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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6-bis, del d.l. n. 78/2010 (Misure urgenti di stabilizzazione finanziaria) nella parte relativa alla revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica, per violazione dell’art. 118 della Costituzione. La norma statale affida tale revisione a un accordo ministeriale che esclude le Regioni, ledendo il principio di leale collaborazione e l’autonomia regionale in materia di tutela della salute.
Di cosa si tratta
La Regione Toscana aveva impugnato diverse disposizioni del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 (c.d. manovra finanziaria dell’estate 2010). In particolare, l’art. 11, comma 6-bis, prevedeva un confronto tecnico tra Ministeri, AIFA e associazioni di categoria per revisionare i criteri di remunerazione della spesa farmaceutica senza coinvolgere le Regioni, che invece sostengono in larga parte quella spesa.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Toscana ha impugnato l’art. 11, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, primo comma, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione, assumendo che la norma, disciplinando aspetti specifici dell’assistenza farmaceutica, non si limitasse a fissare principi fondamentali e escludesse le Regioni dal confronto sulla remunerazione della spesa farmaceutica.
La decisione della Corte
La Corte, riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni concernenti il d.l. n. 78/2010, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6-bis, nella parte in cui disciplina la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica senza prevedere il coinvolgimento delle Regioni, in violazione dell’art. 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.
Il principio
Le norme statali che disciplinano aspetti specifici dell’assistenza farmaceutica – materia rientrante nella tutela della salute, di competenza concorrente Stato-Regioni – non possono bypassare le Regioni affidando a un tavolo meramente ministeriale la revisione dei criteri di remunerazione della spesa; il principio di leale collaborazione impone il loro coinvolgimento nelle decisioni che incidono sull’autonomia di bilancio regionale.
Domande e risposte
Perché le Regioni sono interessate alla spesa farmaceutica?
Perché il Servizio sanitario nazionale è finanziato e gestito in larga parte dalle Regioni; la spesa farmaceutica (farmaci distribuiti dal SSN) incide direttamente sui bilanci regionali e le Regioni hanno quindi un interesse diretto alle regole di remunerazione delle farmacie e dei distributori.
Cos’è il principio di leale collaborazione e come si applica qui?
Il principio di leale collaborazione impone allo Stato di coinvolgere le Regioni nelle decisioni che incidono sulle loro competenze e risorse; escluderle da un tavolo tecnico che ridisegna la remunerazione di una spesa da loro sostenuta viola questo principio, anche se formalmente la norma è statale.
Cosa è cambiato dopo la sentenza?
La norma è caduta per la parte contestata; eventuali accordi sulla remunerazione farmaceutica devono essere conclusi con il coinvolgimento delle Regioni, attraverso le sedi istituzionali di raccordo (Conferenza Stato-Regioni o organi simili).
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza concorrente Stato-Regioni in materia di tutela della salute
- Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà e leale collaborazione
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria delle Regioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.