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La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione Calabria n. 34/2010 («Collegato alla manovra di finanza regionale per il 2011»), in particolare per le norme che violavano i principi statali in materia di coordinamento della finanza pubblica, con riferimento alla stabilizzazione del personale a tempo determinato e ad altre disposizioni ordinamentali.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato varie disposizioni della legge regionale Calabria n. 34/2010, un cosiddetto «collegato ordinamentale» con numerose disposizioni eterogenee. In particolare, le norme censurate riguardavano: la stabilizzazione di lavoratori a tempo determinato in violazione dei vincoli statali sulla finanza pubblica (art. 16), la proroga di termini, la disciplina di enti regionali, e altre norme ordinamentali (artt. 14, 15, 18, 29, 46, 50). L’art. 17, comma 10, del d.l. n. 78/2009 fissava vincoli precisi alle assunzioni a tempo indeterminato da parte delle Regioni che le norme calabresi avrebbero violato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 14, comma 1, 15, 16, commi 1 e 5, 18, 29, 46 e 50 della legge regionale Calabria n. 34/2010, in riferimento agli artt. 117, primo, secondo comma, lettere e), g) e s), e terzo comma, della Costituzione, con riguardo ai principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e ad altri titoli di competenza statale esclusiva.

La decisione della Corte

La Corte Costituzionale ha: 1) dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 14, comma 1, 15, 16, commi 1 e 5, 18, 29, 46 e 50 della legge regionale Calabria n. 34/2010; 2) dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni relative agli artt. 11, comma 1, e 49 della stessa legge, in quanto tali norme erano state nel frattempo abrogate dalla Regione.

Il principio

Le Regioni, nell’esercizio della propria competenza legislativa, devono rispettare i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dallo Stato. Le norme regionali che prevedono la stabilizzazione di personale a tempo determinato in violazione dei tetti e delle condizioni fissate dal legislatore statale sono costituzionalmente illegittime per contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Domande e risposte

Cosa significa «coordinamento della finanza pubblica» come materia di competenza concorrente?

Ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., il coordinamento della finanza pubblica è una materia di legislazione concorrente in cui lo Stato stabilisce i principi fondamentali (tra cui i tetti alle assunzioni regionali) e le Regioni li attuano. Le Regioni non possono ignorare i vincoli finanziari statali per procedere a stabilizzazioni di personale.

Perché per alcune norme è stata dichiarata «cessata la materia del contendere»?

Perché nelle more del giudizio davanti alla Corte Costituzionale la Regione Calabria aveva abrogato le norme impugnate (artt. 11, comma 1, e 49). Venendo meno le norme censurate prima della pronuncia della Corte, è cessato l’interesse al giudizio e la Corte ha dichiarato estinto il procedimento per tale parte.

Quali erano le norme dichiarate incostituzionali oltre a quelle sulla stabilizzazione del personale?

Oltre alle norme sulla stabilizzazione (art. 16), la Corte ha dichiarato incostituzionali gli artt. 14, comma 1, 15, 18, 29, 46 e 50 della legge regionale, che riguardavano altri profili ordinamentali e procedurali in materia di enti regionali e di disciplina del personale, ritenuti in contrasto con vari titoli di competenza statale esclusiva o concorrente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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