Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 308/2011 – Illegittimità del divieto regionale di impianti di energie rinnovabili in Molise

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Molise n. 23/2010, che modificava la disciplina regionale sugli impianti di energia da fonti rinnovabili introducendo divieti generalizzati di localizzazione. La Corte ha ritenuto che tali divieti invadessero la competenza legislativa statale in materia di energia e producessero contrasto con le linee guida ministeriali.

    Di cosa si tratta

    La Regione Molise aveva adottato la legge n. 23/2010, con cui modificava la propria normativa sugli insediamenti degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, introducendo divieti di localizzazione generalizzati e indiscriminati per determinate tipologie e dimensioni di impianti in specifiche aree del territorio regionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato le norme regionali ritenendole in contrasto con la legislazione statale e con le linee guida emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale Molise n. 23/2010 in riferimento all’art. 117 della Costituzione, sostenendo che le norme regionali censurate violassero i principi fondamentali in materia di energia (art. 117, terzo comma, Cost.) e la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Molise n. 23/2010. La Corte ha accertato che le norme regionali, introducendo divieti generalizzati e indiscriminati di localizzazione degli impianti, contrastavano con le linee guida nazionali (d.m. 10 settembre 2010) e con l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, che prevede il rilascio di un’autorizzazione unica da parte della Regione, senza poter opporre divieti assoluti.

    Il principio

    Una legge regionale che introduce divieti generalizzati e indiscriminati di localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è costituzionalmente illegittima perché viola i principi fondamentali in materia di energia stabiliti dalla legislazione statale e contrasta con le linee guida nazionali, le quali consentono solo misure di disciplina del territorio adeguatamente motivate e specifiche, non divieti assoluti.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 in materia di energie rinnovabili?

    Prevede che la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili siano soggetti a un’autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate, anche a seguito di una conferenza di servizi. Le Regioni non possono opporre divieti assoluti di localizzazione ma devono valutare i singoli progetti.

    Qual era il contenuto della legge regionale Molise n. 23/2010 dichiarata incostituzionale?

    L’art. 1, comma 1, lettere a) e b), modificava la legge regionale n. 22/2009 sugli impianti da fonti rinnovabili, introducendo divieti di installazione in determinate aree del territorio molisano per alcune tipologie e dimensioni di impianti, senza prevedere una valutazione caso per caso e senza rispettare l’iter procedimentale fissato dalla normativa statale.

    Le Regioni possono vietare gli impianti di energia rinnovabile?

    No, almeno non con divieti generalizzati. Le Regioni, nell’esercizio della propria competenza legislativa concorrente in materia di energia (art. 117, terzo comma, Cost.), devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dallo Stato e le linee guida ministeriali. Possono disciplinare la localizzazione degli impianti, ma non vietarla in modo indiscriminato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 307/2011 – Diniego automatico di rinnovo del permesso di soggiorno: manifesta inammissibilità

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-ter, comma 13, lettera c), del d.l. n. 78/2009 convertito dalla legge n. 102/2009, sollevata dal TAR Friuli Venezia-Giulia. La norma prevede il diniego automatico del rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero condannato per determinati reati.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1-ter del d.l. n. 78/2009 (decreto «anticrisi») ha introdotto una procedura di emersione del lavoro irregolare. Il comma 13, lettera c), prevedeva che la dichiarazione di emersione fosse rigettata automaticamente nel caso in cui il datore di lavoro o il lavoratore straniero fossero stati condannati per determinati reati. Il TAR per il Friuli Venezia-Giulia aveva dubitato della conformità all’art. 3 della Costituzione di questo automatismo, ritenendolo irragionevole perché non distingueva tra fattispecie concretamente differenti per gravità e intensità del dolo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia-Giulia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-ter, comma 13, lettera c), del d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Il rimettente sosteneva che il diniego automatico fosse irragionevole perché assimilava situazioni oggettivamente diverse (reati di diversa gravità) in uno stesso regime di rigida preclusione.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-ter, comma 13, lettera c), del d.l. n. 78/2009. La Corte non ha esaminato nel merito la questione relativa all’automatismo del diniego, ritenendo la questione inammissibile.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale relativa all’automatismo nel diniego del permesso di soggiorno in presenza di condanne penali dello straniero può essere dichiarata manifestamente inammissibile per vizi di ordine processuale, senza che la Corte si pronunci sulla ragionevolezza dell’automatismo censurato.

    Domande e risposte

    Cosa è la procedura di emersione del lavoro irregolare?

    È un procedimento attraverso cui il datore di lavoro può regolarizzare il rapporto con lavoratori stranieri in posizione irregolare presentando una dichiarazione di emersione. Le condizioni e i requisiti per accedere alla procedura sono fissati dalla legge e includono il pagamento di una somma forfettaria.

    Perché il TAR aveva dubitato della ragionevolezza della norma?

    Perché la norma censurata prevedeva lo stesso regime di rigida preclusione (diniego automatico) sia per condanne per reati gravi sia per condanne per reati di minor entità, senza che il giudice potesse valutare le circostanze concrete del caso. Il TAR riteneva che questa uniformità di trattamento fosse irragionevole e contraria al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

    Cosa significa che la Corte ha dichiarato la questione «manifestamente inammissibile»?

    Significa che la questione non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità e non è stata esaminata nel merito. La dichiarazione di manifesta inammissibilità è emessa con ordinanza, a differenza di quella di manifesta infondatezza che esclude vizi formali ma nega rilevanza alla questione nel merito.

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  • Corte cost. n. 306/2011 – Straniero e tutela giurisdizionale: manifesta inammissibilità della questione sull’obbligo di autodenuncia

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 5, e 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione) con l’art. 331, comma 4, c.p.p., sollevata dal Tribunale per i minorenni. La questione riguardava il rischio che lo straniero irregolare, rivolgendosi all’autorità giudiziaria per tutelare i propri diritti, subisse autodenuncia e conseguente espulsione.

    Di cosa si tratta

    Un Tribunale per i minorenni aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sostenendo che il combinato disposto delle norme sull’immigrazione e del codice di procedura penale creasse un ostacolo all’accesso alla giustizia per gli stranieri in posizione irregolare: chi si rivolgeva al giudice per tutelare i propri diritti o quelli dei propri figli minorenni rischiava di essere denunciato all’autorità di pubblica sicurezza per il reato di cui all’art. 10-bis (ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato), con conseguente avvio del procedimento di espulsione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale per i minorenni ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 5, e 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 con l’art. 331, comma 4, c.p.p., in riferimento agli artt. 2, 11, 24, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nonché in relazione all’art. 2 del Trattato sull’Unione europea, agli artt. 21, 23, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e alla Convenzione sull’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna (CEDAW).

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. La dichiarazione di manifesta inammissibilità impedisce ogni valutazione nel merito delle censure sollevate dal giudice rimettente circa il contrasto delle norme con il diritto di accesso alla giustizia degli stranieri irregolari.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale che non soddisfi i requisiti di rilevanza, non manifesta infondatezza o corretta descrizione della fattispecie concreta può essere dichiarata manifestamente inammissibile, senza che la Corte entri nel merito della compatibilità delle norme censurate con il diritto di accesso alla giustizia degli stranieri in posizione irregolare.

    Domande e risposte

    Cos’è il reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998?

    Introdotto dalla legge n. 94/2009 (cosiddetto «pacchetto sicurezza»), punisce con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che entra o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico sull’immigrazione. Il reato ha natura di illecito contravvenzionale.

    Perché il Tribunale per i minorenni aveva sollevato la questione?

    Nel procedimento principale era necessario procedere all’audizione dei figli minorenni di una straniera in posizione irregolare. La madre non si presentava per evitare di essere denunciata. Il rimettente riteneva che l’obbligo di denuncia da parte del giudice (ai sensi dell’art. 331 c.p.p.) creasse un ostacolo irragionevole all’esercizio dei diritti fondamentali dei figli.

    Cosa significa manifesta inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale?

    La manifesta inammissibilità è pronunciata quando la questione presenta vizi formali o di contenuto che la rendono inidonea ad essere esaminata nel merito (ad esempio, difetto di rilevanza, insufficiente descrizione della fattispecie, erronea individuazione del parametro). Non implica alcun giudizio sulla fondatezza delle censure.

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  • Corte cost. n. 305/2011 – Caccia in deroga Regione Veneto: conflitto di attribuzione inammissibile

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Veneto, avente ad oggetto la delibera di Giunta regionale che autorizzava la caccia in deroga alla Direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici per la stagione venatoria 2010/2011.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva adottato la delibera di Giunta n. 2371 del 5 ottobre 2010, con la quale aveva attivato il regime di deroga previsto dall’art. 9, comma 1, lettera c), della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (cosiddetta «Direttiva Uccelli»), consentendo la caccia a determinate specie protette per la stagione 2010/2011. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva proposto conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale, sostenendo che la Regione avesse invaso la competenza statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva proposto conflitto di attribuzione sostenendo che non spettasse alla Regione Veneto adottare il regime di deroga alla Direttiva Uccelli senza il rispetto delle procedure e delle condizioni previste dalla normativa europea e statale. Il ricorso era stato notificato alla Regione Veneto il 10 dicembre 2010.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione, ritenendo insussistenti i presupposti per la sua ammissibilità. L’inammissibilità preclude ogni valutazione nel merito della questione relativa alla competenza regionale nell’applicazione del regime di deroga alla Direttiva Uccelli.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra Stato e Regione è uno strumento processuale che richiede la sussistenza di precisi presupposti di ammissibilità. Quando tali presupposti difettano, la Corte dichiara il ricorso inammissibile senza esaminare il merito della questione relativa alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di tutela ambientale e caccia.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la deroga alla Direttiva Uccelli (art. 9, comma 1, lett. c)?

    L’art. 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE consente agli Stati membri di derogare ai divieti di caccia per alcune specie di uccelli selvatici per permettere, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la caccia di talune specie in piccole quantità. La deroga è soggetta a condizioni molto precise e deve essere giustificata da ragioni scientifiche.

    Qual è la differenza tra conflitto di attribuzione e questione di legittimità costituzionale?

    Il conflitto di attribuzione tra poteri o tra Stato e Regioni è un procedimento distinto dal giudizio di legittimità costituzionale. Nel conflitto si contesta l’attribuzione di una competenza, non la conformità di una norma alla Costituzione. Nel caso in esame non era impugnata una legge ma un atto amministrativo regionale (la delibera di Giunta).

    Cosa significa che il conflitto è stato dichiarato inammissibile?

    Significa che la Corte non ha potuto esaminare nel merito se la Regione Veneto avesse o meno invaso la competenza statale in materia di applicazione della Direttiva Uccelli. L’inammissibilità è dichiarata quando mancano i presupposti processuali del ricorso, senza alcun giudizio sulla questione sostanziale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, rilevante in materia di tutela dell’ambiente e della fauna
  • Corte cost. n. 304/2011 – Codice del processo amministrativo: non fondata la questione sul rito speciale

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di diverse norme del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010) e di disposizioni previgenti, sollevata dal Consiglio di Stato con riferimento agli artt. 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione. La questione riguardava il rito in materia di accesso ai documenti amministrativi e il valore delle sentenze degli organi giurisdizionali.

    Di cosa si tratta

    Il Consiglio di Stato aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale di numerose norme del d.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) e di disposizioni pregresse in materia di procedura davanti al Consiglio di Stato e ai TAR, nonché dell’art. 2700 del codice civile. Le norme censurate riguardavano, tra l’altro, il rito speciale per i giudizi di ottemperanza, l’ammissibilità dei motivi aggiunti, la designazione del collegio, e la natura e il valore probatorio delle sentenze passate in giudicato nell’ambito del processo amministrativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 del d.lgs. n. 104/2010, dell’art. 7 del r.d. n. 2840/1923, degli artt. 41, 42 e 43 del r.d. n. 642/1907, degli artt. 28, terzo comma, e 30, secondo comma, del r.d. n. 1054/1924, degli artt. 7, terzo comma, ultima parte, e 8 della legge n. 1034/1971, nonché dell’art. 2700 c.c., in riferimento agli artt. 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di tutte le norme censurate, in riferimento ai parametri costituzionali evocati. La Corte ha ritenuto che il complesso normativo impugnato non violi i principi costituzionali in materia di giustizia amministrativa, di effettività della tutela giurisdizionale e di corretta delegazione legislativa.

    Il principio

    Le norme del Codice del processo amministrativo che disciplinano il rito speciale per il giudizio di ottemperanza e le regole procedurali dei processi davanti ai TAR e al Consiglio di Stato non violano gli artt. 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 Cost. Il legislatore delegato ha esercitato correttamente la delega contenuta nella legge n. 69/2009 nel riordinare il processo amministrativo.

    Domande e risposte

    Che cos’è il giudizio di ottemperanza nel processo amministrativo?

    È il procedimento con cui il ricorrente chiede al giudice amministrativo di dare esecuzione a una sentenza rimasta inadempiuta dall’amministrazione pubblica. È disciplinato dal Codice del processo amministrativo ed è caratterizzato da un rito accelerato e poteri sostitutivi in capo al giudice.

    Qual era il parametro dell’art. 76 Cost. invocato dal Consiglio di Stato?

    L’art. 76 Cost. regola la delegazione legislativa, imponendo che il Parlamento fissi principi e criteri direttivi precisi. Il Consiglio di Stato dubitava che la legge delega n. 69/2009 contenesse indicazioni sufficientemente determinate per consentire al Governo di emanare il Codice del processo amministrativo.

    Quali erano le altre norme censurate insieme al Codice del processo amministrativo?

    Erano impugnate anche norme risalenti al periodo 1907-1924 (regolamento di procedura, testo unico del Consiglio di Stato) e la legge istitutiva dei TAR n. 1034/1971, nella parte riguardante le modalità di trattazione delle cause e la competenza territoriale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 303/2011 – Collegato lavoro e controversie in materia di lavoro: non fondatezza

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto «Collegato lavoro»), sollevate dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Trani. Le norme disciplinano il regime delle conseguenze economiche nei casi di conversione del contratto a termine.

    Di cosa si tratta

    Il «Collegato lavoro» (legge n. 183/2010) ha introdotto, all’art. 32, commi 5, 6 e 7, una disciplina speciale per i casi in cui il giudice accerta l’illegittimità di un contratto a tempo determinato e dispone la conversione in contratto a tempo indeterminato. In tali ipotesi, il lavoratore ha diritto a un’indennità forfettaria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, escludendo il diritto al risarcimento integrale del danno. Diversi giudici avevano dubitato della costituzionalità di tale limitazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione e il Tribunale di Trani avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183/2010, con riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 e 117, primo comma, della Costituzione. I rimettenti lamentavano, tra l’altro, la violazione del diritto di difesa e del principio di parità di trattamento, sostenendo che la limitazione dell’indennità fosse irragionevole e che impedisse il pieno ristoro del danno subito dal lavoratore.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183/2010. La Corte ha ritenuto che la scelta del legislatore di prevedere un’indennità forfettaria in luogo del risarcimento integrale rientri nella discrezionalità legislativa, purché non irragionevole, e non violi i parametri costituzionali evocati.

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente prevedere, in materia di conseguenze economiche della conversione del contratto a termine, un’indennità forfettaria al posto del risarcimento integrale del danno, senza che ciò contrasti con gli artt. 3, 4, 24, 111 e 117 della Costituzione, purché la scelta sia espressione di una ragionevole discrezionalità normativa.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 32 del Collegato lavoro per il contratto a termine illegittimo?

    Quando il giudice accerta l’illegittimità di un contratto a termine e ne dispone la conversione in contratto a tempo indeterminato, il lavoratore ha diritto a un’indennità forfettaria tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in sostituzione di qualsiasi altro risarcimento.

    Perché i giudici avevano dubitato della costituzionalità della norma?

    Ritenevano che la limitazione dell’indennità potesse violare il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), impedendo al lavoratore di ottenere il pieno ristoro del pregiudizio subito per effetto dell’utilizzo abusivo del contratto a termine.

    Qual è la conseguenza pratica di questa sentenza?

    I lavoratori che ottengono la conversione giudiziale del contratto a termine non hanno diritto al risarcimento integrale dei danni ma solo all’indennità forfettaria prevista dalla legge n. 183/2010. La disciplina è stata ritenuta costituzionalmente compatibile con gli artt. 3, 4, 24, 111 e 117 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 302/2011 – Parità di genere nella Giunta regionale e limiti al sindacato giurisdizionale

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    La Corte Costituzionale ha rigettato l’istanza della Regione Campania di sospendere la sentenza del Consiglio di Stato n. 4502/2011, che aveva annullato un decreto presidenziale di nomina di un assessore regionale per violazione del principio di equilibrata presenza di donne e uomini nella Giunta. L’istanza cautelare è stata respinta per assenza dei presupposti.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva impugnato davanti alla Corte Costituzionale la sentenza del Consiglio di Stato (sez. V, n. 4502 del 27 luglio 2011), che aveva confermato l’annullamento di un decreto presidenziale di nomina di un assessore regionale. Il TAR Campania aveva annullato il decreto perché reiterava il disequilibrio di genere nell’organo esecutivo regionale, in violazione dell’art. 46, comma 3, dello Statuto della Regione Campania, che impone «il pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne e uomini» nella Giunta. La Regione sosteneva che l’atto di nomina, in quanto atto politico, non fosse sindacabile dal giudice amministrativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di una questione di legittimità costituzionale in senso stretto ma di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. La Regione Campania ha proposto ricorso sostenendo che non spettasse allo Stato — per il tramite dell’autorità giurisdizionale — sindacare la legittimità di un atto politico regionale, espressione di un’attribuzione costituzionalmente riconosciuta all’art. 122, quinto comma, della Costituzione. Contestualmente ha chiesto la sospensione cautelare della sentenza del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 40 della legge n. 87 del 1953.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 302 del 2011, ha rigettato l’istanza di sospensione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 4502/2011, proposta dalla Regione Campania. La Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della misura cautelare.

    Il principio

    L’istanza di sospensione cautelare di una sentenza giurisdizionale nel contesto di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato può essere rigettata quando non ricorrono i presupposti di legge. Il principio statutario dell’equilibrata presenza di genere nella Giunta regionale è suscettibile di sindacato giurisdizionale, non trattandosi di mero atto politico insindacabile.

    Domande e risposte

    Che cosa è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È un procedimento speciale davanti alla Corte Costituzionale attraverso cui un potere dello Stato (o un ente regionale) contesta che un altro potere abbia invaso le sue competenze. Nel caso in esame, la Regione Campania sosteneva che il giudice amministrativo avesse invaso la sfera di autonomia regionale nell’esercizio del potere di nomina degli assessori.

    Cosa prevede l’art. 46, comma 3, dello Statuto della Regione Campania?

    Impone che nella composizione della Giunta regionale sia rispettato «il pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne e uomini». Il TAR Campania aveva ritenuto violato questo principio poiché nell’esecutivo regionale era presente una sola componente femminile.

    La sospensione cautelare nel conflitto di attribuzione: quando può essere concessa?

    Ai sensi dell’art. 40 della legge n. 87 del 1953, la Corte può sospendere l’atto impugnato in via cautelare. Nel caso in esame, la Corte ha rigettato l’istanza ritenendo assenti i presupposti (fumus boni iuris e periculum in mora) necessari per la concessione della misura.

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  • Corte cost. n. 331/2011 – Illegittimo il divieto automatico di misure alternative alla custodia per favoreggiamento immigrazione

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione), aggiunto dalla legge n. 94/2009, nella parte in cui prevede il divieto automatico di sostituzione della custodia cautelare in carcere con misure alternative per gli imputati di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. Il meccanismo automatico è incompatibile con l’art. 13, primo comma, e il principio di non colpevolezza dell’art. 27, secondo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Corte di cassazione aveva sollevato la questione nel contesto di un procedimento a carico di persone imputate di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La legge c.d. «sicurezza» del 2009 aveva introdotto un regime cautelare obbligatorio per questo reato, vietando al giudice di sostituire la custodia in carcere con misure alternative (arresti domiciliari, ecc.) anche quando le esigenze cautelari fossero soddisfacibili con strumenti meno restrittivi.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall’art. 1, comma 26, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui prevede l’automatico divieto di sostituzione della misura cautelare con misure meno gravi.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui vieta in modo automatico di sostituire la custodia cautelare in carcere con misure meno gravi, senza permettere al giudice di valutare in concreto se le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure. Il meccanismo automatico è contrario agli artt. 13 e 27 Cost.

    Il principio

    Il divieto automatico di sostituzione delle misure cautelari in carcere con misure alternative, previsto per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, è costituzionalmente illegittimo perché non consente al giudice di valutare in concreto le esigenze cautelari del caso; la libertà personale può essere compressa solo nella misura strettamente necessaria, con valutazione individuale e non automatica.

    Domande e risposte

    Cosa prevede normalmente il sistema delle misure cautelari penali?

    Il codice di procedura penale prevede un sistema graduato: la custodia cautelare in carcere è l’ultima misura applicabile, solo quando quelle meno restrittive (obbligo di presentazione alla polizia, divieto di dimora, arresti domiciliari) risultino inadeguate. Il giudice deve motivare perché nessuna misura alternativa è sufficiente.

    Perché il divieto automatico di sostituzione è incostituzionale?

    Perché impedisce al giudice di svolgere la valutazione individuale richiesta dagli artt. 13 e 27 Cost.; sottrae al giudicante il potere-dovere di verificare se nel caso concreto la privazione della libertà sia strettamente necessaria, trasformando la custodia cautelare in una pena anticipata automatica.

    Cosa cambia concretamente dopo la sentenza per chi è imputato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina?

    Il giudice può ora valutare caso per caso se sostituire la custodia cautelare in carcere con una misura meno grave, sulla base delle concrete esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento prove, reiterazione del reato), senza che la legge gli vieti automaticamente tale valutazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 330/2011 – Illegittima l’esclusione delle Regioni dalla revisione dei criteri di remunerazione farmaceutica

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6-bis, del d.l. n. 78/2010 (Misure urgenti di stabilizzazione finanziaria) nella parte relativa alla revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica, per violazione dell’art. 118 della Costituzione. La norma statale affida tale revisione a un accordo ministeriale che esclude le Regioni, ledendo il principio di leale collaborazione e l’autonomia regionale in materia di tutela della salute.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana aveva impugnato diverse disposizioni del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 (c.d. manovra finanziaria dell’estate 2010). In particolare, l’art. 11, comma 6-bis, prevedeva un confronto tecnico tra Ministeri, AIFA e associazioni di categoria per revisionare i criteri di remunerazione della spesa farmaceutica senza coinvolgere le Regioni, che invece sostengono in larga parte quella spesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Toscana ha impugnato l’art. 11, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, primo comma, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione, assumendo che la norma, disciplinando aspetti specifici dell’assistenza farmaceutica, non si limitasse a fissare principi fondamentali e escludesse le Regioni dal confronto sulla remunerazione della spesa farmaceutica.

    La decisione della Corte

    La Corte, riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni concernenti il d.l. n. 78/2010, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6-bis, nella parte in cui disciplina la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica senza prevedere il coinvolgimento delle Regioni, in violazione dell’art. 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.

    Il principio

    Le norme statali che disciplinano aspetti specifici dell’assistenza farmaceutica – materia rientrante nella tutela della salute, di competenza concorrente Stato-Regioni – non possono bypassare le Regioni affidando a un tavolo meramente ministeriale la revisione dei criteri di remunerazione della spesa; il principio di leale collaborazione impone il loro coinvolgimento nelle decisioni che incidono sull’autonomia di bilancio regionale.

    Domande e risposte

    Perché le Regioni sono interessate alla spesa farmaceutica?

    Perché il Servizio sanitario nazionale è finanziato e gestito in larga parte dalle Regioni; la spesa farmaceutica (farmaci distribuiti dal SSN) incide direttamente sui bilanci regionali e le Regioni hanno quindi un interesse diretto alle regole di remunerazione delle farmacie e dei distributori.

    Cos’è il principio di leale collaborazione e come si applica qui?

    Il principio di leale collaborazione impone allo Stato di coinvolgere le Regioni nelle decisioni che incidono sulle loro competenze e risorse; escluderle da un tavolo tecnico che ridisegna la remunerazione di una spesa da loro sostenuta viola questo principio, anche se formalmente la norma è statale.

    Cosa è cambiato dopo la sentenza?

    La norma è caduta per la parte contestata; eventuali accordi sulla remunerazione farmaceutica devono essere conclusi con il coinvolgimento delle Regioni, attraverso le sedi istituzionali di raccordo (Conferenza Stato-Regioni o organi simili).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 329/2011 – Illegittimo il requisito della carta di soggiorno per l’indennità di accompagnamento ai minori disabili stranieri

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) nella parte in cui subordina al requisito della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti delle provvidenze economiche per disabili. Un minore straniero legalmente presente non può essere escluso dall’indennità di accompagnamento sol perché non ha ancora la carta di soggiorno.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Genova aveva sollevato la questione nel corso di un giudizio riguardante un minore extracomunitario disabile, legalmente soggiornante in Italia, al quale era stata negata l’indennità di accompagnamento perché non titolare della carta di soggiorno (titolo di soggiorno a lungo termine). La legge finanziaria 2001 subordinava l’accesso a questa prestazione al possesso di tale documento, in aggiunta ai normali requisiti di invalidità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Genova ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 32, 34, 38 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui subordinano al requisito della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti delle prestazioni assistenziali per disabili.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti delle provvidenze per i disabili (indennità di accompagnamento e simili). La Corte rileva che tale requisito è ulteriore rispetto a quelli sanitari e incide in modo sproporzionato sui minori disabili.

    Il principio

    Il requisito della carta di soggiorno (permesso di lungo periodo) per accedere alle prestazioni assistenziali destinate ai minori disabili è costituzionalmente illegittimo: i minori extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia non possono essere esclusi dall’indennità di accompagnamento per un fatto – la mancanza di un titolo di soggiorno più stabile – del tutto estraneo alle esigenze di cura e assistenza che giustificano la prestazione.

    Domande e risposte

    Cos’è l’indennità di accompagnamento e a chi spetta?

    È una prestazione assistenziale erogata dall’INPS a favore dei soggetti con invalidità totale che non siano in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente; non è legata al reddito e spetta indipendentemente dall’età.

    Che differenza c’è tra permesso di soggiorno e carta di soggiorno?

    Il permesso di soggiorno viene rilasciato al primo ingresso regolare in Italia ed ha durata limitata; la carta di soggiorno (ora «permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo») si ottiene dopo cinque anni di residenza legale continuativa, con determinati requisiti di reddito e alloggio. Negare una prestazione ai minori disabili perché non hanno ancora maturato i cinque anni è stato ritenuto sproporzionato.

    Quali articoli della Costituzione sono stati ritenuti violati?

    La Corte ha valorizzato in particolare gli artt. 2 (diritti inviolabili), 3 (uguaglianza), 32 (diritto alla salute) e 38 (assistenza e previdenza sociale); ha rilevato che la discriminazione colpisce soggetti particolarmente vulnerabili – minori in condizione di disabilità – in modo irragionevole rispetto alle finalità della norma.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 328/2011 – Illegittimo il sistema regionale sardo di qualificazione delle imprese per gli appalti (ARA)

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Sardegna n. 14/2002 che aveva istituito un sistema di qualificazione regionale (Albo Regionale Appaltatori – ARA) per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici regionali, riservando tale ambito alle imprese iscritte all’ARA e derogando al sistema nazionale di qualificazione (SOA). La disciplina regionale viola l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna aveva istituito un proprio sistema parallelo di qualificazione delle imprese per gli appalti di lavori pubblici regionali, tramite l’Albo Regionale Appaltatori (ARA). Il TAR Sardegna aveva sollevato dubbi di costituzionalità su tale sistema, ritenendo che sovrapponesse un meccanismo regionale al sistema nazionale SOA (Società Organismi di Attestazione), che è l’unico strumento di qualificazione delle imprese negli appalti pubblici previsto dalla normativa statale e comunitaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14, in riferimento all’art. 3, lettera e), della legge costituzionale n. 3/1948 (Statuto speciale per la Sardegna) e all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Sardegna n. 14/2002, che ha istituito e disciplinato il sistema di qualificazione regionale ARA. Dichiara inammissibili le questioni relative alla legge regionale n. 14/2002 diverse da quelle degli artt. 1 e 2, nonché quelle relative all’art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

    Il principio

    La disciplina della qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti pubblici rientra nella materia della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.; una Regione – anche a statuto speciale – non può istituire un sistema parallelo di qualificazione regionale che si sovrapponga al sistema nazionale SOA, neppure per i soli lavori pubblici di interesse regionale.

    Domande e risposte

    Cosa sono le SOA e perché sono rilevanti negli appalti pubblici?

    Le SOA (Società Organismi di Attestazione) sono organismi privati autorizzati dall’ANAC che attestano la capacità tecnica ed economica delle imprese a eseguire lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro; l’attestazione SOA è obbligatoria per partecipare alle gare d’appalto e garantisce uniformità di regole su tutto il territorio nazionale.

    Perché lo Statuto speciale sardo non è servito a salvare la legge regionale?

    Perché le competenze legislative speciali della Sardegna non si estendono alla disciplina della concorrenza negli appalti pubblici; la Corte ha ritenuto che il sistema ARA incidesse sulla tutela della concorrenza, materia di competenza legislativa esclusiva statale che prevale anche sulle competenze dello statuto speciale.

    Quali imprese erano iscritte all’ARA e cosa cambia dopo questa sentenza?

    Le imprese iscritte all’Albo Regionale Appaltatori della Sardegna non possono più fare affidamento su quel sistema di qualificazione per partecipare agli appalti; devono ottenere l’attestazione SOA come qualunque altra impresa italiana, con applicazione uniforme delle regole nazionali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 327/2011 – Ammissibile il conflitto su diniego di autorizzazione per intercettazioni di un deputato

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere contro la Camera dei deputati, che aveva negato l’autorizzazione a utilizzare intercettazioni telefoniche nei confronti di un deputato imputato di concorso in associazione mafiosa. La Corte dispone che sia notificata copia dell’ordinanza alla Camera per consentirle di costituirsi in giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere era investito di un procedimento penale nei confronti di un deputato imputato di concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110 e 416-bis c.p.). Il giudice per le indagini preliminari aveva richiesto alla Camera l’autorizzazione a utilizzare intercettazioni telefoniche fortuite (captate nei confronti di terzi), ma la Camera aveva negato l’autorizzazione con deliberazione del 22 settembre 2010. Il Tribunale aveva sollevato conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – prima sezione penale ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 22 settembre 2010 con la quale era stata negata l’autorizzazione a utilizzare intercettazioni telefoniche fortuite nei confronti del deputato N.C., ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 140/2003, in riferimento all’art. 68, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione, disponendo: a) che la cancelleria notifichi immediatamente copia dell’ordinanza al Tribunale ricorrente e alla Camera dei deputati; b) che la Camera possa costituirsi in giudizio entro il termine di venti giorni dalla notifica.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione è ammissibile quando un giudice contesta che la deliberazione parlamentare di diniego dell’autorizzazione a utilizzare intercettazioni fortuite nei confronti di un parlamentare abbia leso le proprie attribuzioni giudiziarie; la Corte deve verificare se la deliberazione parlamentare rispetti i limiti costituzionali posti dall’art. 68 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per intercettazioni telefoniche «fortuite»?

    Sono le intercettazioni disposte nei confronti di terzi (non parlamentari) nel corso delle quali vengono casualmente captate conversazioni di un membro del Parlamento; per utilizzarle come prova occorre la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 140/2003.

    Perché la Camera può negare l’autorizzazione a utilizzare le intercettazioni?

    Perché l’art. 68, terzo comma, della Costituzione garantisce l’insindacabilità di certe comunicazioni dei parlamentari; la Camera, attraverso l’autorizzazione, valuta se il loro utilizzo sia compatibile con le prerogative parlamentari e con il principio della separazione dei poteri.

    Questa ordinanza decide nel merito il conflitto?

    No: la decisione del 2011 si limita a dichiarare ammissibile il conflitto e ad avviare il contraddittorio con la Camera dei deputati; il merito – ossia se la deliberazione parlamentare abbia effettivamente leso le attribuzioni del Tribunale – è riservato a una successiva udienza.

    Norme collegate