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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura civile nella parte in cui fissa il perfezionamento della notifica per il destinatario al momento della spedizione della raccomandata informativa, anziché al momento del ricevimento o, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione. La norma violava il diritto al contraddittorio e la parità delle parti.
Di cosa si tratta
L’art. 140 c.p.c. disciplina la notificazione quando il destinatario risulta temporaneamente irreperibile o rifiuta di ricevere la copia. In base al diritto previgente, la notifica si considerava perfezionata — anche per il destinatario — nel momento in cui l’ufficiale giudiziario spediva la raccomandata informativa, indipendentemente da quando il destinatario la ricevesse. Questa asimmetria temporale tra i due soggetti del procedimento notificatorio era stata più volte segnalata come potenzialmente lesiva del diritto di difesa.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Bologna (ord. 11 febbraio 2008) e la Corte d’appello di Milano (ord. 22 dicembre 2008) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. in riferimento agli artt. 111 (primo e secondo comma), 3 (primo comma) e 24 (secondo comma) della Costituzione. Giudice relatore Paolo Maddalena.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Bologna (per carenza di motivazione sulla rilevanza) e ha invece dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona per il destinatario con la spedizione della raccomandata, anziché con il suo ricevimento o, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione.
Il principio
Il momento di perfezionamento della notifica non può essere identico per il notificante e per il destinatario: mentre per il primo può coincidere con la spedizione, per il destinatario deve coincidere con il ricevimento effettivo dell’atto o, in via residuale, con il decorso di un termine ragionevole (dieci giorni) dalla spedizione della raccomandata informativa, così da garantire effettività del contraddittorio e parità delle parti.
Domande e risposte
Cosa cambia concretamente con questa sentenza per le notifiche?
Dopo questa pronuncia, nei casi di notifica ex art. 140 c.p.c., i termini processuali per il destinatario (ad esempio per proporre opposizione a decreto ingiuntivo) decorrono dal ricevimento della raccomandata informativa, o al più tardi dal decimo giorno successivo alla sua spedizione, non dalla mera spedizione.
Perché la questione del Tribunale di Bologna è stata dichiarata inammissibile?
Perché il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo, requisito indispensabile per l’ammissibilità dell’incidente di costituzionalità.
Questa regola vale anche per le notifiche a mezzo posta?
Sì: la Corte ha sottolineato la necessità di un trattamento analogo alla notificazione di atti giudiziari a mezzo posta (art. 8, l. n. 890/1982), dove già si applica un principio di scissione del momento di perfezionamento tra notificante e destinatario.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e contraddittorio
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e parità di trattamento
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