Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto «Collegato lavoro»), sollevate dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Trani. Le norme disciplinano il regime delle conseguenze economiche nei casi di conversione del contratto a termine.
Di cosa si tratta
Il «Collegato lavoro» (legge n. 183/2010) ha introdotto, all’art. 32, commi 5, 6 e 7, una disciplina speciale per i casi in cui il giudice accerta l’illegittimità di un contratto a tempo determinato e dispone la conversione in contratto a tempo indeterminato. In tali ipotesi, il lavoratore ha diritto a un’indennità forfettaria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, escludendo il diritto al risarcimento integrale del danno. Diversi giudici avevano dubitato della costituzionalità di tale limitazione.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione e il Tribunale di Trani avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183/2010, con riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 e 117, primo comma, della Costituzione. I rimettenti lamentavano, tra l’altro, la violazione del diritto di difesa e del principio di parità di trattamento, sostenendo che la limitazione dell’indennità fosse irragionevole e che impedisse il pieno ristoro del danno subito dal lavoratore.
La decisione della Corte
La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183/2010. La Corte ha ritenuto che la scelta del legislatore di prevedere un’indennità forfettaria in luogo del risarcimento integrale rientri nella discrezionalità legislativa, purché non irragionevole, e non violi i parametri costituzionali evocati.
Il principio
Il legislatore può legittimamente prevedere, in materia di conseguenze economiche della conversione del contratto a termine, un’indennità forfettaria al posto del risarcimento integrale del danno, senza che ciò contrasti con gli artt. 3, 4, 24, 111 e 117 della Costituzione, purché la scelta sia espressione di una ragionevole discrezionalità normativa.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 32 del Collegato lavoro per il contratto a termine illegittimo?
Quando il giudice accerta l’illegittimità di un contratto a termine e ne dispone la conversione in contratto a tempo indeterminato, il lavoratore ha diritto a un’indennità forfettaria tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in sostituzione di qualsiasi altro risarcimento.
Perché i giudici avevano dubitato della costituzionalità della norma?
Ritenevano che la limitazione dell’indennità potesse violare il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), impedendo al lavoratore di ottenere il pieno ristoro del pregiudizio subito per effetto dell’utilizzo abusivo del contratto a termine.
Qual è la conseguenza pratica di questa sentenza?
I lavoratori che ottengono la conversione giudiziale del contratto a termine non hanno diritto al risarcimento integrale dei danni ma solo all’indennità forfettaria prevista dalla legge n. 183/2010. La disciplina è stata ritenuta costituzionalmente compatibile con gli artt. 3, 4, 24, 111 e 117 Cost.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro invocato dai rimettenti
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di agire in giudizio, rilevante per il profilo del risarcimento del danno
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo, parametro invocato nei ricorsi
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.