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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-ter, comma 13, lettera c), del d.l. n. 78/2009 convertito dalla legge n. 102/2009, sollevata dal TAR Friuli Venezia-Giulia. La norma prevede il diniego automatico del rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero condannato per determinati reati.

Di cosa si tratta

L’art. 1-ter del d.l. n. 78/2009 (decreto «anticrisi») ha introdotto una procedura di emersione del lavoro irregolare. Il comma 13, lettera c), prevedeva che la dichiarazione di emersione fosse rigettata automaticamente nel caso in cui il datore di lavoro o il lavoratore straniero fossero stati condannati per determinati reati. Il TAR per il Friuli Venezia-Giulia aveva dubitato della conformità all’art. 3 della Costituzione di questo automatismo, ritenendolo irragionevole perché non distingueva tra fattispecie concretamente differenti per gravità e intensità del dolo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia-Giulia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-ter, comma 13, lettera c), del d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Il rimettente sosteneva che il diniego automatico fosse irragionevole perché assimilava situazioni oggettivamente diverse (reati di diversa gravità) in uno stesso regime di rigida preclusione.

La decisione della Corte

La Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-ter, comma 13, lettera c), del d.l. n. 78/2009. La Corte non ha esaminato nel merito la questione relativa all’automatismo del diniego, ritenendo la questione inammissibile.

Il principio

Una questione di legittimità costituzionale relativa all’automatismo nel diniego del permesso di soggiorno in presenza di condanne penali dello straniero può essere dichiarata manifestamente inammissibile per vizi di ordine processuale, senza che la Corte si pronunci sulla ragionevolezza dell’automatismo censurato.

Domande e risposte

Cosa è la procedura di emersione del lavoro irregolare?

È un procedimento attraverso cui il datore di lavoro può regolarizzare il rapporto con lavoratori stranieri in posizione irregolare presentando una dichiarazione di emersione. Le condizioni e i requisiti per accedere alla procedura sono fissati dalla legge e includono il pagamento di una somma forfettaria.

Perché il TAR aveva dubitato della ragionevolezza della norma?

Perché la norma censurata prevedeva lo stesso regime di rigida preclusione (diniego automatico) sia per condanne per reati gravi sia per condanne per reati di minor entità, senza che il giudice potesse valutare le circostanze concrete del caso. Il TAR riteneva che questa uniformità di trattamento fosse irragionevole e contraria al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

Cosa significa che la Corte ha dichiarato la questione «manifestamente inammissibile»?

Significa che la questione non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità e non è stata esaminata nel merito. La dichiarazione di manifesta inammissibilità è emessa con ordinanza, a differenza di quella di manifesta infondatezza che esclude vizi formali ma nega rilevanza alla questione nel merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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