Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tre norme della Regione Lombardia (artt. 27, comma 1, lett. d), e 103 della l.r. n. 12/2005 e art. 22 della l.r. n. 7/2010) che consentivano la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione senza il vincolo della sagoma originaria, in contrasto con i principi fondamentali statali in materia di governo del territorio.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune norme della legge lombarda sul governo del territorio (l.r. n. 12/2005) e della l.r. n. 7/2010 (Collegato ordinamentale 2010). La questione centrale riguardava la definizione di «ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione»: la legge lombarda consentiva di effettuare tali interventi anche senza rispettare la sagoma originaria dell’edificio, mentre il d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico edilizia) imponeva invece il rispetto del limite della sagoma come condizione per qualificare l’intervento come ristrutturazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, e l’art. 103 della legge regionale lombarda n. 12/2005, nonché l’art. 22 della l.r. n. 7/2010, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di governo del territorio. Il TAR per la Lombardia aveva sollevato analoga questione nel giudizio a quo.
La decisione della Corte
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale: 1) dell’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della l.r. Lombardia n. 12/2005, nella parte in cui esclude l’applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione; 2) dell’art. 103 della stessa legge, nella parte in cui disapplica l’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 con riguardo alle categorie di interventi edilizi; 3) dell’art. 22 della l.r. Lombardia n. 7/2010.
Il principio
La definizione delle categorie di interventi edilizi, e in particolare la distinzione tra «ristrutturazione edilizia» e «nuova costruzione» basata sul rispetto della sagoma, è materia riservata alla legislazione di principio statale. La tutela del paesaggio, inteso come aspetto del territorio con valori ambientali e culturali, è un valore costituzionale che impone uniformità normativa a livello nazionale; le Regioni non possono ridefinire a propria discrezione i confini tra le categorie di intervento edilizio.
Domande e risposte
Cosa significa «rispetto della sagoma» nella ristrutturazione edilizia?
La sagoma è il profilo dell’edificio, la sua forma esterna. Il rispetto della sagoma nella demolizione e ricostruzione significa che il nuovo edificio deve avere la stessa forma e le stesse dimensioni di quello demolito. Se la sagoma cambia, l’intervento non è una ristrutturazione ma una nuova costruzione, con conseguenze diverse in termini di permessi, distanze e oneri.
Perché la norma lombarda violava l’art. 117, terzo comma, Cost.?
Perché l’art. 117, terzo comma, Cost. riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente, tra cui il governo del territorio. Il principio fondamentale che la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione deve rispettare la sagoma è stabilito dall’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001; la Regione non può derogarlo.
Qual era il ruolo dell’art. 103 della l.r. Lombardia n. 12/2005 dichiarato incostituzionale?
Qualificava come «disciplina di dettaglio» alcune disposizioni legislative statali (tra cui l’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001), prevedendone la disapplicazione nell’ordinamento regionale. La Corte ha ritenuto che la norma regionale non potesse operare tale qualificazione e disapplicare disposizioni che in realtà fissano principi fondamentali della legislazione statale.
Norme collegate
- Art. 9 della Costituzione — Tutela del paesaggio come valore costituzionale, richiamato dalla Corte nella motivazione
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze: governo del territorio come materia concorrente Stato-Regioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.