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La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di diverse norme del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010) e di disposizioni previgenti, sollevata dal Consiglio di Stato con riferimento agli artt. 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione. La questione riguardava il rito in materia di accesso ai documenti amministrativi e il valore delle sentenze degli organi giurisdizionali.
Di cosa si tratta
Il Consiglio di Stato aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale di numerose norme del d.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) e di disposizioni pregresse in materia di procedura davanti al Consiglio di Stato e ai TAR, nonché dell’art. 2700 del codice civile. Le norme censurate riguardavano, tra l’altro, il rito speciale per i giudizi di ottemperanza, l’ammissibilità dei motivi aggiunti, la designazione del collegio, e la natura e il valore probatorio delle sentenze passate in giudicato nell’ambito del processo amministrativo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 del d.lgs. n. 104/2010, dell’art. 7 del r.d. n. 2840/1923, degli artt. 41, 42 e 43 del r.d. n. 642/1907, degli artt. 28, terzo comma, e 30, secondo comma, del r.d. n. 1054/1924, degli artt. 7, terzo comma, ultima parte, e 8 della legge n. 1034/1971, nonché dell’art. 2700 c.c., in riferimento agli artt. 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di tutte le norme censurate, in riferimento ai parametri costituzionali evocati. La Corte ha ritenuto che il complesso normativo impugnato non violi i principi costituzionali in materia di giustizia amministrativa, di effettività della tutela giurisdizionale e di corretta delegazione legislativa.
Il principio
Le norme del Codice del processo amministrativo che disciplinano il rito speciale per il giudizio di ottemperanza e le regole procedurali dei processi davanti ai TAR e al Consiglio di Stato non violano gli artt. 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 Cost. Il legislatore delegato ha esercitato correttamente la delega contenuta nella legge n. 69/2009 nel riordinare il processo amministrativo.
Domande e risposte
Che cos’è il giudizio di ottemperanza nel processo amministrativo?
È il procedimento con cui il ricorrente chiede al giudice amministrativo di dare esecuzione a una sentenza rimasta inadempiuta dall’amministrazione pubblica. È disciplinato dal Codice del processo amministrativo ed è caratterizzato da un rito accelerato e poteri sostitutivi in capo al giudice.
Qual era il parametro dell’art. 76 Cost. invocato dal Consiglio di Stato?
L’art. 76 Cost. regola la delegazione legislativa, imponendo che il Parlamento fissi principi e criteri direttivi precisi. Il Consiglio di Stato dubitava che la legge delega n. 69/2009 contenesse indicazioni sufficientemente determinate per consentire al Governo di emanare il Codice del processo amministrativo.
Quali erano le altre norme censurate insieme al Codice del processo amministrativo?
Erano impugnate anche norme risalenti al periodo 1907-1924 (regolamento di procedura, testo unico del Consiglio di Stato) e la legge istitutiva dei TAR n. 1034/1971, nella parte riguardante le modalità di trattazione delle cause e la competenza territoriale.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e di agire in giudizio
- Art. 103 della Costituzione — Consiglio di Stato e TAR, parametro diretto della questione
- Art. 113 della Costituzione — Tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione
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