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Autore: Andrea Marton

  • Art. 126 novies T.U.B.: Commissioni applicabili al rimborso dell

    Art. 126 novies T.U.B.: Commissioni applicabili al rimborso dell

    Art. 126 novies T.U.B. – Commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica.

    In vigore dal 13/05/2012

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/04/2012 n. 45 Articolo 1

    “1. Il rimborso della moneta elettronica previsto dall’articolo 114-ter puo’ essere soggetto al pagamento di una commissione adeguata e conforme ai costi effettivamente sostenuti dall’emittente, solo se previsto dal contratto e in uno dei seguenti casi:

    a) il rimborso e’ chiesto prima della scadenza del contratto;

    b) il detentore di moneta elettronica recede dal contratto prima della sua scadenza;

    c) il rimborso e’ chiesto piu’ di un anno dopo la data di scadenza del contratto.

    2. I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con l’emittente di moneta elettronica le condizioni del rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 1.

    3. L’emittente di moneta elettronica fornisce al detentore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta, le informazioni relative alle modalita’ e alle condizioni del rimborso, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia.

    4. Il contratto tra l’emittente e il detentore di moneta elettronica indica chiaramente ed esplicitamente le modalita’ e le condizioni del rimborso.”

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  • Art. 30 Codice Civile: Liquidazione

    Art. 30 Codice Civile: Liquidazione

    Art. 30 c.c. Liquidazione

    In vigore

    Dichiarata la estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell’associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.

  • Art. 38 ter T.U.IVA: Esecuzione dei rimborsi a soggetti non resi

    Art. 38 ter T.U.IVA: Esecuzione dei rimborsi a soggetti non resi

    Art. 38 ter T.U.IVA – Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunita’

    In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. La disposizione del primo comma dell’articolo 38-bis2 si applica, a condizione di reciprocita’, anche ai soggetti esercenti un’attivita’ d’impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunita’ (1), limitatamente all’imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attivita’.

    1-bis. I rimborsi di cui al comma 1 sono concessi a soggetti domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, e che abbiano aderito ai regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e seguenti, anche in assenza della condizione di reciprocita’ ed ancorche’ abbiano effettuato nel territorio dello Stato operazioni nell’ambito di detti regimi speciali(2).

    2. Ai rimborsi previsti nel comma 1 provvede il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso ovvero, in caso di richiesta di informazioni aggiuntive, entro otto mesi dalla medesima. In caso di diniego del rimborso, l’ufficio emana, entro lo stesso termine, apposito provvedimento motivato avverso il quale e’ ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

    3. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al primo comma dell’articolo 38-bis con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 2. La disposizione che precede non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive entro il termine di un mese dalla data della notifica, da effettuarsi anche tramite mezzi elettronici. Non sono, altresi’, dovuti interessi fino a quando non pervengono all’ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso.

    4. I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all’ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 ed il 400 per cento della somma rimborsata. L’ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria.

    5. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (3), da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita’ e i termini per la richiesta e l’esecuzione dei rimborsi, nonche’ il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.”

    _____________________

    (1) Ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. o) legge 15 dicembre 2011 n. 217 i richiami alla “Comunita’” devono intendersi riferiti all’”Unione europea”.

    (2) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni del presente comma 1-bis, aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett. c) decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.

    (3) Vedasi il provvedimento 1 aprile 2010 dell’Agenzia delle entrate pubblicato sul sito internet dell’Agenzia l’1 aprile 2010.

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  • Art. 126 octies T.U.B.: Denominazione valutaria dei pagamenti

    Art. 126 octies T.U.B.: Denominazione valutaria dei pagamenti

    Art. 126 octies T.U.B. – Denominazione valutaria dei pagamenti

    In vigore dal 13/01/2018

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/12/2017 n. 218 Articolo 1

    “1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.

    2. Se al pagatore e’ offerto, prima di disporre un’operazione di pagamento, un servizio di conversione valutaria dal beneficiario ovvero presso uno sportello automatico o presso il punto vendita da un venditore di merci o da un fornitore di servizi, colui che propone il servizio di conversione comunica al pagatore tutte le spese e il tasso di cambio che sara’ utilizzato per la conversione. Il pagatore accetta il servizio su tale base.”

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  • Art. 126 quater T.U.B.: Informazioni relative alle operazioni di

    Art. 126 quater T.U.B.: Informazioni relative alle operazioni di

    Art. 126 quater T.U.B. – Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti

    In vigore dal 23/01/2026 con effetto dal 19/06/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 209 Articolo 2

    “1. La Banca d’Italia disciplina:

    a) contenuti e modalità delle informazioni e delle condizioni che il prestatore dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili all’utilizzatore di servizi di pagamento, al pagatore e al beneficiario. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile. In particolare, l’utilizzatore dei servizi di pagamento è informato di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di pagamento e della loro suddivisione. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento che riguardino operazioni o presentino limiti di spesa o avvaloramento inferiori a soglie fissate dalla stessa Banca d’Italia;

    b) casi, contenuti e modalità delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento, ivi incluse le operazioni di pagamento disposte tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento .

    2. Non si applica l’articolo 59-quater, comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), s), t), v), z) e aa), del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 .

    Abrogato [ 3. Prima di disporre l’operazione di pagamento l’utilizzatore è informato:

    a) dal beneficiario, di eventuali spese imposte o riduzioni proposte per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento;

    b) dal prestatore di servizi di pagamento o da un terzo, di eventuali spese imposte per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento.]”

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  • Art. 126 quater decies T.U.B. Conti di pagamento offerti in un pacchetto insieme ad altri prodotti

    Art. 126 quater decies T.U.B. Conti di pagamento offerti in un pacchetto insieme ad altri prodotti

    Art. 126 quater decies T.U.B. – Conti di pagamento offerti in un pacchetto insieme ad altri prodotti.

    In vigore dal 14/04/2017

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1

    “1. Quando il conto di pagamento e’ offerto congiuntamente ad altri prodotti o servizi diversi da quelli menzionati all’articolo 126-decies, comma 3, lettera a), come parte di un pacchetto, il prestatore di servizi di pagamento comunica al consumatore se l’acquisto del conto di pagamento e’ condizionato alla sottoscrizione dei prodotti o servizi offerti congiuntamente. Nel caso in cui sia consentito l’acquisto separato, il prestatore di servizi di pagamento fornisce separatamente al consumatore le informazioni relative ai prodotti o servizi offerti congiuntamente, in conformita’ alla disciplina eventualmente applicabile a ciascuno di essi e specificando almeno i costi e le spese relativi a ciascuno dei prodotti e servizi offerti con il pacchetto che possono essere acquistati separatamente.

    2. E’ fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e dall’articolo 120-octiesdecies.”

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  • Art. 126 quater et vicies T.U.B. Conti di base per particolari categorie di consumatori

    Art. 126 quater et vicies T.U.B. Conti di base per particolari categorie di consumatori

    Art. 126 quater et vicies T.U.B. – Conti di base per particolari categorie di consumatori (1).

    In vigore dal 14/04/2017

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1

    “1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, sono individuate le fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai quali il conto di base e’ offerto senza spese. Il medesimo decreto definisce altresi’ le condizioni e le modalita’ per l’accesso ai conti di base gratuiti e le loro caratteristiche.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1 decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 2, comma 1, lett. e) del citato decreto legislativo n. 37 del 2017.

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  • Art. 126 quinquies T.U.B.: Contratto quadro

    Art. 126 quinquies T.U.B.: Contratto quadro

    Art. 126 quinquies T.U.B. – Contratto quadro

    In vigore dal 11/01/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 07/12/2023 n. 207 Articolo 3

    “1. Ai contratti quadro si applica l’articolo 117, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, e l’articolo 118-bis, commi 2, 3 e 4. Il potere previsto dall’articolo 117, comma 2, è esercitato dalla Banca d’Italia.

    2. In qualsiasi momento del rapporto, l’utilizzatore di servizi di pagamento che ha concluso un contratto quadro può richiedere le condizioni contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni relative al contratto quadro previste ai sensi dell’articolo126-quater, comma 1, lettera a), su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.”

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  • Art. 126 quinquies decies T.U.B.: Servizio di trasferimento

    Art. 126 quinquies decies T.U.B.: Servizio di trasferimento

    Art. 126 quinquies decies T.U.B. – Servizio di trasferimento (1).

    In vigore dal 14/04/2017

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1

    “1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento stabilito nel territorio della Repubblica.

    2. Il servizio di trasferimento e’ avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. A tal fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi di pagamento ricevente una specifica autorizzazione all’esecuzione del servizio di trasferimento. Quando i conti hanno due o piu’ titolari, l’autorizzazione all’esecuzione del servizio di trasferimento e’ fornita da ciascuno di essi. Con riguardo alla forma dell’autorizzazione si applica l’articolo 117, commi 1 e 2. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente trasmette copia dell’autorizzazione al prestatore di servizi di pagamento trasferente ove richiesto da quest’ultimo; la richiesta non interrompe ne’ sospende il termine per l’esecuzione del servizio di trasferimento.

    3. Il servizio di trasferimento e’ eseguito entro dodici giorni lavorativi dalla ricezione da parte del prestatore di servizi di pagamento ricevente dell’autorizzazione del consumatore completa di tutte le informazioni necessarie, in conformita’ alla procedura stabilita dall’articolo 10 della direttiva 2014/92/UE. La Banca d’Italia puo’ dettare disposizioni attuative del presente comma.

    4. Attraverso l’autorizzazione il consumatore:

    a) fornisce al prestatore di servizi di pagamento trasferente e al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza;

    b) quando intende trasferire solo alcuni dei servizi collegati al conto di pagamento, identifica specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l’addebito in conto che devono essere trasferiti;

    c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data e’ fissata ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento ricevente riceve i documenti trasmessi dal prestatore di servizi di pagamento trasferente;

    d) indica se intende avvalersi della facolta’ di ottenere il reindirizzamento automatico dei bonifici previsto dal comma 7.

    5. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente e’ responsabile dell’avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore. Il consumatore puo’ chiedere al prestatore di servizi di pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce al prestatore di servizi di pagamento ricevente tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul conto di pagamento di destinazione, in conformita’ a quanto indicato nell’autorizzazione del consumatore, ivi compresi l’elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti, nonche’ le informazioni disponibili sui bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti 13 mesi.

    6. Quando le informazioni fornite dal prestatore di servizi di pagamento trasferente non sono sufficienti a consentire l’esecuzione del servizio di trasferimento entro il termine di cui al comma 3, ferma restando la responsabilita’ del prestatore di servizi di pagamento trasferente ai sensi dell’articolo 126-septiesdecies, il prestatore di servizi di pagamento ricevente puo’ chiedere al consumatore di fornire le informazioni mancanti.

    7. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente assicura gratuitamente il reindirizzamento automatico dei bonifici ricevuti sul conto di pagamento di origine verso il conto di pagamento di destinazione detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data specificata nell’autorizzazione del consumatore all’esecuzione del servizio di trasferimento. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente, se cessa di accettare i bonifici in entrata alla scadenza dei 12 mesi o in mancanza di richiesta da parte del consumatore del servizio di reindirizzamento, e’ tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell’operazione di pagamento.

    8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, il prestatore di servizi di pagamento trasferente assicura al consumatore la fruizione dei servizi di pagamento fino al giorno precedente la data indicata dal consumatore nell’autorizzazione. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente assicura la fruizione dei servizi di pagamento a partire da tale data. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente non blocca gli strumenti di pagamento collegati al conto di origine prima della data indicata dal consumatore nell’autorizzazione.

    9. Se il consumatore ha obblighi pendenti che non consentono la chiusura del conto di pagamento di origine, il prestatore di servizi di pagamento trasferente ne informa immediatamente il consumatore. In tal caso, resta fermo l’obbligo del prestatore di servizi di pagamento trasferente di effettuare tutte le operazioni necessarie all’esecuzione del servizio di trasferimento entro i termini previsti, ad eccezione della chiusura del conto di pagamento di origine. L’esecuzione del servizio di trasferimento non puo’ essere condizionata alla restituzione da parte del consumatore di carte, assegni o altri strumenti di pagamento collegati al conto di origine.

    10. La continuita’ nella fruizione dei servizi di pagamento e’ assicurata al consumatore anche quando il trasferimento del conto e’ l’effetto di operazioni di cessione di rapporti giuridici ad altro prestatore di servizi di pagamento, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1 decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 2, comma 1, lett. c) e d) del citato decreto legislativo n. 37 del 2017.

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  • Art. 31 Codice Civile: Devoluzione dei beni

    Art. 31 Codice Civile: Devoluzione dei beni

    Art. 31 c.c. Devoluzione dei beni

    In vigore

    I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell’atto costitutivo o dello statuto. Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l’autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell’assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l’autorità governativa. I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l’anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.