Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 177/2010 – Incompatibilità del giudice nel giudizio direttissimo

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 34, comma 2, c.p.p.: il giudice che ha valutato l’arresto e riqualificato il reato nel giudizio direttissimo non è incompatibile a partecipare al successivo giudizio collegiale.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di La Spezia, in composizione collegiale, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice che, nel giudizio direttissimo, abbia convalidato l’arresto, applicato una misura cautelare e diversamente qualificato il reato dichiarando il proprio difetto di cognizione. Il giudice rimettente sosteneva che tale giudice, avendo formato un pre-giudizio, non potesse poi far parte del collegio giudicante.

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice che, nel giudizio direttissimo, abbia convalidato l’arresto, applicato una misura cautelare e riqualificato il reato, a partecipare al successivo giudizio collegiale. In riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost. Giudice rimettente: Tribunale di La Spezia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. La fattispecie descritta dal giudice rimettente non configura un’ipotesi di incompatibilità: la valutazione dell’arresto e l’applicazione di misure cautelari nel giudizio direttissimo non precludono la partecipazione al giudizio di merito, poiché si tratta di apprezzamenti su un quadro indiziario provvisorio, strutturalmente diversi dalla cognizione piena del dibattimento.

    Il principio

    Il principio di terzietà e imparzialità del giudice (artt. 111 e 25 Cost.) non impone l’incompatibilità per qualsiasi precedente contatto con il caso: solo la previa cognizione del merito in termini equiparabili al giudizio genera incompatibilità. La valutazione cautelare provvisoria nel giudizio direttissimo non raggiunge questa soglia.

    Domande e risposte

    Cosa è il giudizio direttissimo?

    Il giudizio direttissimo (èegrave; un rito speciale del processo penale in cui l’imputato, arrestato in flagranza, viene condotto direttamente davanti al giudice entro 48 ore (o 30 giorni nel caso di arresto convalidato). È il rito più rapido previsto dal c.p.p.

    Quando un giudice è incompatibile a giudicare?

    L’art. 34 c.p.p. elenca i casi di incompatibilità: il giudice che ha partecipato a un precedente grado del giudizio, che ha emesso il decreto che dispone il giudizio o che ha svolto funzioni di GUP, non può far parte del collegio giudicante. La norma mira a garantire un giudice «vergine» rispetto al merito.

    Perché la riqualificazione del reato nel direttissimo non crea incompatibilità?

    Perché la riqualificazione avviene ai soli fini della competenza (per decidere se il caso spetti al Tribunale in composizione monocratica o collegiale) e non implica un giudizio nel merito sulla colpevolezza dell’imputato. È un atto processuale interlocutorio, non sostanziale.

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  • Corte cost. n. 218/2010 – Formazione professionale regionale e competenze statali

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    Con l’ordinanza n. 218 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro alcune norme della legge regionale ligure sul sistema educativo di istruzione e formazione, dopo che le parti hanno rinunciato al giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 33, 36, 37, 38, 39 e 40 della legge della Regione Liguria n. 18/2009 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento), contestando che tali norme avessero invaso la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (art. 117, comma 2, lett. l) e quella concorrente in materia di istruzione e formazione professionale (art. 117, comma 3, Cost.). In particolare erano censurate le disposizioni sull’apprendistato professionalizzante e sulla formazione superiore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 33, commi 1 lett. b) e c) e 2, 36, 37, 38 comma 5 lett. e), 39 comma 2, 40 della l.r. Liguria 11 maggio 2009, n. 18. Parametri: artt. 33, sesto comma, 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma, Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (r.r. n. 50/2009).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, in esito alla rinuncia al ricorso accettata dalla controparte. Non vi è stata pronuncia nel merito.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, accettata dalla parte resistente, determina l’estinzione del processo senza che la Corte entri nel merito della questione di legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa significa «estinzione del processo» davanti alla Corte costituzionale?

    Il processo si estingue quando il ricorrente rinuncia all’azione e la parte resistente accetta la rinuncia. È diverso dalla «cessazione della materia del contendere»: qui non occorre che la norma impugnata sia stata abrogata, è sufficiente la volontà delle parti di non proseguire il giudizio.

    Chi può impugnare le leggi regionali che riguardano la formazione professionale?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre ricorso diretto alla Corte costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge regionale, se ritiene che essa invada la competenza statale esclusiva o concorrente.

    La formazione professionale è materia esclusiva statale o regionale?

    L’istruzione è materia di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), con principi fondamentali fissati dallo Stato e dettaglio normativo affidato alle Regioni. La formazione professionale è invece tendenzialmente di competenza regionale, ma deve raccordarsi con le norme statali sull’apprendistato e sull’ordinamento scolastico.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 217/2010 – Sospensione cautelare sentenza tributaria di appello

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    Con la sentenza n. 217 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 49 del d.lgs. n. 546/1992 sul processo tributario, sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Campania in ordine alla possibilità di sospendere l’esecuzione di una sentenza tributaria di secondo grado.

    Di cosa si tratta

    L’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 stabilisce che alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, escluso l’art. 337. La Commissione tributaria regionale della Campania aveva sollevato questione di legittimità perché, in assenza dell’applicazione dell’art. 337 c.p.c. (che prevede la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata), riteneva impossibile tutelare in via cautelare il contribuente rispetto all’esecuzione di una sentenza sfavorevole di secondo grado.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 49, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui esclude l’applicabilità dell’art. 337 c.p.c. Parametri: artt. 3, 23, 24, 111 e 113 Cost.; art. 6, comma 1, CEDU (tramite art. 10 Cost.). Giudice rimettente: Commissione tributaria regionale della Campania (ordinanza del 13 ottobre 2008, r.o. n. 322/2009).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale, non avendo chiarito in che modo la norma censurata impedisse concretamente la tutela cautelare nel caso specifico. La Corte ha rilevato che nell’ordinamento tributario esistono già strumenti di tutela cautelare (art. 52 d.lgs. n. 546/1992) la cui operatività il rimettente non aveva esaminato.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile se il giudice rimettente non dimostra adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio a quo, in particolare quando nell’ordinamento esistono già rimedi alternativi che il giudice non ha preso in considerazione prima di sollevare l’eccezione.

    Domande e risposte

    Il contribuente può sospendere l’esecuzione di una sentenza tributaria sfavorevole di secondo grado?

    Il processo tributario prevede strumenti di tutela cautelare specifici (art. 52 d.lgs. n. 546/1992), che consentono la sospensione dell’atto impugnato. La questione della sospensione dell’esecutività delle sentenze in pendenza di ricorso in Cassazione è però regolata in modo autonomo rispetto al processo civile ordinario.

    Perché l’art. 337 c.p.c. è escluso nel processo tributario?

    Il legislatore ha scelto di costruire il processo tributario come un sistema autonomo, con proprie norme sulla sospensiva, ritenendo che l’art. 337 c.p.c. (che consente al giudice dell’impugnazione di sospendere l’esecutività della sentenza impugnata) non fosse compatibile con le specifiche esigenze del contenzioso fiscale.

    Cosa significa che la questione è «inammissibile»?

    L’inammissibilità è un giudizio processuale: la Corte non esamina il merito della questione, ma rileva un vizio nel modo in cui è stata sollevata (ad es. carenza di rilevanza, difetto di motivazione). Non significa che la norma sia costituzionalmente legittima, ma solo che quella questione non poteva essere decisa.

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  • Corte cost. n. 216/2010 – Imposta regionale su scalo turistico in Sardegna

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    Con la sentenza n. 216 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l’imposta regionale sarda sullo scalo turistico di aeromobili e unità da diporto, perché la Regione Sardegna non aveva la competenza tributaria per istituire tale tributo senza una norma statale di coordinamento.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna aveva istituito con l’art. 4 della l.r. n. 4/2006 (poi sostituito dall’art. 3, comma 3, della l.r. n. 2/2007) un’imposta regionale sugli scali turistici degli aeromobili e delle unità da diporto nei porti e negli aeroporti sardi. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma per violazione delle norme costituzionali in materia di autonomia finanziaria regionale e coordinamento della finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 4 della l.r. Sardegna n. 4/2006, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 3, l.r. Sardegna n. 2/2007. Parametri: norme dello Statuto speciale sardo in materia di autonomia finanziaria e norme costituzionali sul coordinamento della finanza pubblica (art. 119 Cost.). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (r.r. n. 36/2007).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della l.r. Sardegna n. 4/2006, sia nel testo sostituito che nel testo originario (quest’ultimo in via consequenziale). La Regione Sardegna, pur dotata di ampia autonomia finanziaria in base al proprio Statuto speciale, non può istituire tributi propri in modo autonomo su materie che incidono sulla fiscalità generale senza il necessario raccordo con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica.

    Il principio

    Anche le Regioni a statuto speciale con ampia autonomia finanziaria non possono istituire tributi propri che si pongano in conflitto con i principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dallo Stato; l’autonomia tributaria regionale trova il suo limite nella necessità di rispettare il sistema tributario statale.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono istituire nuove imposte autonomamente?

    In linea generale no. L’art. 119 Cost. prevede che Regioni ed enti locali possano istituire tributi propri, ma «in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» stabiliti con legge dello Stato. Un tributo regionale del tutto autonomo, non previsto da norme statali di coordinamento, è incostituzionale.

    L’autonomia speciale della Sardegna non la proteggeva?

    No. Lo Statuto speciale sardo attribuisce alla Regione ampia autonomia finanziaria, ma questa deve comunque armonizzarsi con il sistema tributario statale. La Corte ha ritenuto che l’imposta sullo scalo turistico, non prevista da alcuna legge statale, eccedesse i limiti di tale autonomia.

    Che tipo di imposta era quella sullo scalo turistico?

    Era un tributo a carico di chi faceva scalo in Sardegna con aeromobili privati o unità da diporto (barche e yacht) nei porti e aeroporti regionali, con aliquote differenziate per tipo di mezzo e durata dello scalo. Veniva percepita per finanziare lo sviluppo del sistema dei trasporti sardo.

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  • Corte cost. n. 176/2010 – Apprendistato e competenza regionale d.l. 112/2008

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    La Corte dichiara parzialmente illegittimo l’art. 23, comma 2, del d.l. n. 112/2008, che consentiva ai contratti collettivi nazionali di regolare l’apprendistato in deroga alla normativa regionale: la disposizione invade la competenza concorrente delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale.

    Di cosa si tratta

    Nove Regioni (Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Basilicata, Piemonte, Marche, Puglia e Lazio) avevano impugnato i commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 23 del d.l. n. 112/2008 (conv. l. n. 133/2008), che modificavano la disciplina dell’apprendistato. In particolare, il comma 2 consentiva ai contratti collettivi di lavoro nazionali di derogare alla normativa regionale in materia di formazione degli apprendisti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale dell’art. 23, commi 1, 2, 3 e 4, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. l. n. 133/2008), in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. (istruzione professionale e formazione professionale, materie concorrenti). Ricorsi in via principale di nove Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 23 del d.l. n. 112/2008, che attribuisce ai contratti collettivi nazionali il potere di regolare la formazione degli apprendisti anche in deroga alle normative regionali, invadendo la competenza concorrente delle Regioni. Riserva a separate pronunce le restanti questioni.

    Il principio

    La formazione professionale degli apprendisti rientra nella materia concorrente «istruzione e formazione professionale» (art. 117, terzo comma, Cost.): la contrattazione collettiva nazionale non può derogare alla normativa regionale in tale ambito. Spetta allo Stato fissare i soli principi fondamentali, mentre le Regioni esercitano la competenza a disciplinare la formazione degli apprendisti nel dettaglio.

    Domande e risposte

    Cos’è la materia concorrente nel riparto di competenze?

    Nelle materie «concorrenti» (art. 117, terzo comma, Cost.) la potestà legislativa spetta alle Regioni, salva la determinazione dei principi fondamentali, riservata allo Stato. Istruzione, formazione professionale, tutela della salute e altre materie rientrano in questo schema.

    Come si disciplina l’apprendistato dopo questa sentenza?

    Lo Stato può fissare i principi fondamentali del contratto di apprendistato (durata, obblighi formativi minimi, tutele), ma la regolamentazione di dettaglio — in particolare i piani formativi — spetta alle Regioni, anche attraverso leggi o accordi regionali. I contratti collettivi nazionali non possono derogare alle norme regionali in materia formativa.

    Perché ben nove Regioni hanno impugnato la stessa norma?

    Nelle cause in via principale ciascuna Regione deve proporre autonomo ricorso. Quando la norma statale incide sulle competenze di più Regioni, ciascuna può impugnarla separatamente: la Corte poi riunisce i giudizi e decide con un’unica sentenza.

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  • Corte cost. n. 175/2010 – Cessata materia del contendere legge Sicilia 2009

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana avverso alcune disposizioni della delibera legislativa regionale n. 250/2009: le norme impugnate sono state successivamente abrogate o modificate.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato alcune disposizioni della delibera legislativa n. 250 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009) dell’Assemblea regionale siciliana, in riferimento a molteplici parametri costituzionali (artt. 3, 5, 24, 81, 97, 100, 103, 113, 114, 117, 119, 120 Cost. e norme dello Statuto speciale). Nel corso del giudizio, le disposizioni impugnate sono state abrogate o modificate in senso conforme alle censure, facendo venir meno l’oggetto del contendere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 3; 29, comma 1 (inciso «1 ter»); 34; 58; 61, commi 2 e 3; 77 della delibera legislativa n. 250/2009 dell’Assemblea regionale siciliana, impugnati dal Commissario dello Stato in riferimento a numerosi parametri costituzionali e dello Statuto speciale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere in ordine all’intero ricorso, poiché le disposizioni impugnate sono state abrogate o modificate nel corso del giudizio, venendo meno l’interesse a una pronuncia nel merito.

    Il principio

    La cessazione della materia del contendere si verifica quando, nel corso del giudizio costituzionale, le disposizioni impugnate vengono abrogate o modificate in modo da eliminare le ragioni del contrasto. In questo caso la Corte dichiara cessata la materia del contendere senza pronunciarsi nel merito, restando impregiudicata la questione di legittimità delle norme nelle more in vigore.

    Domande e risposte

    Cosa significa «cessata materia del contendere»?

    È una pronuncia processuale con cui la Corte prende atto che, sopravvenute modifiche legislative, non esiste più un oggetto su cui statuire: le norme impugnate non sono più in vigore e non producono effetti.

    Chi è il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana?

    È un organo statale con sede a Palermo che ha il compito di esaminare le delibere legislative dell’Assemblea regionale siciliana prima della loro promulgazione. Se ritiene che una norma sia incostituzionale, può impugnarla davanti alla Corte costituzionale.

    La pronuncia di cessata materia è definitiva?

    Sì, estingue il giudizio. Tuttavia, essa non impedisce che le stesse questioni vengano riproposte se in futuro vengono riapprovate norme analoghe o se il giudice a quo solleva di nuovo la questione incidentalmente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 174/2010 – Immunità parlamentare Stracquadanio e conflitto tra poteri

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal GIP di Firenze contro il Senato (che aveva deliberato l’insindacabilità delle opinioni del sen. Stracquadanio) e inammissibile quello contro il Parlamento europeo (immunità Brunetta): su quest’ultimo la Corte italiana non ha giurisdizione.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze aveva promosso conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale in due distinte direzioni: (a) contro il Senato della Repubblica, che il 12 febbraio 2009 aveva deliberato l’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. delle opinioni espresse dal senatore Giorgio Stracquadanio nei confronti del dott. Giuseppe De Michelis di Slonghello; (b) contro la decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 che raccomandava di difendere l’immunità dell’on. Renato Brunetta per le stesse vicende.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (fase di ammissibilità): GIP Tribunale di Firenze vs Senato della Repubblica (delibera del 12 febbraio 2009 ex art. 68, primo comma, Cost.) e vs Parlamento europeo (decisione del 22 aprile 2009). Parametro: art. 68, comma 1, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il ricorso per conflitto contro il Senato della Repubblica: la deliberazione di insindacabilità è un atto idoneo a determinare il conflitto con le attribuzioni del giudice. Dichiara invece inammissibile il ricorso contro il Parlamento europeo, organo di un’organizzazione internazionale (l’UE) non soggetto alla giurisdizione della Corte costituzionale italiana.

    Il principio

    La Corte costituzionale italiana ha giurisdizione sui conflitti tra poteri dello Stato italiano (art. 134 Cost.): un organo di un’istituzione dell’Unione europea (come il Parlamento europeo) non è un «potere dello Stato» ai sensi della Costituzione italiana, e i suoi atti non possono essere oggetto di conflitto di attribuzione davanti alla Corte.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

    L’art. 68, comma 1, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Quando un giudice ritiene che tale immunità non si applichi al caso concreto, può sollevare conflitto se la Camera ha deliberato l’insindacabilità.

    Perché il conflitto contro il Parlamento europeo è inammissibile?

    La Corte costituzionale tutela il riparto di attribuzioni tra i «poteri dello Stato» italiano (art. 134 Cost.). Il Parlamento europeo è un organo dell’Unione europea, soggetto autonomo di diritto internazionale: non rientra nell’ordinamento costituzionale italiano e i suoi atti non possono essere censurati dalla Corte.

    Cosa succede dopo la dichiarazione di ammissibilità?

    Nella fase di ammissibilità la Corte si limita a verificare se il ricorso è astrattamente idoneo a configurare un conflitto. La decisione nel merito — se cioè il Senato abbia violato le attribuzioni del giudice — viene adottata in un separato giudizio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 215/2010 – Infrastrutture energetiche strategiche e sussidiarietà

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    Con la sentenza n. 215 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 4 del d.l. anticrisi n. 78/2009, nella parte in cui attribuiva allo Stato poteri di autorizzazione sulle infrastrutture energetiche strategiche senza prevedere adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni, in violazione del riparto costituzionale di competenze e del principio di leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 78/2009 (convertito dalla legge n. 102/2009 e poi modificato dal d.l. n. 103/2009) prevedeva all’art. 4 una procedura di autorizzazione statale accelerata per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e per le infrastrutture elettriche strategiche (in particolare la rete ad alta tensione gestita da TERNA). Le Regioni Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato la norma sostenendo che invadesse le loro competenze legislative in materia di energia e governo del territorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. n. 78/2009, convertito in l. n. 102/2009, come modificato dal d.l. n. 103/2009 (conv. l. n. 141/2009). Parametri: artt. 117, terzo comma (legislazione concorrente in materia di energia e governo del territorio), e 118, secondo e terzo comma, della Costituzione (principio di sussidiarietà e leale collaborazione). Ricorrenti: Regioni Umbria, Toscana, Emilia-Romagna, Provincia autonoma di Trento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. n. 78/2009, nel testo risultante dalle modifiche del d.l. n. 103/2009. Pur ammettendo che lo Stato può attrarre a sé in via di sussidiarietà la funzione autorizzatoria per infrastrutture di interesse nazionale, ha ritenuto che la norma impugnata non prevedesse forme di intesa o coinvolgimento delle Regioni sufficienti a rispettare il principio di leale collaborazione richiesto dalla Costituzione.

    Il principio

    L’attrazione in sussidiarietà di funzioni amministrative normalmente regionali è legittima solo se la legge statale prevede adeguate procedure di coinvolgimento delle Regioni (intesa, accordo, partecipazione): in caso contrario, la norma statale viola gli artt. 117 e 118 Cost. e il principio di leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Cosa è il principio di sussidiarietà verticale nel diritto costituzionale italiano?

    L’art. 118 Cost. consente allo Stato di attrarre a livello centrale funzioni amministrative che per loro natura richiedono un esercizio unitario, anche se tali funzioni ricadono normalmente in materie di competenza regionale. Questa «attrazione in sussidiarietà» deve però essere accompagnata da meccanismi di coinvolgimento delle Regioni.

    Perché l’art. 4 del d.l. 78/2009 era incostituzionale?

    Perché attribuiva allo Stato il potere di autorizzare le infrastrutture strategiche (in particolare le linee elettriche ad alta tensione) senza prevedere un’intesa con le Regioni o comunque forme di leale collaborazione. La Corte ha ribadito che, anche nelle materie di interesse nazionale, il raccordo con le Regioni è un requisito costituzionalmente necessario.

    TERNA poteva costruire le linee elettriche senza il consenso regionale?

    No. La sentenza ha chiarito che le autorizzazioni per le infrastrutture della rete elettrica nazionale non possono essere rilasciate dallo Stato in modo unilaterale: occorre un procedimento che garantisca il coinvolgimento delle Regioni interessate, in ossequio agli artt. 117 e 118 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 214/2010 – Modifiche ai confini comunali e referendum obbligatorio

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    Con la sentenza n. 214 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Puglia che consentiva modifiche alle circoscrizioni comunali per accordo tra Comuni limitrofi senza la consultazione referendaria delle popolazioni interessate, in violazione dell’art. 133 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 5, comma 4, della legge regionale pugliese n. 26/1973 (come modificato nel 1986) prevedeva che variazioni dei confini comunali per accordo tra Comuni contermini potessero avvenire senza referendum. Un TAR ha rimesso la questione alla Corte dopo che un privato aveva impugnato un decreto presidenziale che, applicando quella norma, aveva spostato un fondo dal Comune di Sogliano Cavour a quello di Galatina senza consultazione popolare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 5, comma 4, della legge della Regione Puglia n. 26/1973 (aggiunto dall’art. 1, l.r. Puglia n. 28/1986). Parametro: art. 133, secondo comma, della Costituzione (che richiede la consultazione delle popolazioni interessate per la modifica delle circoscrizioni comunali). Giudice rimettente: TAR Puglia, sezione di Lecce (ordinanza del 23 marzo 2009, r.o. n. 167/2009).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 4 della l.r. Puglia n. 26/1973. Ha altresì dichiarato, in via consequenziale ex art. 27 l. n. 87/1953, l’illegittimità di una disposizione correlata della l.r. Puglia n. 27/1973 in materia di referendum abrogativo, nella parte in cui non prevedeva la consultazione delle popolazioni per le variazioni di confine derivanti da accordi inter-comunali.

    Il principio

    L’art. 133, secondo comma, Cost. impone la consultazione referendaria delle popolazioni interessate come condizione necessaria per qualsiasi modifica delle circoscrizioni comunali; una legge regionale che autorizzi tali modifiche per semplice accordo tra Comuni, senza referendum, è incostituzionale.

    Domande e risposte

    Ogni piccola variazione di confine richiede un referendum?

    Sì, secondo la Corte l’art. 133 Cost. non ammette deroghe: qualsiasi modifica delle circoscrizioni comunali deve essere preceduta dalla consultazione delle popolazioni dei Comuni interessati, indipendentemente dalla portata della variazione.

    Chi ha competenza a modificare i confini tra Comuni?

    Secondo l’art. 133, secondo comma, Cost., la modifica delle circoscrizioni comunali è disposta con legge regionale, ma previa consultazione delle popolazioni interessate. Spetta dunque alla Regione legiferare, ma non può saltare la fase referendaria.

    Cosa è l’illegittimità consequenziale?

    È la dichiarazione di incostituzionalità di norme non direttamente impugnate, ma strettamente connesse a quella censurata, prevista dall’art. 27 della legge n. 87/1953. La Corte la pronuncia d’ufficio per evitare lacune normative o contraddizioni nel sistema.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 213/2010 – Dirigenza regionale e concorso pubblico aperto

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    Con la sentenza n. 213 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma della Regione Trentino-Alto Adige che consentiva l’accesso alla dirigenza regionale mediante concorsi riservati agli iscritti a un albo di idonei, in contrasto con i principi di imparzialità e parità di accesso agli uffici pubblici.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale del Trentino-Alto Adige aveva modificato l’art. 24 della l.r. n. 15/1983 prevedendo che la qualità di dirigente potesse essere conferita anche attraverso «concorsi per titoli riservati agli iscritti all’albo degli idonei alle funzioni dirigenziali». Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato tale disposizione perché riteneva che la riserva a una categoria chiusa di concorrenti violasse il principio del concorso pubblico aperto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 8, commi 4 e 6 (recte: comma 2) della legge della Regione Trentino-Alto Adige 15 luglio 2009, n. 5, nella parte in cui modifica l’art. 24 della l.r. n. 15/1983. Parametri: artt. 2, 51 primo comma e 97 primo e terzo comma della Costituzione. Giudice rimettente: ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri (r.r. n. 62/2009).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 4 e 6 dell’art. 24 della l.r. n. 15/1983 come modificati dalla legge n. 5 del 2009. Il concorso riservato agli iscritti all’albo degli idonei viola gli artt. 51 e 97 Cost., perché preclude l’accesso ai candidati esterni qualificati e altera il principio di imparzialità nell’accesso alla dirigenza pubblica.

    Il principio

    L’accesso alla qualifica dirigenziale negli enti pubblici deve avvenire tramite concorso aperto al pubblico: una norma regionale che riserva tale accesso ai soli iscritti a un albo chiuso di «idonei» viola gli artt. 51 e 97 Cost., anche se la Regione ha autonomia speciale in materia di ordinamento dei propri uffici.

    Domande e risposte

    Un albo di idonei può mai giustificare concorsi riservati per la dirigenza?

    No, secondo questa sentenza. L’art. 97 Cost. impone il concorso pubblico come regola generale per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; deroghe sono ammesse solo in casi eccezionali previsti dalla legge, non mediante riserve a categorie chiuse prive di giustificazione costituzionale.

    Vale anche per le Regioni a statuto speciale come il Trentino-Alto Adige?

    Sì. Anche le Regioni con autonomia speciale devono rispettare i principi costituzionali fondamentali sull’accesso agli uffici pubblici (artt. 51 e 97 Cost.), che costituiscono un limite inderogabile alla loro competenza legislativa.

    Cosa succede ai dirigenti già nominati con il concorso riservato?

    La sentenza non retroagisce automaticamente sulle nomine già perfezionate; i suoi effetti riguardano le future procedure concorsuali. Le situazioni già definite possono essere tutelate da specifiche disposizioni transitorie, se il legislatore regionale le adotta.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 173/2010 – Tentativo obbligatorio di conciliazione masi chiusi

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    La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 2, l. n. 340/2000, che impone il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie sui masi chiusi in Trentino-Alto Adige: la norma non viola lo statuto speciale né l’autonomia processuale della Provincia.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano, sezione specializzata agraria, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 2, della legge n. 340/2000 (come sostituito dalla l. n. 229/2003), che obbliga chi intende proporre una domanda giudiziale relativa all’ordinamento dei masi chiusi a esperire prima un tentativo di conciliazione. Il giudice rimettente dubitava che tale obbligo violasse le competenze legislative speciali della Provincia autonoma di Bolzano in materia di masi chiusi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 2, l. 24 novembre 2000, n. 340 (come sostituito dall’art. 22, comma 1, l. 29 luglio 2003, n. 229), in riferimento all’art. 116 Cost. e all’art. 8, n. 8), d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige). Giudice rimettente: Sezione specializzata agraria della Corte d’appello di Trento – sez. distaccata di Bolzano.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. La norma che impone il preventivo tentativo di conciliazione per le liti sui masi chiusi non viola lo statuto speciale: l’obbligo riguarda la procedura (materia processuale, di competenza statale esclusiva) e non incide sull’ordinamento sostanziale dei masi chiusi, che resta di competenza provinciale.

    Il principio

    La materia «procedimento civile» (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.) è di competenza esclusiva dello Stato. L’imposizione di un tentativo obbligatorio di conciliazione in via preventiva rientra in tale ambito e non invade la competenza speciale provinciale in materia di ordinamento dei masi chiusi, che riguarda il diritto sostanziale, non le regole processuali.

    Domande e risposte

    Cosa sono i masi chiusi?

    Il maso chiuso («geschlossener Hof») è un istituto giuridico tipico del Trentino-Alto Adige che consente di trasferire un’azienda agricola montana unitariamente a un solo erede, evitandone la frammentazione. È disciplinato dalla legge provinciale di Bolzano n. 17/2001.

    Cos’è il tentativo obbligatorio di conciliazione?

    Prima di adire il giudice, le parti devono tentare di risolvere la controversia attraverso un organismo di mediazione o conciliazione. Solo se il tentativo fallisce o non è esperito entro i termini, è possibile procedere in giudizio.

    Perché la Provincia ha competenza sui masi chiusi?

    Lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972, art. 8, n. 8) attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano la competenza legislativa primaria in materia di «masi chiusi», consentendole di disciplinarne l’ordinamento sostanziale nel rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico dello Stato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 212/2010 – Agriturismo Sicilia e potere regolamentare regionale

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    Con l’ordinanza n. 212 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato contro la delibera legislativa della Regione Siciliana sull’agriturismo (n. 337/2010), dopo che la Regione aveva modificato le disposizioni impugnate.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato diverse norme della delibera legislativa regionale sull’agriturismo (n. 337 del 2010), contestando che l’attribuzione all’Assessore regionale del potere di emanare disposizioni applicative violasse gli articoli 12, quarto comma, e 13 dello Statuto speciale siciliano, i quali riservano tale tipo di potere a specifici organi regionali. Prima che la Corte si pronunciasse nel merito, la Regione apportò le modifiche necessarie, rendendo superfluo il giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: artt. 2 comma 2, 4 commi 1, 2 e 5, 5 commi 1, 2, 8 e 10, 6 comma 2, 8, 10 commi 2 e 3, 13 comma 1 e 14 comma 1 della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana n. 337 del 2010 (Disciplina dell’agriturismo in Sicilia). Parametri: artt. 12, quarto comma, e 13 dello Statuto speciale della Regione Siciliana. Ricorrente: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (ricorso n. 27/2010).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la Regione Siciliana, dopo la proposizione del ricorso, ha rimosso le disposizioni contestate, eliminando il vizio denunciato. Non vi era quindi più una questione da decidere nel merito.

    Il principio

    Quando il legislatore regionale elimina spontaneamente le norme impugnate nel corso del giudizio di legittimità costituzionale in via principale, il conflitto si esaurisce e la Corte dichiara cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi sulla fondatezza delle censure.

    Domande e risposte

    Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    È una pronuncia processuale: la Corte rileva che il conflitto è venuto meno prima della decisione di merito, in genere perché la norma impugnata è stata abrogata o modificata in modo da eliminare il vizio denunciato.

    Il Commissario dello Stato può impugnare le leggi regionali siciliane?

    Sì. In base allo Statuto speciale della Regione Siciliana, il Commissario dello Stato può promuovere questioni di legittimità costituzionale contro le delibere legislative dell’Assemblea regionale prima della loro promulgazione.

    Quali erano le norme dello Statuto siciliano richiamate come parametro?

    Gli artt. 12, quarto comma, e 13 dello Statuto speciale (R.d.l. n. 455/1946, convertito in l. cost. n. 2/1948), che disciplinano il riparto di competenze tra organi regionali siciliani in materia di potere regolamentare e di emanazione di atti esecutivi.