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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità sull’art. 36, comma 1, della legge provinciale di Bolzano sui masi chiusi, che impone l’aggregazione delle particelle ad altri masi all’atto della revoca della qualifica. Il giudice rimettente non aveva tentato un’interpretazione conforme a Costituzione, ignorando la clausola derogatoria espressamente prevista dalla norma.

Di cosa si tratta

La legge provinciale di Bolzano n. 17/2001 sui masi chiusi prevede che, quando viene revocata la qualifica di «maso chiuso» a un fondo agricolo, le relative particelle debbano essere aggregate ad altri masi chiusi. Una proprietaria aveva chiesto l’annullamento di una decisione della Commissione provinciale che aveva autorizzato lo svincolo del suo maso con contestuale aggregazione ad altri; il TRGA-Bolzano ha ritenuto potenzialmente incostituzionale l’obbligo automatico di aggregazione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa – Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano ha sollevato questione di legittimità dell’art. 36, comma 1, l. prov. Bolzano n. 17/2001 (come sostituito dall’art. 33, comma 3, l. prov. n. 6/2007), per contrasto con gli artt. 3, 41, 42 e 117 Cost. e con il principio di ragionevolezza (art. 97 Cost.). Giudice relatore Paolo Grossi.

La decisione della Corte

La questione è dichiarata manifestamente inammissibile: il rimettente non aveva esplorato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, omettendo di considerare che lo stesso art. 36, comma 1, contiene una clausola derogatoria che permette di prescindere dall’aggregazione obbligatoria in «casi eccezionali e debitamente fondati».

Il principio

Il giudice a quo ha l’obbligo di tentare un’interpretazione costituzionalmente conforme prima di sollevare questione di legittimità. Quando la norma prevede espressamente una clausola derogatoria, il rimettente non può ignorarla e deve valutarne l’applicabilità al caso concreto.

Domande e risposte

Che cos’è un maso chiuso?

È un istituto tipico dell’Alto Adige che mantiene l’unità del fondo agricolo-forestale, tramandato di norma a un solo erede per preservare l’integrità dell’azienda agricola montana.

Perché la questione è inammissibile?

Perché la norma stessa prevede la possibilità di derogare all’aggregazione obbligatoria in casi eccezionali, e il TRGA non aveva verificato se tale deroga fosse applicabile alla fattispecie concreta, né aveva tentato un’interpretazione adeguatrice.

Quali diritti erano invocati?

Il rimettente lamentava violazione della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), del diritto di proprietà (art. 42 Cost.) e del principio di ragionevolezza (art. 3 e 97 Cost.).

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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