Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 98/2010 – Concordato preventivo legge fallimentare

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    Con Ordinanza n. 98/2010 la Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione relativa a degli articoli 163, primo comma, 162, secondo comma e 160, primo comma, lettera c ), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e….

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione di degli articoli 163, primo comma, 162, secondo comma e 160, primo comma, lettera c ), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e…. La questione è stata sollevata da Tribunale ordinario di Biella,.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: degli articoli 163, primo comma, 162, secondo comma e 160, primo comma, lettera c ), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo modificato dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito. Parametro costituzionale: art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. Rimettente: Tribunale ordinario di Biella,.

    La decisione della Corte

    La Corte ha pronunciato Ordinanza n. 98/2010.

    Il principio

    La Corte ha definito il giudizio con Ordinanza n. 98/2010.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Ordinanza n. 98/2010?

    La Corte ha pronunciato sulla questione relativa a degli articoli 163, primo comma, 162, secondo comma e 160, primo comma, lettera c ), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e….

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    La questione può essere sollevata d’ufficio o su istanza di parte dal giudice nel corso di un giudizio, oppure dallo Stato o dalle Regioni in via principale.

    Quale effetto produce una dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 97/2010 – Procreazione medicalmente assistita

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    Con Ordinanza n. 97/2010 la Corte Costituzionale dichiara la questione inammissibile sulla questione relativa a la norma impugnata.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione di la norma impugnata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Parametro costituzionale: art. 700 del codice di procedura civile, su ricorso dei coniugi A.M. e I.G., il Tribunale ordinario di Milano, con ordinanza del 6 marzo 2009 (reg. ord. n. 235 del 2009), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 14, commi 1, 2 e 3, e dell’art. 6, comma 3, ultima parte, del.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi; dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 3, ultima parte, e 14, commi 1, 2, e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituz

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile: il giudice rimettente non ha soddisfatto i requisiti formali e sostanziali per la corretta instaurazione del giudizio incidentale.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Ordinanza n. 97/2010?

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile sulla questione relativa a la norma impugnata.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    La questione può essere sollevata d’ufficio o su istanza di parte dal giudice nel corso di un giudizio, oppure dallo Stato o dalle Regioni in via principale.

    Quale effetto produce una dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.).

  • Corte cost. n. 96/2010 – Elezioni voto

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    Con Ordinanza n. 96/2010 la Corte Costituzionale dichiara la questione inammissibile sulla questione relativa a dell’art. 2, comma 1, lettera m ), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 luglio 2004, n. 21 (Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla ….

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione di dell’art. 2, comma 1, lettera m ), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 luglio 2004, n. 21 (Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla …. La questione è stata sollevata da Tribunale ordinario di Trieste.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: dell’art. 2, comma 1, lettera m ), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 luglio 2004, n. 21 (Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 12, secondo comma, dello Statuto),. Parametro costituzionale: art. 2, primo comma, numero 10) della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale); l’art. 60, comma 1. Rimettente: Tribunale ordinario di Trieste.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera m ), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 luglio 2004, n. 21 (Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 12, secondo comma, dello Statuto), sollevata – in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione e 12, secondo comma, della legge cos

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile: il giudice rimettente non ha soddisfatto i requisiti formali e sostanziali per la corretta instaurazione del giudizio incidentale.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Ordinanza n. 96/2010?

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile sulla questione relativa a dell’art. 2, comma 1, lettera m ), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 luglio 2004, n. 21 (Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla ….

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    La questione può essere sollevata d’ufficio o su istanza di parte dal giudice nel corso di un giudizio, oppure dallo Stato o dalle Regioni in via principale.

    Quale effetto produce una dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.).

  • Corte cost. n. 95/2010 – Antiriciclaggio fondazioni bancarie

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    Con Ordinanza n. 95/2010 la Corte Costituzionale dichiara la questione inammissibile sulla questione relativa a dell’art. 5, comma 3, decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 153 (Integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza ….

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione di dell’art. 5, comma 3, decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 153 (Integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza …. La questione è stata sollevata da Tribunale di Catania.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: dell’art. 5, comma 3, decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 153 (Integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita),. Parametro costituzionale: articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 (Integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita), in riferimento agli articoli 25, 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui «commina pene superiori ai lim. Rimettente: Tribunale di Catania.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 (Integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita), sollevata, in riferimento agli articoli 25, 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale di Catania con l’ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazz

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile: il giudice rimettente non ha soddisfatto i requisiti formali e sostanziali per la corretta instaurazione del giudizio incidentale.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Ordinanza n. 95/2010?

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile sulla questione relativa a dell’art. 5, comma 3, decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 153 (Integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza ….

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    La questione può essere sollevata d’ufficio o su istanza di parte dal giudice nel corso di un giudizio, oppure dallo Stato o dalle Regioni in via principale.

    Quale effetto produce una dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.).

  • Corte cost. n. 94/2010 – Sanzioni disciplinari pubblica amministrazione

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    Con Ordinanza n. 94/2010 la Corte Costituzionale dichiara la questione inammissibile sulla questione relativa a articolo 8-septies del decreto-legge n. 136/2004 (funzionalità pubblica amministrazione).

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione di la norma impugnata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Parametro costituzionale: art. 2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367 (Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell’annata agraria 1989-1990), convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1991, n. 31, il Giudice di pace di San Vit.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8- septies , del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 81, 101, 102, 104 e 119 della Costituzione, dal Giudice di pace di San Vito dei Normanni, con l

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile: il giudice rimettente non ha soddisfatto i requisiti formali e sostanziali per la corretta instaurazione del giudizio incidentale.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Ordinanza n. 94/2010?

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile sulla questione relativa a articolo 8-septies del decreto-legge n. 136/2004 (funzionalità pubblica amministrazione).

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    La questione può essere sollevata d’ufficio o su istanza di parte dal giudice nel corso di un giudizio, oppure dallo Stato o dalle Regioni in via principale.

    Quale effetto produce una dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.).

  • Corte cost. n. 93/2010 – Misure prevenzione antimafia

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    Con Sentenza n. 93/2010 la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale sulla questione relativa a dell’art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell’art. 2- ter dell….

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione di dell’art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell’art. 2- ter dell…. La questione è stata sollevata da Tribunale di S.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: dell’art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell’art. 2- ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia),. Parametro costituzionale: art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell’art. 2- ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), promosso dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere nel procedimen. Rimettente: Tribunale di S.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell’art. 2- ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d’appello, nelle

    Il principio

    La norma impugnata contrasta con i principi costituzionali richiamati come parametro; ne deriva l’illegittimità costituzionale della disposizione.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 93/2010?

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sulla questione relativa a dell’art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell’art. 2- ter dell….

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    La questione può essere sollevata d’ufficio o su istanza di parte dal giudice nel corso di un giudizio, oppure dallo Stato o dalle Regioni in via principale.

    Quale effetto produce una dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.).

  • Corte cost. n. 92/2010 – Stabilizzazione personale pubblico

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    Con Ordinanza n. 92/2010 la Corte Costituzionale dichiara il processo estinto sulla questione relativa a dell’ art. 9, commi 2 e 3 della legge della Regione Marche 24 dicembre 2008 n. 37 ( Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione –….

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione di dell’ art. 9, commi 2 e 3 della legge della Regione Marche 24 dicembre 2008 n. 37 ( Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione –…. La questione è stata sollevata da Presidente del Consiglio dei ministri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: dell’ art. 9, commi 2 e 3 della legge della Regione Marche 24 dicembre 2008 n. 37 ( Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione – Legge finanziaria 2009),. Parametro costituzionale: art. 9, commi 2 e 3 della legge della Regione Marche 24 dicembre 2008 n. 37 ( Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione – Legge finanziaria 2009), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26 febbraio-3 marzo 200. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2010. F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente Sabino CASSESE, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2010.

    Il principio

    La Corte ha definito il giudizio con Ordinanza n. 92/2010.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Ordinanza n. 92/2010?

    La Corte ha dichiarato il processo estinto sulla questione relativa a dell’ art. 9, commi 2 e 3 della legge della Regione Marche 24 dicembre 2008 n. 37 ( Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione –….

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    La questione può essere sollevata d’ufficio o su istanza di parte dal giudice nel corso di un giudizio, oppure dallo Stato o dalle Regioni in via principale.

    Quale effetto produce una dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.).

  • Corte cost. n. 121/2010 – Edilizia residenziale pubblica d.l. 112/2008

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di diverse disposizioni del d.l. n. 112/2008 in materia di edilizia residenziale pubblica, ritenendo che alcune norme invadessero la competenza legislativa residuale delle Regioni sulla gestione degli alloggi di edilizia popolare.

    Di cosa si tratta

    Più Regioni (Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana e Sicilia) avevano impugnato alcune disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008 (convertito dalla legge n. 133/2008), in particolare gli artt. 11 e 13, che disciplinavano i programmi integrati di edilizia residenziale pubblica e la gestione degli alloggi degli ex IACP, lamentando un’ingerenza statale in materie di competenza regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni hanno sollevato questioni di legittimità degli artt. 11 e 13 del d.l. n. 112/2008, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, sostenendo che la disciplina di dettaglio sull’edilizia residenziale pubblica e la gestione degli alloggi fosse di competenza regionale residuale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 11, comma 3, lettera e), limitatamente alla parola “anche”; dell’art. 11, comma 4, ultimo periodo (“Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati”); dell’art. 11, comma 9; degli artt. 13, commi 2, 3 e 3-ter. Ha dichiarato non fondate le questioni sulle altre disposizioni.

    Il principio

    Lo Stato non può prevedere, nella materia dell’edilizia residenziale pubblica, meccanismi che consentano di superare l’intesa con le Regioni mediante il decorso di un termine: il principio di leale collaborazione esige un’intesa “forte” quando la norma statale incide in modo significativo su materie di competenza regionale.

    Domande e risposte

    Perché è stata dichiarata illegittima la clausola dei “90 giorni”?

    Perché la norma consentiva di approvare accordi di programma in materia di edilizia residenziale — materia di competenza regionale — anche senza l’intesa della Regione, se questa non fosse stata raggiunta entro 90 giorni; la Corte ha ritenuto che tale meccanismo violasse il principio di leale collaborazione, che richiede un’intesa “forte” (non superabile per silenzio o diniego).

    L’edilizia residenziale pubblica è di competenza statale o regionale?

    La Corte ha chiarito che l’edilizia residenziale pubblica, nella sua dimensione di gestione degli alloggi, è materia di competenza legislativa residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.); lo Stato mantiene competenze sui livelli essenziali e sui principi fondamentali, ma non può dettare la disciplina di dettaglio.

    Quali disposizioni sono state salvate?

    Le questioni sulle disposizioni generali di principio degli artt. 11 e 13 del d.l. n. 112/2008 sono state dichiarate non fondate, in quanto la Corte ha ritenuto che gli aspetti di coordinamento statale — ove non si traducano in poteri amministrativi privi di giustificazione unitaria — siano ammissibili.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 120/2010 – Linee elettriche Puglia varianti tracciato e VIA

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4, comma 4, della legge pugliese sulle linee elettriche, nella parte in cui esentava le varianti di tracciato concordate dalla verifica di assoggettabilità alla valutazione d’impatto ambientale, violando la normativa statale e comunitaria in materia di VIA.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva approvato la legge n. 25/2008 in materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt. L’art. 4, comma 4, prevedeva che le varianti di tracciato degli impianti esistenti, concordate con i proprietari dei fondi e le amministrazioni interessate, non fossero soggette né ad autorizzazione né a denuncia, equiparandole a interventi di manutenzione ordinaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato più articoli della l.r. Puglia n. 25/2008, tra cui l’art. 4, comma 4, in riferimento agli artt. 10, 11 e 117, primo comma, secondo comma, lettere a) e s), e terzo comma, della Costituzione, per violazione della normativa di derivazione comunitaria in materia di VIA.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4, comma 4, nella parte in cui, comprendendo tra le manutenzioni ordinarie le varianti di tracciato, le sottraeva alla verifica di assoggettabilità alla VIA. Ha dichiarato invece non fondate le questioni sull’art. 5, comma 7, e non ha ritenuto necessario pronunciarsi sugli altri articoli, le cui questioni erano assorbite o inammissibili.

    Il principio

    La variazione del percorso di un elettrodotto esistente costituisce una modifica progettuale sostanziale che non può essere assimilata alla manutenzione ordinaria e deve essere sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA: una legge regionale che la esoneri viola i principi fondamentali in materia ambientale stabiliti dal d.lgs. n. 152/2006 e dalla normativa comunitaria.

    Domande e risposte

    Che cos’è la verifica di assoggettabilità alla VIA (o “screening”)?

    È la procedura preliminare con cui si accerta se un progetto debba essere sottoposto alla piena Valutazione di impatto ambientale. Per gli interventi sulla rete elettrica, il d.lgs. n. 152/2006 prevede specifiche soglie e criteri per determinare quando lo screening sia obbligatorio.

    Perché le varianti di tracciato non possono essere manutenzione ordinaria?

    Perché implicano una modificazione progettuale che può alterare l’impatto ambientale dell’opera; il principio di prevenzione della normativa VIA esige che qualsiasi modifica significativa sia valutata in anticipo, indipendentemente dall’accordo tra le parti private.

    Le questioni sugli altri articoli della legge pugliese sono state decise?

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 5, comma 7; per gli altri articoli (artt. 19, comma 2, e 20, comma 2) ha pronunciato declaratoria di inammissibilità o non ha dovuto esaminarne il merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 119/2010 – Energie rinnovabili accordi compensazione Puglia

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 2 e 3 della legge pugliese n. 31/2008, che subordinava le autorizzazioni per impianti da fonti rinnovabili a misure di compensazione a favore della Regione, in contrasto con il divieto stabilito dall’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387/2003. Le questioni su artt. 1 e 7 sono state dichiarate non fondate.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva approvato una legge che consentiva alla Giunta di stipulare accordi con operatori industriali, condizionando il rilascio delle autorizzazioni per impianti da energie rinnovabili alla realizzazione di misure di compensazione ambientale a favore della Regione. Il Governo aveva impugnato la legge, ritenendola in contrasto con la disciplina statale e comunitaria in materia di autorizzazione unica per le fonti rinnovabili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, 4, 7, comma 1, della l.r. Puglia n. 31/2008, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione, sostenendo che le misure di compensazione regionali contrastassero con il divieto dell’art. 12, comma 6, d.lgs. n. 387/2003.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 2, commi 1, 2 e 3, e 3, commi 1 e 2, della legge pugliese, perché condizionavano l’autorizzazione a impianti rinnovabili a misure di compensazione, violando il divieto di cui all’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387/2003. Ha invece dichiarato non fondate le questioni sugli artt. 1 e 7, comma 1 (che riguardavano accordi più generali senza il divieto delle compensazioni vincolate), e inammissibile la questione sull’art. 4.

    Il principio

    Le Regioni non possono subordinare il rilascio dell’autorizzazione unica per impianti da fonti rinnovabili a misure di compensazione a proprio favore, poiché tale divieto, stabilito dall’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387/2003, costituisce un principio fondamentale della materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” di competenza concorrente, vincolante per le Regioni.

    Domande e risposte

    Cosa vieta l’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387/2003?

    Vieta di subordinare l’autorizzazione unica per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili al versamento di misure di compensazione a favore delle Regioni o delle Province; tale divieto tutela la promozione delle energie rinnovabili impedendo che le Regioni rendano più costosa o complessa l’autorizzazione.

    Accordi di compensazione e accordi di riequilibrio ambientale sono la stessa cosa?

    No: l’art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004 consente accordi tra Regioni e operatori che prevedano “misure di compensazione e riequilibrio ambientale” non vincolate all’autorizzazione; la Corte ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 1 pugliese, che si limitava a questo tipo di accordi.

    Con quali altri principi si raccorda questa sentenza?

    La sentenza si inserisce nella giurisprudenza della Corte sulle limitazioni regionali alle fonti rinnovabili: la Corte ha sistematicamente dichiarato incostituzionali le norme regionali che frappongono ostacoli agli impianti da energie rinnovabili senza il fondamento nelle linee guida statali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 118/2010 – Stabilizzazione personale SSN Liguria rinuncia

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere nel ricorso governativo contro la legge ligure sulle stabilizzazioni del personale del SSN regionale, a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Governo, accettata dalla Regione Liguria attraverso la Giunta regionale.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato la legge della Regione Liguria n. 12 del 2009, che prevedeva la stabilizzazione di personale precario e nuove assunzioni presso gli IRCCS e le aziende del Servizio sanitario regionale, ritenendo che tali disposizioni contrastassero con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, 2 e 3, commi 2, 3 e 4, della l.r. Liguria n. 12/2009, in riferimento agli artt. 3, 33, 51, 81, 97, 117, commi secondo, lettere l) e m), e terzo, e 118 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Il Governo ha rinunciato al ricorso. La Regione Liguria ha accettato la rinuncia attraverso delibera della Giunta regionale — unico organo competente ad accettare la rinuncia — e non tramite il solo avvocato difensore. La Corte ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, precisando che la rinuncia in udienza dell’avvocato non era sufficiente e che occorreva l’accettazione espressa dell’organo costituzionale competente.

    Il principio

    Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione da parte della controparte devono provenire dagli organi istituzionalmente competenti (per la Regione, dalla Giunta regionale con delibera formale); la sola dichiarazione dell’avvocato in udienza non è sufficiente ad accettare la rinuncia.

    Domande e risposte

    Chi può accettare la rinuncia al ricorso per una Regione?

    La Giunta regionale, con formale deliberazione: le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale richiedono che la rinuncia sia accettata dalla “parte costituita”, e per le Regioni tale parte è la Giunta, non il semplice difensore.

    Cosa succede se la rinuncia non è accettata?

    Il processo prosegue e la Corte decide nel merito; la rinuncia unilaterale del ricorrente senza accettazione della controparte non produce effetti estintivi del giudizio.

    Perché il Governo aveva rinunciato al ricorso?

    La pronuncia non specifica le ragioni, ma di solito ciò avviene quando le norme impugnate sono state modificate in modo soddisfacente dal legislatore regionale, o quando è intervenuto un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 117/2010 – Parco Monti Ausoni Lazio tutela ambiente

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere nel ricorso governativo contro la legge regionale laziale che istituiva il Parco naturale dei Monti Ausoni e il relativo ente di gestione, a seguito di modifiche legislative intervenute nelle more del giudizio che hanno rimosso i profili di illegittimità contestati.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato l’art. 3, comma 2, della legge della Regione Lazio n. 21/2008, che istituiva il Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi. La norma contestata disciplinava l’ente di gestione del parco richiamando le disposizioni della legge regionale n. 29/1997, ritenute incompatibili con la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3, comma 2, della l.r. Lazio n. 21/2008, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, sostenendo che la disciplina dei parchi naturali rientra nella potestà esclusiva statale per i profili di tutela del paesaggio e dell’ambiente.

    La decisione della Corte

    Successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione Lazio ha approvato la legge n. 5/2009, che ha modificato sostanzialmente la disposizione richiamata dall’art. 3, comma 2, rimuovendo i profili di illegittimità. La Regione Lazio non si era nemmeno costituita in giudizio, e l’Avvocatura dello Stato non aveva insistito nel ricorso; la Corte ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere.

    Il principio

    Nei giudizi di costituzionalità in via principale, se il legislatore regionale interviene modificando la norma impugnata rimuovendo i vizi contestati, e il ricorrente non insiste nel giudizio, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere senza esaminare il merito della questione.

    Domande e risposte

    La Regione può istituire parchi naturali con propria legge?

    Sì: la Regione ha competenza legislativa concorrente in materia di “governo del territorio”, ma i profili attinenti alla “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.) sono di competenza esclusiva statale. Il raccordo tra le due competenze è una questione delicata che ha generato numerosi conflitti tra Stato e Regioni.

    Cosa significa “cessazione della materia del contendere” nel giudizio in via principale?

    Significa che, dopo la proposizione del ricorso, è intervenuto un fatto (solitamente una modifica legislativa) che ha eliminato la ragione del conflitto; la Corte prende atto di questa situazione e chiude il giudizio senza pronunciarsi nel merito.

    La questione sulla tutela dei parchi poteva avere conseguenze più ampie?

    Sì: il tema del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di parchi naturali era oggetto di ricorrente contenzioso costituzionale negli anni 2000-2010, con pronunce che hanno progressivamente definito i confini tra la competenza esclusiva statale per la tutela ambientale e la competenza regionale per il governo del territorio.

    Norme collegate