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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 24, secondo comma, r.d. n. 267/1942, relativo al procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento. La questione era già stata esaminata e dichiarata manifestamente infondata in precedenza dalla stessa Corte.
Di cosa si tratta
L’art. 24 della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942), come riformato dal d.lgs. n. 5/2006, disciplina il procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento, stabilendo le regole per i creditori che vogliono contestare l’esclusione o l’ammissione in misura ridotta del proprio credito. Il Tribunale di Lucca riteneva che alcune di queste regole violassero il diritto di difesa e altri principi costituzionali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Lucca ha sollevato questione di legittimità dell’art. 24, secondo comma, r.d. n. 267/1942, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 76 e 111, primo comma, della Costituzione, nella parte relativa alla disciplina processuale dell’opposizione allo stato passivo del fallimento.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione, rilevando che identica questione, sollevata dallo stesso giudice rimettente con le medesime argomentazioni, era già stata dichiarata manifestamente infondata. Non emergono nuovi profili che giustifichino una riapertura dell’esame.
Il principio
La disciplina del procedimento di opposizione allo stato passivo fallimentare introdotta dalla riforma del 2006 non viola i parametri costituzionali del diritto di difesa, della ragionevolezza e del giusto processo, come già chiarito in precedenti pronunce della Corte.
Domande e risposte
Che cos’è lo stato passivo nel fallimento?
Lo stato passivo è il documento, redatto dal giudice delegato al fallimento, che elenca i creditori ammessi al passivo e gli importi riconosciuti. I creditori esclusi o ammessi in misura ridotta possono proporre opposizione.
Che cosa stabilisce l’art. 24, secondo comma, l.fall.?
La norma, come riformata nel 2006, disciplina le modalità processuali dell’opposizione allo stato passivo, determinando le forme, i termini e il rito applicabile. Il Tribunale di Lucca ne contestava alcuni profili per violazione del diritto di difesa.
Può la stessa questione essere riproposta alla Corte?
La questione può essere riproposta, ma se è già stata dichiarata manifestamente infondata senza nuovi argomenti, la Corte la dichiarà nuovamente manifestamente infondata in modo sommario.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa
- Art. 76 della Costituzione — Delegazione legislativa
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo
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