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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il giudizio promosso dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dalla Provincia autonoma di Trento contro l’art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 (misure di contenimento dei costi degli apparati amministrativi). Entrambe le ricorrenti avevano rinunciato all’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, e il Presidente del Consiglio aveva accettato la rinuncia: si applicano le regole ordinarie sull’estinzione del processo costituzionale per rinuncia bilateralmente accettata.

Di cosa si tratta

La Regione autonoma Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento avevano impugnato in via principale numerose disposizioni dell’art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010, sostenendo che violassero le proprie prerogative costituzionali ai sensi dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e degli artt. 117 e 119 Cost. Nel corso del giudizio, entrambe le ricorrenti hanno rinunciato ai ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, e il Presidente del Consiglio ha accettato la rinuncia.

La questione di legittimità costituzionale

I ricorsi riguardavano l’art. 6, commi 3, da 5 a 9, da 11 a 14, 19, 20 primo periodo e 21 secondo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, in riferimento agli artt. 4, 79 e da 69 a 86 del d.P.R. n. 670 del 1972 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, all’art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1992 e agli artt. 117 e 119 Cost.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato estinti entrambi i giudizi ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che prevede l’estinzione del processo in caso di rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione della controparte.

Il principio

Nel giudizio in via principale di legittimità costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente — seguita dall’accettazione della controparte — determina l’estinzione del processo. Tale istituto processuale si applica anche ai giudizi promossi da Regioni ed enti ad autonomia speciale nei confronti dello Stato.

Domande e risposte

Perché le Regioni hanno rinunciato al ricorso?

Le ricorrenti hanno dichiarato la «sopravvenuta carenza di interesse»: verosimilmente erano intervenute modifiche normative o accordi che avevano rimosso le ragioni del conflitto, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio.

Cosa prevede l’art. 25 delle norme integrative sui giudizi costituzionali?

Stabilisce che la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo davanti alla Corte costituzionale. Non è possibile un’estinzione unilaterale.

Cosa prevedeva l’art. 6 del d.l. n. 78 del 2010?

Introduceva misure di contenimento della spesa pubblica per il personale delle pubbliche amministrazioni: blocco del turn-over, limitazioni delle indennità, riduzione di consulenze e missioni. Le autonomie speciali ritenevano che queste misure invadessero la loro sfera di competenza.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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