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Autore: Andrea Marton

  • Art. 120 ter decies T.U.B.: Servizi di consulenza

    Art. 120 ter decies T.U.B.: Servizi di consulenza

    Art. 120 ter decies T.U.B. – Servizi di consulenza (1).

    In vigore dal 01/07/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 21/04/2016 n. 72 Articolo 1

    “1. Il servizio di consulenza e’ riservato ai finanziatori e agli intermediari del credito.

    2. Il servizio di consulenza puo’ essere qualificato come indipendente solo se e’ reso dai consulenti di cui all’articolo 128-sexies, comma 2-bis.

    3. Nello svolgimento del servizio di consulenza i finanziatori e gli intermediari del credito:

    a) agiscono nel migliore interesse del consumatore;

    b) acquisiscono informazioni aggiornate sulla situazione personale e finanziaria, sugli obiettivi e sulle preferenze del consumatore;

    c) forniscono al consumatore una raccomandazione personalizzata in merito a una o piu’ operazioni relative a contratti di credito, adeguata rispetto ai suoi bisogni e alla sua situazione personale e finanziaria; la raccomandazione, fornita in forma cartacea o su altro supporto durevole, riguarda anche eventuali servizi accessori connessi con il contratto di credito e tiene conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto di credito raccomandato;

    d) prendono in considerazione, ai fini della raccomandazione, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito nell’ambito della gamma di prodotti da essi stessi offerti o, nel caso dei mediatori creditizi, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato.

    4. Prima della prestazione di servizi di consulenza, il finanziatore o l’intermediario del credito fornisce al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:

    a) la gamma di prodotti presi in considerazione ai fini della raccomandazione;

    b) se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento della comunicazione l’importo non possa essere accertato, il metodo utilizzato per calcolarlo;

    c) quando consentito, se percepiscono un compenso dai finanziatori in relazione al servizio di consulenza.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 2 decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72 con gli effetti previsti dall’art. 3, comma 1 del citato decreto legislativo n. 72 del 2016.

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  • Art. 120 undecies T.U.B.: Verifica del merito creditizio

    Art. 120 undecies T.U.B.: Verifica del merito creditizio

    Art. 120 undecies T.U.B. – Verifica del merito creditizio (1).

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie, sufficienti e proporzionate e opportunamente verificate.

    2. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono quelle fornite dal consumatore anche mediante l’intermediario del credito; il finanziatore può chiedere chiarimenti al consumatore sulle informazioni ricevute, se necessario per consentire la valutazione del merito creditizio.

    3. Il finanziatore non risolve il contratto di credito concluso con il consumatore né vi apporta modifiche svantaggiose per il consumatore, ai sensi dell’articolo 118, in ragione del fatto che la valutazione del merito creditizio è stata condotta scorrettamente o che le informazioni fornite dal consumatore prima della conclusione del contratto di credito ai sensi del comma 1 erano incomplete, salvo che il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire tali informazioni o abbia fornito informazioni false.

    4. Prima di procedere a un aumento significativo dell’importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una nuova valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni aggiornate, a meno che il credito supplementare fosse previsto e incluso nella valutazione del merito creditizio originaria.

    5. Quando la domanda di credito è respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio del rifiuto.

    6. Il presente articolo non pregiudica l’applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .

    Abrogato [ 7. Si applica quanto stabilito ai sensi dell’articolo 125. ]

    8. I finanziatori elaborano e documentano la propria politica di offerta di contratti di credito, che include l’elencazione dei tipi di diritti e beni su cui può vertere l’ipoteca.

    9. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.”

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  • Art. 122 T.U.B.: Ambito di applicazione

    Art. 122 T.U.B.: Ambito di applicazione

    Art. 122 T.U.B. – Ambito di applicazione.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:

    a) finanziamenti di importo superiore a 100.000 euro;

    b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all’ articolo 1677 del codice civile ;

    Abrogato [ c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri; ]

    Abrogato [ d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme; ]

    e) finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato, compresi i locali utilizzati a fini commerciali o professionali;

    f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili;

    g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un’operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all’operazione;

    g-bis) i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da società del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione del datore di lavoro, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, al di fuori della propria attività principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato;

    h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all’autorità giudiziaria o a un’altra autorità prevista dalla legge;

    i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;

    i-bis) dilazioni del pagamento in forza delle quali un fornitore di beni o un prestatore di servizi, senza offerta di credito da parte di terzi, concede al consumatore tempo non superiore a cinquanta giorni dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi per pagare i beni o i servizi da esso offerti, sempre che la dilazione sia offerta gratuitamente, senza interessi o altre spese, fatta eccezione per spese limitate eventualmente applicabili in caso di ritardi di pagamento;

    i-ter) dilazioni di pagamento offerte da parte di fornitori di beni o prestatori di servizi che non sono microimprese, piccole o medie imprese definite nella raccomandazione 2003/361/CE , della Commissione europea, del 6 maggio 2003, quando offrono servizi della società dell’informazione ai sensi dell’ articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 , del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, consistenti nella conclusione di contratti a distanza con i consumatori per la vendita di beni o la prestazione di servizi ai sensi dell’ articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, per l’acquisto di beni o servizi da essi offerti a condizione che:

    1) non vi sia offerta né acquisto di crediti da parte di un terzo;

    2) il pagamento sia interamente eseguito entro quattordici giorni dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi;

    3) il prezzo d’acquisto sia pagato senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per le spese limitate eventualmente applicabili in caso di ritardi di pagamento;

    l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;

    m) contratti di locazione o di locazione finanziaria (leasing), che non prevedono obbligo od opzione di acquisto dell’oggetto del contratto né in virtù del contratto stesso né di altri contratti distinti;

    n) iniziative di microcredito ai sensi dell’articolo 111 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato;

    o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall’articolo 125-octies;

    o-bis) carte di debito differito, il cui credito deve essere rimborsato entro quaranta giorni, senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate connesse alla prestazione del servizio di pagamento .

    1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), il presente capo si applica ai contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a 100.000 euro.

    1-ter. Ai fini del comma 1, lettera i-bis), si considera offerta di credito da parte di terzi anche quella in cui la dilazione di pagamento è offerta dal fornitore di beni o prestatore di servizi sulla base di convenzioni con soggetti terzi autorizzati o abilitati alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma che prevedano la cessione del credito pro soluto contestuale o successiva alla dilazione; in tali casi, il terzo cessionario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal presente capo per i finanziatori. Qualora il cessionario sia una società veicolo per le cartolarizzazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 , gli obblighi previsti dal presente capo per i finanziatori sono posti a carico del soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento ai sensi dell’ articolo 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999 .

    Abrogato [ 2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano gli articoli 123, comma 1, lettere da d) a f), 124, comma 5, 125-ter, 125-quater, 125-sexies, 125-octies. ]

    Abrogato [ 3. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l’obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore, non si applica l’articolo 125-ter, commi da 1 a 4. ]

    4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore o di un probabile inadempimento, non si applicano gli articoli 122-bis, comma 2, 123-bis, 124, commi 5 e 6-bis, 124.1, 124.2, 124-bis, 125-bis, commi 3-bis e 3-ter, 125-ter, 125-quinquies e 125-septies nei casi stabiliti dal CICR.

    5. Fermi restando i casi di esclusione di cui al comma 1, lettere i-bis) e i-ter), i fornitori di beni o i prestatori di servizi possono concludere contratti di credito, a titolo accessorio rispetto alla propria attività commerciale o professionale, nella sola forma della dilazione di pagamento gratuita per l’acquisto di beni o servizi da essi offerti, salve limitate spese per i ritardi nel rimborso.

    5-bis. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, individua le disposizioni che non si applicano ai seguenti contratti di credito, in conformità all’ articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023:

    a) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;

    b) contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore può essere tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento;

    c) contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme.”

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  • Art. 26 Codice Civile: Coordinamento di attività e unificazione di

    Art. 26 Codice Civile: Coordinamento di attività e unificazione di

    Art. 26 c.c. Coordinamento di attività e unificazione di

    In vigore

    amministrazione L’autorità governativa può disporre il coordinamento dell’attività di più fondazioni ovvero l’unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.

  • Art. 122 bis T.U.B.: Principi generali, gratuita’ delle informaz

    Art. 122 bis T.U.B.: Principi generali, gratuita’ delle informaz

    Art. 122 bis T.U.B. – Principi generali, gratuita’ delle informazioni e divieto di discriminazione.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. Il finanziatore e l’intermediario del credito si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori.

    2. Nell’ambito delle attivita’ disciplinate dal presente capo, il finanziatore e l’intermediario del credito:

    a) forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni, compresi i chiarimenti adeguati;

    b) si astengono dal praticare condizioni discriminatorie in relazione alla richiesta, alla conclusione o alla titolarita’ di un contratto di credito da parte dei consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione europea, per motivi inerenti la cittadinanza, il luogo di residenza o qualsiasi altra situazione menzionata all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; resta ferma la possibilita’ di offrire condizioni differenti di accesso a un credito qualora siano debitamente giustificate da criteri oggettivi.

    3. La Banca d’Italia, in conformita’ alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo.”

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  • Art. 123 T.U.B.: Pubblicita’

    Art. 123 T.U.B.: Pubblicita’

    Art. 123 T.U.B. – Pubblicita’.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “01. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito sono effettuati in forma corretta, chiara e non ingannevole. Essi non contengono formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilità o il costo del credito o circa l’importo totale dovuto dal consumatore.

    02. Gli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito includono un avvertimento chiaro ed evidenziato affinché i consumatori siano consapevoli che prendere in prestito denaro comporta dei costi.

    1. Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d’interesse o altre cifre concernenti qualunque costo del credito indicano le seguenti informazioni di base precisate con l’impiego di un esempio rappresentativo ed espresse, in forma chiara, concisa, evidenziata, facilmente leggibile o chiaramente udibile, a seconda del caso, e adattata ai limiti tecnici del mezzo utilizzato per la pubblicità:

    a) il tasso d’interesse, specificando se fisso o variabile ovvero una combinazione dei due tipi, e le spese comprese nel costo totale del credito;

    b) l’importo totale del credito;

    c) il TAEG;

    d) l’esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;

    e) la durata del contratto, se determinata;

    e-bis) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per l’acquisto di beni o servizi specifici, il prezzo in contanti e l’importo degli eventuali pagamenti anticipati;

    f) se determinabile in anticipo, l’importo totale dovuto dal consumatore, nonché l’ammontare delle singole rate.

    2. E’ vietata la pubblicità dei prodotti di credito che:

    a) incoraggia i consumatori a chiedere credito suggerendo che il credito migliorerebbe la loro situazione finanziaria;

    b) precisa che i contratti di credito in essere o i crediti registrati nelle banche dati hanno un’influenza minima o nulla sulla valutazione di una richiesta di credito;

    c) suggerisce falsamente che il credito comporta un aumento delle risorse finanziarie, costituisce un sostituto del risparmio o può migliorare il tenore di vita del consumatore.

    2-bis. Il CICR, su proposta della Banca d’Italia, individua:

    a) i casi specifici e giustificati in cui è possibile una deroga al comma 1, lettere e-bis) e f);

    b) le tipologie di annunci pubblicitari vietati;

    c) le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione.”

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  • Art. 123 bis T.U.B.: Informazioni generali

    Art. 123 bis T.U.B.: Informazioni generali

    Art. 123 bis T.U.B. – Informazioni generali.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. Il finanziatore o l’intermediario del credito mette a disposizione dei consumatori, in qualsiasi momento, informazioni generali chiare e comprensibili relative ai contratti di credito disponibili, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Presso le proprie dipendenze, il finanziatore o l’intermediario del credito mette a disposizione dei consumatori le informazioni generali almeno su supporto cartaceo.

    2. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, precisa il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni generali.”

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  • Art. 124 T.U.B.: Obblighi precontrattuali

    Art. 124 T.U.B.: Obblighi precontrattuali

    Art. 124 T.U.B. – Obblighi precontrattuali.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. Il finanziatore o l’intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore le informazioni precontrattuali necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.

    1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al consumatore in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, qualora tali informazioni siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall’offerta di credito, il finanziatore o l’intermediario del credito inviano al consumatore un promemoria sulla possibilità di recedere dal contratto di credito e sulla procedura da seguire per il recesso ai sensi dell’articolo 125-ter. Il promemoria è fornito su supporto cartaceo o altro supporto durevole, tra uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto o, se del caso, dopo la presentazione dell’offerta vincolante di credito da parte del consumatore.

    2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”. Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l’intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo.

    Abrogato [ 3. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l’intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito. ]

    4. Su richiesta, il finanziatore o l’intermediario del credito, oltre al modulo di cui al comma 2, forniscono gratuitamente al consumatore copia della bozza del contratto di credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole, a condizione che il finanziatore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.

    5. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore o l’intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria.

    6. I fornitori di beni o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dai commi 1, 1-bis, 2 e 4. Il finanziatore o l’intermediario del credito assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali contemplate dai commi 1, 1-bis, 2 e 4.

    6-bis. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 , del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i finanziatori e gli intermediari del credito informano i consumatori in modo chiaro e comprensibile quando presentano loro un’offerta personalizzata basata sul trattamento automatizzato di dati personali.

    7. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con riferimento a:

    a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalitàdi messa a disposizione delle informazioni precontrattuali;

    b) il contenuto, le modalità e la portata dei chiarimenti adeguati da fornire al consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente;

    c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di: comunicazioni mediante telefonia vocale; dilazioni di pagamento e altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento o probabile inadempimento del consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che operano a titolo accessorio .”

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  • Articolo 124.1 del T.U.B.

    Articolo 124.1 del T.U.B.

    Art. 124.1 T.U.B. – Concessione non sollecitata di credito, consenso desunto e pratiche di commercializzazione abbinata.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. E’ vietata ogni concessione di credito al consumatore senza previa richiesta ed esplicito consenso di questo.

    2. Il finanziatore o l’intermediario del credito non possono desumere il consenso del consumatore alla conclusione del contratto di credito o all’acquisto di servizi accessori presentati tramite l’utilizzo di opzioni predefinite, incluse le caselle preselezionate.

    3. Il consenso del consumatore alla conclusione del contratto di credito o all’acquisto di servizi accessori presentati mediante caselle e’ dato tramite un’azione positiva univoca con cui il consumatore fornisce un’indicazione libera, specifica, informata e inequivocabile del suo assenso in relazione al contenuto e alla sostanza associati alle caselle.

    4. Si applica quanto stabilito dall’articolo 120-octiesdecies.”

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  • Articolo 124.2 del T.U.B.

    Articolo 124.2 del T.U.B.

    Art. 124.2 T.U.B. – Servizi di consulenza.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. Il servizio di consulenza e’ riservato ai finanziatori e agli intermediari del credito.

    2. Il servizio di consulenza puo’ essere qualificato come indipendente solo se e’ reso dai consulenti di cui all’articolo 128-sexies, comma 2-bis.

    3. Nello svolgimento del servizio di consulenza i finanziatori o gli intermediari del credito:

    a) agiscono nel migliore interesse del consumatore;

    b) acquisiscono informazioni aggiornate sulla situazione finanziaria, sugli obiettivi e sulle preferenze del consumatore;

    c) forniscono al consumatore una raccomandazione in merito a una o piu’ operazioni relative a contratti di credito, adeguata rispetto ai suoi bisogni e alla sua situazione personale e finanziaria; la raccomandazione, fornita in forma cartacea o su altro supporto durevole scelto dal consumatore e specificato nel contratto per la prestazione di servizi di consulenza, tiene conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione finanziaria del consumatore per tutta la durata del contratto di credito raccomandato;

    d) prendono in considerazione, ai fini della raccomandazione, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito nell’ambito della gamma di prodotti da essi offerti o, nel caso dei mediatori creditizi, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato.

    4. Prima della prestazione di servizi di consulenza, il finanziatore o l’intermediario del credito forniscono al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole scelto dal consumatore:

    a) l’indicazione se la raccomandazione sara’ basata solo sulla propria gamma di prodotti o su un’ampia gamma di prodotti fra quelli reperibili sul mercato;

    b) se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento dell’informativa l’importo non possa essere definito, il metodo utilizzato per calcolarlo.

    5. Le informazioni previste al comma 4 possono essere fornite al consumatore in un allegato al documento di cui all’articolo 124, comma 2.

    6. Nella prestazione del servizio di consulenza, il finanziatore o l’intermediario del credito avvisano il consumatore quando, tenuto conto della sua situazione finanziaria, un contratto di credito puo’ comportare un rischio specifico a suo carico.”

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