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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 8, della legge della Regione Campania n. 8 del 2008, nella parte in cui prevedeva una proroga cinquantennale delle concessioni perpetue di acque minerali e termali in essere. La durata massima delle concessioni di derivazione è materia di tutela dell’ambiente di competenza esclusiva statale: la Regione non può prevedere proroghe che superino il limite trentennale fissato dal legislatore statale e richiesto dalla normativa europea in materia di VIA.

Di cosa si tratta

La Regione Campania aveva approvato la legge n. 8 del 2008 sulla disciplina delle acque minerali, termali, geotermiche e di sorgente. L’art. 44, comma 8, prevedeva che le concessioni perpetue in essere, concesse prima del regio decreto n. 1443 del 1927, fossero prorogate per cinquanta anni. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato questa disposizione in via principale davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che tale proroga violasse la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 33, comma 10, 44, comma 8, e 45 della legge della Regione Campania 29 luglio 2008, n. 8, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione. La norma interposta è l’art. 96, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006 (codice dell’ambiente), che fissa in trenta anni la durata massima delle concessioni di derivazione, salvo specifiche eccezioni.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 8, della legge campana. Ha altresì dichiarato cessata la materia del contendere sugli artt. 33, comma 10, e 45 della medesima legge, in quanto la Regione aveva medio tempore adeguato la propria disciplina. La fissazione del limite massimo di durata trentennale delle concessioni di derivazione costituisce un livello adeguato e non riducibile di tutela ambientale, che funge da limite alla legislazione regionale.

Il principio

La fissazione della durata massima delle concessioni di derivazione delle acque (comprese quelle minerali e termali) rientra nella materia «tutela dell’ambiente» di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Le Regioni non possono prevedere proroghe che superino il limite trentennale, poiché tale limite è anche funzionale all’obbligo di valutazione di impatto ambientale in sede di rinnovo della concessione.

Domande e risposte

Perché la durata delle concessioni idriche è materia ambientale di competenza statale?

Perché il termine di scadenza della concessione è il momento in cui, al rinnovo, occorre effettuare le valutazioni di impatto ambientale (VIA) e di incidenza sui siti di importanza comunitaria. Una proroga eccessiva elude questi controlli ambientali periodici, incidendo così sulla tutela dell’ambiente, materia riservata allo Stato.

Cosa prevede il codice dell’ambiente sulla durata delle concessioni?

L’art. 96, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, modificando l’art. 21 del regio decreto n. 1775 del 1933, stabilisce che tutte le concessioni di derivazione sono temporanee e la loro durata non può eccedere i trenta anni (quaranta per uso irriguo e piscicoltura), salvo quelle di grande derivazione idroelettrica.

Le concessioni perpetue preesistenti possono essere prorogate?

No, non oltre i limiti ordinari previsti dalla normativa statale. La Corte ha chiarito che il principio di temporaneità delle concessioni e il limite massimo di durata trentennale si applicano anche a quelle sorte prima del regio decreto n. 1443 del 1927, senza possibilità di proroghe che violino quel limite.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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