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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere contro la Camera dei deputati, che aveva negato l’autorizzazione a utilizzare intercettazioni telefoniche nei confronti di un deputato imputato di concorso in associazione mafiosa. La Corte dispone che sia notificata copia dell’ordinanza alla Camera per consentirle di costituirsi in giudizio.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere era investito di un procedimento penale nei confronti di un deputato imputato di concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110 e 416-bis c.p.). Il giudice per le indagini preliminari aveva richiesto alla Camera l’autorizzazione a utilizzare intercettazioni telefoniche fortuite (captate nei confronti di terzi), ma la Camera aveva negato l’autorizzazione con deliberazione del 22 settembre 2010. Il Tribunale aveva sollevato conflitto di attribuzioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – prima sezione penale ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 22 settembre 2010 con la quale era stata negata l’autorizzazione a utilizzare intercettazioni telefoniche fortuite nei confronti del deputato N.C., ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 140/2003, in riferimento all’art. 68, terzo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione, disponendo: a) che la cancelleria notifichi immediatamente copia dell’ordinanza al Tribunale ricorrente e alla Camera dei deputati; b) che la Camera possa costituirsi in giudizio entro il termine di venti giorni dalla notifica.
Il principio
Il conflitto di attribuzione è ammissibile quando un giudice contesta che la deliberazione parlamentare di diniego dell’autorizzazione a utilizzare intercettazioni fortuite nei confronti di un parlamentare abbia leso le proprie attribuzioni giudiziarie; la Corte deve verificare se la deliberazione parlamentare rispetti i limiti costituzionali posti dall’art. 68 Cost.
Domande e risposte
Cosa si intende per intercettazioni telefoniche «fortuite»?
Sono le intercettazioni disposte nei confronti di terzi (non parlamentari) nel corso delle quali vengono casualmente captate conversazioni di un membro del Parlamento; per utilizzarle come prova occorre la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 140/2003.
Perché la Camera può negare l’autorizzazione a utilizzare le intercettazioni?
Perché l’art. 68, terzo comma, della Costituzione garantisce l’insindacabilità di certe comunicazioni dei parlamentari; la Camera, attraverso l’autorizzazione, valuta se il loro utilizzo sia compatibile con le prerogative parlamentari e con il principio della separazione dei poteri.
Questa ordinanza decide nel merito il conflitto?
No: la decisione del 2011 si limita a dichiarare ammissibile il conflitto e ad avviare il contraddittorio con la Camera dei deputati; il merito – ossia se la deliberazione parlamentare abbia effettivamente leso le attribuzioni del Tribunale – è riservato a una successiva udienza.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — prerogative e insindacabilità parlamentare; intercettazioni dei parlamentari
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.