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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 14, del d.l. n. 112/2008, nella parte in cui non include i beni del patrimonio indisponibile delle Regioni tra quelli sottratti ai poteri sostitutivi statali in materia di reti di comunicazione elettronica. La disposizione violava la competenza regionale sul proprio patrimonio.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 112/2008 (manovra economica estiva) conteneva, all’art. 2, comma 14, una disposizione che consentiva l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica anche sui beni del demanio e del patrimonio degli enti territoriali. Le Regioni Emilia-Romagna e Toscana avevano impugnato la norma lamentando che essa non distinguesse tra patrimonio disponibile e indisponibile delle Regioni, comprimendo illegittimamente la loro autonomia.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni Emilia-Romagna e Toscana hanno impugnato l’art. 2, comma 14, del d.l. n. 112/2008, convertito dalla l. n. 133/2008, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, nella parte in cui non escludeva il patrimonio indisponibile regionale dall’ambito di applicazione della norma che consentiva interventi statali sulle infrastrutture di comunicazione.

La decisione della Corte

La Corte accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 14, d.l. n. 112/2008 nella parte in cui non include i beni facenti parte del patrimonio indisponibile delle Regioni tra quelli sottratti all’applicazione della disposizione impugnata. Per il resto, le questioni sono dichiarate infondate o inammissibili.

Il principio

Il legislatore statale, nel disciplinare l’installazione di reti di comunicazione elettronica su beni pubblici territoriali, non può estendere i propri poteri ai beni del patrimonio indisponibile delle Regioni, che rimangono nella disponibilità e sotto la tutela regionale.

Domande e risposte

Che differenza c’è tra patrimonio disponibile e indisponibile?

Il patrimonio disponibile comprende i beni degli enti pubblici che possono essere alienati e concessi liberamente. Il patrimonio indisponibile comprende beni destinati a funzioni pubbliche specifiche (ospedali, edifici scolastici, ecc.) che non possono essere sottratti alla loro destinazione senza legge.

Lo Stato può imporre l’installazione di reti di comunicazione sui beni regionali?

Sì, ma non sui beni del patrimonio indisponibile delle Regioni. La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma statale nella parte in cui non distingueva tra le due categorie di beni.

Qual era la materia contestata?

La materia era la disciplina delle reti di comunicazione elettronica (fibra ottica, antenne, ecc.), che appartiene alla competenza esclusiva statale, ma con limiti nella misura in cui incide sul patrimonio degli enti regionali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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