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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Molise n. 23/2010, che modificava la disciplina regionale sugli impianti di energia da fonti rinnovabili introducendo divieti generalizzati di localizzazione. La Corte ha ritenuto che tali divieti invadessero la competenza legislativa statale in materia di energia e producessero contrasto con le linee guida ministeriali.

Di cosa si tratta

La Regione Molise aveva adottato la legge n. 23/2010, con cui modificava la propria normativa sugli insediamenti degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, introducendo divieti di localizzazione generalizzati e indiscriminati per determinate tipologie e dimensioni di impianti in specifiche aree del territorio regionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato le norme regionali ritenendole in contrasto con la legislazione statale e con le linee guida emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale Molise n. 23/2010 in riferimento all’art. 117 della Costituzione, sostenendo che le norme regionali censurate violassero i principi fondamentali in materia di energia (art. 117, terzo comma, Cost.) e la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

La decisione della Corte

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Molise n. 23/2010. La Corte ha accertato che le norme regionali, introducendo divieti generalizzati e indiscriminati di localizzazione degli impianti, contrastavano con le linee guida nazionali (d.m. 10 settembre 2010) e con l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, che prevede il rilascio di un’autorizzazione unica da parte della Regione, senza poter opporre divieti assoluti.

Il principio

Una legge regionale che introduce divieti generalizzati e indiscriminati di localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è costituzionalmente illegittima perché viola i principi fondamentali in materia di energia stabiliti dalla legislazione statale e contrasta con le linee guida nazionali, le quali consentono solo misure di disciplina del territorio adeguatamente motivate e specifiche, non divieti assoluti.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 in materia di energie rinnovabili?

Prevede che la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili siano soggetti a un’autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate, anche a seguito di una conferenza di servizi. Le Regioni non possono opporre divieti assoluti di localizzazione ma devono valutare i singoli progetti.

Qual era il contenuto della legge regionale Molise n. 23/2010 dichiarata incostituzionale?

L’art. 1, comma 1, lettere a) e b), modificava la legge regionale n. 22/2009 sugli impianti da fonti rinnovabili, introducendo divieti di installazione in determinate aree del territorio molisano per alcune tipologie e dimensioni di impianti, senza prevedere una valutazione caso per caso e senza rispettare l’iter procedimentale fissato dalla normativa statale.

Le Regioni possono vietare gli impianti di energia rinnovabile?

No, almeno non con divieti generalizzati. Le Regioni, nell’esercizio della propria competenza legislativa concorrente in materia di energia (art. 117, terzo comma, Cost.), devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dallo Stato e le linee guida ministeriali. Possono disciplinare la localizzazione degli impianti, ma non vietarla in modo indiscriminato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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