Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 6/2010 – Competenza sul ricorso avverso il fermo amministrativo del veicolo

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 19, comma 1, lett. e-ter) del d.lgs. n. 546/1992 (processo tributario), che attribuisce alle commissioni tributarie la cognizione sui fermi amministrativi di veicoli. Il giudice di pace rimettente non aveva tentato l’interpretazione conforme sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità che già attribuisce la competenza al giudice ordinario.

    Di cosa si tratta

    Il fermo amministrativo del veicolo è una misura cautelare con cui l’agente della riscossione blocca l’uso di un’autovettura di proprietà di un debitore. L’art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223/2006 (conv. l. n. 248/2006) ha inserito la lett. e-ter) nell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, includendo il fermo tra gli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie. Un cittadino aveva impugnato l’iscrizione di un fermo per un debito verso un Comune.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Cosenza ha sollevato questione di legittimità dell’art. 19, comma 1, lett. e-ter) d.lgs. n. 546/1992 per violazione dell’art. 102, secondo comma, Cost. (divieto di istituire giudici speciali). Giudice relatore Franco Gallo.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente inammissibile: la Corte rileva che il giudice rimettente non aveva tentato l’interpretazione costituzionalmente orientata, già accolta dalle Sezioni Unite della Cassazione (ord. n. 7034/2009), secondo cui la competenza sui fermi di natura non tributaria spetta al giudice ordinario.

    Il principio

    Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale il giudice è tenuto a sperimentare tutte le possibilità interpretative conformi a Costituzione. Se il diritto vivente (Cassazione SS.UU.) ha già fornito un’interpretazione coerente con la Costituzione, il giudice non può ignorarla e rimettere la questione alla Corte.

    Domande e risposte

    Davanti a quale giudice si impugna il fermo amministrativo del veicolo?

    Dipende dalla natura del debito sottostante: se il credito è di natura tributaria la competenza spetta alla commissione tributaria; se è di natura non tributaria (come un debito verso un Comune per sanzione amministrativa) la competenza spetta al giudice ordinario, secondo le Sezioni Unite.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità» in questo caso?

    Significa che la questione è respinta senza esame nel merito, perché il giudice rimettente aveva omesso un passaggio logico-interpretativo preliminare obbligatorio: tentare l’applicazione del diritto vivente conforme a Costituzione.

    Il fermo amministrativo può essere impugnato?

    Sì: la legge prevede la sua impugnabilità davanti ai giudici competenti. La questione è quale giudice sia competente a seconda del tipo di credito garantito dal fermo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 19/2010 – Opposizione allo stato passivo nel fallimento

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 24, secondo comma, r.d. n. 267/1942, relativo al procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento. La questione era già stata esaminata e dichiarata manifestamente infondata in precedenza dalla stessa Corte.

    Di cosa si tratta

    L’art. 24 della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942), come riformato dal d.lgs. n. 5/2006, disciplina il procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento, stabilendo le regole per i creditori che vogliono contestare l’esclusione o l’ammissione in misura ridotta del proprio credito. Il Tribunale di Lucca riteneva che alcune di queste regole violassero il diritto di difesa e altri principi costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Lucca ha sollevato questione di legittimità dell’art. 24, secondo comma, r.d. n. 267/1942, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 76 e 111, primo comma, della Costituzione, nella parte relativa alla disciplina processuale dell’opposizione allo stato passivo del fallimento.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione, rilevando che identica questione, sollevata dallo stesso giudice rimettente con le medesime argomentazioni, era già stata dichiarata manifestamente infondata. Non emergono nuovi profili che giustifichino una riapertura dell’esame.

    Il principio

    La disciplina del procedimento di opposizione allo stato passivo fallimentare introdotta dalla riforma del 2006 non viola i parametri costituzionali del diritto di difesa, della ragionevolezza e del giusto processo, come già chiarito in precedenti pronunce della Corte.

    Domande e risposte

    Che cos’è lo stato passivo nel fallimento?

    Lo stato passivo è il documento, redatto dal giudice delegato al fallimento, che elenca i creditori ammessi al passivo e gli importi riconosciuti. I creditori esclusi o ammessi in misura ridotta possono proporre opposizione.

    Che cosa stabilisce l’art. 24, secondo comma, l.fall.?

    La norma, come riformata nel 2006, disciplina le modalità processuali dell’opposizione allo stato passivo, determinando le forme, i termini e il rito applicabile. Il Tribunale di Lucca ne contestava alcuni profili per violazione del diritto di difesa.

    Può la stessa questione essere riproposta alla Corte?

    La questione può essere riproposta, ma se è già stata dichiarata manifestamente infondata senza nuovi argomenti, la Corte la dichiarà nuovamente manifestamente infondata in modo sommario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 5/2010 – Revoca maso chiuso e aggregazione obbligatoria di particelle

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità sull’art. 36, comma 1, della legge provinciale di Bolzano sui masi chiusi, che impone l’aggregazione delle particelle ad altri masi all’atto della revoca della qualifica. Il giudice rimettente non aveva tentato un’interpretazione conforme a Costituzione, ignorando la clausola derogatoria espressamente prevista dalla norma.

    Di cosa si tratta

    La legge provinciale di Bolzano n. 17/2001 sui masi chiusi prevede che, quando viene revocata la qualifica di «maso chiuso» a un fondo agricolo, le relative particelle debbano essere aggregate ad altri masi chiusi. Una proprietaria aveva chiesto l’annullamento di una decisione della Commissione provinciale che aveva autorizzato lo svincolo del suo maso con contestuale aggregazione ad altri; il TRGA-Bolzano ha ritenuto potenzialmente incostituzionale l’obbligo automatico di aggregazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa – Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano ha sollevato questione di legittimità dell’art. 36, comma 1, l. prov. Bolzano n. 17/2001 (come sostituito dall’art. 33, comma 3, l. prov. n. 6/2007), per contrasto con gli artt. 3, 41, 42 e 117 Cost. e con il principio di ragionevolezza (art. 97 Cost.). Giudice relatore Paolo Grossi.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente inammissibile: il rimettente non aveva esplorato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, omettendo di considerare che lo stesso art. 36, comma 1, contiene una clausola derogatoria che permette di prescindere dall’aggregazione obbligatoria in «casi eccezionali e debitamente fondati».

    Il principio

    Il giudice a quo ha l’obbligo di tentare un’interpretazione costituzionalmente conforme prima di sollevare questione di legittimità. Quando la norma prevede espressamente una clausola derogatoria, il rimettente non può ignorarla e deve valutarne l’applicabilità al caso concreto.

    Domande e risposte

    Che cos’è un maso chiuso?

    È un istituto tipico dell’Alto Adige che mantiene l’unità del fondo agricolo-forestale, tramandato di norma a un solo erede per preservare l’integrità dell’azienda agricola montana.

    Perché la questione è inammissibile?

    Perché la norma stessa prevede la possibilità di derogare all’aggregazione obbligatoria in casi eccezionali, e il TRGA non aveva verificato se tale deroga fosse applicabile alla fattispecie concreta, né aveva tentato un’interpretazione adeguatrice.

    Quali diritti erano invocati?

    Il rimettente lamentava violazione della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), del diritto di proprietà (art. 42 Cost.) e del principio di ragionevolezza (art. 3 e 97 Cost.).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 18/2010 – Giurisdizione tributaria sul canone pubblicitario comunale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 2, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 546/1992, che attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie sul canone comunale per l’installazione di mezzi pubblicitari. I parametri invocati (art. 102, secondo comma, e VI disposizione transitoria Cost.) non risultano violati.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 546/1992 regolamenta il processo tributario e stabilisce quali controversie appartengano alla giurisdizione delle commissioni tributarie. Una norma del 2005 ha esteso tale giurisdizione anche alle liti sul canone comunale per l’installazione di mezzi pubblicitari. Un contribuente, già socio di una società che aveva installato pubblicitaà a Genova, contestava questa scelta legislativa sostenendo che violasse il divieto costituzionale di istituire giudici speciali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Genova ha sollevato questione di legittimità dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 546/1992 (come modificato dall’art. 3-bis del d.l. n. 203/2005, convertito dalla l. n. 248/2005), in riferimento all’art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie sul canone comunale per la pubblicità.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. Le commissioni tributarie non sono giudici speciali vietati dalla Costituzione, bensì giudici già esistenti alla data di entrata in vigore della Costituzione e disciplinati dalla VI disposizione transitoria, la quale consente di rivederne la disciplina e di ampliarne le competenze.

    Il principio

    L’estensione della giurisdizione delle commissioni tributarie a nuove categorie di controversie fiscali e para-fiscali è costituzionalmente ammissibile, trattandosi di giudici speciali già esistenti all’entrata in vigore della Costituzione e non di nuovi giudici speciali vietati dall’art. 102, secondo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Le commissioni tributarie sono giudici speciali vietati dalla Costituzione?

    No. La Corte ha più volte chiarito che le commissioni tributarie rientrano nella categoria dei giudici speciali già esistenti al 1948, disciplinati dalla VI disposizione transitoria della Costituzione, che ne consente il mantenimento e la riforma.

    Il canone comunale per la pubblicità rientra nelle controversie tributarie?

    Sì, ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, come modificato nel 2005. La Corte ha dichiarato non incostituzionale questa scelta del legislatore.

    Qual era il caso concreto?

    Un ex socio accomandatario di un bar aveva impugnato una cartella per il canone pubblicitario dovuto al Comune di Genova per l’anno 2001. La commissione rimettente dubitava di avere giurisdizione su tale controversia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 4/2010 – Preferenza di genere nelle liste elettorali regionali

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma della legge elettorale campana che introduceva la c.d. preferenza di genere, consentendo all’elettore di esprimere due preferenze purché riguardanti candidati di sesso diverso. Il meccanismo è promozionale — non costrittivo — e compatibile con gli artt. 3, 48 e 51 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania ha approvato nel 2009 una nuova legge elettorale (l. reg. n. 4/2009) che, tra le altre cose, consentiva all’elettore di esprimere due preferenze di voto a condizione che riguardassero candidati di sesso diverso (cd. «preferenza di genere»). L’obiettivo era favorire la rappresentanza femminile nelle assemblee elettive regionali, che presentava un marcato squilibrio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2 comma 2, 3 commi 1, 3 e 4, 4 comma 3 e 6 comma 1 della legge reg. Campania n. 4/2009, per violazione degli artt. 3, 48 e 51 Cost. e dell’art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Giudice relatore Gaetano Silvestri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 4, comma 3 (preferenza di genere). Ha invece dichiarato la cessazione della materia del contendere riguardo agli artt. 2 comma 2 e 3 commi 1, 3 e 4 (per sopravvenuta modifica legislativa) e agli artt. 6 comma 1 e 3 comma 4.

    Il principio

    La preferenza di genere è un meccanismo promozionale — non costrittivo — che non lede il principio di uguaglianza del voto né il diritto di elettorato passivo: l’elettore rimane libero di scegliere, e lo squilibrio di genere esistente nelle assemblee elettive giustifica l’adozione di misure positive, coerenti con gli artt. 51 e 117, settimo comma, Cost.

    Domande e risposte

    In cosa consiste la «preferenza di genere»?

    L’elettore può esprimere due preferenze di voto (anziché una sola) a condizione che le due preferenze riguardino candidati di sesso diverso. Se entrambe le preferenze indicano candidati dello stesso sesso, la seconda è nulla.

    Non è una discriminazione verso gli uomini?

    No, secondo la Corte: il meccanismo è aleatorio nel risultato e di carattere promozionale. Non impone quote rigide di eletti ma incentiva l’elettore a considerare candidati di entrambi i sessi, in linea con le misure positive consentite dalla Costituzione per rimuovere disuguaglianze di fatto.

    Tutte le questioni sono state decise nel merito?

    No: per la maggior parte degli articoli impugnati è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché nelle more del giudizio la Regione aveva modificato la legge, eliminando i profili di contrasto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 17/2010 – Riassunzione del processo dopo il fallimento

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 305 c.p.c. nella parte in cui fa decorrere il termine di riassunzione dalla data dell’interruzione per dichiarazione di fallimento, e non dalla data di effettiva conoscenza dell’evento. I parametri evocati (artt. 3, 24 e 111 Cost.) non risultano violati nei sensi chiariti in motivazione.

    Di cosa si tratta

    Quando un processo civile si interrompe perché una delle parti fallisce, la parte rimasta in giudizio deve riassumere il processo entro un certo termine. L’art. 305 c.p.c. fa decorrere quel termine dalla data dell’interruzione automatica prevista dall’art. 43, terzo comma, l.fall. (introdotto dal d.lgs. n. 5/2006), anche se la parte interessata non ne era ancora a conoscenza. Il Tribunale di Biella riteneva che questa regola violasse i diritti di difesa e il giusto processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Biella ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.c. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui fa decorrere il termine di riassunzione dalla data dell’interruzione del processo per apertura del fallimento, anziÌhé dalla data di effettiva conoscenza dell’evento interruttivo da parte delle altre parti processuali.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione, nei sensi di cui in motivazione. La disciplina impugnata non è in contrasto con i parametri costituzionali evocati, anche tenuto conto degli strumenti interpretativi già disponibili per rimediare ad eventuali effetti sproporzionati del decorso del termine in capo a parti ignare dell’evento interruttivo.

    Il principio

    Il termine di riassunzione del processo interrotto per dichiarazione di fallimento può essere ricondotto a corretti canoni di ragionevolezza anche alla luce della disciplina fallimentare riformata, senza che ciò violi il diritto di difesa o il principio del giusto processo, purché il sistema consenta adeguata tutela alle parti non dichiarate fallite.

    Domande e risposte

    Quando si interrompe il processo per fallimento?

    Il processo si interrompe automaticamente quando viene dichiarato il fallimento di una delle parti, ai sensi dell’art. 43, terzo comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942), come modificato dal d.lgs. n. 5/2006.

    Da quando decorre il termine per riassumere il processo?

    Ai sensi dell’art. 305 c.p.c., il termine decorre dalla data dell’interruzione stessa, non dalla data in cui le altre parti hanno avuto effettiva conoscenza dell’evento. La Corte ha ritenuto questa regola non incostituzionale nei sensi chiariti in motivazione.

    Chi deve riassumere il processo dopo il fallimento?

    La riassunzione spetta alla parte diversa da quella dichiarata fallita, entro il termine stabilito dall’art. 305 c.p.c., pena l’estinzione del processo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 3/2010 – Perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. per il destinatario

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura civile nella parte in cui fissa il perfezionamento della notifica per il destinatario al momento della spedizione della raccomandata informativa, anziché al momento del ricevimento o, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione. La norma violava il diritto al contraddittorio e la parità delle parti.

    Di cosa si tratta

    L’art. 140 c.p.c. disciplina la notificazione quando il destinatario risulta temporaneamente irreperibile o rifiuta di ricevere la copia. In base al diritto previgente, la notifica si considerava perfezionata — anche per il destinatario — nel momento in cui l’ufficiale giudiziario spediva la raccomandata informativa, indipendentemente da quando il destinatario la ricevesse. Questa asimmetria temporale tra i due soggetti del procedimento notificatorio era stata più volte segnalata come potenzialmente lesiva del diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bologna (ord. 11 febbraio 2008) e la Corte d’appello di Milano (ord. 22 dicembre 2008) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. in riferimento agli artt. 111 (primo e secondo comma), 3 (primo comma) e 24 (secondo comma) della Costituzione. Giudice relatore Paolo Maddalena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Bologna (per carenza di motivazione sulla rilevanza) e ha invece dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona per il destinatario con la spedizione della raccomandata, anziché con il suo ricevimento o, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione.

    Il principio

    Il momento di perfezionamento della notifica non può essere identico per il notificante e per il destinatario: mentre per il primo può coincidere con la spedizione, per il destinatario deve coincidere con il ricevimento effettivo dell’atto o, in via residuale, con il decorso di un termine ragionevole (dieci giorni) dalla spedizione della raccomandata informativa, così da garantire effettività del contraddittorio e parità delle parti.

    Domande e risposte

    Cosa cambia concretamente con questa sentenza per le notifiche?

    Dopo questa pronuncia, nei casi di notifica ex art. 140 c.p.c., i termini processuali per il destinatario (ad esempio per proporre opposizione a decreto ingiuntivo) decorrono dal ricevimento della raccomandata informativa, o al più tardi dal decimo giorno successivo alla sua spedizione, non dalla mera spedizione.

    Perché la questione del Tribunale di Bologna è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo, requisito indispensabile per l’ammissibilità dell’incidente di costituzionalità.

    Questa regola vale anche per le notifiche a mezzo posta?

    Sì: la Corte ha sottolineato la necessità di un trattamento analogo alla notificazione di atti giudiziari a mezzo posta (art. 8, l. n. 890/1982), dove già si applica un principio di scissione del momento di perfezionamento tra notificante e destinatario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 2/2010 – Poteri del commissario ad acta sul piano sanitario regionale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara illegittime alcune disposizioni della legge di bilancio della Regione Lazio del 2008 che attribuivano poteri normativi a organi regionali in settori già assoggettati all’azione del commissario ad acta nominato dal Governo per il piano di rientro sanitario. Le norme menomalavano le attribuzioni commissariali garantite dall’art. 120, secondo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Nel 2008 la Regione Lazio, che si trovava in una situazione di grave disavanzo sanitario, approvava una legge di assestamento del bilancio (l. reg. n. 14/2008) contenente disposizioni che intervenivano sulle aziende sanitarie locali e sulle aziende ospedaliere. Il Governo aveva già nominato un commissario ad acta per sovrintendere al piano di rientro dai debiti sanitari, e alcune delle nuove norme regionali finivano per intralciare o sovrapporsi all’azione del commissario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, commi 65, 69, 73, 79, 80, 81, 82 e 85 della legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14, per violazione degli artt. 3, 5, 81 quarto comma, 97, 117 terzo comma, 118 primo comma e 120 secondo comma della Costituzione. L’udienza pubblica si è svolta il 17 novembre 2009; giudice relatore Alfonso Quaranta.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 69 (lettere b e c), 79, 80, 81 e 82, ritenendo che tali norme menomassero le attribuzioni del commissario ad acta. Il comma 85 è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non escludeva le funzioni commissariali dal proprio ambito applicativo. Per il comma 73 è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere; il comma 65 è stato invece dichiarato non fondato.

    Il principio

    Le disposizioni regionali che attribuiscono poteri a organi della Regione in settori già sottoposti all’esercizio del potere sostitutivo governativo mediante commissario ad acta sono costituzionalmente illegittime, perché ne menomano le attribuzioni garantite dall’art. 120, secondo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Che cos’è il commissario ad acta in sanità?

    È un soggetto nominato dal Governo, in base all’art. 120 Cost., per esercitare in via sostitutiva le funzioni di una Regione che non abbia rispettato i piani di rientro dal disavanzo sanitario concordati con lo Stato.

    La Regione può legiferare in materie affidate al commissario?

    No: qualsiasi norma regionale che interferisca con i poteri del commissario ad acta è costituzionalmente illegittima, perché svuota di efficacia il potere sostitutivo statale.

    Quali disposizioni sono sopravvissute al giudizio?

    Solo il comma 65, dichiarato non fondato, è rimasto in vigore. Per il comma 73 il giudizio è cessato per sopravvenuta inutilità processuale (cessazione della materia del contendere).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 1/2010 – Concessioni acque minerali Regione Campania illegittime

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 8, della legge della Regione Campania n. 8 del 2008, nella parte in cui prevedeva una proroga cinquantennale delle concessioni perpetue di acque minerali e termali in essere. La durata massima delle concessioni di derivazione è materia di tutela dell’ambiente di competenza esclusiva statale: la Regione non può prevedere proroghe che superino il limite trentennale fissato dal legislatore statale e richiesto dalla normativa europea in materia di VIA.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva approvato la legge n. 8 del 2008 sulla disciplina delle acque minerali, termali, geotermiche e di sorgente. L’art. 44, comma 8, prevedeva che le concessioni perpetue in essere, concesse prima del regio decreto n. 1443 del 1927, fossero prorogate per cinquanta anni. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato questa disposizione in via principale davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che tale proroga violasse la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 33, comma 10, 44, comma 8, e 45 della legge della Regione Campania 29 luglio 2008, n. 8, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione. La norma interposta è l’art. 96, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006 (codice dell’ambiente), che fissa in trenta anni la durata massima delle concessioni di derivazione, salvo specifiche eccezioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 8, della legge campana. Ha altresì dichiarato cessata la materia del contendere sugli artt. 33, comma 10, e 45 della medesima legge, in quanto la Regione aveva medio tempore adeguato la propria disciplina. La fissazione del limite massimo di durata trentennale delle concessioni di derivazione costituisce un livello adeguato e non riducibile di tutela ambientale, che funge da limite alla legislazione regionale.

    Il principio

    La fissazione della durata massima delle concessioni di derivazione delle acque (comprese quelle minerali e termali) rientra nella materia «tutela dell’ambiente» di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Le Regioni non possono prevedere proroghe che superino il limite trentennale, poiché tale limite è anche funzionale all’obbligo di valutazione di impatto ambientale in sede di rinnovo della concessione.

    Domande e risposte

    Perché la durata delle concessioni idriche è materia ambientale di competenza statale?

    Perché il termine di scadenza della concessione è il momento in cui, al rinnovo, occorre effettuare le valutazioni di impatto ambientale (VIA) e di incidenza sui siti di importanza comunitaria. Una proroga eccessiva elude questi controlli ambientali periodici, incidendo così sulla tutela dell’ambiente, materia riservata allo Stato.

    Cosa prevede il codice dell’ambiente sulla durata delle concessioni?

    L’art. 96, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, modificando l’art. 21 del regio decreto n. 1775 del 1933, stabilisce che tutte le concessioni di derivazione sono temporanee e la loro durata non può eccedere i trenta anni (quaranta per uso irriguo e piscicoltura), salvo quelle di grande derivazione idroelettrica.

    Le concessioni perpetue preesistenti possono essere prorogate?

    No, non oltre i limiti ordinari previsti dalla normativa statale. La Corte ha chiarito che il principio di temporaneità delle concessioni e il limite massimo di durata trentennale si applicano anche a quelle sorte prima del regio decreto n. 1443 del 1927, senza possibilità di proroghe che violino quel limite.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente (lett. s) e di determinazione dei livelli essenziali
  • Corte cost. n. 342/2011 – Estinzione giudizio rinuncia Trentino-Alto Adige costi amministrativi

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il giudizio promosso dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dalla Provincia autonoma di Trento contro l’art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 (misure di contenimento dei costi degli apparati amministrativi). Entrambe le ricorrenti avevano rinunciato all’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, e il Presidente del Consiglio aveva accettato la rinuncia: si applicano le regole ordinarie sull’estinzione del processo costituzionale per rinuncia bilateralmente accettata.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento avevano impugnato in via principale numerose disposizioni dell’art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010, sostenendo che violassero le proprie prerogative costituzionali ai sensi dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e degli artt. 117 e 119 Cost. Nel corso del giudizio, entrambe le ricorrenti hanno rinunciato ai ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, e il Presidente del Consiglio ha accettato la rinuncia.

    La questione di legittimità costituzionale

    I ricorsi riguardavano l’art. 6, commi 3, da 5 a 9, da 11 a 14, 19, 20 primo periodo e 21 secondo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, in riferimento agli artt. 4, 79 e da 69 a 86 del d.P.R. n. 670 del 1972 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, all’art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1992 e agli artt. 117 e 119 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinti entrambi i giudizi ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che prevede l’estinzione del processo in caso di rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione della controparte.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale di legittimità costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente — seguita dall’accettazione della controparte — determina l’estinzione del processo. Tale istituto processuale si applica anche ai giudizi promossi da Regioni ed enti ad autonomia speciale nei confronti dello Stato.

    Domande e risposte

    Perché le Regioni hanno rinunciato al ricorso?

    Le ricorrenti hanno dichiarato la «sopravvenuta carenza di interesse»: verosimilmente erano intervenute modifiche normative o accordi che avevano rimosso le ragioni del conflitto, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio.

    Cosa prevede l’art. 25 delle norme integrative sui giudizi costituzionali?

    Stabilisce che la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo davanti alla Corte costituzionale. Non è possibile un’estinzione unilaterale.

    Cosa prevedeva l’art. 6 del d.l. n. 78 del 2010?

    Introduceva misure di contenimento della spesa pubblica per il personale delle pubbliche amministrazioni: blocco del turn-over, limitazioni delle indennità, riduzione di consulenze e missioni. Le autonomie speciali ritenevano che queste misure invadessero la loro sfera di competenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 341/2011 – Abrogazione divieto associazioni militari codice militare

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal GUP del Tribunale di Treviso sull’art. 2268 del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010), nella parte in cui aveva abrogato il d.lgs. n. 43 del 1948 che vietava le associazioni di carattere militare. Il rimettente aveva omesso di valutare l’effetto di un decreto legislativo sopravvenuto (d.lgs. n. 213 del 2010) che avrebbe potuto comunque determinare l’abrogazione del decreto del 1948, rendendo le questioni sollevate irrilevanti nel giudizio penale.

    Di cosa si tratta

    Il GUP del Tribunale di Treviso procedeva nei confronti di più imputati per il reato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 43 del 1948, in relazione alla costituzione della «Polisia Veneta», un corpo paramilitare con ordinamento gerarchico. Il d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare), all’art. 2268, comma 1, n. 297), aveva abrogato il d.lgs. n. 43 del 1948. Il GUP aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di quella abrogazione, in riferimento agli artt. 18, 25, secondo comma, e 76 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Treviso ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2268, comma 1, n. 297), del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare), che aveva abrogato il d.lgs. n. 43 del 1948 (divieto delle associazioni di carattere militare), in riferimento agli artt. 18, 25, secondo comma, e 76 della Costituzione. In via subordinata, era stata sollevata questione di legittimità dell’art. 14, commi 14 e 14-ter, della legge n. 246 del 2005 (delega alla semplificazione normativa).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni. Il rimettente aveva omesso di valutare gli effetti del d.lgs. n. 213 del 2010, entrato in vigore prima dell’ordinanza di rimessione, che aveva espunto il d.lgs. n. 43 del 1948 dall’Allegato 1 al d.lgs. n. 179 del 2009 e aveva così comunque determinato, in via indiretta, la cessazione della vigenza di quel testo. Se il decreto del 1948 era già abrogato anche per effetto del d.lgs. n. 213 del 2010, le questioni sollevate potevano essere irrilevanti nel giudizio penale.

    Il principio

    Il giudice rimettente ha l’obbligo di valutare tutti gli atti normativi sopravvenuti che potrebbero incidere sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel giudizio principale. L’omissione di questa valutazione si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza, che determina la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa vietava il d.lgs. n. 43 del 1948?

    Vietava la costituzione e la partecipazione a corpi armati o organizzazioni di carattere militare non riconosciuti dallo Stato. Era considerato la norma attuativa del divieto costituzionale delle associazioni militari previsto dall’art. 18 Cost.

    Perché il rimettente avrebbe dovuto considerare il d.lgs. n. 213 del 2010?

    Perché quel decreto, adottato in attuazione della medesima delega di semplificazione normativa (legge n. 246 del 2005), aveva espunto il d.lgs. n. 43 del 1948 dall’elenco delle norme mantenute in vigore, determinandone in via indiretta la cessazione di vigenza. Se l’abrogazione era già avvenuta per altra via, la questione sull’art. 2268 del codice militare perdeva rilevanza.

    Cosa prevede l’art. 18 della Costituzione sulle associazioni militari?

    L’art. 18 Cost. garantisce la libertà di associazione ma vieta espressamente le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 340/2011 – Conflitto attribuzione Provincia Bolzano patrimonio immobiliare

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano contro un’e-mail del Ministero dell’economia relativa all’obbligo di comunicare i dati sul patrimonio immobiliare pubblico. La nota ministeriale era un mero parere tecnico non vincolante, privo di carattere lesivo delle attribuzioni costituzionali della Provincia: non vi era alcuna manifestazione di volontà dell’organo statale di affermare proprie competenze o di negare quelle della Provincia.

    Di cosa si tratta

    L’art. 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) aveva imposto a tutte le amministrazioni pubbliche di trasmettere al Ministero dell’economia l’elenco degli immobili di loro proprietà o detenuti a qualsiasi titolo. Il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano aveva inviato un quesito al Ministero sull’ambito di applicazione di tale obbligo; il Dipartimento del Tesoro aveva risposto con un’e-mail spiegando il contenuto della norma. La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato quella nota sostenendo che violasse le proprie attribuzioni costituzionali in materia di patrimonio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di un giudizio incidentale di legittimità costituzionale, bensì di un conflitto di attribuzione tra enti ai sensi dell’art. 39 della legge n. 87 del 1953. La Provincia autonoma di Bolzano ha sostenuto che l’e-mail ministeriale ledesse le proprie attribuzioni costituzionali garantite dagli artt. 8, 9, 16, 66, 67, 68, 79 e 108 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) e dagli artt. 117 e 119 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la nota impugnata era priva di carattere vincolante: si trattava di un parere tecnico-informativo adottato dal supporto tematico patrimonio del Ministero in risposta a un quesito, privo di efficacia vincolante nei confronti della Provincia. Per sollevare un conflitto di attribuzione tra enti, l’atto impugnato deve contenere una chiara manifestazione di volontà dell’organo in ordine all’affermazione di una propria competenza o alla negazione di quella dell’ente confliggente.

    Il principio

    Un conflitto di attribuzione tra enti è inammissibile se l’atto statale impugnato è privo di efficacia vincolante e non contiene una chiara manifestazione di volontà di affermare una competenza statale o di negare quella dell’ente confliggente. Le mere istruzioni tecniche, i pareri non vincolanti e le indicazioni informative non hanno attitudine lesiva delle attribuzioni costituzionali altrui.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È uno strumento processuale costituzionale con cui Stato e Regioni (o Province autonome) possono adire la Corte costituzionale quando ritengono che un atto dell’altro ente leda le proprie attribuzioni costituzionali o invada la propria sfera di competenza.

    Quando un atto statale può dare origine a un conflitto di attribuzione?

    Deve contenere una «chiara manifestazione di volontà» dell’organo in ordine all’affermazione di una propria competenza o alla negazione dell’altrui. Non bastano pareri, circolari esplicative o note prive di efficacia vincolante.

    La Provincia di Bolzano era obbligata a comunicare i dati patrimoniali?

    La Corte non ha esaminato il merito di questa questione, limitandosi a dichiarare inammissibile il conflitto per carenza dell’atto lesivo. L’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 rimane distinto dal ricorso deciso.

    Norme collegate