Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 245/2011 – Matrimonio dello straniero e permesso di soggiorno

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    La Corte Costituzionale dichiara illegittima la norma introdotta dalla legge sulla sicurezza pubblica del 2009 che imponeva allo straniero, per contrarre matrimonio in Italia, di esibire un documento attestante la regolarità del soggiorno. L’obbligo del permesso di soggiorno come condizione per sposarsi viola il diritto al matrimonio e il principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Una cittadina italiana e un cittadino marocchino avevano richiesto di contrarre matrimonio davanti all’ufficiale di stato civile. Quest’ultimo aveva rifiutato perché lo straniero non aveva esibito la documentazione attestante la regolarità del soggiorno, richiesta dalla legge n. 94/2009 (pacchetto sicurezza). Il Tribunale di Catania, investito della controversia, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Catania ha impugnato l’art. 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano». I parametri invocati erano gli artt. 2, 3, 29, 31 e 117, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 116, primo comma, del codice civile nella parte in cui imponeva allo straniero di produrre il documento di regolarità del soggiorno per contrarre matrimonio in Italia. La norma condizionava l’esercizio di un diritto fondamentale — il matrimonio — alla regolarità della presenza sul territorio, introducendo una limitazione sproporzionata e irragionevole.

    Il principio

    Il diritto al matrimonio è un diritto fondamentale della persona che non può essere subordinato alla regolarità del soggiorno dello straniero. Condizionare la capacità matrimoniale alla posizione amministrativa rispetto all’ingresso nel territorio statale viola gli artt. 2 e 29 Cost. e il principio di uguaglianza. Il controllo sull’immigrazione irregolare non può essere perseguito comprimendo diritti fondamentali della persona.

    Domande e risposte

    Lo straniero irregolare può ancora sposarsi in Italia dopo questa sentenza?

    Sì. La sentenza elimina il requisito del documento di regolarità del soggiorno come condizione per le pubblicazioni e la celebrazione del matrimonio. Lo straniero irregolare può contrarre matrimonio in Italia come chiunque altro, producendo solo i documenti richiesti dalla disciplina ordinaria del codice civile.

    Questa sentenza facilita matrimoni di comodo?

    La Corte ha ritenuto che l’obiettivo di contrastare i matrimoni di comodo debba essere perseguito con altri strumenti, non comprimendo il diritto fondamentale al matrimonio. Gli ufficiali di stato civile dispongono di altri strumenti per verificare la genuinità del consenso matrimoniale.

    Quali articoli della Costituzione tutela il diritto al matrimonio?

    L’art. 29 Cost. riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. L’art. 2 Cost. garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. L’art. 31 Cost. impone alla Repubblica di agevolare la formazione della famiglia.

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  • Corte cost. n. 244/2011 – Discarica rifiuti speciali Veneto e quota riservata a terzi

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    La Corte Costituzionale dichiara parzialmente illegittima la legge veneta sui rifiuti nella parte in cui limitava al 25% della capacità ricettiva la quota riservata a soggetti terzi nelle discariche di rifiuti speciali. Quella limitazione contrastava con il principio fondamentale statale che impone lo smaltimento dei rifiuti speciali presso impianti prossimi al luogo di produzione.

    Di cosa si tratta

    Una società gestrice di una discarica veneta per rifiuti speciali non pericolosi si era vista imporre dalla Regione Veneto una condizione: non più del 25% della capacità ricettiva poteva essere destinata a soggetti diversi da chi aveva realizzato la discarica. Il TAR Veneto aveva impugnato questa norma regionale ritenendola in contrasto con le regole statali in materia ambientale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Veneto ha impugnato il comma 2 dell’art. 33 della legge regionale Veneto n. 3/2000 (Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti), in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La norma limitava al 25% la quota di capacità ricettiva destinabile a rifiuti conferiti da terzi.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 2, della legge regionale Veneto n. 3/2000, limitatamente alle parole «non superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva». Dichiara invece inammissibile la questione relativa al combinato disposto dei commi 2 e 3 dello stesso articolo. La limitazione del 25% contrasta con il principio statale di prossimità nel trattamento dei rifiuti speciali.

    Il principio

    La Regione non può imporre limiti quantitativi alla quota di rifiuti speciali conferibili da terzi in una discarica privata, quando quella limitazione contrasta con il principio statale di prossimità nel trattamento dei rifiuti speciali. La tutela dell’ambiente è materia di competenza legislativa esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.): le norme regionali devono rispettare i principi fondamentali statali.

    Domande e risposte

    Perché il limite del 25% era problematico?

    Il principio statale impone che i rifiuti speciali siano smaltiti presso gli impianti più vicini al luogo di produzione. Limitare la quota disponibile per terzi significa ridurre la capacità degli impianti di accogliere rifiuti dell’area, costringendo le imprese a trasportarli più lontano.

    Cosa cambia dopo questa sentenza per le discariche venete?

    Le discariche di rifiuti speciali in Veneto non sono più vincolate dalla soglia del 25%: possono accogliere rifiuti da terzi in misura superiore, secondo le condizioni dell’autorizzazione. Rimane fermo il resto della disciplina regionale compatibile con la normativa statale.

    Chi ha la competenza definitiva in materia di rifiuti?

    La gestione dei rifiuti rientra nella tutela dell’ambiente, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.). Le Regioni possono legiferare ma devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

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  • Corte cost. n. 243/2011 – Vincolo espropriativo ASI Basilicata e diritto di proprietà

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    La Corte Costituzionale dichiara illegittima la norma della Regione Basilicata che, facendo rivivere piani scaduti dei Consorzi per lo sviluppo industriale, reintroduceva vincoli preordinati all’esproprio senza indennizzo e senza valutazione degli interessi in gioco. Viola il diritto di proprietà e il principio di ragionevolezza.

    Di cosa si tratta

    I Consorzi per le aree di sviluppo industriale (ASI) della Basilicata approvano piani che identificano terreni da espropriare per insediamenti produttivi. Quando questi piani scadono, la legge regionale n. 41/1998 ne aveva previsto la riapprovazione automatica con validità di due anni. Il TAR Basilicata aveva sollevato la questione nel corso di un giudizio su un procedimento espropriativo avviato su aree già colpite dai piani originari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Basilicata ha impugnato l’art. 7, comma 9, della legge regionale n. 41/1998 (Disciplina dei consorzi per lo sviluppo industriale), in riferimento agli artt. 3, 42, 43 e 97 della Costituzione. La norma riapprovava i piani già scaduti, imponendo nuovamente il vincolo preordinato all’esproprio senza indennizzo e senza bilanciamento degli interessi pubblici e privati.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 9, della legge regionale Basilicata n. 41/1998. La questione è fondata: la norma assoggettava nuovamente a vincolo espropriativo immobili già incisi in passato, senza indennizzo e senza alcuna valutazione degli interessi contrapposti, violando il diritto di proprietà e i principi di ragionevolezza e buon andamento.

    Il principio

    La proroga automatica di un vincolo preordinato all’esproprio, già scaduto, senza indennizzo e senza bilanciamento tra interesse pubblico e diritti dei proprietari, viola il diritto di proprietà (art. 42 Cost.) e il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.). Il legislatore regionale non può reintrodurre per via automatica restrizioni alla proprietà privata che dovrebbero essere oggetto di un procedimento valutativo.

    Domande e risposte

    Che cos’è un vincolo preordinato all’esproprio?

    Il vincolo preordinato all’esproprio è una limitazione apposta su un terreno privato che indica la destinazione pubblica futura dell’area. Esso comprime le facoltà del proprietario. Dopo un certo periodo il vincolo scade e, se non si è proceduto all’esproprio, deve essere rinnovato con le dovute garanzie.

    Perché la proroga automatica è incostituzionale?

    Perché la Costituzione richiede che i limiti alla proprietà privata siano giustificati e proporzionati all’interesse pubblico, con indennizzo quando il sacrificio supera una soglia. La riapprovazione automatica di un piano scaduto saltava questo bilanciamento.

    Cosa succede dopo la sentenza?

    I Consorzi di sviluppo industriale della Basilicata non possono più valersi della proroga automatica prevista dalla norma dichiarata incostituzionale. Per reimpostare vincoli espropriativi devono seguire le procedure ordinarie, con le relative garanzie per i proprietari.

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  • Corte cost. n. 242/2011 – Docenti in graduatoria provinciale di Trento e principio di uguaglianza

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    La Corte Costituzionale dichiara illegittima la norma della Provincia autonoma di Trento che collocava in posizione subordinata a tutte le fasce i docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento nazionali che chiedevano l’inserimento nelle graduatorie provinciali. La disciplina violava il principio di uguaglianza e il diritto di accesso alle cariche pubbliche.

    Di cosa si tratta

    Un insegnante iscritto nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Verona aveva chiesto l’inserimento nelle graduatorie provinciali di Trento per l’anno scolastico 2009-2010. In base alla norma provinciale contestata, veniva collocato in coda a tutte le fasce, mentre in assenza di quella disposizione si sarebbe trovato al secondo posto. Il Consiglio di Stato aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha impugnato l’art. 92, comma 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 5/2006 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), introdotto dall’art. 53, comma 4, della legge provinciale n. 16/2008, in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 51 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2-bis, della legge provinciale n. 5/2006 e dell’art. 67, comma 8, della legge provinciale n. 19/2009. Il meccanismo di penalizzazione sistematica non trovava giustificazione nel legittimo interesse della Provincia a valorizzare i propri insegnanti.

    Il principio

    Una norma che colloca automaticamente in coda a tutte le fasce i docenti abilitati fuori provincia, senza bilanciamento degli interessi in gioco, viola il principio di uguaglianza e il diritto di accesso alle cariche pubbliche. La Provincia autonoma può disciplinare le proprie graduatorie, ma non può introdurre penalizzazioni irragionevoli nei confronti di insegnanti già inseriti nel sistema nazionale.

    Domande e risposte

    Perché la Provincia autonoma di Trento aveva questo potere?

    Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza legislativa in materia di istruzione, nei limiti dei principi fondamentali dell’ordinamento nazionale. Possono disciplinare le graduatorie dei docenti, ma devono rispettare i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.

    Cosa succedeva concretamente al docente che veniva da fuori?

    Un insegnante iscritto in graduatoria ad esaurimento di un’altra provincia, quando chiedeva il trasferimento a Trento, veniva collocato dopo tutti i docenti già presenti in qualsiasi fascia delle graduatorie provinciali. Questo lo penalizzava enormemente rispetto ai colleghi locali, indipendentemente dall’anzianità o dal titolo.

    Questa sentenza vale anche per Bolzano?

    La sentenza riguarda espressamente la Provincia autonoma di Trento. Tuttavia, i principi enunciati — uguaglianza, ragionevolezza, diritto di accesso alle cariche pubbliche — si applicano a qualsiasi norma provinciale che introduca distinzioni irragionevoli tra insegnanti.

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  • Corte cost. n. 271/2011 — art. 44, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 20

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    La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 271 del 2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. La questione era stata sollevata dal Tribunale di Catanzaro in riferimento a parametri costituzionali della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il procedimento trae origine da Il Tribunale di Catanzaro, sezione controversie di lavoro e previdenza, con lordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento allarticolo 3 della Costituzione, questione di legittimit costituzionale dellarticolo 44, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario collegato alla manovra di finanza regionale pe…

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio della Corte è dellarticolo 44, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario collegato alla manovra di finanza regionale per lanno 200. Il parametro costituzionale invocato comprende parametri costituzionali della Costituzione. La questione è stata promossa da Tribunale di Catanzaro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara lillegittimit costituzionale dellarticolo 44, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008 n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario collegato alla manovra di finanza regionale per lanno 2008, ai sensi dellarticolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA,.

    Il principio

    La norma in questione è stata dichiarata incostituzionale perché in contrasto con parametri costituzionali. La decisione costituisce un precedente vincolante per i giudici comuni.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale?

    Significa che la norma è stata eliminata dall’ordinamento con effetto per tutti (erga omnes), non solo per la causa da cui è scaturita la questione. I giudici non possono più applicarla.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (non le parti) può rimettere una questione alla Corte Costituzionale, quando ritiene che una norma applicabile nel giudizio in corso sia in contrasto con la Costituzione.

    Questa sentenza è vincolante per i giudici ordinari?

    Sì: le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto erga omnes e sono vincolanti per tutti i giudici, che non possono più applicare la norma dichiarata incostituzionale.

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  • Corte cost. n. 270/2011 — art. 530 del codice di procedura penale

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    Con ordinanza n. 270 del 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria. La questione investiva dellarticolo 530 del codice di procedura penale.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio costituzionale ha avuto ad oggetto la compatibilità con la Carta fondamentale di dellarticolo 530 del codice di procedura penale. La questione è stata sollevata nell’ambito di un procedimento ordinario e rimessa alla Corte Costituzionale per la valutazione di conformità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio della Corte è dellarticolo 530 del codice di procedura penale. Il parametro costituzionale invocato comprende parametri costituzionali della Costituzione. La questione è stata promossa da Tribunale di Reggio Calabria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimit costituzionale dellarticolo 530 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento allarticolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria, con lordinanza indicata in epigrafe. Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 5 ottobre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA,.

    Il principio

    La Corte ha ritenuto la norma censurata conforme alla Costituzione, escludendo la violazione di parametri costituzionali. Il principio stabilito è che l’interpretazione della disposizione è compatibile con la Carta fondamentale.

    Domande e risposte

    Cosa implica la dichiarazione di inammissibilità o manifesta infondatezza?

    La Corte non entra nel merito della questione: o perché mancano i presupposti processuali, o perché la censura è palesemente priva di fondamento. La norma rimane in vigore.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (non le parti) può rimettere una questione alla Corte Costituzionale, quando ritiene che una norma applicabile nel giudizio in corso sia in contrasto con la Costituzione.

    Questa ordinanza è vincolante per i giudici ordinari?

    Le pronunce di rigetto o inammissibilità non impediscono ad altri giudici di sollevare nuovamente analoga questione. Tuttavia, la motivazione della Corte orienta la giurisprudenza successiva.

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  • Corte cost. n. 269/2011 — art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificat

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    Con ordinanza n. 269 del 2011, la Corte Costituzionale ha deciso la questione di legittimità costituzionale relativa a dellart. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dallart. . La pronuncia si è conclusa con dichiarazione di illegittimità costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio costituzionale ha avuto ad oggetto la compatibilità con la Carta fondamentale di dellart. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dallart. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenz. La questione è stata sollevata nell’ambito di un procedimento ordinario e rimessa alla Corte Costituzionale per la valutazione di conformità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio della Corte è dellart. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dallart. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenz. Il parametro costituzionale invocato comprende 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione. La questione è stata promossa da Corte di appello di Bari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilit della questione di legittimit costituzionale dellart. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dallart. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonch in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, de.

    Il principio

    La norma in questione è stata dichiarata incostituzionale perché in contrasto con 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma,. La decisione costituisce un precedente vincolante per i giudici comuni.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale?

    Significa che la norma è stata eliminata dall’ordinamento con effetto per tutti (erga omnes), non solo per la causa da cui è scaturita la questione. I giudici non possono più applicarla.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (non le parti) può rimettere una questione alla Corte Costituzionale, quando ritiene che una norma applicabile nel giudizio in corso sia in contrasto con la Costituzione.

    Questa ordinanza è vincolante per i giudici ordinari?

    Sì: le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto erga omnes e sono vincolanti per tutti i giudici, che non possono più applicare la norma dichiarata incostituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 268/2011 — art. 219- bis , comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992

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    Con ordinanza n. 268 del 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Cagliari. La questione investiva dell’art. 219- bis , comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nu.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio costituzionale ha avuto ad oggetto la compatibilità con la Carta fondamentale di dell’art. 219- bis , comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dallart. 3, comma 48, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di. La questione è stata sollevata nell’ambito di un procedimento ordinario e rimessa alla Corte Costituzionale per la valutazione di conformità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio della Corte è dell’art. 219- bis , comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dallart. 3, comma 48, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di. Il parametro costituzionale invocato comprende parametri costituzionali della Costituzione. La questione è stata promossa da Giudice di pace di Cagliari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto: LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Cagliari. Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA,.

    Il principio

    La Corte ha ritenuto la norma censurata conforme alla Costituzione, escludendo la violazione di parametri costituzionali. Il principio stabilito è che l’interpretazione della disposizione è compatibile con la Carta fondamentale.

    Domande e risposte

    Cosa implica la dichiarazione di inammissibilità o manifesta infondatezza?

    La Corte non entra nel merito della questione: o perché mancano i presupposti processuali, o perché la censura è palesemente priva di fondamento. La norma rimane in vigore.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (non le parti) può rimettere una questione alla Corte Costituzionale, quando ritiene che una norma applicabile nel giudizio in corso sia in contrasto con la Costituzione.

    Questa ordinanza è vincolante per i giudici ordinari?

    Le pronunce di rigetto o inammissibilità non impediscono ad altri giudici di sollevare nuovamente analoga questione. Tuttavia, la motivazione della Corte orienta la giurisprudenza successiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 267/2011 — art. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo co

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    Con ordinanza n. 267 del 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di San Vito dei Normanni. La questione investiva dellart. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della .

    Di cosa si tratta

    Il giudizio costituzionale ha avuto ad oggetto la compatibilità con la Carta fondamentale di dellart. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo introdotto dallart. 5- bis , comma 1, lettera c ), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115. La questione è stata sollevata nell’ambito di un procedimento ordinario e rimessa alla Corte Costituzionale per la valutazione di conformità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio della Corte è dellart. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo introdotto dallart. 5- bis , comma 1, lettera c ), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115. Il parametro costituzionale invocato comprende parametri costituzionali della Costituzione. La questione è stata promossa da Giudice di pace di San Vito dei Normanni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimit costituzionale dellart. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel suo testo originario, introdotto dallart. 5- bis , comma 1, lettera c ), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalit di settori della pubblica amministrazione), a sua volta introdotto dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, .

    Il principio

    La Corte ha ritenuto la norma censurata conforme alla Costituzione, escludendo la violazione di parametri costituzionali. Il principio stabilito è che l’interpretazione della disposizione è compatibile con la Carta fondamentale.

    Domande e risposte

    Cosa implica la dichiarazione di inammissibilità o manifesta infondatezza?

    La Corte non entra nel merito della questione: o perché mancano i presupposti processuali, o perché la censura è palesemente priva di fondamento. La norma rimane in vigore.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (non le parti) può rimettere una questione alla Corte Costituzionale, quando ritiene che una norma applicabile nel giudizio in corso sia in contrasto con la Costituzione.

    Questa ordinanza è vincolante per i giudici ordinari?

    Le pronunce di rigetto o inammissibilità non impediscono ad altri giudici di sollevare nuovamente analoga questione. Tuttavia, la motivazione della Corte orienta la giurisprudenza successiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 266/2011 — art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

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    Con ordinanza n. 266 del 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Osimo. La questione investiva dellarticolo 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio costituzionale ha avuto ad oggetto la compatibilità con la Carta fondamentale di dellarticolo 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). La questione è stata sollevata nell’ambito di un procedimento ordinario e rimessa alla Corte Costituzionale per la valutazione di conformità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio della Corte è dellarticolo 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Il parametro costituzionale invocato comprende parametri costituzionali della Costituzione. La questione è stata promossa da Giudice di pace di Osimo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata la questione di legittimit costituzionale dellart. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata in riferimento agli articoli 3, 25 e 111 della Costituzione dal Giudice di pace di Osimo con lordinanza indicata in epigrafe. Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA,.

    Il principio

    La Corte ha ritenuto la norma censurata conforme alla Costituzione, escludendo la violazione di parametri costituzionali. Il principio stabilito è che l’interpretazione della disposizione è compatibile con la Carta fondamentale.

    Domande e risposte

    Cosa implica la dichiarazione di inammissibilità o manifesta infondatezza?

    La Corte non entra nel merito della questione: o perché mancano i presupposti processuali, o perché la censura è palesemente priva di fondamento. La norma rimane in vigore.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (non le parti) può rimettere una questione alla Corte Costituzionale, quando ritiene che una norma applicabile nel giudizio in corso sia in contrasto con la Costituzione.

    Questa ordinanza è vincolante per i giudici ordinari?

    Le pronunce di rigetto o inammissibilità non impediscono ad altri giudici di sollevare nuovamente analoga questione. Tuttavia, la motivazione della Corte orienta la giurisprudenza successiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 265/2011 — art. 223, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con ordinanza n. 265 del 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Castiglione del Lago. La questione investiva dellarticolo 223, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio costituzionale ha avuto ad oggetto la compatibilità con la Carta fondamentale di dellarticolo 223, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). La questione è stata sollevata nell’ambito di un procedimento ordinario e rimessa alla Corte Costituzionale per la valutazione di conformità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio della Corte è dellarticolo 223, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Il parametro costituzionale invocato comprende parametri costituzionali della Costituzione. La questione è stata promossa da Giudice di pace di Castiglione del Lago.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilit della questione di legittimit costituzionale dellarticolo 223, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata in riferimento agli articoli 13, 24, 25 e 27 della Costituzione dal Giudice di pace di Castiglione del Lago con lordinanza indicata in epigrafe. Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA,.

    Il principio

    La Corte ha ritenuto la norma censurata conforme alla Costituzione, escludendo la violazione di parametri costituzionali. Il principio stabilito è che l’interpretazione della disposizione è compatibile con la Carta fondamentale.

    Domande e risposte

    Cosa implica la dichiarazione di inammissibilità o manifesta infondatezza?

    La Corte non entra nel merito della questione: o perché mancano i presupposti processuali, o perché la censura è palesemente priva di fondamento. La norma rimane in vigore.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (non le parti) può rimettere una questione alla Corte Costituzionale, quando ritiene che una norma applicabile nel giudizio in corso sia in contrasto con la Costituzione.

    Questa ordinanza è vincolante per i giudici ordinari?

    Le pronunce di rigetto o inammissibilità non impediscono ad altri giudici di sollevare nuovamente analoga questione. Tuttavia, la motivazione della Corte orienta la giurisprudenza successiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 264/2011 — Conflitto di attribuzioni tra enti

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con sentenza n. 264 del 2011, la Corte Costituzionale ha deciso un conflitto di attribuzioni tra enti. Il ricorso era stato proposto da Regione Puglia in merito a decreto del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare dell11 febbraio 2011, n. .

    Di cosa si tratta

    Il giudizio costituzionale ha avuto ad oggetto la compatibilità con la Carta fondamentale di decreto del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare dell11 febbraio 2011, n. PNM-DEC-2011-0000062. La questione è stata sollevata nell’ambito di un procedimento ordinario e rimessa alla Corte Costituzionale per la valutazione di conformità.

    Il conflitto di attribuzioni

    Il conflitto di attribuzioni tra enti riguarda il riparto di competenze tra Stato e Regioni (o altri enti). La Corte è chiamata a stabilire a quale soggetto spetti una determinata attribuzione. Oggetto: decreto del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare dell11 febbraio 2011, n. PNM-DEC-2011-0000062.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare la nomina del Commissario straordinario dellEnte Parco nazionale dellAlta Murgia senza che fosse avviato e proseguito il procedimento per raggiungere lintesa con la Regione Puglia per la nomina del.

    Il principio

    La Corte Costituzionale ha esercitato il proprio controllo di legittimità sulla disposizione censurata, concludendo con pronuncia della Corte.

    Domande e risposte

    Che cos’è il conflitto di attribuzioni tra enti?

    Il conflitto tra enti riguarda il riparto di competenze tra Stato e Regioni (o altri enti con competenza costituzionalmente garantita). Si attiva quando uno Stato o una Regione ritiene che l’altro abbia invaso le proprie attribuzioni.

    Come si avvia il conflitto tra enti?

    La Regione (o lo Stato) propone ricorso alla Corte Costituzionale entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell’atto impugnato. La Corte verifica se l’atto ha leso l’ambito di competenza del ricorrente.

    Qual è l’effetto della pronuncia?

    La Corte può annullare l’atto impugnato se accerta che ha violato le competenze del ricorrente. La pronuncia ristabilisce il corretto riparto di attribuzioni tra i livelli di governo.

    Norme collegate