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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Sardegna n. 14/2002 che aveva istituito un sistema di qualificazione regionale (Albo Regionale Appaltatori – ARA) per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici regionali, riservando tale ambito alle imprese iscritte all’ARA e derogando al sistema nazionale di qualificazione (SOA). La disciplina regionale viola l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Di cosa si tratta
La Regione Sardegna aveva istituito un proprio sistema parallelo di qualificazione delle imprese per gli appalti di lavori pubblici regionali, tramite l’Albo Regionale Appaltatori (ARA). Il TAR Sardegna aveva sollevato dubbi di costituzionalità su tale sistema, ritenendo che sovrapponesse un meccanismo regionale al sistema nazionale SOA (Società Organismi di Attestazione), che è l’unico strumento di qualificazione delle imprese negli appalti pubblici previsto dalla normativa statale e comunitaria.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14, in riferimento all’art. 3, lettera e), della legge costituzionale n. 3/1948 (Statuto speciale per la Sardegna) e all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Sardegna n. 14/2002, che ha istituito e disciplinato il sistema di qualificazione regionale ARA. Dichiara inammissibili le questioni relative alla legge regionale n. 14/2002 diverse da quelle degli artt. 1 e 2, nonché quelle relative all’art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).
Il principio
La disciplina della qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti pubblici rientra nella materia della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.; una Regione – anche a statuto speciale – non può istituire un sistema parallelo di qualificazione regionale che si sovrapponga al sistema nazionale SOA, neppure per i soli lavori pubblici di interesse regionale.
Domande e risposte
Cosa sono le SOA e perché sono rilevanti negli appalti pubblici?
Le SOA (Società Organismi di Attestazione) sono organismi privati autorizzati dall’ANAC che attestano la capacità tecnica ed economica delle imprese a eseguire lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro; l’attestazione SOA è obbligatoria per partecipare alle gare d’appalto e garantisce uniformità di regole su tutto il territorio nazionale.
Perché lo Statuto speciale sardo non è servito a salvare la legge regionale?
Perché le competenze legislative speciali della Sardegna non si estendono alla disciplina della concorrenza negli appalti pubblici; la Corte ha ritenuto che il sistema ARA incidesse sulla tutela della concorrenza, materia di competenza legislativa esclusiva statale che prevale anche sulle competenze dello statuto speciale.
Quali imprese erano iscritte all’ARA e cosa cambia dopo questa sentenza?
Le imprese iscritte all’Albo Regionale Appaltatori della Sardegna non possono più fare affidamento su quel sistema di qualificazione per partecipare agli appalti; devono ottenere l’attestazione SOA come qualunque altra impresa italiana, con applicazione uniforme delle regole nazionali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza
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