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La Corte dichiara illegittime alcune disposizioni della legge di bilancio della Regione Lazio del 2008 che attribuivano poteri normativi a organi regionali in settori già assoggettati all’azione del commissario ad acta nominato dal Governo per il piano di rientro sanitario. Le norme menomalavano le attribuzioni commissariali garantite dall’art. 120, secondo comma, della Costituzione.
Di cosa si tratta
Nel 2008 la Regione Lazio, che si trovava in una situazione di grave disavanzo sanitario, approvava una legge di assestamento del bilancio (l. reg. n. 14/2008) contenente disposizioni che intervenivano sulle aziende sanitarie locali e sulle aziende ospedaliere. Il Governo aveva già nominato un commissario ad acta per sovrintendere al piano di rientro dai debiti sanitari, e alcune delle nuove norme regionali finivano per intralciare o sovrapporsi all’azione del commissario.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, commi 65, 69, 73, 79, 80, 81, 82 e 85 della legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14, per violazione degli artt. 3, 5, 81 quarto comma, 97, 117 terzo comma, 118 primo comma e 120 secondo comma della Costituzione. L’udienza pubblica si è svolta il 17 novembre 2009; giudice relatore Alfonso Quaranta.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 69 (lettere b e c), 79, 80, 81 e 82, ritenendo che tali norme menomassero le attribuzioni del commissario ad acta. Il comma 85 è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non escludeva le funzioni commissariali dal proprio ambito applicativo. Per il comma 73 è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere; il comma 65 è stato invece dichiarato non fondato.
Il principio
Le disposizioni regionali che attribuiscono poteri a organi della Regione in settori già sottoposti all’esercizio del potere sostitutivo governativo mediante commissario ad acta sono costituzionalmente illegittime, perché ne menomano le attribuzioni garantite dall’art. 120, secondo comma, Cost.
Domande e risposte
Che cos’è il commissario ad acta in sanità?
È un soggetto nominato dal Governo, in base all’art. 120 Cost., per esercitare in via sostitutiva le funzioni di una Regione che non abbia rispettato i piani di rientro dal disavanzo sanitario concordati con lo Stato.
La Regione può legiferare in materie affidate al commissario?
No: qualsiasi norma regionale che interferisca con i poteri del commissario ad acta è costituzionalmente illegittima, perché svuota di efficacia il potere sostitutivo statale.
Quali disposizioni sono sopravvissute al giudizio?
Solo il comma 65, dichiarato non fondato, è rimasto in vigore. Per il comma 73 il giudizio è cessato per sopravvenuta inutilità processuale (cessazione della materia del contendere).
Norme collegate
- Art. 120 della Costituzione — potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-Regioni
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
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