Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 83/2010 – Reati speciali emergenza rifiuti Campania e legalità penale

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 6, lett. a) e d), del d.l. n. 172/2008 (emergenza rifiuti Campania): le fattispecie penali speciali per le aree in stato di emergenza rispettano i principi di legalità, tassatività e uguaglianza perché la legge definisce compiutamente il precetto e le sanzioni.

    Di cosa si tratta

    Durante l’emergenza rifiuti in Campania, il decreto-legge n. 172/2008 aveva creato figure di reato più gravi per chi abbandonasse rifiuti nelle aree soggette allo stato di emergenza: condotte che altrove non erano reato (lett. a) o erano mere contravvenzioni (lett. d) diventavano delitti. Tre persone arrestate in flagranza avevano contestato la legittimità di queste norme.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 6, lett. a) e d), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 (emergenza smaltimento rifiuti Campania), convertito dalla legge n. 210/2008. Parametri: artt. 3, 25, secondo comma, e 77, secondo comma, Cost. Giudice rimettente: Tribunale ordinario di Torre Annunziata (ordinanza 11 novembre 2008).

    La decisione della Corte

    Non fondate: le norme impugnate descrivono compiutamente le fattispecie incriminatrici e le pene; la dichiarazione dello stato di emergenza è solo condizione di fatto per la loro applicabilità, non integra il precetto penale. L’atto che dichiara l’emergenza è assoggettabile a controllo di legittimità sia dal giudice ordinario sia da quello amministrativo.

    Il principio

    Le norme penali la cui applicabilità dipende dalla dichiarazione governativa di uno stato di emergenza non violano il principio di legalità (art. 25, comma 2, Cost.) purché il precetto e la sanzione siano integralmente definiti dalla legge e l’atto presupposto sia sottoponibile a controllo giurisdizionale.

    Domande e risposte

    In cosa consistevano le fattispecie speciali per l’emergenza rifiuti Campania?

    L’art. 6, lett. a), puniva come delitto (fino a 3 anni) la raccolta o il trasporto non autorizzato di rifiuti nelle aree di emergenza, anche se altrove non era reato; la lett. d) elevava a delitto condotte che nel resto d’Italia erano solo contravvenzioni.

    Perché la Corte non ravvisa violazione dell’art. 25 Cost.?

    Perché il precetto e la pena sono fissati in modo completo dalla legge stessa; la dichiarazione di emergenza è solo il presupposto fattuale di applicabilità, come accade per molte norme penali condizionate a fattori esterni già tipicizzati dal legislatore.

    Chi controlla la legittimità della dichiarazione di stato di emergenza?

    I giudici ordinari e quelli amministrativi, nell’ambito delle rispettive competenze: non vi è quindi un vuoto di legalità che possa far derivare conseguenze penali da atti governativi privi di controllo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 82/2010 – Competenza mantenimento figli genitori non coniugati

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    La Corte dichiara non fondata la questione sulla competenza del tribunale ordinario (e non del tribunale per i minorenni) per le domande di solo assegno di mantenimento dei figli di genitori non coniugati: la distinzione è ragionevole perché i due giudizi hanno oggetti diversi.

    Di cosa si tratta

    Con la legge n. 54/2006 sull’affidamento condiviso, la competenza sulle questioni relative all’affidamento di figli nati fuori dal matrimonio era stata distribuita tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni a seconda del tipo di domanda. Un tribunale ordinario aveva dubitato della conformità a Costituzione della norma che gli attribuiva la sola domanda di mantenimento senza quella sull’affidamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (affidamento condiviso), nella parte in cui non attribuisce ai Tribunali per i minorenni i procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Parametri: artt. 3, 25 e 111 Cost. Giudice rimettente: Tribunale ordinario di Roma (ordinanza 21 gennaio 2009).

    La decisione della Corte

    Non fondata la questione riferita all’art. 3 Cost.: la distinzione tra la domanda di solo mantenimento (tribunale ordinario) e quella sull’esercizio della potestà genitoriale (tribunale per i minorenni) ha una base razionale, poiché i due giudizi hanno oggetti differenti. Manifestamente inammissibile la questione riferita agli artt. 25 e 111 Cost. per difetto di motivazione.

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente distribuire la competenza giurisdizionale sui figli nati fuori dal matrimonio tra giudici diversi in base all’oggetto specifico della domanda proposta, senza che ciò violi il principio di uguaglianza.

    Domande e risposte

    Quale giudice è competente per i figli di genitori non coniugati?

    Il tribunale ordinario per la sola domanda di mantenimento; il tribunale per i minorenni per le questioni sull’affidamento e sull’esercizio della potestà genitoriale.

    Perché la Corte ritiene ragionevole questa distinzione?

    Perché i due tipi di causa hanno oggetti diversi: il mantenimento riguarda un obbligo economico tra privati; l’affidamento incide sui diritti-doveri genitoriali e coinvolge l’interesse superiore del minore in senso più ampio.

    E se le due domande vengono proposte insieme?

    La Corte precisa che la relazione tra mantenimento e potestà genitoriale, ove non si concretizzi in domande esplicitamente cumulate, non incide sulla competenza del singolo giudice.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 81/2010 – Incarichi dirigenziali esterni cessazione automatica PA

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    La Corte dichiara incostituzionale la norma del decreto-legge n. 262/2006 che faceva cessare automaticamente gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni alla PA prima del 17 maggio 2006 se non confermati entro 60 giorni: viola gli artt. 97 e 98 Cost. perché impedisce la distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa.

    Di cosa si tratta

    Una norma di urgenza del 2006 aveva disposto che tutti gli incarichi dirigenziali conferiti a personale esterno alla PA (ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001) e affidati prima del 17 maggio 2006 cessassero automaticamente se l’amministrazione non li confermava entro 60 giorni. Un dirigente esterno del Ministero dello Sviluppo Economico si era visto revocare l’incarico prima della scadenza contrattuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 2, comma 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286. Parametri: artt. 3 e 97 Cost. Giudice rimettente: Tribunale ordinario di Roma, sezione terza lavoro (ordinanza 24 febbraio 2009).

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 97 e 98 Cost.: la cessazione automatica degli incarichi, senza alcuna valutazione caso per caso, compromette la necessaria distinzione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e attività gestionale, rendendo i dirigenti dipendenti dalle scelte politiche contingenti anzi­ché dalla professionalità tecnica.

    Il principio

    Gli incarichi dirigenziali a soggetti esterni conferiti nel rispetto dei requisiti di legge non possono essere revocati en masse con una norma di urgenza che non garantisce la distinzione funzionale tra indirizzo politico e gestione: ciò viola i principi di buon andamento e imparzialità della PA.

    Domande e risposte

    Chi sono i dirigenti “esterni” ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001?

    Soggetti privi di rapporto di lavoro con la PA, scelti per la loro professionalità specifica non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione, ai quali può essere conferito un incarico dirigenziale a tempo determinato.

    Perché la cessazione automatica era incostituzionale?

    Perché subordinava la prosecuzione dell’incarico alla mera volontà politica del momento (conferma entro 60 giorni), senza criteri oggettivi, vanificando la separazione tra politica e amministrazione imposta dagli artt. 97 e 98 Cost.

    L’amministrazione può comunque revocare un incarico dirigenziale esterno?

    Sì, ma solo con procedure che rispettino i principi di buon andamento e imparzialità, con adeguata motivazione e nel rispetto del contratto individuale sottoscritto.

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  • Corte cost. n. 80/2010 – Insegnanti di sostegno disabilità grave e tetto invalicabile

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    La Corte dichiara incostituzionale la legge finanziaria 2008 nella parte in cui fissa un tetto invalicabile al numero di insegnanti di sostegno e impedisce deroghe per gli alunni con disabilità grave: il diritto all’istruzione e alla tutela del disabile prevale sulle esigenze di contenimento della spesa.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2008 aveva stabilito un rapporto medio di un insegnante di sostegno ogni due alunni disabili, eliminando la possibilità – già prevista dalla legge n. 449/1997 – di assumere insegnanti in deroga per i casi di disabilità grave. Un’alunna con grave handicap si era vista ridurre le ore di sostegno assegnatele l’anno precedente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). Parametri: artt. 2, 3, 4, 10, 30, 31, 34, 35 e 38 Cost. Giudice rimettente: Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (ordinanza 26 marzo 2009).

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale del comma 413 nella parte in cui fissa un limite massimo invalicabile al numero di posti di sostegno; illegittimità costituzionale del comma 414 nella parte in cui esclude la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga quando vi siano alunni con disabilità grave, una volta esperiti gli altri strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

    Il principio

    Il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave, che richiede sostegno individualizzato, non può essere compresso da un tetto rigido di spesa che lo rende di fatto inaccessibile. Le esigenze di bilancio non possono giustificare limitazioni irragionevoli a diritti garantiti dalla Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa prevedevano i commi 413 e 414 della legge finanziaria 2008?

    Stabilivano un rapporto medio di un insegnante di sostegno ogni due alunni disabili (comma 413) e vietavano le assunzioni in deroga per casi gravi già ammesse dalla legge n. 449/1997 (comma 414).

    Perché la Corte le ha dichiarate incostituzionali?

    Perché il limite massimo invalicabile impediva in modo automatico di garantire al disabile grave il supporto necessario al suo inserimento scolastico, violando gli artt. 3, 34 e 38 Cost. in modo irragionevole.

    Cosa cambia in pratica dopo questa sentenza?

    Le scuole possono richiedere insegnanti di sostegno in deroga per gli alunni con disabilità grave, ripristinando la possibilità prevista dalla legge n. 449/1997, senza essere vincolate al tetto numerico fissato dalla finanziaria 2008.

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  • Corte cost. n. 79/2010 – Cumulo emolumenti piccoli comuni e rinuncia al ricorso

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    Il processo si estingue per rinuncia del ricorrente (Presidente del Consiglio dei ministri): l’art. 5, comma 7, della legge Regione Abruzzo n. 4/2009 – che esentava gli amministratori di piccoli comuni dal divieto di cumulo di emolumenti – era stato già abrogato dalla stessa Regione.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato una norma regionale abruzzese che, nel disciplinare il riordino degli enti locali, consentiva agli amministratori di comuni con meno di 5.000 abitanti di cumulare l’indennità di carica con altri emolumenti derivanti da nomine politiche regionali, in deroga al divieto generale di cumulo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 5, comma 7, ultimo periodo, legge Regione Abruzzo 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli enti locali). Parametri: artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    Estinzione del processo: l’art. 6 della legge Regione Abruzzo n. 12/2009 aveva abrogato la norma impugnata prima ancora che essa trovasse applicazione, e il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso. In mancanza di costituzione della parte convenuta, la rinuncia comporta automaticamente l’estinzione del giudizio (art. 23 norme integrative).

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, la rinuncia al ricorso da parte dello Stato, in assenza di costituzione della Regione convenuta, determina l’estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte.

    Domande e risposte

    Qual era il contenuto della norma impugnata?

    Il divieto di cumulo tra indennità di carica degli amministratori regionali e altri emolumenti fissi derivanti da nomine politiche non si applicava agli amministratori di comuni con meno di 5.000 abitanti.

    Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?

    Perché la Regione Abruzzo aveva già abrogato autonomamente la norma contestata (art. 6, l.r. n. 12/2009), rendendo il giudizio privo di interesse pratico.

    Cosa significa “estinzione del processo” in questo contesto?

    Significa che la Corte non si pronuncia nel merito: nessuna norma è dichiarata costituzionale o incostituzionale. Il giudizio si chiude senza effetti sull’ordinamento diversi da quelli già prodotti dall’abrogazione regionale.

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  • Corte cost. n. 78/2010 – Archiviazione obbligata PM e norma già abrogata

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 405, comma 1-bis, c.p.p. perché la norma impugnata era già stata dichiarata incostituzionale integralmente dalla sentenza n. 121/2009, rendendo la questione priva di oggetto.

    Di cosa si tratta

    Il GUP del Tribunale di Varese aveva chiesto di ampliare l’obbligo del PM di chiedere l’archiviazione anche quando il GIP o il tribunale del riesame avessero escluso la gravità indiziaria con decisione non impugnata. Prima che la Corte decidesse, la norma è stata rimossa dall’ordinamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 405, comma 1-bis, c.p.p. (aggiunto dall’art. 3 della legge n. 46/2006 in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento). Parametro: art. 3 Cost. Giudice rimettente: GUP del Tribunale di Varese (ordinanza 13 febbraio 2008).

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità: con sentenza n. 121/2009 la Corte aveva già dichiarato incostituzionale l’intera norma impugnata. La questione è pertanto priva di oggetto e non può essere rimessa al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza.

    Il principio

    Quando la norma oggetto di rimessione è stata già rimossa dall’ordinamento con efficacia ex tunc da una precedente declaratoria di incostituzionalità, la nuova questione va dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto, senza restituzione degli atti al rimettente.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 405, comma 1-bis, c.p.p. prima di essere abrogato?

    Obbligava il PM a chiedere l’archiviazione quando il GIP o il tribunale del riesame avessero escluso la gravità indiziaria con decisione definitiva, senza nuovi elementi a carico.

    Perché quella norma fu dichiarata incostituzionale con sent. 121/2009?

    Perché la richiesta di archiviazione “obbligata” era incompatibile con l’art. 112 Cost. (obbligatorietà dell’azione penale) e con l’art. 3 Cost. per irragionevole limitazione dei poteri del PM.

    Cosa succede al giudizio pendente davanti al rimettente?

    Il processo deve proseguire applicando le regole ordinarie del c.p.p. prive della norma annullata: il PM valuterà autonomamente se proseguire le indagini o chiedere l’archiviazione.

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  • Corte cost. n. 77/2010 – Sanzioni assegni bancari e difesa prefettizia

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 8-bis della legge sugli assegni bancari sollevata in riferimento agli artt. 3 e 113 Cost., e manifestamente infondata quella in riferimento all’art. 24 Cost.: il petitum è ambiguo e richiede un intervento creativo riservato al legislatore.

    Di cosa si tratta

    Un Giudice di pace aveva contestato la norma che affida al Prefetto – e non a un’autorità distinta – la valutazione delle deduzioni difensive di chi ha emesso assegni senza provvista. Secondo il rimettente ciò violava i principi di uguaglianza, difesa e tutela giurisdizionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 8-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), introdotto dall’art. 33 del d.lgs. n. 507/1999. Parametri: artt. 3, 24 e 113 Cost. Giudice rimettente: Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo (ordinanza 9 luglio 2009).

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità per artt. 3 e 113 Cost.: il rimettente non chiarisce se chiede un’aggiunta di garanzie procedurali o un intervento manipolativo riservato al legislatore, rendendo il petitum oscuro. Manifesta infondatezza per art. 24 Cost.: il diritto di difesa è garantito dalla possibilità di presentare deduzioni al Prefetto e di ricorrere al giudice ordinario.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il rimettente non indica con chiarezza il verso dell’intervento richiesto alla Corte, lasciandola in alternativa tra soluzioni entrambe di natura creativa riservate al legislatore.

    Domande e risposte

    Chi valuta le deduzioni difensive del traente nell’iter sanzionatorio per assegni scoperti?

    Il Prefetto, ai sensi dell’art. 8-bis l. n. 386/1990: riceve le memorie dell’interessato e adotta poi l’ordinanza-ingiunzione o archivia il procedimento.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il giudice rimettente non ha precisato quale tipo di pronuncia chiedeva alla Corte: aggiungere una garanzia procedurale o spostare la competenza a un’autorità diversa. Entrambe le soluzioni avrebbero richiesto scelte discrezionali del legislatore.

    Esiste comunque un rimedio per chi contesta l’ordinanza-ingiunzione prefettizia?

    Sì: l’ordinanza è impugnabile davanti al giudice ordinario (opposizione ex lege n. 689/1981), che garantisce il pieno controllo giurisdizionale e il rispetto dell’art. 24 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 134/2010 – Immigrazione e divieto regionale di centri identificazione ed espulsione

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    La Corte dichiara incostituzionale la norma della Regione Liguria che proclamava la propria «indisponibilità» ad ospitare sul territorio regionale i centri di identificazione ed espulsione (CIE) degli stranieri irregolari: la localizzazione di tali strutture è di competenza esclusiva statale in materia di immigrazione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria aveva modificato la propria legge regionale sull’immigrazione aggiungendo, tra gli obiettivi della politica regionale in materia, la «manifesta indisponibilità» ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione degli stranieri immigrati. In sostanza, la Regione cercava di impedire l’apertura di centri di identificazione ed espulsione (CIE) in Liguria. Il Governo impugnò la norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1 della legge della Regione Liguria 6 marzo 2009, n. 4 (modificativa della l.r. n. 7 del 2007 sull’integrazione sociale degli stranieri), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera b), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di immigrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma ligure nella parte in cui afferma la indisponibilità della Regione ad avere sul proprio territorio i CIE. La costituzione e l’individuazione di tali strutture attengono alla disciplina dell’immigrazione, che è di competenza esclusiva statale: le Regioni non possono impedire l’esercizio di funzioni statali sul proprio territorio.

    Il principio

    La materia dell’immigrazione, inclusa la localizzazione dei centri di identificazione ed espulsione, appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera b), Cost.). Le Regioni possono intervenire sul fenomeno dell’immigrazione solo nelle materie di propria competenza (diritto allo studio, assistenza sociale), ma non possono ostacolare o vietare l’esercizio sul proprio territorio di funzioni statali connesse al controllo dei flussi migratori.

    Domande e risposte

    Cosa sono i Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE)?

    I CIE (oggi denominati CPR, Centri di Permanenza per i Rimpatri) sono strutture previste dall’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione) in cui vengono trattenuti gli stranieri extracomunitari in posizione irregolare in attesa dell’esecuzione del provvedimento di espulsione, con convalida del giudice di pace.

    Le Regioni possono fare politica sull’immigrazione?

    Sì, ma solo nei limiti delle proprie competenze: possono promuovere l’integrazione degli stranieri, il diritto all’istruzione, all’assistenza sociale, alla casa. Non possono invece interferire con la disciplina degli ingressi, dei soggiorni e delle espulsioni, che è riservata allo Stato.

    Un Comune o una Regione possono dichiarare di non volere i CIE sul proprio territorio?

    No, non con efficacia giuridica vincolante. La Corte ha chiarito che la localizzazione dei CIE spetta al Ministro dell’interno, e un atto regionale o comunale che ne impedisca l’istituzione invade la competenza esclusiva statale sull’immigrazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 133/2010 – Spesa farmaceutica e autonomia finanziaria delle Province autonome

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    La Corte dichiara incostituzionali alcune norme del decreto-legge n. 78 del 2009 che obbligavano le Province autonome di Trento e Bolzano a riversare nel bilancio statale le economie realizzate sulla spesa farmaceutica, violando lo statuto speciale di autonomia finanziaria che garantisce alle Province autonome un assetto dei rapporti finanziari modificabile solo con accordo bilaterale.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 78 del 2009 (misure anticrisi) aveva introdotto norme che imponevano anche alle Province autonome di Trento e Bolzano di riversare allo Stato le somme risparmiate sulla spesa farmaceutica (economie realizzate rispetto ai limiti previsti). Le Province autonome impugnarono queste norme ritenendo che violassero la loro speciale autonomia finanziaria, la quale prevede che i rapporti finanziari con lo Stato possano essere modificati solo con accordo bilaterale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e la Provincia autonoma di Trento hanno promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9-bis, comma 5, e 22, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, in riferimento agli statuti speciali di autonomia e ai principi di autonomia finanziaria tutelati dalla Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9-bis, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, del d.l. n. 78 del 2009, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano e alla Regione Valle d’Aosta: lo Stato non può unilateralmente modificare, con legge ordinaria, l’assetto dei rapporti finanziari regolato dagli statuti speciali senza il previo accordo con le autonomie speciali interessate.

    Il principio

    L’autonomia finanziaria delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome è garantita dagli statuti speciali, che possono essere modificati solo con legge costituzionale e, per i profili finanziari, secondo le procedure bilaterali previste dagli statuti stessi. Una legge ordinaria dello Stato che impone unilateralmente nuovi obblighi di riversamento a carico delle autonomie speciali viola tale assetto.

    Domande e risposte

    Cos’è la spesa farmaceutica che originava le economie?

    La spesa farmaceutica è la quota della spesa sanitaria destinata ai medicinali erogati dal Servizio sanitario. Quando la spesa effettiva rimane al di sotto dei limiti previsti, si generano «economie»; il decreto-legge n. 78/2009 tentava di far confluire tali risparmi nel bilancio statale anche per le autonomie speciali.

    Perché le Province autonome hanno una tutela più forte delle Regioni ordinarie?

    Perché le loro autonomie sono garantite da statuti speciali approvati con legge costituzionale e da accordi bilaterali con lo Stato: l’art. 116 Cost. riconosce a Trento, Bolzano, Aosta, Friuli e Sicilia forme di autonomia più ampia, e tali forme non possono essere compresse da una semplice legge ordinaria.

    Questa sentenza vale anche per la Regione Valle d’Aosta?

    Sì. La Corte ha riunito più giudizi promossi sia dalla Valle d’Aosta sia dalla Provincia autonoma di Trento. Le altre questioni sollevate dalla Provincia di Trento (non decise in questa sentenza) sono state riservate a separate pronunce.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 132/2010 – Professioni turistiche e riserva statale in Puglia

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    La Corte dichiara incostituzionale l’intera legge pugliese sulle professioni turistiche che istituiva tre nuove figure professionali (interprete turistico, operatore congressuale, guida turistica sportiva) e ne disciplinava requisiti, elenchi e condizioni di esercizio, violando la riserva statale in materia di individuazione delle professioni.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva approvato la legge n. 37 del 2008 sulle attività professionali turistiche, che creava tre nuove figure professionali non previste dalla legislazione nazionale, istituiva elenchi provinciali e disciplinava le condizioni per l’accreditamento e l’iscrizione. Il Governo impugnò le disposizioni principali ritenendo che la Regione avesse invaso la competenza statale in materia di professioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2, commi 1 e 2, e gli artt. 4, 7 e 8 della legge della Regione Puglia 19 dicembre 2008, n. 37 (Norme in materia di attività professionali turistiche), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (materia «professioni» a legislazione concorrente) e, in via subordinata, all’art. 117, secondo comma, lettera e) (tutela della concorrenza).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. e, per inscindibile connessione, estende la declaratoria all’intera legge regionale n. 37 del 2008 ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953. La censura relativa alla concorrenza è dichiarata inammissibile per difetto di motivazione.

    Il principio

    Anche per le professioni turistiche, la competenza a individuare nuove figure professionali, definirne i profili e stabilire le condizioni di accesso spetta esclusivamente allo Stato. La Regione non può creare nuove professioni né istituire elenchi professionali con propri requisiti: ciò varrebbe anche se l’iscrizione all’elenco non fosse obbligatoria per esercitare l’attività.

    Domande e risposte

    Perché la legge pugliese è stata dichiarata incostituzionale nella sua interezza?

    Perché le norme non impugnate direttamente (come quella sull’istituzione degli elenchi provinciali) erano inscindibilmente connesse a quelle dichiarate incostituzionali: senza le disposizioni sulle figure professionali, le restanti norme sarebbero prive di autonoma portata normativa, e quindi la declaratoria si estende all’intera legge.

    La Regione può regolamentare le guide turistiche?

    Le Regioni hanno competenza residuale sul turismo, ma le figure professionali delle guide e degli operatori turistici rientrano nella materia «professioni» (legislazione concorrente), dove spetta allo Stato fissare i principi fondamentali, inclusa l’individuazione delle categorie professionali.

    Cosa cambia per interprete turistico e operatore congressuale dopo questa sentenza?

    Le tre nuove figure create dalla legge pugliese (interprete turistico, operatore congressuale, guida turistica sportiva) non hanno base legale dopo la declaratoria di incostituzionalità. Chi esercitava tali attività in base alla legge regionale non può più invocarla come fondamento normativo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 131/2010 – Mediazione familiare e competenza statale sulle professioni

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara incostituzionali le norme delle leggi regionali laziali che istituivano la figura professionale del mediatore familiare, ne definivano il profilo, istituivano un coordinatore ASL per la mediazione e un elenco regionale con requisiti di accesso: tutte funzioni che spettano esclusivamente allo Stato in materia di professioni.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lazio aveva approvato due leggi sulla mediazione familiare (n. 26 e n. 27 del 2008) che definivano la figura del mediatore familiare, istituivano presso ogni ASL un «coordinatore per la mediazione familiare», e prevedevano un elenco regionale dei mediatori con i requisiti per l’iscrizione. Il Governo impugnò le disposizioni ritenendo che la Regione avesse invaso la competenza statale nella definizione delle figure professionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, comma 2, 3, 4 e 6 della legge della Regione Lazio n. 26 del 2008 e l’art. 1 della legge n. 27 del 2008, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (materia «professioni» a legislazione concorrente), per violazione del principio fondamentale secondo cui spetta esclusivamente allo Stato individuare le figure professionali e i relativi titoli abilitanti.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni impugnate. Le norme laziali, nel definire il profilo del mediatore familiare, istituire il coordinatore ASL e disciplinare l’elenco regionale con i requisiti di accesso, hanno individuato una figura professionale con il relativo profilo e le condizioni di esercizio: ciò è riservato allo Stato, anche nella materia a legislazione concorrente delle professioni.

    Il principio

    In materia di professioni — che è di legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. — il principio fondamentale riservato allo Stato è che solo la legge statale può individuare nuove figure professionali, definirne i profili e stabilire i titoli abilitanti. Le Regioni possono legiferare in questa materia solo nel rispetto di tale principio, e non possono dunque creare nuove professioni né istituire registri professionali regionali con requisiti propri.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono creare nuove figure professionali?

    No. La giurisprudenza costituzionale è costante: anche nella materia a legislazione concorrente delle «professioni», individuare nuove figure professionali e stabilirne i profili e i titoli abilitanti è un principio fondamentale riservato alla legge statale.

    Cosa può fare una Regione in materia di mediazione familiare?

    Può promuovere e finanziare servizi di mediazione familiare, organizzare sportelli e centri di ascolto, e disciplinare l’offerta di tali servizi nell’ambito del welfare regionale. Non può però definire un profilo professionale autonomo con requisiti di accesso e un registro regionale dedicato.

    Perché anche l’istituzione di un elenco regionale è incostituzionale?

    Perché la Corte ha chiarito che istituire un registro o elenco professionale e prevedere le condizioni per l’iscrizione ha già di per sé una funzione individuatrice della professione, anche se l’iscrizione non è obbligatoria per esercitare: e tale funzione spetta allo Stato.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — assegna la materia «professioni» alla legislazione concorrente, riservando i principi fondamentali allo Stato
  • Corte cost. n. 128/2010 – Rendiconto annuale Province e autonomia finanziaria in Calabria

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    La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’obbligo di rendiconto annuale imposto dalla Regione Calabria alle Province per le risorse trasferite a fronte delle funzioni conferite: la sanzione della sospensione dei trasferimenti in caso di omessa rendicontazione è compatibile con l’autonomia costituzionalmente garantita degli enti locali.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Calabria n. 40 del 2008 aveva modificato una precedente norma regionale imponendo alle Province un obbligo di rendiconto annuale (entro il 15 marzo dell’anno successivo) sulle risorse trasferite per l’esercizio delle funzioni amministrative loro conferite con legge regionale. In caso di mancata presentazione del rendiconto, scattava la sospensione della prima rata semestrale dei trasferimenti dell’anno successivo. Il TAR Calabria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale ritenendo che tale meccanismo ledesse l’autonomia finanziaria delle Province.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Calabria n. 40 del 2008, modificativo dell’art. 26 della legge regionale n. 9 del 2007, in riferimento agli artt. 114, 118 e 119 della Costituzione, lamentando che l’obbligo di rendicontazione e la sanzione della sospensione delle erogazioni fossero incompatibili con l’autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Province.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. La norma impugnata si limita a subordinare il trasferimento di risorse regionali a un obbligo di rendiconto che è funzionale al controllo sull’uso corretto delle risorse pubbliche. La Regione, trasferendo le funzioni agli enti locali, ha mantenuto un potere di vigilanza che è connaturato al sistema di finanziamento tramite trasferimenti e non viola l’autonomia finanziaria garantita dall’art. 119 Cost.

    Il principio

    Quando una Regione trasferisce funzioni amministrative alle Province finanziandole con risorse proprie, può legittimamente prevedere un obbligo di rendicontazione e la sospensione temporanea dei trasferimenti in caso di inadempimento, senza che ciò leda l’autonomia finanziaria degli enti locali garantita dall’art. 119 Cost., purché la sanzione sia proporzionata e non impedisca l’esercizio delle funzioni conferite.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono sospendere i trasferimenti alle Province?

    Sì, a condizione che la sospensione sia legata a un inadempimento specifico (come la mancata presentazione del rendiconto) e sia proporzionata. Non viola l’autonomia finanziaria costituzionale perché le risorse sospese sono quelle che la Regione ha volontariamente trasferito per finanziare funzioni delegate.

    Cosa tutela l’art. 119 della Costituzione?

    L’art. 119 Cost. garantisce a Comuni, Province e Regioni autonomia finanziaria di entrata e di spesa, stabilendo che essi dispongano di risorse proprie sufficienti a finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. La norma non vieta però che il finanziamento di funzioni delegate sia condizionato alla rendicontazione.

    Cosa sono le funzioni conferite alle Province con legge regionale?

    Si tratta di funzioni amministrative che la Regione Calabria aveva trasferito alle Province (in materia di sviluppo economico, territorio, servizi alla persona) attuando il principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost. La Regione manteneva il finanziamento e il controllo sul corretto utilizzo delle risorse.

    Norme collegate