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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione), aggiunto dalla legge n. 94/2009, nella parte in cui prevede il divieto automatico di sostituzione della custodia cautelare in carcere con misure alternative per gli imputati di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. Il meccanismo automatico è incompatibile con l’art. 13, primo comma, e il principio di non colpevolezza dell’art. 27, secondo comma, della Costituzione.
Di cosa si tratta
La Corte di cassazione aveva sollevato la questione nel contesto di un procedimento a carico di persone imputate di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La legge c.d. «sicurezza» del 2009 aveva introdotto un regime cautelare obbligatorio per questo reato, vietando al giudice di sostituire la custodia in carcere con misure alternative (arresti domiciliari, ecc.) anche quando le esigenze cautelari fossero soddisfacibili con strumenti meno restrittivi.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall’art. 1, comma 26, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui prevede l’automatico divieto di sostituzione della misura cautelare con misure meno gravi.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui vieta in modo automatico di sostituire la custodia cautelare in carcere con misure meno gravi, senza permettere al giudice di valutare in concreto se le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure. Il meccanismo automatico è contrario agli artt. 13 e 27 Cost.
Il principio
Il divieto automatico di sostituzione delle misure cautelari in carcere con misure alternative, previsto per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, è costituzionalmente illegittimo perché non consente al giudice di valutare in concreto le esigenze cautelari del caso; la libertà personale può essere compressa solo nella misura strettamente necessaria, con valutazione individuale e non automatica.
Domande e risposte
Cosa prevede normalmente il sistema delle misure cautelari penali?
Il codice di procedura penale prevede un sistema graduato: la custodia cautelare in carcere è l’ultima misura applicabile, solo quando quelle meno restrittive (obbligo di presentazione alla polizia, divieto di dimora, arresti domiciliari) risultino inadeguate. Il giudice deve motivare perché nessuna misura alternativa è sufficiente.
Perché il divieto automatico di sostituzione è incostituzionale?
Perché impedisce al giudice di svolgere la valutazione individuale richiesta dagli artt. 13 e 27 Cost.; sottrae al giudicante il potere-dovere di verificare se nel caso concreto la privazione della libertà sia strettamente necessaria, trasformando la custodia cautelare in una pena anticipata automatica.
Cosa cambia concretamente dopo la sentenza per chi è imputato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina?
Il giudice può ora valutare caso per caso se sostituire la custodia cautelare in carcere con una misura meno grave, sulla base delle concrete esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento prove, reiterazione del reato), senza che la legge gli vieti automaticamente tale valutazione.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale inviolabile; riserva di legge e di giurisdizione
- Art. 27 della Costituzione — presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva
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