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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Veneto, avente ad oggetto la delibera di Giunta regionale che autorizzava la caccia in deroga alla Direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici per la stagione venatoria 2010/2011.

Di cosa si tratta

La Regione Veneto aveva adottato la delibera di Giunta n. 2371 del 5 ottobre 2010, con la quale aveva attivato il regime di deroga previsto dall’art. 9, comma 1, lettera c), della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (cosiddetta «Direttiva Uccelli»), consentendo la caccia a determinate specie protette per la stagione 2010/2011. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva proposto conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale, sostenendo che la Regione avesse invaso la competenza statale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva proposto conflitto di attribuzione sostenendo che non spettasse alla Regione Veneto adottare il regime di deroga alla Direttiva Uccelli senza il rispetto delle procedure e delle condizioni previste dalla normativa europea e statale. Il ricorso era stato notificato alla Regione Veneto il 10 dicembre 2010.

La decisione della Corte

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione, ritenendo insussistenti i presupposti per la sua ammissibilità. L’inammissibilità preclude ogni valutazione nel merito della questione relativa alla competenza regionale nell’applicazione del regime di deroga alla Direttiva Uccelli.

Il principio

Il conflitto di attribuzione tra Stato e Regione è uno strumento processuale che richiede la sussistenza di precisi presupposti di ammissibilità. Quando tali presupposti difettano, la Corte dichiara il ricorso inammissibile senza esaminare il merito della questione relativa alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di tutela ambientale e caccia.

Domande e risposte

Cosa prevede la deroga alla Direttiva Uccelli (art. 9, comma 1, lett. c)?

L’art. 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE consente agli Stati membri di derogare ai divieti di caccia per alcune specie di uccelli selvatici per permettere, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la caccia di talune specie in piccole quantità. La deroga è soggetta a condizioni molto precise e deve essere giustificata da ragioni scientifiche.

Qual è la differenza tra conflitto di attribuzione e questione di legittimità costituzionale?

Il conflitto di attribuzione tra poteri o tra Stato e Regioni è un procedimento distinto dal giudizio di legittimità costituzionale. Nel conflitto si contesta l’attribuzione di una competenza, non la conformità di una norma alla Costituzione. Nel caso in esame non era impugnata una legge ma un atto amministrativo regionale (la delibera di Giunta).

Cosa significa che il conflitto è stato dichiarato inammissibile?

Significa che la Corte non ha potuto esaminare nel merito se la Regione Veneto avesse o meno invaso la competenza statale in materia di applicazione della Direttiva Uccelli. L’inammissibilità è dichiarata quando mancano i presupposti processuali del ricorso, senza alcun giudizio sulla questione sostanziale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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