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La Corte dichiara non fondata la questione sulla competenza del tribunale ordinario (e non del tribunale per i minorenni) per le domande di solo assegno di mantenimento dei figli di genitori non coniugati: la distinzione è ragionevole perché i due giudizi hanno oggetti diversi.
Di cosa si tratta
Con la legge n. 54/2006 sull’affidamento condiviso, la competenza sulle questioni relative all’affidamento di figli nati fuori dal matrimonio era stata distribuita tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni a seconda del tipo di domanda. Un tribunale ordinario aveva dubitato della conformità a Costituzione della norma che gli attribuiva la sola domanda di mantenimento senza quella sull’affidamento.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (affidamento condiviso), nella parte in cui non attribuisce ai Tribunali per i minorenni i procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Parametri: artt. 3, 25 e 111 Cost. Giudice rimettente: Tribunale ordinario di Roma (ordinanza 21 gennaio 2009).
La decisione della Corte
Non fondata la questione riferita all’art. 3 Cost.: la distinzione tra la domanda di solo mantenimento (tribunale ordinario) e quella sull’esercizio della potestà genitoriale (tribunale per i minorenni) ha una base razionale, poiché i due giudizi hanno oggetti differenti. Manifestamente inammissibile la questione riferita agli artt. 25 e 111 Cost. per difetto di motivazione.
Il principio
Il legislatore può legittimamente distribuire la competenza giurisdizionale sui figli nati fuori dal matrimonio tra giudici diversi in base all’oggetto specifico della domanda proposta, senza che ciò violi il principio di uguaglianza.
Domande e risposte
Quale giudice è competente per i figli di genitori non coniugati?
Il tribunale ordinario per la sola domanda di mantenimento; il tribunale per i minorenni per le questioni sull’affidamento e sull’esercizio della potestà genitoriale.
Perché la Corte ritiene ragionevole questa distinzione?
Perché i due tipi di causa hanno oggetti diversi: il mantenimento riguarda un obbligo economico tra privati; l’affidamento incide sui diritti-doveri genitoriali e coinvolge l’interesse superiore del minore in senso più ampio.
E se le due domande vengono proposte insieme?
La Corte precisa che la relazione tra mantenimento e potestà genitoriale, ove non si concretizzi in domande esplicitamente cumulate, non incide sulla competenza del singolo giudice.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro della questione
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e ragionevole durata
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