ha sollevato la questione in via incidentale nel corso di un procedimento ordinario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 293/2011 – Decreto stabilizzazione finanziaria e giudice del lavoro (d.l. 78/2010)

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. La questione riguardava dell’articolo 11, commi 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. Il parametro costituzionale invocato è artt. 3, 24, 25, primo comma, 32, 102, 104, 111 e 117 Cost..

    Di cosa si tratta

    Ritenuto in fatto 1. — Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 17 settembre 2010 (r. o. n. 17 del 2011) ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, primo comma, 32, 102, 104, 111 e 117 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla leg

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio della Corte è: dell’articolo 11, commi 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. I parametri costituzionali invocati sono: artt. 3, 24, 25, primo comma, 32, 102, 104, 111 e 117 Cost.. Il giudice rimettente è Tribunale di Reggio Emilia.

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 13 e 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2011. CO

    Il principio

    La norma impugnata contrasta con i parametri costituzionali indicati; la Corte ne ha dichiarato l’illegittimità con effetti erga omnes dal giorno successivo alla pubblicazione.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte costituzionale?

    La sentenza è pronunciata all’esito di pubblica udienza e definisce nel merito la questione (dichiarando la norma incostituzionale o non fondata). L’ordinanza può essere resa in camera di consiglio per questioni di manifesta inammissibilità o infondatezza.

    Cosa comporta la dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale. I giudici non possono più applicarla.

    Chi ha promosso il giudizio di costituzionalità?

    Tribunale di Reggio Emilia ha sollevato la questione in via incidentale nel corso di un procedimento ordinario.

    Norme collegate

  • Rivalutazione di terreni e partecipazioni 2026: conviene affrancare le plusvalenze? Aliquote 21% e 18%, perizia e scadenza al 30 novembre

    In breve: la Legge di Bilancio 2026 ripropone la possibilità di rideterminare (cioè rivalutare) il costo fiscale di terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2026, pagando un’imposta sostitutiva del 21% per le partecipazioni (quotate e non quotate) e del 18% per i terreni (agricoli ed edificabili). Lo scopo è alzare il costo fiscale del bene così da ridurre o azzerare la plusvalenza tassabile in una futura vendita. Servono una perizia di stima riferita al 1° gennaio 2026 e il versamento dell’imposta entro il 30 novembre 2026 (termine perentorio), in unica soluzione o in 3 rate annuali con interessi del 3%. Conviene solo se l’imposta sostitutiva è inferiore a quanto pagheresti sulla plusvalenza ordinaria: vanno fatti i conti caso per caso.

    Avvertenza preliminare: il riferimento normativo puntuale (numero e data della Legge di Bilancio 2026 pubblicata in Gazzetta Ufficiale) va confermato sul testo definitivo. Le informazioni che seguono si basano su fonti professionali concordi, ma prima di agire verifica aliquote, scadenze e requisiti sul testo ufficiale.

    A cosa serve la rivalutazione

    Quando vendi un terreno o una partecipazione, sulla differenza tra il prezzo di vendita e il costo fiscale del bene (in genere il prezzo che hai pagato per acquistarlo o il valore dichiarato in successione o donazione) si genera una plusvalenza, che può essere tassata. Se hai comprato anni fa a poco e oggi il bene vale molto di più, quella plusvalenza latente può essere consistente.

    La rivalutazione, tecnicamente chiamata rideterminazione del costo fiscale, permette di sostituire il vecchio costo storico con un valore attuale (quello risultante da una perizia di stima), pagando subito un’imposta sostitutiva ridotta. In questo modo, al momento della vendita, la plusvalenza si calcola sul nuovo valore (più alto) e quindi risulta ridotta o azzerata. In pratica paghi una piccola imposta oggi per non pagarne una potenzialmente molto più grande domani.

    Chi può rivalutare e chi no

    Possono beneficiare della rivalutazione i soggetti che non operano in regime d’impresa. In particolare:

    • Persone fisiche non in regime d’impresa (il bene è nella sfera privata);
    • Società semplici ed equiparate;
    • Enti non commerciali;
    • Soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

    Sono invece esclusi i titolari di reddito d’impresa: chi detiene il terreno o la partecipazione nell’ambito di un’attività d’impresa non può avvalersi di questa agevolazione.

    Le aliquote e un esempio illustrativo

    L’imposta sostitutiva si calcola sul valore di perizia del bene al 1° gennaio 2026, con queste aliquote:

    Tipo di bene Aliquota imposta sostitutiva
    Partecipazioni (quotate e non quotate) 21%
    Terreni (agricoli ed edificabili) 18%

    Esempio illustrativo (ipotesi con numeri tondi, non un caso reale). Ipotizziamo una partecipazione non quotata acquistata anni fa per 10.000 euro, che oggi vale 110.000 euro. La plusvalenza latente è di 100.000 euro.

    • Vendita senza rivalutare: la plusvalenza di 100.000 euro è soggetta a tassazione. Ipotizzando l’imposta sostitutiva ordinaria del 26% sui redditi diversi di natura finanziaria, l’imposta sarebbe pari a circa 26.000 euro.
    • Rivalutazione prima della vendita: si fa periziare la partecipazione a 110.000 euro al 1° gennaio 2026 e si versa il 21% su tale valore, cioè 23.100 euro. A quel punto il costo fiscale diventa 110.000 euro: se vendi a 110.000 euro, la plusvalenza tassabile è zero.

    In questa ipotesi la rivalutazione fa risparmiare. Ma attenzione: l’imposta del 21% si paga sull’intero valore di perizia, non solo sulla plusvalenza. Per i terreni il confronto è spesso ancora più delicato, perché il valore di perizia tende a essere elevato e l’aliquota del 18% si applica comunque sull’intero valore. I numeri vanno verificati nel caso concreto.

    Il ruolo della perizia e i passi operativi

    La rivalutazione si fonda su una perizia di stima giurata (asseverata) che attesti il valore del bene alla data del 1° gennaio 2026. La perizia deve essere redatta da un professionista abilitato (ad esempio, a seconda del bene, dottore commercialista, geometra, ingegnere, architetto, perito o altre figure abilitate) e poi asseverata.

    I passi operativi tipici sono:

    1. Verifica del possesso del bene alla data del 1° gennaio 2026.
    2. Conteggio di convenienza: confronta l’imposta sostitutiva (21% o 18% sul valore di perizia stimato) con l’imposta che pagheresti sulla plusvalenza vendendo senza rivalutare.
    3. Redazione e asseverazione della perizia riferita al 1° gennaio 2026.
    4. Versamento dell’imposta sostitutiva (intero importo oppure prima delle 3 rate) entro la scadenza.
    5. Indicazione dei dati della rivalutazione nella dichiarazione dei redditi, secondo le istruzioni che verranno previste.

    Rate, interessi e la scadenza del 30 novembre 2026

    L’imposta sostitutiva può essere versata:

    • in un’unica soluzione, oppure
    • in 3 rate annuali di pari importo; sulle rate successive alla prima si applicano interessi del 3% annuo.

    La data chiave è il 30 novembre 2026: entro questo termine devono essere completate sia la redazione e asseverazione della perizia, sia il versamento dell’imposta (intero importo o prima rata). Si tratta di un termine perentorio: oltre quella data non è più possibile avvalersi della rivalutazione con queste regole. Conviene quindi non ridursi all’ultimo, anche per i tempi tecnici della perizia.

    Quando conviene e quando no

    La regola di fondo è semplice: la rivalutazione conviene solo se l’imposta sostitutiva è inferiore a quanto pagheresti sulla plusvalenza vendendo senza rivalutare. Poiché la sostitutiva si calcola sull’intero valore di perizia (non solo sull’incremento), il vantaggio si riduce quando il costo storico è già vicino al valore attuale, oppure quando la vendita è incerta o lontana nel tempo.

    Alcuni segnali che spingono verso il sì:

    • costo storico molto basso rispetto al valore attuale (plusvalenza latente elevata);
    • vendita già programmata o probabile a breve;
    • terreno divenuto edificabile o partecipazione molto rivalutata.

    Alcuni segnali che spingono verso il no:

    • l’imposta sostitutiva (21% o 18% sul valore di perizia) supera l’imposta che pagheresti sulla plusvalenza;
    • nessuna intenzione concreta di vendere;
    • casi in cui la cessione sarebbe comunque non tassabile o agevolata.

    La valutazione va sempre fatta caso per caso, con i numeri reali del tuo bene: cambia tutto a seconda del costo storico, del valore di perizia e del regime applicabile alla vendita.

    Avvertenza sul riferimento normativo

    Le aliquote (21% e 18%), la data di possesso (1° gennaio 2026), la rateizzazione triennale con interesse del 3% e la scadenza del 30 novembre 2026 derivano da fonti professionali concordi sulla Legge di Bilancio 2026. Tuttavia il riferimento puntuale (numero e data della legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale, oltre a eventuali provvedimenti attuativi e codici tributo) va confermato sul testo ufficiale prima di procedere. Verifica sempre la versione definitiva della norma e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

    Domande frequenti

    Posso rivalutare un solo bene tra i tanti che possiedo?

    Sì. La rivalutazione si applica ai singoli beni che scegli. Puoi quindi rivalutare, ad esempio, una sola partecipazione o un solo terreno, lasciando gli altri al loro costo storico. La convenienza va valutata bene per bene.

    L’imposta si paga sulla plusvalenza o sull’intero valore?

    L’imposta sostitutiva (21% o 18%) si calcola sull’intero valore di perizia del bene al 1° gennaio 2026, non solo sulla plusvalenza. È proprio per questo che la convenienza non è automatica e dipende dal rapporto tra costo storico e valore attuale.

    Cosa succede se non rispetto la scadenza del 30 novembre 2026?

    Il termine è perentorio: se entro il 30 novembre 2026 non sono completate la perizia asseverata e il versamento (intero importo o prima rata), la rivalutazione con queste regole non è più possibile. In quel caso resterebbe valido il costo fiscale originario.

    Se scelgo le 3 rate e poi salto una rata cosa rischio?

    La rateizzazione in 3 anni prevede interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima. Il pagamento della prima rata entro la scadenza perfeziona la scelta. La gestione di un eventuale mancato versamento delle rate successive segue le regole previste dalla norma e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, che vanno verificate sul testo ufficiale.

    Hai un caso concreto?
    Questa guida spiega la regola.
    Per applicarla alla tua situazione, scrivici.

    Richiedi una consulenza →

  • Corte cost. n. 292/2011 – Legge finanziaria Regione Piemonte 2011 – processo estinto

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con la presente ordinanza, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice rimettente. La questione riguardava (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). Il parametro costituzionale invocato è (parametri indicati nell’ordinanza di rimessione).

    Di cosa si tratta

    Ritenuto che con ricorso notificato il 25 febbraio 2011 e depositato il successivo 7 marzo (reg. ric. n. 15 del 2011) il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimit costituzionale dellart. 5 della legge della Regione Piemonte 27 dicembre 2010, n. 25 (Legge finanziaria per lanno 2011), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; che la disposizione impugnata al comma 1 stabilisce: La Giunta regionale autorizzata a disporre i

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio della Corte è: (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). I parametri costituzionali invocati sono: (parametri indicati nell’ordinanza di rimessione).

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara estinto il processo. Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2011. CONSULTA ONLINE dal 1995 – Note legali Consulta OnLine non ha prodotto e non è responsabile per i contenuti e le informazioni legali di siti collegati. La consultazione di questi o del materiale contenuto nel sito non costituisce una relazione di consulenza legale. Nessuno deve confid

    Il principio

    La Corte ha esaminato la questione di legittimità costituzionale e si è pronunciata come risulta dal dispositivo della presente ordinanza.

    Domande e risposte

    Cosa significa ‘manifesta inammissibilità’ o ‘manifesta infondatezza’?

    Sono formule con cui la Corte può definire la questione in camera di consiglio, senza pubblica udienza, quando la soluzione appare chiara: l’inammissibilità riguarda vizi procedurali o di rilevanza, l’infondatezza il merito.

    Chi ha sollevato la questione in questo caso?

    Il giudice rimettente indicato negli atti ha sollevato la questione nel corso di un giudizio principale di cui era investito.

    Quali sono gli effetti di questa ordinanza?

    L’ordinanza chiude il giudizio incidentale di costituzionalità. Gli atti vengono restituiti al giudice a quo che riprende il procedimento principale applicando la norma ritenuta valida (se infondata) o adottando altra soluzione (se inammissibile).

    Norme collegate

  • Detassazione premi di risultato 2026: imposta sostitutiva all’1% e requisiti

    Per i premi di risultato erogati nel 2026 e nel 2027 l’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali è ridotta dall’1%. In pratica si passa dall’aliquota ordinaria del 10% al solo 1%, dopo che per il 2025 il regime transitorio era già sceso al 5%. La novità, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 e chiarita dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 24 febbraio 2026, è rilevante sia per il dipendente, che porta a casa un netto più alto, sia per l’azienda, che ottiene uno strumento di incentivo molto più efficiente a parità di costo lordo.

    Questa guida spiega cosa cambia in concreto, i tre requisiti da rispettare, un esempio illustrativo di calcolo del netto e i punti di attenzione su contratto di secondo livello e conversione in welfare.

    Cosa cambia nel 2026: dall’aliquota ordinaria del 10% all’1%

    L’imposta sostitutiva sui premi di risultato è un’alternativa alla tassazione ordinaria IRPEF: invece di sommarsi agli altri redditi e scontare aliquote progressive (che possono superare il 35%), la quota di premio agevolata viene tassata con un’aliquota fissa e ridotta. Fino al 2024 questa aliquota era del 10%. Per il 2025 era stata abbassata al 5% in via transitoria. Per i premi erogati nel 2026 e nel 2027 l’aliquota scende all’1%.

    Per il dipendente significa che, sulla parte di premio che rientra nell’agevolazione, l’imposta è quasi azzerata: su 100 euro lordi di premio agevolato, l’imposta sostitutiva è di 1 euro. Per l’azienda è un argomento forte in sede di contrattazione di secondo livello, perché ogni euro lordo destinato al premio si traduce in un netto quasi integrale per il lavoratore.

    I tre requisiti chiave

    L’aliquota dell’1% non è automatica per qualunque somma erogata. Devono ricorrere tre condizioni.

    1. Tetto di 5.000 euro lordi annui

    L’importo agevolabile con l’imposta sostitutiva è fino a 5.000 euro lordi annui per ciascun lavoratore. Si tratta di un limite innalzato rispetto al precedente tetto di 3.000 euro. La parte di premio eventualmente eccedente i 5.000 euro segue invece la tassazione ordinaria IRPEF.

    2. Reddito del dipendente non superiore a 80.000 euro nell’anno precedente

    L’agevolazione spetta ai lavoratori del settore privato che, nell’anno precedente a quello di percezione del premio, hanno avuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. Il riferimento è quindi al reddito dell’anno prima: per un premio incassato nel 2026, si guarda al reddito di lavoro dipendente del 2025. Chi ha superato quella soglia non rientra nell’imposta sostitutiva e il premio segue la tassazione ordinaria.

    3. Premio da contratto di secondo livello con obiettivi misurabili

    Il requisito strutturale è che i premi siano erogati in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali di secondo livello e legati a incrementi misurabili di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione. Non basta un bonus discrezionale deciso dal datore di lavoro: serve un accordo di secondo livello che colleghi il premio a obiettivi quantificabili e verificabili. È il cuore dell’agevolazione e l’aspetto su cui si concentrano i controlli.

    Esempio di calcolo del netto (ipotesi illustrativa)

    Quella che segue è un’ipotesi puramente illustrativa, con numeri tondi scelti per chiarezza, e non un calcolo riferito a un caso reale. Ipotizziamo un dipendente con reddito 2025 inferiore a 80.000 euro che nel 2026 riceve un premio di risultato di 2.000 euro lordi, regolarmente previsto da un accordo aziendale di secondo livello con obiettivi misurabili.

    Voce Tassazione ordinaria (ipotesi 35%) Imposta sostitutiva 1%
    Premio lordo 2.000 euro 2.000 euro
    Imposta sul premio 700 euro 20 euro
    Netto in busta 1.300 euro 1.980 euro

    Nell’ipotesi, l’aliquota ordinaria del 35% è un valore di esempio usato solo per il confronto: l’aliquota marginale reale dipende dal reddito complessivo del singolo. Con l’imposta sostitutiva all’1% il prelievo sul premio è di 20 euro invece di 700, e il dipendente porta a casa circa 680 euro in più a parità di premio lordo. È questo il motivo per cui lo strumento conviene tanto al lavoratore quanto all’azienda che vuole premiare i risultati.

    Il ruolo del contratto di secondo livello e del deposito

    Poiché l’agevolazione è subordinata all’esistenza di un contratto territoriale o aziendale che leghi il premio a obiettivi misurabili, la fase contrattuale è decisiva. Il premio deve essere strutturato correttamente: l’accordo deve individuare indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione e prevedere parametri verificabili, con un incremento effettivamente conseguito nel periodo congruo rispetto a quello di riferimento.

    La disciplina dei premi di produttività prevede inoltre adempimenti formali a carico del datore di lavoro per dare validità all’agevolazione, tra cui il deposito del contratto presso la sede competente. Si tratta di passaggi che vanno gestiti secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa di settore: un premio non correttamente formalizzato rischia di non poter accedere all’imposta sostitutiva.

    Conversione del premio in welfare

    La normativa sui premi di risultato consente, a determinate condizioni e quando previsto dal contratto, di convertire in tutto o in parte il premio in beni e servizi di welfare aziendale in luogo dell’erogazione monetaria. Questa scelta segue regole proprie, con specifici limiti e condizioni di favore fiscale. Per gli importi, le percentuali e le condizioni applicabili alla conversione in welfare occorre fare riferimento alla normativa di settore e ai chiarimenti della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 24 febbraio 2026, che non sono riportati in dettaglio in questa guida.

    Come si applica concretamente

    Sul piano operativo, l’imposta sostitutiva si applica direttamente in busta paga dal sostituto d’imposta al momento dell’erogazione del premio. Non esiste una domanda da presentare con una scadenza: è il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, ad applicare l’aliquota agevolata quando ricorrono i requisiti, salvo diversa scelta del dipendente. Per il responsabile payroll questo significa verificare a monte i tre presupposti (tetto, reddito dell’anno precedente, contratto di secondo livello) e impostare correttamente il cedolino.

    Domande frequenti

    Se nell’anno precedente ho superato 80.000 euro di reddito da lavoro dipendente?

    In quel caso non si ha diritto all’imposta sostitutiva all’1%: il premio viene tassato in modo ordinario con le aliquote IRPEF progressive. La soglia di 80.000 euro si valuta sul reddito di lavoro dipendente dell’anno precedente a quello in cui si percepisce il premio.

    L’agevolazione vale anche per i dirigenti?

    Il discrimine non è la qualifica in sé, ma i requisiti previsti dalla norma: settore privato, reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro nell’anno precedente e premio erogato in esecuzione di un contratto di secondo livello con obiettivi misurabili. Un dirigente che rispetti tutte queste condizioni rientra; chi supera la soglia di reddito, o non ha un premio strutturato così, resta escluso.

    Cosa succede alla parte di premio oltre i 5.000 euro?

    Il tetto agevolabile è di 5.000 euro lordi annui per lavoratore. La quota eventualmente eccedente non perde necessariamente valore, ma non beneficia dell’imposta sostitutiva all’1%: viene assoggettata alla tassazione ordinaria.

    Devo presentare una domanda per ottenere l’aliquota all’1%?

    No. Non c’è una domanda con scadenza. L’imposta sostitutiva è applicata direttamente in busta paga dal datore di lavoro, come sostituto d’imposta, al momento dell’erogazione del premio, una volta verificati i requisiti.

    Hai un caso concreto?
    Questa guida spiega la regola.
    Per applicarla alla tua situazione, scrivici.

    Richiedi una consulenza →