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La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 6, lett. a) e d), del d.l. n. 172/2008 (emergenza rifiuti Campania): le fattispecie penali speciali per le aree in stato di emergenza rispettano i principi di legalità, tassatività e uguaglianza perché la legge definisce compiutamente il precetto e le sanzioni.

Di cosa si tratta

Durante l’emergenza rifiuti in Campania, il decreto-legge n. 172/2008 aveva creato figure di reato più gravi per chi abbandonasse rifiuti nelle aree soggette allo stato di emergenza: condotte che altrove non erano reato (lett. a) o erano mere contravvenzioni (lett. d) diventavano delitti. Tre persone arrestate in flagranza avevano contestato la legittimità di queste norme.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: art. 6, lett. a) e d), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 (emergenza smaltimento rifiuti Campania), convertito dalla legge n. 210/2008. Parametri: artt. 3, 25, secondo comma, e 77, secondo comma, Cost. Giudice rimettente: Tribunale ordinario di Torre Annunziata (ordinanza 11 novembre 2008).

La decisione della Corte

Non fondate: le norme impugnate descrivono compiutamente le fattispecie incriminatrici e le pene; la dichiarazione dello stato di emergenza è solo condizione di fatto per la loro applicabilità, non integra il precetto penale. L’atto che dichiara l’emergenza è assoggettabile a controllo di legittimità sia dal giudice ordinario sia da quello amministrativo.

Il principio

Le norme penali la cui applicabilità dipende dalla dichiarazione governativa di uno stato di emergenza non violano il principio di legalità (art. 25, comma 2, Cost.) purché il precetto e la sanzione siano integralmente definiti dalla legge e l’atto presupposto sia sottoponibile a controllo giurisdizionale.

Domande e risposte

In cosa consistevano le fattispecie speciali per l’emergenza rifiuti Campania?

L’art. 6, lett. a), puniva come delitto (fino a 3 anni) la raccolta o il trasporto non autorizzato di rifiuti nelle aree di emergenza, anche se altrove non era reato; la lett. d) elevava a delitto condotte che nel resto d’Italia erano solo contravvenzioni.

Perché la Corte non ravvisa violazione dell’art. 25 Cost.?

Perché il precetto e la pena sono fissati in modo completo dalla legge stessa; la dichiarazione di emergenza è solo il presupposto fattuale di applicabilità, come accade per molte norme penali condizionate a fattori esterni già tipicizzati dal legislatore.

Chi controlla la legittimità della dichiarazione di stato di emergenza?

I giudici ordinari e quelli amministrativi, nell’ambito delle rispettive competenze: non vi è quindi un vuoto di legalità che possa far derivare conseguenze penali da atti governativi privi di controllo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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